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Giurisprudenza 28/11/2005

Giurisprudenza di merito - E’ lecito l’ utilizzo dei dati del cronotachigrafo in caso di incidente e non sono richieste ulteriori verifiche

Tar Umbria,17 maggio 2004,n.251
Giurisprudenza di merito
TAR
Tribunale Amministrativo Umbria
17 maggio 2004, n. 251

Velocità – Accertamento – Apparecchi rilevatori – Utilizzo dei dati del cronotachigrafo in caso di sinistro – Ammissibilità - Necessità di ulteriori verifiche – Esclusione.

Quanto indicato dal disco del cronotachigrafo, laddove sia installato a bordo del veicolo, può essere legittimamente utilizzato in caso di sinistro ai fini dell’accertamento della velocità del conducente fornendo, alle attività intervenute per i rilievi, elementi informativi oggettivi su quanto accaduto, senza che siano necessarie ulteriori verifiche dell’attendibilità dei dati in tal modo direttamente acquisiti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 263/2003, proposto da T. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Baldinelli e Mario Monacelli, anche domiciliatari in Perugia, alla Via Mazzini n. 16;

contro

il direttore pro-tempore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione di Terni, nonché il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Terni, in persona del direttore pro-tempore, ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria alla Via degli Offici n. 14;

per l’annullamento

del provvedimento n. 2661 in data 19 marzo 2003, con cui è stata disposta la revisione della patenta di guida del ricorrente mediante nuovo esame, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente in data 5 settembre 2002 è rimasto coinvolto in un incidente stradale (collisione tra veicoli pesanti che procedevano in opposte direzioni di marcia) al Km. 85+400 (centro abitato di Castel Giorgio) della strada SS/74 Maremmana. Al riguardo, gli è stata addebitato (cfr. verbale di contestazione dell’infrazione all’art. 142, comma 11, del codice della strada, n. 0392945 in data 5 settembre 2002, nonché informativa prot. 4/1 in data 7 settembre 2002, redatti dai Carabinieri della stazione di Castel Giorgio) di aver proceduto alla velocità di 60 Km/h, su fondo stradale bagnato in un tratto caratterizzato da linea continua di mezzeria e segnaletica di limite di velocità di 50 Km/h, di doppia curva pericolosa e di slittamento in caso di pioggia o neve. Il superamento del limite di velocità è stato desunto dal disco del cronotachigrafo presente a bordo del camion.
2. Con provvedimento dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Terni n. 2661 in data 19 marzo 2003, è stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.
3. Il ricorrente, impugna detto provvedimento, sottolineando che la responsabilità del sinistro è interamente dell’altro conducente e sostenendo (in relazione ad una censura omnicomprensiva di eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti) che:
- egli al momento del sinistro procedeva in realtà alla velocità di soli 40 Km/h, mentre l’accertamento presupposto effettuato dai Carabinieri è determinato da un’erronea lettura del disco del cronotachigrafo; infatti:
-- sul disco, alle ore 11,40 (momento della collisione), è visibile un solo segno corrispondente ai 60 Km/h, che evidenzia un’anomala deviazione verso l’alto del tracciato (fino a quel momento sulla linea dei 40 Km/h), la quale non può che essere attribuita alla spinta verso l’alto subita dal pennino del cronotachigrafo a causa del violentissimo scontro (cfr. relazione “Agenzia Investigativa 2000” in data 1° ottobre 2002);
-- a riprova di ciò, va considerato che il ricorrente si trovava nell’impossibilità oggettiva di spingere il mezzo ad una velocità superiore rispetto a quella prescritta, dato che il veicolo era carico di merce e percorreva un tratto di strada costituito da due curve consecutive ed in salita;
- pertanto, i Carabinieri non avrebbero dovuto limitarsi ad un esame superficiale del disco cronotachigrafo, bensì valutare tutte le predette circostanze dell’accaduto.
4. Per l’Amministrazione si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, controdeducendo puntualmente ed eccependo anche l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di un provvedimento lesivo.
5. La predetta eccezione va disattesa. In ordine alla lesività del provvedimento di sottoposizione a revisione della patente di guida, il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in passato; in questa sede, a parte ogni considerazione legata alla (dis)funzionalità di una tutela posticipata al momento della conoscenza dell’esito della revisione, è sufficiente ribadire che la sottoposizione ad un nuovo esame comporta di per sé un pregiudizio apprezzabile in termini di perdita di tempo e sospensione dell’attività lavorativa.
6. Nel merito, il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
Il provvedimento di cui si discute ha natura cautelare e non sanzionatoria, essendo finalizzato ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o di idoneità tecnica alla guida, messi in dubbio dal comportamento quanto meno anomalo tenuto dal conducente.
Alla luce di ciò, è evidente che l’accertamento della predetta anomalia può giovarsi di presunzioni, quali quella derivante dalla lettura del cronotachigrafo, senza che ne risulti una inaccettabile compressione delle garanzie procedimentali e processuali del diretto interessato. Va considerato, infatti, che il cronotachigrafo ha la funzione di consentire, a tutela della sicurezza nella circolazione, la verifica del rispetto da parte del conducecente, sia dell’alternanza tra lavoro e riposo, che dei limiti di velocità; in questo senso, si tratta di uno strumento costruito proprio per consentire la rilevazione della velocità anche in caso di sinistro e di fornire, alle autorità intervenute per i rilievi, elementi informativi oggettivi su quanto accaduto. Pertanto, laddove a bordo del veicolo esista un cronotachigrafo funzionante, l’accertamento effettuato a seguito del sinistro può legittimamente basarsi sulla lettura di quanto indicato dal disco del cronotachigrafo, senza che siano necessarie ulteriori verifiche dell’attendibilità dei dati in tal modo direttamente acquisiti; tanto più, laddove dette verifiche richiedano complesse (ed opinabili) deduzioni logiche a contenuto tecnico, come avviene nel caso in esame, posto che il ricorrente perviene alla sua ricostruzione alternativa attraverso una vera e propria indagine investigativa, onere di istruttoria procedimentale che (considerate le finalità cautelari e la minima lesività intrinseca del provvedimento) non è possibile pretendere venga preliminarmente adempiuto dall’Autorità in occasione di ogni sinistro.
D’altra parte, le argomentazioni del ricorrente (incentrate sull’interpretazione di un tracciato grafico, resa oggettivamente difficile dalle dimensioni del documento e dei segni ivi riportati) sembrano dimostrare soltanto la possibilità (non la ragionevole certezza) di una ricostruzione dell’accaduto diversa da quella sottesa al provvedimento impugnato.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate
.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2004, con l’intervento dei magistrati: omissis [RIV-1204]


Lunedì, 28 Novembre 2005
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