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Giurisprudenza 27/10/2005

Giurisprudenza di merito - L’estrazione parziale di un documento non può mai ledere il diritto di accesso.

Tar Lazio-Sez. dist. Latina, sentenza 03.10.2005, n. 913

Giurisprudenza di merito
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Sezione distaccata di Latina

Sez. dist. Latina, sentenza 03.10.2005, n. 913 

 

La disciplina in materia di accesso agli atti contenuta nella legge n. 241 del 1990 è applicabile anche agli ordini professionali, ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà certificative e disciplinari e laddove sussista il diritto di accesso agli atti, il diritto alla riservatezza non può essere opposto al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui conoscenza sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti.

 


 

TAR LAZIO – LATINA
SENTENZA 3 ottobre 2005 n. 913
FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 30 maggio 2005 e depositato il successivo 16 giugno, i ricorrenti, tutti commercialisti iscritti all’Albo di Latina e componenti del direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Latina, hanno proposto l’epigrafato ricorso col quale postulano:
1) l’accertamento del diritto a visionare ed estrarre copia de verbale del 14 marzo 2005 con cui l’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Perugina e Orvieto ha deliberato l’apertura di procedimento disciplinare a loro carico;
2) la condanna dello stesso Consiglio dell’Ordine a consentire ai ricorrenti la visione ed estrazione di copia integrale del verbale di cui sopra;
3) l’annullamento della nota n. 668 del 26 aprile 2005.
Con nota n. 954/05 – SAP/cc, depositata il 16 giugno 2005, il Presidente dell’Ordine ha portato a conoscenza del tribunale che con raccomandata di pari data è stato trasmesso ai ricorrenti estratto conforme del verbale del Consiglio dell’Ordine di Perugia del 14 marzo 2005.
Senonché, il verbale prodotto in copia reca un omissis relativamente alla sua parte motiva. L’omissione è stata ritenuta dai ricorrenti decisiva in punto di non satisfattività della pretesa azionata in quanto impedisce, tuttora, agli interessati di avere puntuale, completa e consapevole contezza delle contestazioni disciplinari, e dell’iter argomentativo di supporto, mosse nei di loro confronti dal Consiglio dell’Ordine.
In ragione di ciò, gli interessati hanno proposto motivi aggiunti mediante atto notificato il 4 luglio 2005 e depositato il successivo giorno 7 con i quali chiedono l’accertamento del loro pieno diritto all’esibizione del verbale del 14 marzo 2005 in un con la condanna del Consiglio dell’Ordine alla estrazione in versione completa del documento.
Il Collegio,
ritenuto che:
1) la disciplina in materia di accesso agli atti contenuta nella legge n. 241 del 1990 è applicabile anche agli ordini professionali, ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà certificative e disciplinari;
2) il diritto di accesso consiste in un diritto creato "ex novo" per superare la tradizionale configurazione restrittiva ed inaccessibile dell’azione amministrativa, per affermare il principio di trasparenza e per garantire la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino nei confronti dei soggetti (quali anche gli ordini professionali) che detengono atti e documenti in funzione dei poteri (certificativi, costitutivi, disciplinari, comunque di) supremazia e/o autoritativi di cui sono titolari e che spesso utilizzano senza alcun controllo o possibilità di contraddittorio;
3) laddove sussista il diritto di accesso agli atti, il diritto alla riservatezza non può essere opposto al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui conoscenza sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti;
4) l’atto richiesto in estrazione si ricollega ad un interesse personale, concreto ed attuale dei richiedenti laddove costoro hanno allegato di voler tutelare la propria posizione di professionisti iscritti all’Ordine con riferimento ai procedimenti disciplinari iniziati a loro carico, anche nella prospettiva – evidenziata nel corso della trattazione camerale del ricorso – di valutare l’esistenza o meno di eventuali cause di incompatibilità dei componenti il collegio disciplinare;
5) non appaiono sussistenti, né sono state evidenziate le ragioni che non consentirebbero l’ostensione di determinate parti del verbale de quo;
Considerato che l’estrazione parziale del documento, il cui contenuto risulti connotato da omissis, non s’appalesa, alla luce delle argomentazioni sopra rassegnate, satisfattivo della pretesa attorea;
tutto ciò valutato, ritiene fondato il ricorso in esame.
Pertanto, accertato l’inesatto/incompleto/parziale adempimento condanna l’Ordine professionale evocato in giudizio all’esibizione del documento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, da curarsi mediante estrazione e rilascio ai ricorrenti del verbale del 14 marzo 2005 nella sua versione integrale, senza omissis.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina – accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 469/05, meglio in epigrafe specificato, e per l’effetto condanna l’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Perugina e Orvieto all’estrazione integrale del verbale del 14 marzo 2005 da rilasciarsi ai ricorrenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 750,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2005.
Il Presidente
Franco BIANCHI
Il Giudice Estensore
Giuseppe ROTONDO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 OTTOBRE 2005.


Giovedì, 27 Ottobre 2005
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