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Perchè i punti decurtati dalla patente devono essere restituiti a seguito della incostituzionalità dell’art. 126 bis II comma, c.d.s.?

da "Altalex.it"

Perchè i punti decurtati dalla patente devono essere restituiti a seguito della incostituzionalità dell’art. 126 bis II comma, c.d.s.?

dell’Avv. Paolo Franzì

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Argomento molto dibattuto, negli ultimi giorni, è la sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 126 bis comm. II, del c.d.s. (sentenza 24.01.2005 n° 27).

 

Tutti sapevamo che la norma de qua era incostituzionale.

 

Ritengo che le motivazioni che hanno portato la Consulta a decidere per l’incostituzionalità della norma de qua siano ineccepibili e condivisibili in pieno.

Il punto su cui mi voglio soffermare, è la questione dell’efficacia ex tunc della sentenza, o meglio: i punti decurtati con la norma, che è stata dichiarata illegittima, devono essere restituiti o sono persi per sempre?

Il ministro Lunardi si è espresso nel senso che “proverà” a restituire i punti nei casi in cui il soggetto non è stato identificato. Illustri costituzionalisti e noti avvocati si sono espressi nel senso che i punti non si possono restituire, sulla base della dichiarata incostituzionalità della norma de qua.

Questo è il quadro riportato dai mass-media. Prima di continuare nella mia esposizione, mi sembra doveroso affermare che, l’intervento della Consulta non ha inficiato la validità della patente a punti e nè tanto meno il suo carattere deterrente. Si è solo riportata la normativa nell’ambito della legittimità costituzionale.

Ciò che emerge agli occhi della collettività è l’ingiustizia e la disparità di trattamento, che si verrebbe a profilare nel caso in cui dovesse emergere l’orientamento espresso dagli illustri giuristi.

Subire una sanzione a carattere personale (decurtazione dei punti dalla patente) in base ad una norma incostituzionale è difficile da accettare. Il carattere personale della sanzione è sottolineato dalla stessa Consulta “Nella fattispecie ipotizzata dall’art. 126-bis, invece, assume preponderante rilievo il carattere schiettamente personale della sanzione che viene direttamente ad incidere sull’autorizzazione alla guida” ed è sempre la Consulta a fare la distinzione tra sanzione a carattere “patrimoniale”, relativamente alla quale rimane valida la responsabilità solidale e sanzione “schiettamente personale”, per la quale non può essere valida detta responsabilità, in quanto incidente nella “sfera personale dell’individuo”.

Ne consegue l’irragionevolezza della norma e la sua incostituzionalità, rimanendo assorbito il motivo denunciato sotto il profilo dell’art. 27 della Costituzione “La responsabilità penale è personale”. Certo se fossimo stati di fronte ad una norma penale oggi il problema non sussisterebbe. In quanto l’efficacia ex tunc della sentenza, relativamente ai rapporti ancora pendenti, vale a dire ancora non “esauriti” trova una sola eccezione, che è quella prevista nell’art. 30 comma IV legge n. 87 del 1953 “Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti”. Si tratta di un’applicazione del principio contenuto nell’art. 2 comm. II, c.p.

“Purtroppo”, nel caso che ci interessa, non versiamo nell’ambito della responsabilità penale ma in quella amministrativa. In prima facies, sembrerebbe che l’estensione dell’efficacia retroattiva della sentenza valga solo per le norme di diritto penale. Ma, dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si evince che per la responsabilità amministrativa è valido, come per la responsabilità penale il principio della responsabilità personale.

Detto ciò, non si vede perché non debba valere, anche per la norma de qua, quanto statuito dall’art. 30 comma IV l. 87/1953. Il divieto di far ricorso all’analogia è valido, solo ed esclusivamente, nell’ambito del diritto penale e non di quello amministrativo. Quanto appena affermato, non è certo in contrasto con quanto statuito dalla Consulta con sentenza n. 266 del 1988, “la decisione che qui si va ad assumere non tocca in alcun modo gli atti amministrativi e giurisdizionali già posti in essere in conseguenza del disposto di cui alla norma impugnata”.

È evidente che occorre fare una distinzione fra sanzione amministrativa a carattere patrimoniale, che è destinata ad incidere nella sfera privatistica dell’individuo, e sanzione amministrativa a carattere personale che va ad intaccare la sfera personale dell’individuo tutelata dal nostro ordinamento a livello Costituzionale, a differenza della sfera privatistica tutelata a livello legislativo.

In sintesi, secondo quanto esposto, possiamo affermare che, se l’art. 126 bis c.d.s. avesse previsto una sanzione patrimoniale (pena pecuniaria) anziché una sanzione personale (detrazione dei punti dalla patente), allora si, che la sentenza non avrebbe avuto efficacia retroattiva sui rapporti ormai definiti, ma solo su quelli pendenti e non ancora definiti.


 

 



 


 


a cura dell’Avv. Paolo Franzi

Sabato, 05 Febbraio 2005
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