Patente
– Patente a punti – Perdita totale dei punti – Opposizione
– Innanzi all’autorità giudiziaria – Revisione
della patente – Provvedimento relativo – In pendenza del ricorso
giurisdizionale – Illegittimità.
E’ illegittimo il provvedimento di revisione della
patente emanato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, allorquando,
pendendo ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 205 c.d.s.
avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata conclusa
la fase amministrativa dell’opposizione, la contestazio9ne della
violazione che ha determinato la totale perdita del punteggio non possa
ancora considerarsi "definitiva" nei sensi di cui all’art.
126 bis, comma 2, c.d.s. (Nuovo c.s. bis; nuovo c.s., art. 205.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO ‚ Al sig. G.P. vennero elevati dai carabinieri di Torino,
in data 23 ottobre 2003, due verbali di contestazione della violazione
delle norme sulla circolazione stradale che comportavano una decurtazione
di trenta punti complessivi dalla patente di guida.
Avverso detti verbali l’interessato propose ricorso al Prefetto
di Torino, gravame che venne respinto con due distinti provvedimenti
notificati il 16 dicembre 2004.
Il ricorrente, a sua volta, impugnò le ordinanze-ingiunzioni
prefettizie con un unico ricorso depositato in data 14 gennaio 2005
nella cancelleria del Giudice di Pace di Torino.
Il giudice adito fissava l’udienza di comparizione delle pareti
per il giorno 21 aprile 2005.
Nelle more, i carabinieri di Torino avevano effettuato due comunicazioni
all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida la quale provvedeva
ad azzerare il punteggio della patente del ricorrente, dandogliene contestuale
informazione.
A seguito di ciò, l’ufficio provinciale di Torino del Ministero
dei trasporti adottò il provvedimento impugnato, mediante il
quale era disposta la revisione della patente di guida del ricorrente,
ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 6, del decreto legislativo
n. 285/1992 (nuovo codice della strada).
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato all’Amministrazione
intimata, l’esponente contesta la legittimità del provvedimento
di revisione della patente di guida, deducendo: violazione dell’art.
126 bis, commi 2 e 6 del D.L.vo n. 285/1992.
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento del provvedimento
impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE 1.- Il Collegio ritiene di dover decidere il merito
del ricorso con sentenza succintamente motivata – ai sensi dell’articolo
26, commi 4 e 5 , della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito
dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata
la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza
cautelare e la sufficienza delle prove in atti.
2.- E’ contestata, nel presente giudizio, la legittimità
del provvedimento con il quale, e seguito di comunicazione dell’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, il competente ufficio provinciale
del Ministero dei trasporti ha disposto la revisione della patente di
guida del ricorrente il cui punteggio, per effetto di precedenti verbali
di contestazione, era stato azzerato.
Il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni che disciplinano
la revisione della patente di guida in caso di perdita di punteggio,
poiché il procedimento giurisdizionale instaurato dal ricorrente
medesimo davanti al Giudice di Pace di Torino, ed avente per oggetto
le ordinanze ingiunzioni prefettizie che avevano confermato le sanzioni
a suo carico, non era ancora stato definito al momento dell’adozione
del provvedimento contestato.
3.- La fattispecie è regolata dal combinato disposto dei commi
2 e 6 dell’articolo 126 bis del nuovo codice della strada (D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285), introdotto dall’articolo 7 del D.L.vo
15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dal 1° gennaio 2003.
Il comma 2 prevede che l’organo da cui dipende l’agente che
ha accertato la violazione comportante una perdita di punteggio sulla
patente di guida ne dia notizia, nel termine di trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
La disposizione citata precisa che: "La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione
dei medesimi".
Soggiunge il comma 6 che, nel caso di perdita totale del punteggio,
l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente
per territorio, ricevuta la comunicazione dell’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida
dell’interessato.
Ciò premesso, appare determinante, ai fini del decidere, verificare
se nel caso di specie fossero presenti i presupposti richiesti dalla
legge perché la contestazione potesse considerarsi definita ovvero
se la carenza dei medesimi abbia determinato l’illegittimità
del provvedimento di revisione contestato.
4.- Il ricorso è palesemente fondato.
L’esponente, infatti, ha compiutamente provato, producendo in giudizio
copia dei relativi atti, di avere, dapprima, proposto ricorso amministrativo,
ai sensi dell’articolo 203 dl D.L.vo n. 285/1992, al Prefetto di
Torino avverso i verbali di contestazione con i quali gli erano state
contestate violazioni di norme della circolazione stradale comportanti
la perdita di punti della patente.
Essendo il relativo procedimento amministrativo conclusosi con due ordinanze-ingiunzioni
di rigetto del ricorso, il deducente, avvalendosi della facoltà
prevista dall’articolo 205 del D.L.vo n. 285/1992, ha impugnato
detti provvedimenti dinanzi al Giudice di Pace di Torino che fissava
l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 21 aprile 2005.
Pertanto, al momento dell’adozione del provvedimento di revisione
della patente di guida, il procedimento giurisdizionale instaurato dall’odierno
ricorrente avverso le sanzioni a suo carico era ancora pendente e tutt’altro
che definito.
Ne consegue l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti
normativamente richiesti per l’adozione del provvedimento di revisione
della patente.
E’ anche da rimarcare che l’interessato inoltrò tempestiva
diffida al Comando provinciale dei carabinieri, all’Ufficio di
Torino del Dipartimento dei trasporti terrestri e alla sede centrale
dello stesso Dipartimento, contenente l’esposizione dei fatti di
cui sopra.
Nonostante l’informativa ricevuta, le autorità destinatarie
della diffida non ritennero di provvedere all’annullamento in via
di autotutela del provvedimento contestato ovvero di promuovere azioni
in tal senso.
5.- In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento di revisione della patente
di guida meglio individuato in epigrafe.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del
grado di giudizio. [RIV-0905]