Il
TAR Lombardia aderisce all’indirizzo ermeneutica per cui anche
il provvedimento amministrativo che dispone la revisione della patente
di guida deve essere preceduto dalla rituale comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi della l. proc. (artt. 7 e segg. l. 241/90).
Ad avviso
del collegio, ogniqualvolta la P.A. intenda emanare un atto che incida
sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, essa è tenuta a
darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano
particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento,
ovvero che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare
al procedimento stesso.
”Il principio trova applicazione anche ai casi di revisione della
patente di guida per inidoneità (cfr., al riguardo, T.A.R. Lombardia
Milano, I, 7 marzo 2002, n. 986; id. 5 giugno 2002, n. 2336; 15 novembre
2002, n. 4452; TAR Marche 7 marzo 2002 n. 217; TAR Toscana, I 7 febbraio
2005 n. 470)”.
La pronuncia,
peraltro, fa i conti con la novella ex lege 15/2005 e, pertanto, effettua
un giudizio di resistenza sull’atto gravato.
“Nel
caso in esame non ricorrono le condizioni "esimenti" di cui
all’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, come modificata con
la l. n. 15/2005, trattandosi di provvedimento avente natura discrezionale
e non avendo l’amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato.Non può quindi escludersi che,
qualora gli fosse stata data comunicazione dell’avvio del procedimento,
l’interessato avrebbe potuto offrire un utile apporto partecipativo”.
L’indirizzo
cui aderisce il TAR Lombardia non è né univoco né
pacifico.
In un’ipotesi
simile e recente, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza dell’obbligo
di comunicazione di avvio di procedimento di revoca della patente nei
confronti di un soggetto sottoposto all’applicazione della misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno
nel Comune di Milano, in quanto trattavasi di provvedimento vincolato
in relazione al quale non era necessaria alcuna partecipazione dell’interessato
a fini istruttori, (Cons. Stato, sez. IV, 24/06/2003, n.3813 in Foro
Amm. CDS, 2003, 1864).
E’,
tuttavia, sempre la IV sezione del Collegio amministrativo a statuire
che: “é illegittimo l’atto prefettizio di revoca della patente
di guida che risulti del tutto carente sotto il profilo della motivazione,
oltre che adottato senza che sia stato comunicato l’avvio del relativo
procedimento”, (Cons. Stato, sez. IV, 26/05/2003, n.2807 in Foro
Amm. CDS, 2003, 1560).
In realtà,
nelle pronunce ed in altre statuizioni, si individua il discrimine nella
distinzione tra provvedimenti vincolati e provvedimenti discrezionali,
laddove solo nei primi potrebbe essere omesso l’avviso rituale
di cui all’art. 7 legge 241/1990.
In tal
senso T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 20/03/2003, n.879 che precisa:
“il decreto prefettizio di revoca della patente di guida, in assenza
dell’avviso di avvio del procedimento, ex art. 7, L. 7 agosto 1990,
n. 241, è da considerarsi illegittimo, attesa la natura discrezionale
della valutazione compiuta dalla pubblica amministrazione rispetto alla
quale la suddetta norma garantisce il cittadino. L’avviso di avvio del
procedimento, nella materia in esame, può omettersi solamente
nell’ipotesi di sospensione provvisoria della patente, infatti, la tutela
dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica assume carattere d’urgenza”,
(quanto alla sospensione provvisoria, contra: Cass. civ., sez. I, 14/03/2003,
n.3819 in Guida al Diritto, 2003, 21, 51; Cass. civ., sez. I, 05/03/2002,
n.3117).
(Altalex, 24 giugno 2005. Nota di Giuseppe Buffone)
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Sezione
III
Sentenza
6 giugno 2005, n. 1180
FATTO
E DIRITTO
1. Con
il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento di revisione
della patente di guida, che è stato adottato dall’ufficio provinciale
della motorizzazione civile di Milano, ai sensi dell’art. 128 del Codice
della strada (d.lgs. n. 285/1992), per il comportamento tenuto dal ricorrente
in occasione del sinistro nel quale era stata coinvolta l’autovettura
dallo stesso condotta.
