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Giurisprudenza 09/11/2005

Giurisprudenza di merito - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Deduzioni tecniche che l’organo accertatore trasmette al Prefetto – Diritto di accesso per prenderne copia – Sussistenza.

Tar Piemonte-Sez.I, 4 maggio 2005, n. 1365
Giurisprudenza di merito
TAR
Tribunale Amministrativo Piemonte
Sez. I, 4 maggio 2005, n. 1365

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Deduzioni tecniche che l’organo accertatore trasmette al Prefetto – Diritto di accesso per prenderne copia – Sussistenza.

Poichè il soggetto cui sia stato elevato un verbale di contestazione (nella fattispecie; per presunta violazione di norme del codice della strada) è titolare di un interesse giuridicamente qualificato ad opporvisi, ha un fondato interesse a conoscere il contenuto delle "deduzioni tecniche" che l’organo accertatore è tenuto a trasmettere al Prefetto, a nulla rilevando il fatto che queste costituiscano atti interni del procedimento, sicchè gli va riconosciuto il relativo diritto all’accesso mediante estrazione di copia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ‚ Il signor R.R. ha proposto ricorso al Prefetto di Torino, ai sensi dell’articolo 203 del c.d.s., avverso il verbale di contestazione n. 00023118103 elevato a suo carico in data 5 giugno 2004 dalla Polizia Municipale di Torino per violazione delle norme sulla circolazione stradale.
In occasione dell’audizione personale presso la Prefettura di Torino, chiedeva, come riportato dal verbale prodotto in atti, di avere accesso alla relazione trasmessa all’organo accertatore.
Non avendo ricevuto riscontro, con lettera raccomandata a.r. del 24 dicembre 2004, ricevuta dalla Prefettura di Torino il 17 gennaio 2005, proponeva formale istanza di accesso, mediante estrazione di copia, alle deduzioni tecniche dell’organo accertatore, previste dall’articolo 203, comma 2, c.d.s.
Anche questa istanza non riceveva riscontro.
L’interessato, pertanto, ha proposto il presente ricorso giurisdizionale, chiedendo che il giudice adito ordini alla Prefettura di Torino il rilascio della copia della documentazione suindicata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno all’odierna camera di consiglio, chiedendo la reiezione del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Il signor R.R. ha proposto ricorso, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 241/1990, per l’accesso agli atti relativi al ricorso amministrativo presentato al Prefetto di Torino avverso il verbale di contestazione n. 00023118103 elevato a suo carico in data 5 giugno 2004 dalla Polizia Municipale di Torino per violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Chiede l’acquisizione di copia delle deduzioni tecniche che, ai sensi dell’articolo 203, comma 2, c.d.s., l’organo accertatore è tenuto a trasmettere al prefetto.
2. – L’interessato ha provato di avere presentato regolare istanza per l’accesso agli atti cui ha interesse, mediante lettera raccomandata a.r. del 24 dicembre 2004, ricevuta dalla Prefettura di Torino il 17 gennaio 2005.
Il rifiuto tacito di accoglimento dell’istanza, formatosi per effetto del decorso termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241/1990, legittimava l’interessato alla proposizione del presente ricorso giurisdizionale che, essendo stato notificato in data 18 marzo 2005, risulta ritualmente proposto.
3. – Nel merito, l’esponente risulta titolare di un interesse giuridicamente qualificato ad opporsi al verbale di contestazione elevato a suo carico dall’organo accertatore e l’interesse all’accesso documentale si fonda su tale posizione soggettiva.
Detto interesse è stato compiutamente rappresentato all’Amministrazione con l’istanza di accesso del 24 dicembre 2004, ove erano indicati con precisione i documenti richiesti.
Non può riconoscersi alcun rilievo alla circostanza che le deduzioni tecniche dell’organo accertatore costituiscano atti interni del procedimento.
Il ricorrente, pertanto, ha titolo per accedere alla documentazione relativa al ricorso avverso il verbale di contestazione e, in particolare, alle deduzioni tecniche che l’organo accertatore è tenuto a trasmettere al prefetto.
L’Amministrazione intimata è obbligata a rilasciare all’esponente copia della documentazione richiesta.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. [RIV-1005].


Mercoledì, 09 Novembre 2005
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