Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione
– Verbale – Deduzioni tecniche che l’organo accertatore
trasmette al Prefetto – Diritto di accesso per prenderne copia
– Sussistenza.
Poichè il soggetto cui sia stato elevato un verbale
di contestazione (nella fattispecie; per presunta violazione di norme
del codice della strada) è titolare di un interesse giuridicamente
qualificato ad opporvisi, ha un fondato interesse a conoscere il contenuto
delle "deduzioni tecniche" che l’organo accertatore è
tenuto a trasmettere al Prefetto, a nulla rilevando il fatto che queste
costituiscano atti interni del procedimento, sicchè gli va riconosciuto
il relativo diritto all’accesso mediante estrazione di copia.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO ‚ Il signor R.R. ha proposto ricorso al Prefetto di
Torino, ai sensi dell’articolo 203 del c.d.s., avverso il verbale
di contestazione n. 00023118103 elevato a suo carico in data 5 giugno
2004 dalla Polizia Municipale di Torino per violazione delle norme sulla
circolazione stradale.
In occasione dell’audizione personale presso la Prefettura di Torino,
chiedeva, come riportato dal verbale prodotto in atti, di avere accesso
alla relazione trasmessa all’organo accertatore.
Non avendo ricevuto riscontro, con lettera raccomandata a.r. del 24
dicembre 2004, ricevuta dalla Prefettura di Torino il 17 gennaio 2005,
proponeva formale istanza di accesso, mediante estrazione di copia,
alle deduzioni tecniche dell’organo accertatore, previste dall’articolo
203, comma 2, c.d.s.
Anche questa istanza non riceveva riscontro.
L’interessato, pertanto, ha proposto il presente ricorso giurisdizionale,
chiedendo che il giudice adito ordini alla Prefettura di Torino il rilascio
della copia della documentazione suindicata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno all’odierna
camera di consiglio, chiedendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE –
Il signor R.R. ha proposto ricorso, ai sensi dell’articolo 25,
comma 5, della legge n. 241/1990, per l’accesso agli atti relativi
al ricorso amministrativo presentato al Prefetto di Torino avverso il
verbale di contestazione n. 00023118103 elevato a suo carico in data
5 giugno 2004 dalla Polizia Municipale di Torino per violazione delle
norme sulla circolazione stradale.
Chiede l’acquisizione di copia delle deduzioni tecniche che, ai
sensi dell’articolo 203, comma 2, c.d.s., l’organo accertatore
è tenuto a trasmettere al prefetto.
2. – L’interessato ha provato di avere presentato regolare
istanza per l’accesso agli atti cui ha interesse, mediante lettera
raccomandata a.r. del 24 dicembre 2004, ricevuta dalla Prefettura di
Torino il 17 gennaio 2005.
Il rifiuto tacito di accoglimento dell’istanza, formatosi per effetto
del decorso termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell’articolo
25 della legge n. 241/1990, legittimava l’interessato alla proposizione
del presente ricorso giurisdizionale che, essendo stato notificato in
data 18 marzo 2005, risulta ritualmente proposto.
3. – Nel merito, l’esponente risulta titolare di un interesse
giuridicamente qualificato ad opporsi al verbale di contestazione elevato
a suo carico dall’organo accertatore e l’interesse all’accesso
documentale si fonda su tale posizione soggettiva.
Detto interesse è stato compiutamente rappresentato all’Amministrazione
con l’istanza di accesso del 24 dicembre 2004, ove erano indicati
con precisione i documenti richiesti.
Non può riconoscersi alcun rilievo alla circostanza che le deduzioni
tecniche dell’organo accertatore costituiscano atti interni del
procedimento.
Il ricorrente, pertanto, ha titolo per accedere alla documentazione
relativa al ricorso avverso il verbale di contestazione e, in particolare,
alle deduzioni tecniche che l’organo accertatore è tenuto
a trasmettere al prefetto.
L’Amministrazione intimata è obbligata a rilasciare all’esponente
copia della documentazione richiesta.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo. [RIV-1005].