Avverso il provvedimento sono dedotte censure per mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento; per violazione di legge, in quanto la determinazione
di dar corso alla revisione deriva da un’infrazione soggetta ad impugnazione
e, quindi, da un accertamento non definitivo della dinamica dell’incidente,
dal quale non è possibile trarre univoci indizi di responsabilità
del ricorrente; per difetto di motivazione circa la sussistenza della
violazione dell’obbligo di dare precedenza contestata all’interessato
e il connesso venir meno dei requisiti di idoneità alla guida.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo
con memoria.
Con ordinanza n. 735 del 18 marzo 2004 è stata respinta la domanda
di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
Il ricorrente ha insistito con memoria per l’accoglimento del gravame.
In essa precisa che il ricorso presentato contro la contestazione dell’infrazione
è stato accolto con sentenza n. 332 del 27 maggio 2004 del Giudice
di pace di Rho, che ha annullato il verbale di accertamento sul quale
era fondato il provvedimento di revisione della patente.
All’udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
2. Il verbale di contestazione che ha dato origine al provvedimento
è stato annullato con sentenza del Giudice di pace. La pronuncia
ha giudicato che le circostanze descritte nel verbale non fossero "sufficienti
a dare la prova certa sulla dinamica dell’incidente" e non integrassero
elementi probanti che potessero consentire di ipotizzare con sicurezza
la responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro.
In forza della pronuncia di annullamento del verbale, è quindi
venuto meno il presupposto sul quale era fondato il provvedimento impugnato,
che ha disposto la revisione della patente di guida in considerazione
del comportamento asseritamente irregolare del ricorrente cui si imputava
di aver omesso, nel corso di una manovra di svolta a sinistra, di dare
la precedenza ad altro veicolo proveniente dal senso opposto.
La sentenza del Giudice di pace ha escluso la sussistenza dell’infrazione
alle norme di comportamento dettate dal Codice della strada, il che
priva il provvedimento qui impugnato del suo presupposto.
3. Merita accoglimento anche il motivo fondato sull’omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.
In effetti, ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente
sulla sfera giuridica altrui, la pubblica Amministrazione è tenuta
a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano
particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento,
ovvero che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare
al procedimento stesso;
Detto principio trova applicazione anche ai casi di revisione della
patente di guida per inidoneità (cfr., al riguardo, T.A.R. Lombardia
Milano, I, 7 marzo 2002, n. 986; id. 5 giugno 2002, n. 2336; 15 novembre
2002, n. 4452; TAR Marche 7 marzo 2002 n. 217; TAR Toscana, I 7 febbraio
2005 n. 470).
Nella fattispecie, dunque, non essendo pacifici ed incontestati da parte
del ricorrente i presupposti di fatto della misura assunta, lo stesso
aveva titolo ad essere informato della decisione che stava maturando,
al fine di essere messo in condizione di far rilevare circostanze ed
elementi che l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare prima dell’emanazione
del provvedimento.
Questo, anche se volto a garantire la sicurezza della circolazione,
non riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali
da escludere, in via di principio, l’obbligo della previa comunicazione,
dal momento che il procedimento di revisione della patente non si articola
in tempi strettissimi e, soprattutto, non determina, nelle more del
suo svolgimento, il divieto di guida (cfr. CdS VI 13 febbraio 2004,
n. 580).
Nel caso in esame non ricorrono le condizioni "esimenti" di
cui all’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, come modificata
con la l. n. 15/2005, trattandosi di provvedimento avente natura discrezionale
e non avendo l’amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato.
Non può quindi escludersi che, qualora gli fosse stata data comunicazione
dell’avvio del procedimento, l’interessato avrebbe potuto offrire un
utile apporto partecipativo.
L’accoglimento delle censure esaminate assume carattere assorbente di
ogni altro motivo di ricorso (cfr. CdS VI 17 settembre 2001, n. 4877).
3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 1415/04 così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
- compensa per intero le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.