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Nuovi problemi sull’applicazione dell’art. 180 – 8° comma del Codice della Strada

da Altalex
Nuovi problemi sull’applicazione dell’art. 180 – 8° comma del Codice della Strada 11.2005

 

Nuovi problemi sullíapplicazione dellíart. 180 - 8ƒ comma del Codice della Strada

anche a seguito del DL 21.09.2005 n. 184

dott. Renato Amoroso
(Giudice di Pace in Monza)


Dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale (24.01.2005 n.27) sullíart. 126 bis del Codice della Strada, e la circolare 4.2.2005 (n.300/A/1/41236/109/16/1) del Ministero a chiarimento degli effetti della detta decisione, sembrava che líapplicazione dellíart. 180 potesse finalmente imboccare una via meno tormentata; la realtý concreta smentisce tale speranza..

Al punto a) della nota circolare il Ministero precisava che, nel caso assai frequente di mancata identificazione del conducente al momento del rilevamento dellíinfrazione, Ë obbligatorio per líorgano procedente la richiesta al proprietario dellíindicazione dei dati identificativi del conducente al momento della violazione. Talvolta tale richiesta viene inoltrata al trasgressore unitamente al verbale o a breve distanza dalla sua notifica; ciÚ crea qualche problema applicativo, nel caso di proposizione di ricorso al Giudice di Pace.

Infatti se possono considerarsi di agevole risoluzione le situazioni che si vengano a creare a seguito della mancata comunicazione dei dati o di comunicazione non idonea allíidentificazione del conducente (ad eccezione dellíesistenza di un giustificato motivo, come giý esposto in altro mio precedente articolo), in caso di pendenza di ricorso occorre prendere atto che la contestazione del fatto non Ë ancora definitiva.

Si potrý osservare che la comunicazione dei dati del conducente non equivale ad ammissione dellíaddebito, assolvendo ad una semplice operazione storica di accertamento della conduzione del veicolo; non sembra che, sotto un profilo sistematico, tale risposta possa essere del tutto esauriente.

Non vi puÚ essere dubbio che siano esplicitamente previsti per il proprietario sia líobbligo di comunicazione dei dati del conducente, sia la sanzione relativa alla violazione di detto obbligo. Che si tratti di un obbligo giuridico, non puÚ esservi dubbio, posto che esiste una specifica norma al riguardo e che tale norma Ë frutto di un potere discrezionale del legislatore che non viola alcun principio costituzionale.


Con DL 21.9.2005 n. 184 il termine utile alla comunicazione dei dati del conducente Ë stato elevato a sessanta giorni, decorrenti dalla notifica del verbale di contestazione. La sanzione per líomessa comunicazione dei dati Ë stata ridotta ad Ä 250,00 nel minimo edittale.

Eí lecito porsi il quesito del possibile conflitto fra la pendenza del giudizio di opposizione e la richiesta dei dati del conducente, da coordinare con altre norme che disciplinano la materia.


Líart. 126 bis dispone che ìL’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dý notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimiî.

Il provvedimento di decurtazione dei punti, pertanto, consegue alla comunicazione da parte dellíaccertatore allíanagrafe, ma detta comunicazione non deve essere eseguita prima che líaccertamento sia divenuto definitivo, nel senso precisato dalla norma. Devono perciÚ ritenersi privi di effetto alcuno quei provvedimenti di decurtazione inviati contestualmente alla notifica della violazione o nel corso del procedimento di opposizione.


Dice ancora líart. 126 bis: ìLa comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni (oggi divenuti sessanta a seguito del DL 21.09.2005 n. 184) dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazioneî.

Nel caso di pendenza di ricorso, visto che la norma stessa dispone che la sanzione accessoria della decurtazione possa essere applicata soltanto dopo líesaurirsi della procedura giudiziaria, si puÚ ritenere che líorgano accertatore debba inoltrare la richiesta di precisazione dei dati del conducente soltanto dopo che la contestazione sia divenuta definitiva, con il rigetto dellíopposizione (nellíipotesi di accoglimento dellíopposizione, infatti, non vi sarebbe nessuna violazione e quindi non sussisterebbe alcuna necessitý di accertamento del responsabile). Il proprietario opponente che si veda rigettare il ricorso, deve avere la possibilitý di indicare i dati del conducente, effettivamente responsabile della violazione, anche nel momento in cui diviene definitiva la contestazione. CiÚ corrisponde ad una corretta valutazione sistematica del complesso normativo.

Infatti:

  • líapplicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti Ë líeffetto della definitivitý dellíaccertamento;

  • detta definitivitý matura a seguito del decorso del termine utile al ricorso o dalla sentenza che rigetta il ricorso;

  • prima della definitivitý, ogni provvedimento di decurtazione manca del suo presupposto legale e non ha effetti giuridici;

  • il proprietario ha líobbligo di comunicazione dei dati ma potrý adempiere a detto obbligo sia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, in qualunque tempo inviata, sia entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del suo ricorso;

  • non sembra legittima líapplicazione della sanzione pecuniaria di cui allíottavo comma dellíart. 180 CdS fino a quando pende líopposizione che, se accolta, annullerebbe il fatto illecito che forma il presupposto per líapplicazione di qualsiasi sanzione, principale o accessoria.

  • il proprietario che comunichi i dati del conducente entro sessanta giorni dalla conoscenza della sentenza di rigetto, ha diritto che si proceda alla decurtazione dei punti a carico del responsabile e non allíapplicazione a proprio carico della sanzione pecuniaria prevista dallíart. 180 8ƒ comma CdS.


Resta comunque un problema aperto.

 




 


Articolo del dott. Renato Amoroso

Martedì, 15 Novembre 2005
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