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Giurisprudenza 08/11/2005

Giurisprudenza di merito - Il cittadino titolare di patente acquisita all’estero non può essere destinatario anche della revisione della patente se commette violazioni per totale di 20 punti,ma è soggetto solo alla sospensione del documento.

TAR LIGURIA Sez. II, 3 febbraio 2005, n. 149
Giurisprudenza di merito
TAR LIGURIA
Sez. II, 3 febbraio 2005, n. 149

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Cittadino straniero circolante in Italia con patente estera – Decurtazione di venti punti dalla patente in seguito a sanzioni – Applicabilità della sospensione della patente – Sussistenza – Obbligo di ripetizione dell’esame di guida – Esclusione.

Coloro che guidano in Italia con patente conseguita all’estero (nella specie Germania) nel caso in cui totalizzino sanzioni tali da comportare la perdita di venti punti dalla patente sono soggetti solo alla sospensione della stessa, non estendendosi ad essi l’obbligo di ripetizione dell’esame di guida.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ‚ Il signor L.P. espone di essere in possesso di una patente di guida rilasciata dall’autorità competente della Repubblica federale tedesca: nel 2003 egli venne sanzionato dalle autorità italiane ai sensi del codice della strada, sì che l’ufficio per la motorizzazione di Genova ha disposto a suo carico la rinnovazione dell’esame di abilitazione alla guida.
Ritenendosi leso, l’interessato ha notificato l’atto 30.12.2004, depositato il 27.1.2005, con cui lamenta:
violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis del d.lvo 30.4.1992, n. 285, dell’art. 6 ter del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1.8.2003, n. 214.
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio con atto depositato il 2.2.2005, con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare, la sufficienza degli elementi di prova in atti, sentite sul punto le parti costituite.
E’ impugnato un provvedimento con cui si dispone che l’interessato dovrà assoggettarsi ad un esame per il conseguimento della patente di guida, avendo riportato nel 2003 delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, tali da comportare la perdita di venti punti dell’abilitazione conseguita a suo tempo.
Lamenta l’interessato con l’unico, articolato motivo di censura, che l’esercizio del potere contestato non è previsto dalla legge per coloro che, come il ricorrente, hanno conseguito l’abilitazione in uno stato estero. Il tribunale osserva che dal provvedimento impugnato si rileva che la licenza ottenuta dall’interessato per la guida dei veicoli fu rilasciata dalle autorità delle Germania. 
Il giudice deve condividere la censura, posto che il denunciato 6 ter del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1.8.2003, n. 214, dispone per coloro che guidano in Italia con patente conseguita all’estero: per costoro è prevista soltanto la sospensione della possibilità di guida, nel caso in cui vengano totalizzate sanzioni tali da comportare la perdita di venti punti. La norma non estende invece a questo caso la potestà di imporre la ripetizione dell’esame di guida.
Da ciò consegue che la censura va accolta, e che l’atto impugnato va annullato.
Le spese vanno comunque compensate, dati i giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza brevemente motivata, lo accoglie ed annulla l’atto impugnato.


Martedì, 08 Novembre 2005
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