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Giurisprudenza 24/06/2005

Giurisprudenza di merito - Revisione della patente: necessaria la comunicazione di avvio del procedimento

(TAR Lombardia, sez. III, sentenza 06.06.2005 n° 1180)
Da "Altalex"

Revisione della patente: necessaria la comunicazione di avvio del procedimento
TAR Lombardia, sez. III, sentenza 06.06.2005 n° 1180

Il TAR Lombardia aderisce all’indirizzo ermeneutica per cui anche il provvedimento amministrativo che dispone la revisione della patente di guida deve essere preceduto dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. proc. (artt. 7 e segg. l. 241/90).

Ad avviso del collegio, ogniqualvolta la P.A. intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, essa è tenuta a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento, ovvero che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso.
”Il principio trova applicazione anche ai casi di revisione della patente di guida per inidoneità (cfr., al riguardo, T.A.R. Lombardia Milano, I, 7 marzo 2002, n. 986; id. 5 giugno 2002, n. 2336; 15 novembre 2002, n. 4452; TAR Marche 7 marzo 2002 n. 217; TAR Toscana, I 7 febbraio 2005 n. 470)”.

La pronuncia, peraltro, fa i conti con la novella ex lege 15/2005 e, pertanto, effettua un giudizio di resistenza sull’atto gravato.

“Nel caso in esame non ricorrono le condizioni "esimenti" di cui all’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, come modificata con la l. n. 15/2005, trattandosi di provvedimento avente natura discrezionale e non avendo l’amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.Non può quindi escludersi che, qualora gli fosse stata data comunicazione dell’avvio del procedimento, l’interessato avrebbe potuto offrire un utile apporto partecipativo”.

L’indirizzo cui aderisce il TAR Lombardia non è né univoco né pacifico.

In un’ipotesi simile e recente, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio di procedimento di revoca della patente nei confronti di un soggetto sottoposto all’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano, in quanto trattavasi di provvedimento vincolato in relazione al quale non era necessaria alcuna partecipazione dell’interessato a fini istruttori, (Cons. Stato, sez. IV, 24/06/2003, n.3813 in Foro Amm. CDS, 2003, 1864).

E’, tuttavia, sempre la IV sezione del Collegio amministrativo a statuire che: “é illegittimo l’atto prefettizio di revoca della patente di guida che risulti del tutto carente sotto il profilo della motivazione, oltre che adottato senza che sia stato comunicato l’avvio del relativo procedimento”, (Cons. Stato, sez. IV, 26/05/2003, n.2807 in Foro Amm. CDS, 2003, 1560).

In realtà, nelle pronunce ed in altre statuizioni, si individua il discrimine nella distinzione tra provvedimenti vincolati e provvedimenti discrezionali, laddove solo nei primi potrebbe essere omesso l’avviso rituale di cui all’art. 7 legge 241/1990.

In tal senso T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 20/03/2003, n.879 che precisa: “il decreto prefettizio di revoca della patente di guida, in assenza dell’avviso di avvio del procedimento, ex art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, è da considerarsi illegittimo, attesa la natura discrezionale della valutazione compiuta dalla pubblica amministrazione rispetto alla quale la suddetta norma garantisce il cittadino. L’avviso di avvio del procedimento, nella materia in esame, può omettersi solamente nell’ipotesi di sospensione provvisoria della patente, infatti, la tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica assume carattere d’urgenza”, (quanto alla sospensione provvisoria, contra: Cass. civ., sez. I, 14/03/2003, n.3819 in Guida al Diritto, 2003, 21, 51; Cass. civ., sez. I, 05/03/2002, n.3117).
(Altalex, 24 giugno 2005. Nota di Giuseppe Buffone)

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

Sezione III

Sentenza 6 giugno 2005, n. 1180

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento di revisione della patente di guida, che è stato adottato dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano, ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), per il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione del sinistro nel quale era stata coinvolta l’autovettura dallo stesso condotta.
Avverso il provvedimento sono dedotte censure per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; per violazione di legge, in quanto la determinazione di dar corso alla revisione deriva da un’infrazione soggetta ad impugnazione e, quindi, da un accertamento non definitivo della dinamica dell’incidente, dal quale non è possibile trarre univoci indizi di responsabilità del ricorrente; per difetto di motivazione circa la sussistenza della violazione dell’obbligo di dare precedenza contestata all’interessato e il connesso venir meno dei requisiti di idoneità alla guida.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo con memoria.
Con ordinanza n. 735 del 18 marzo 2004 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
Il ricorrente ha insistito con memoria per l’accoglimento del gravame. In essa precisa che il ricorso presentato contro la contestazione dell’infrazione è stato accolto con sentenza n. 332 del 27 maggio 2004 del Giudice di pace di Rho, che ha annullato il verbale di accertamento sul quale era fondato il provvedimento di revisione della patente.
All’udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
2. Il verbale di contestazione che ha dato origine al provvedimento è stato annullato con sentenza del Giudice di pace. La pronuncia ha giudicato che le circostanze descritte nel verbale non fossero "sufficienti a dare la prova certa sulla dinamica dell’incidente" e non integrassero elementi probanti che potessero consentire di ipotizzare con sicurezza la responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro.
In forza della pronuncia di annullamento del verbale, è quindi venuto meno il presupposto sul quale era fondato il provvedimento impugnato, che ha disposto la revisione della patente di guida in considerazione del comportamento asseritamente irregolare del ricorrente cui si imputava di aver omesso, nel corso di una manovra di svolta a sinistra, di dare la precedenza ad altro veicolo proveniente dal senso opposto.
La sentenza del Giudice di pace ha escluso la sussistenza dell’infrazione alle norme di comportamento dettate dal Codice della strada, il che priva il provvedimento qui impugnato del suo presupposto.
3. Merita accoglimento anche il motivo fondato sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.
In effetti, ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, la pubblica Amministrazione è tenuta a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento, ovvero che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso;
Detto principio trova applicazione anche ai casi di revisione della patente di guida per inidoneità (cfr., al riguardo, T.A.R. Lombardia Milano, I, 7 marzo 2002, n. 986; id. 5 giugno 2002, n. 2336; 15 novembre 2002, n. 4452; TAR Marche 7 marzo 2002 n. 217; TAR Toscana, I 7 febbraio 2005 n. 470).
Nella fattispecie, dunque, non essendo pacifici ed incontestati da parte del ricorrente i presupposti di fatto della misura assunta, lo stesso aveva titolo ad essere informato della decisione che stava maturando, al fine di essere messo in condizione di far rilevare circostanze ed elementi che l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare prima dell’emanazione del provvedimento.
Questo, anche se volto a garantire la sicurezza della circolazione, non riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l’obbligo della previa comunicazione, dal momento che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi strettissimi e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (cfr. CdS VI 13 febbraio 2004, n. 580).
Nel caso in esame non ricorrono le condizioni "esimenti" di cui all’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, come modificata con la l. n. 15/2005, trattandosi di provvedimento avente natura discrezionale e non avendo l’amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Non può quindi escludersi che, qualora gli fosse stata data comunicazione dell’avvio del procedimento, l’interessato avrebbe potuto offrire un utile apporto partecipativo.
L’accoglimento delle censure esaminate assume carattere assorbente di ogni altro motivo di ricorso (cfr. CdS VI 17 settembre 2001, n. 4877).
3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1415/04 così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
- compensa per intero le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Venerdì, 24 Giugno 2005
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