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Varie 26/12/2003

Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (GU n. 298 del 24-12-2003)

Leggi-Varie   WEB: 0002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 novembre 2003, n. 348

Recepimento   dell’accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di
concertazione  integrativi per il personale non dirigente delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare. 
(GU n. 298 del 24-12-2003)

 

 
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l’articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate»;
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da  avviare, sviluppare e  concludere con carattere di contestualità,
per  l’adozione  di  separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti,  rispettivamente, il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  militare,  nonché  del personale delle Forze
armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalità di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di  concertazione,  rispettivamente,  per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto  il  decreto  8 marzo  2002  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del 13 marzo
2002,  riguardante  l’individuazione  della delegazione sindacale che
partecipa  alle  trattative per la definizione dell’accordo sindacale
per  il  quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa, e per il
biennio  2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello
Stato)»;
  Visto  il  decreto  17 dicembre  2002  del Ministro per la funzione
pubblica,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2002,  recante  la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di
individuazione   della   delegazione  sindacale  che  partecipa  alle
trattative   per   la   definizione  dell’accordo  sindacale  per  il
quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa,  e per il biennio
2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
  Vista  la  nota  n.  557/RS/S/52/3608  del Ministero dell’interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l’amministrazione
generale   del   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Ufficio
relazioni  sindacali,  con  la  quale  viene trasmesso lo statuto del
nuovo  soggetto  sindacale a struttura federale denominato «Sindacato
Polizia Indipendente» (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali
della  Polizia  di  Stato  Siap,  Coisp  (Up polizia) e Italia sicura
(Anip-Usp);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  dello schema di concertazione per le Forze di
polizia  ad  ordinamento  militare  relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
  Viste  le  disposizioni  contenute nell’articolo 33, comma 2, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  in  base  alle  quali le risorse
previste  dall’articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  per  corrispondere  i  miglioramenti  retributivi  al personale
statale  in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall’anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare     ai    trattamenti    economici,    finalizzati    anche
all’incentivazione  della  produttività,  del  personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, mediante l’attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista «l’ipotesi di accordo sindacale» riguardante la distribuzione
delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n.
289  del  2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad   ordinamento   civile   (Polizia   di  Stato,  Corpo  di  polizia
penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle  seguenti  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano
nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione SILP per
la  CGIL  -UILPS  -  FSP  -  SPI  -  Federazione CONSAP, Rinnovamento
sindacale per L’UGL;
  Visto  lo  schema  di provvedimento di concertazione riguardante la
distribuzione  delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2,
della  legge  n.  289  del 2002, per il personale non dirigente delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e
Corpo   della   guardia  di  finanza),  concertato,  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal
Comando  generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del
Corpo  della  guardia  di  finanza,  dalla Sezione COCER carabinieri,
dalla Sezione COCER guardia di finanza;
  Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l’articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  13 novembre  2003, con la quale è stato approvato, ai
sensi  del  citato  articolo 7,  comma  11,  del  decreto legislativo
l2 maggio   1995,   n.  195,  previa  verifica  delle  compatibilità
finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del
medesimo  articolo 7,  l’ipotesi  di accordo sindacale riguardante il
personale  non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e   lo  schema  di  provvedimento  di  concertazione  riguardante  il
personale  non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare sopra indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell’interno,  con  il  Ministro  della difesa, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro dell’economia e delle finanze;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica al personale dei ruoli della
Polizia  di  Stato,  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale  dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale ausiliario di leva.
  2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1° gennaio  2003,  quelle  relative al biennio economico 2002-2003 di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164.
 
 
                               Art. 2.
                         Assegno funzionale
 
  1.   Le   misure   dell’assegno   funzionale  pensionabile  di  cui
all’articolo 5,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio   2001,   n.  140,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui
all’articolo  5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo   1999,  n.  254,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003  sono
rideterminate  nei  seguenti  importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
=====================================================================
                      | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
      Qualifica       |         euro         |         euro
=====================================================================
Agente e qualifiche   |                      |
equiparate            |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e       |                      |
qualifiche equiparate |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente e          |                      |
qualifiche equiparate |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e     |                      |
qualifiche equiparate |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e |                      |
qualifiche equiparate |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e      |                      |
qualifiche equiparate |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e |                      |
qualifiche equiparate |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e      |                      |
qualifiche equiparate |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche|                      |
equiparate            |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e      |                      |
qualifiche equiparate |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore   |                      |
s.U.P.S. e qualifiche |                      |
equiparate            |       1.429,20       |       2.398,80
 
