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Varie 29/12/2003

Serve per fronteggiare anche il peggioramento del tempo. Rimozione festiva dei cantieri per la viabilità (Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 19.12.2003)

Da"CittadinoLex.it"
Serve per fronteggiare anche il peggioramento del tempo.
Rimozione festiva dei cantieri per la viabilità
(Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 19.12.2003)

Rimozione dei cantieri stradali di breve durata, loro segnalazione adeguata specie nelle ore notturne e riduzione dellíingombro di quelli di lunga durata. Questi i principali impegni straordinari che sotto Natale dovranno assolvere gli enti proprietari e gestori della rete stradale italiana. Líannunciato peggioramento delle condizioni meteorologiche in concomitanza del consueto esodo festivo pone in primo piano anche le attività di spargimento di sale, di sgombero della neve, di assistenza e pattugliamento. Il loro rinforzo e pratica attuazione dipenderà dalla collaborazione tra i gestori della rete stradale con il Dipartimento della Protezione civile, la Polizia stradale e il CCISS (Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale). Il rafforzamento delle misure di sicurezza richiamate dallíattuale direttiva si richiama in particolare allíimpegno del governo per la diminuzione degli incidenti stradali. Gli operatori del settore sono per questo chiamati ad una razionale attività di coordinamento, di previsione dei flussi veicolari, di predisposizione di piani di emergenza e di notifica delle situazioni avverse. Per le attività di soccorso e di assistenza la Protezione civile potrà avvalersi del personale delle associazioni di volontariato. (26 dicembre 2003)

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003. Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilità invernale in concomitanza con il periodo delle festività natalizie. GU n. 296 del 22-12-2003


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 [1], in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Premesso:

che la sicurezza stradale rappresenta per i Paesi membri della U.E., uno dei temi fondamentali dell’azione politica ed istituzionale dei Governi;

che tale azione è stata ulteriormente rafforzata durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea;

che, infatti, nel corso del Consiglio informale dei Ministri dei trasporti della U.E. svoltosi a Verona nei giorni 23, 24 ottobre 2003, è stato confermato il convincimento che la sicurezza stradale è oggi una priorità assoluta per tutti i Governi dell’U.E.;

che, per quanto concerne l’Italia, ottimi risultati, in termini di riduzione del numero dei morti e dei feriti sulle strade, sono stati raggiunti a seguito dell’introduzione della patente a punti, offrendo ulteriore slancio alla politica nazionale di contrasto all’incidentalità stradale e confermando la concreta possibilità, per il nostro Paese, di raggiungere l’obiettivo fissato dall’U.E. di ridurre del 40% il numero dei morti e dei feriti gravi per incidenti stradali entro il 2010;

che la strategia da seguire per il raggiungimento di tale obiettivo è indicata nel Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato dal CIPE [2] nel novembre del 2002, che prevede una costante concertazione interistituzionale per l’individuazione degli obiettivi comuni, per la definizione delle competenze specifiche di ciascuna istituzione, e delle modalità di coordinamento tra le medesime e della verifica dei risultati;

che l’esigenza di una strategia di coordinamento diviene ancora più evidente nei momenti in cui la mobilità stradale, nell’ambito della quale si genera l’incidentalità, assume particolari livelli di intensità;

che tali circostanze si verificano in particolare in periodi di grande esodo quando aumentano le aspettative di svago e di serenità della collettività e quindi si riproporranno in occasione delle ormai imminenti festività natalizie, coniugandosi con prevedibili condizioni di avversità atmosferiche;

che l’esigenza di coordinamento interessa i soggetti maggiormente coinvolti nella gestione della mobilità e delle emergenze con particolare riferimento agli enti proprietari e gestori di strade, ai servizi di Polizia stradale, agli organi della Protezione civile, alle strutture sanitarie, ecc.;

Considerato che un’organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e finanziarie;

Considerato che in tale ambito si rende necessario dare indicazioni operative agli enti proprietari e gestori di reti stradali affinché ciascuno possa contribuire a ridurre i rischi di incidenti e di congestione della circolazione ed a limitarne le conseguenze;

Considerato che, a tal fine, un ruolo istituzionale fondamentale è svolto dai servizi di Polizia stradale;

Considerato altresì che ai fini del conseguimento dei comuni obiettivi è necessario prevedere il coinvolgimento delle componenti e strutture operative della Protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [3] , per le attività di previsione, prevenzione e assistenza agli utenti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Emana

la seguente direttiva:

Gli enti proprietari e gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale provvederanno a:

attuare la rimozione di tutti i cantieri stradali presenti sulla propria rete, ad eccezione di quelli relativi a lavori di lunga durata per i quali dovrà in ogni caso essere ridotto, per quanto possibile, l’ingombro e verificato il corretto segnalamento, specie nelle ore notturne, con l’esclusiva eccezione degli interventi urgenti ed improcrastinabili;

predisporre, di concerto con i locali comandi di Polizia stradale e informandone il Dipartimento della protezione civile, i piani di gestione del traffico in emergenza, all’interno dei quali prevedere l’utilizzo di percorsi alternativi, dopo averne verificato, con i soggetti proprietari e gestori, l’effettiva capacità di assorbimento dei flussi di traffico in dirottamento;

rafforzare il pattugliamento sulla rete stradale di competenza con proprio personale, provvedendo a informare tempestivamente il CCISS [4] , e contestualmente l’Ufficio gestione delle emergenze - Centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, sulla presenza di eventuali incidenti, rallentamenti del traffico o situazioni ambientali e/o meteorologiche che incidano localmente sulla sicurezza della circolazione;

garantire, in analogia alle procedure previste nel progetto "Estate sicura 2003", il supporto e l’assistenza logistica alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attivate dal Dipartimento della protezione civile.

Gli enti proprietari e gestori delle reti stradali locali dovranno:

adottare iniziative finalizzate a fronteggiare emergenze collegate alla congestione da traffico e/o alle avversità atmosferiche.

Il Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, anche con il coinvolgimento delle regioni, provvederà a:

coordinare le attività di protezione civile delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale. Per l’efficace svolgimento di tale attività il Dipartimento della protezione civile potrà richiedere la disponibilità di rappresentanti degli enti proprietari e gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale che opereranno presso l’Ufficio gestione delle emergenze - Centro situazioni del Dipartimento;

attivare, su richiesta delle autorità competenti ai sensi della legge n. 225/1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, le organizzazioni di volontariato di Protezione civile riconosciute ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 [5] garantendo i benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica [6];

condividere con gli enti proprietari e gestori di reti stradali le informazioni preventive sulle condizioni meteorologiche, comunque predisposte e/o disponibili, onde consentire in tempo utile adeguati interventi di sgombero neve o spargimento di sale nonché, per quanto possibile, migliorare l’efficacia dell’attività di sorveglianza

anche a scala locale;

assicurare ogni dovuta collaborazione ed assistenza nelle forme ritenute più opportune per garantire la compiuta applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: Berlusconi

Lunedì, 29 Dicembre 2003
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