Velocità
– Accertamento – Apparecchi rilevatori – Utilizzo dei
dati del cronotachigrafo in caso di sinistro – Ammissibilità
- Necessità di ulteriori verifiche – Esclusione.
Quanto indicato dal disco del cronotachigrafo, laddove
sia installato a bordo del veicolo, può essere legittimamente
utilizzato in caso di sinistro ai fini dell’accertamento della
velocità del conducente fornendo, alle attività intervenute
per i rilievi, elementi informativi oggettivi su quanto accaduto, senza
che siano necessarie ulteriori verifiche dell’attendibilità
dei dati in tal modo direttamente acquisiti.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 263/2003, proposto da T. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giancarlo Baldinelli e Mario Monacelli, anche domiciliatari in Perugia,
alla Via Mazzini n. 16;
contro
il direttore
pro-tempore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione di Terni, nonché il Ministero
dei Trasporti e della Navigazione – Ufficio Provinciale della M.C.T.C.
di Terni, in persona del direttore pro-tempore, ope legis rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche
domiciliataria alla Via degli Offici n. 14;
per
l’annullamento
del provvedimento
n. 2661 in data 19 marzo 2003, con cui è stata disposta la revisione
della patenta di guida del ricorrente mediante nuovo esame, nonché
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 la relazione
del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
E DIRITTO
1.
Il ricorrente in data 5 settembre 2002 è rimasto coinvolto in
un incidente stradale (collisione tra veicoli pesanti che procedevano
in opposte direzioni di marcia) al Km. 85+400 (centro abitato di Castel
Giorgio) della strada SS/74 Maremmana. Al riguardo, gli è stata
addebitato (cfr. verbale di contestazione dell’infrazione all’art.
142, comma 11, del codice della strada, n. 0392945 in data 5 settembre
2002, nonché informativa prot. 4/1 in data 7 settembre 2002,
redatti dai Carabinieri della stazione di Castel Giorgio) di aver proceduto
alla velocità di 60 Km/h, su fondo stradale bagnato in un tratto
caratterizzato da linea continua di mezzeria e segnaletica di limite
di velocità di 50 Km/h, di doppia curva pericolosa e di slittamento
in caso di pioggia o neve. Il superamento del limite di velocità
è stato desunto dal disco del cronotachigrafo presente a bordo
del camion.
2. Con provvedimento dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C.
di Terni n. 2661 in data 19 marzo 2003, è stata disposta la revisione
della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica,
ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.
3. Il ricorrente, impugna detto provvedimento, sottolineando
che la responsabilità del sinistro è interamente dell’altro
conducente e sostenendo (in relazione ad una censura omnicomprensiva
di eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria,
travisamento ed erronea valutazione dei fatti) che:
- egli al momento del sinistro procedeva in realtà alla velocità
di soli 40 Km/h, mentre l’accertamento presupposto effettuato dai
Carabinieri è determinato da un’erronea lettura del disco
del cronotachigrafo; infatti:
-- sul disco, alle ore 11,40 (momento della collisione), è visibile
un solo segno corrispondente ai 60 Km/h, che evidenzia un’anomala
deviazione verso l’alto del tracciato (fino a quel momento sulla
linea dei 40 Km/h), la quale non può che essere attribuita alla
spinta verso l’alto subita dal pennino del cronotachigrafo a causa
del violentissimo scontro (cfr. relazione “Agenzia Investigativa
2000” in data 1° ottobre 2002);
-- a riprova di ciò, va considerato che il ricorrente si trovava
nell’impossibilità oggettiva di spingere il mezzo ad una
velocità superiore rispetto a quella prescritta, dato che il
veicolo era carico di merce e percorreva un tratto di strada costituito
da due curve consecutive ed in salita;
- pertanto, i Carabinieri non avrebbero dovuto limitarsi ad un esame
superficiale del disco cronotachigrafo, bensì valutare tutte
le predette circostanze dell’accaduto.
4. Per l’Amministrazione si è costituita in giudizio
l’Avvocatura dello Stato, controdeducendo puntualmente ed eccependo
anche l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza
di un provvedimento lesivo.
5. La predetta eccezione va disattesa. In ordine alla lesività
del provvedimento di sottoposizione a revisione della patente di guida,
il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in passato; in
questa sede, a parte ogni considerazione legata alla (dis)funzionalità
di una tutela posticipata al momento della conoscenza dell’esito
della revisione, è sufficiente ribadire che la sottoposizione
ad un nuovo esame comporta di per sé un pregiudizio apprezzabile
in termini di perdita di tempo e sospensione dell’attività
lavorativa.
6. Nel merito, il ricorso è infondato e dev’essere
respinto.
Il provvedimento di cui si discute ha natura cautelare e non sanzionatoria,
essendo finalizzato ad accertare la persistenza dei requisiti fisici
e psichici prescritti o di idoneità tecnica alla guida, messi
in dubbio dal comportamento quanto meno anomalo tenuto dal conducente.
Alla luce di ciò, è evidente che l’accertamento della
predetta anomalia può giovarsi di presunzioni, quali quella derivante
dalla lettura del cronotachigrafo, senza che ne risulti una inaccettabile
compressione delle garanzie procedimentali e processuali del diretto
interessato. Va considerato, infatti, che il cronotachigrafo ha la funzione
di consentire, a tutela della sicurezza nella circolazione, la verifica
del rispetto da parte del conducecente, sia dell’alternanza tra
lavoro e riposo, che dei limiti di velocità; in questo senso,
si tratta di uno strumento costruito proprio per consentire la rilevazione
della velocità anche in caso di sinistro e di fornire, alle autorità
intervenute per i rilievi, elementi informativi oggettivi su quanto
accaduto. Pertanto, laddove a bordo del veicolo esista un cronotachigrafo
funzionante, l’accertamento effettuato a seguito del sinistro può
legittimamente basarsi sulla lettura di quanto indicato dal disco del
cronotachigrafo, senza che siano necessarie ulteriori verifiche dell’attendibilità
dei dati in tal modo direttamente acquisiti; tanto più, laddove
dette verifiche richiedano complesse (ed opinabili) deduzioni logiche
a contenuto tecnico, come avviene nel caso in esame, posto che il ricorrente
perviene alla sua ricostruzione alternativa attraverso una vera e propria
indagine investigativa, onere di istruttoria procedimentale che (considerate
le finalità cautelari e la minima lesività intrinseca
del provvedimento) non è possibile pretendere venga preliminarmente
adempiuto dall’Autorità in occasione di ogni sinistro.
D’altra parte, le argomentazioni del ricorrente (incentrate sull’interpretazione
di un tracciato grafico, resa oggettivamente difficile dalle dimensioni
del documento e dei segni ivi riportati) sembrano dimostrare soltanto
la possibilità (non la ragionevole certezza) di una ricostruzione
dell’accaduto diversa da quella sottesa al provvedimento impugnato.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate.
Il
Tribunale Amministrativo dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno
24 marzo 2004, con l’intervento dei magistrati: omissis [RIV-1204]