  2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari o qualifiche
equiparate  della  Polizia  di Stato, per gli ufficiali del disciolto
Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale
dello  Stato,  provenienti da ruoli inferiori, le misure dell’assegno
funzionale  pensionabile  di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 140 del 2001, fermi restando i
requisiti  di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  254  del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente,
al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
=====================================================================
                      | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
      Qualifica       |         euro         |         euro
=====================================================================
Vice commissario e    |                      |
qualifiche equiparate |       1.682,40       |       2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario e         |                      |
qualifiche equiparate |       1.682,40       |       2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e    |                      |
qualifiche equiparate |       2.164,80       |       4.018,80
---------------------------------------------------------------------
Vice questore agg.to e|                      |
qualifiche equiparate |       2.439,60       |       4.018,80
 
  3.  A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell’applicazione
dei  benefici  previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il
compimento  della  prescritta  anzianità  é  valutato  il  servizio
comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze
armate.
 
                               Art. 3.
          Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
 
  1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per  l’efficienza  dei  servizi istituzionali, di cui all’articolo 14
del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
é  incrementato,  a decorrere dall’anno 2003, dalle seguenti risorse
economiche annue:
    a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
    b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
    c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
  2.  Gli  importi  di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell’esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell’anno
successivo.
 
                               Art. 4.
                         Tutela assicurativa
 
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003,  per  le  finalità di cui
all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,   n.   164,  le  somme  indicate  nel  medesimo  articolo  sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
    a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
    b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
    c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.
 
                               Art. 5.
                             Buoni pasto
 
  1.  Tenuto  conto  dei  particolari  disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza
di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le
seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:
    a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;
    b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;
    c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.
  2.  I  criteri  per  l’utilizzo  delle  somme  sopra indicate e per
l’individuazione  delle fattispecie che danno titolo alla concessione
del  beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della
normativa vigente in materia di buoni pasto.
 
Titolo II
 
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
 
                               Art. 6.
                   Ambito di applicazione e durata
 
  1.  Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell’Arma
dei  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1° gennaio  2003,  quelle  relative al biennio economico 2002-2003 di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164.
 
                               Art. 7.
                         Assegno funzionale
 
  1.   Le   misure   dell’assegno   funzionale  pensionabile  di  cui
all’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio   2001,   n.  140,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui
all’articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo   1999,  n.  254,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003  sono
rideterminate  nei  seguenti  importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
=====================================================================
                      | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
        Grado         |         euro         |         euro
=====================================================================
Carabiniere e         |                      |
finanziere            |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto e  |                      |
finanziere scelto     |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Appuntato             |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto      |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Vice brigadiere       |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere            |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo       |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo      |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo aiutante  |                      |
s.U.P.S. e Maresciallo|                      |
aiutante              |       1.429,20       |       2.398,80
 
  2.  Per  gli  ufficiali  provenienti dai ruoli inferiori, le misure
dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 17, comma 2,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi
restando i requisiti di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  254  del  1999,  a  decorrere  dal
1° gennaio  2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
=====================================================================
       Grado       |17 anni di servizio euro|29 anni di servizio euro
=====================================================================
Sottotenente       |        1.682,40        |        2.524,80
Tenente            |        1.682,40        |        2.524,80
Capitano           |        2.164,80        |        4.018,80
Maggiore           |        2.439,60        |        4.018,80
Tenente colonnello |        2.439,60        |        4.018,80
 
  3.  A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell’applicazione
dei  benefici  previsti  nei  commi  1  e  2, per il compimento della
prescritta anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza
demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
 
                               Art. 8.
                Efficienza dei servizi istituzionali
 
  1.  Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche   per   l’efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui
all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,  n.  164,  sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, dalle
seguenti somme annue:
    a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
    b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
  2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a), e b), del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell’esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell’anno
successivo.
 
                               Art. 9.
                         Tutela assicurativa
 
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003,  per  le  finalità di cui
all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,   n.   164,  le  somme  indicate  nel  medesimo  articolo  sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
    a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
    b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
 
                              Art. 10.
                             Buoni pasto
 
  1.  Tenuto  conto  dei  particolari  disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza
di  polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003,
le  seguenti  risorse  per  la  concessione  dei  buoni  pasto, così
ripartite:
    a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;
    b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.
  2.  I  criteri  per  l’utilizzo  delle  somme  sopra indicate e per
 

          
          
          
Venerdì, 26 Dicembre 2003
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