La disciplina in materia di accesso agli atti contenuta
nella legge n. 241 del 1990 è applicabile anche agli ordini professionali,
ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle
loro potestà certificative e disciplinari e laddove sussista il
diritto di accesso agli atti, il diritto alla riservatezza non può
essere opposto al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti
a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui conoscenza
sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti.
TAR
LAZIO – LATINA
SENTENZA 3 ottobre 2005 n. 913
FATTO e DIRITTO
Con
atto notificato il 30 maggio 2005 e depositato il successivo 16 giugno,
i ricorrenti, tutti commercialisti iscritti all’Albo di Latina
e componenti del direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti
di Latina, hanno proposto l’epigrafato ricorso col quale postulano:
1) l’accertamento del diritto a visionare ed estrarre copia de
verbale del 14 marzo 2005 con cui l’Ordine dei Dottori Commercialisti
della circoscrizione di Perugina e Orvieto ha deliberato l’apertura
di procedimento disciplinare a loro carico;
2) la condanna dello stesso Consiglio dell’Ordine a consentire
ai ricorrenti la visione ed estrazione di copia integrale del verbale
di cui sopra;
3) l’annullamento della nota n. 668 del 26 aprile 2005.
Con nota n. 954/05 – SAP/cc, depositata il 16 giugno 2005, il Presidente
dell’Ordine ha portato a conoscenza del tribunale che con raccomandata
di pari data è stato trasmesso ai ricorrenti estratto conforme
del verbale del Consiglio dell’Ordine di Perugia del 14 marzo 2005.
Senonché, il verbale prodotto in copia reca un omissis relativamente
alla sua parte motiva. L’omissione è stata ritenuta dai
ricorrenti decisiva in punto di non satisfattività della pretesa
azionata in quanto impedisce, tuttora, agli interessati di avere puntuale,
completa e consapevole contezza delle contestazioni disciplinari, e
dell’iter argomentativo di supporto, mosse nei di loro confronti
dal Consiglio dell’Ordine.
In ragione di ciò, gli interessati hanno proposto motivi aggiunti
mediante atto notificato il 4 luglio 2005 e depositato il successivo
giorno 7 con i quali chiedono l’accertamento del loro pieno diritto
all’esibizione del verbale del 14 marzo 2005 in un con la condanna
del Consiglio dell’Ordine alla estrazione in versione completa
del documento.
Il Collegio,
ritenuto che:
1) la disciplina in materia di accesso agli atti contenuta nella legge
n. 241 del 1990 è applicabile anche agli ordini professionali,
ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle
loro potestà certificative e disciplinari;
2) il diritto di accesso consiste in un diritto creato "ex novo"
per superare la tradizionale configurazione restrittiva ed inaccessibile
dell’azione amministrativa, per affermare il principio di trasparenza
e per garantire la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti
del cittadino nei confronti dei soggetti (quali anche gli ordini professionali)
che detengono atti e documenti in funzione dei poteri (certificativi,
costitutivi, disciplinari, comunque di) supremazia e/o autoritativi
di cui sono titolari e che spesso utilizzano senza alcun controllo o
possibilità di contraddittorio;
3) laddove sussista il diritto di accesso agli atti, il diritto alla
riservatezza non può essere opposto al soggetto che dai fatti
riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze
giuridiche e la cui conoscenza sia necessaria per esercitare o tutelare
i propri diritti;
4) l’atto richiesto in estrazione si ricollega ad un interesse
personale, concreto ed attuale dei richiedenti laddove costoro hanno
allegato di voler tutelare la propria posizione di professionisti iscritti
all’Ordine con riferimento ai procedimenti disciplinari iniziati
a loro carico, anche nella prospettiva – evidenziata nel corso
della trattazione camerale del ricorso – di valutare l’esistenza
o meno di eventuali cause di incompatibilità dei componenti il
collegio disciplinare;
5) non appaiono sussistenti, né sono state evidenziate le ragioni
che non consentirebbero l’ostensione di determinate parti del verbale
de quo;
Considerato che l’estrazione parziale del documento, il cui contenuto
risulti connotato da omissis, non s’appalesa, alla luce delle argomentazioni
sopra rassegnate, satisfattivo della pretesa attorea;
tutto ciò valutato, ritiene fondato il ricorso in esame.
Pertanto, accertato l’inesatto/incompleto/parziale adempimento
condanna l’Ordine professionale evocato in giudizio all’esibizione
del documento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della
presente sentenza, da curarsi mediante estrazione e rilascio ai ricorrenti
del verbale del 14 marzo 2005 nella sua versione integrale, senza omissis.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata
di Latina – accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 469/05,
meglio in epigrafe specificato, e per l’effetto condanna l’Ordine
dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Perugina e Orvieto
all’estrazione integrale del verbale del 14 marzo 2005 da rilasciarsi
ai ricorrenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della
presente sentenza.
Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio che si
liquidano in € 750,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 22 luglio
2005.
Il Presidente
Franco BIANCHI
Il Giudice Estensore
Giuseppe ROTONDO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 OTTOBRE 2005.