TAR
LIGURIA
Sez. II, 3 febbraio 2005, n. 149
Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Cittadino
straniero circolante in Italia con patente estera – Decurtazione
di venti punti dalla patente in seguito a sanzioni – Applicabilità
della sospensione della patente – Sussistenza – Obbligo di
ripetizione dell’esame di guida – Esclusione.
Coloro che guidano in Italia con patente conseguita all’estero
(nella specie Germania) nel caso in cui totalizzino sanzioni tali da
comportare la perdita di venti punti dalla patente sono soggetti solo
alla sospensione della stessa, non estendendosi ad essi l’obbligo
di ripetizione dell’esame di guida.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO.
Il signor L.P. espone di essere in possesso di una patente di guida
rilasciata dall’autorità competente della Repubblica federale
tedesca: nel 2003 egli venne sanzionato dalle autorità italiane
ai sensi del codice della strada, sì che l’ufficio per la
motorizzazione di Genova ha disposto a suo carico la rinnovazione dell’esame
di abilitazione alla guida.
Ritenendosi leso, l’interessato ha notificato l’atto 30.12.2004,
depositato il 27.1.2005, con cui lamenta:
violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis del d.lvo 30.4.1992,
n. 285, dell’art. 6 ter del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito
con legge 1.8.2003, n. 214.
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito
in giudizio con atto depositato il 2.2.2005, con cui ha chiesto respingersi
l’impugnazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata,
attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione
dell’istanza cautelare, la sufficienza degli elementi di prova
in atti, sentite sul punto le parti costituite.
E’ impugnato un provvedimento con cui si dispone che l’interessato
dovrà assoggettarsi ad un esame per il conseguimento della patente
di guida, avendo riportato nel 2003 delle sanzioni amministrative per
violazioni delle norme sulla circolazione stradale, tali da comportare
la perdita di venti punti dell’abilitazione conseguita a suo tempo.
Lamenta l’interessato con l’unico, articolato motivo di censura,
che l’esercizio del potere contestato non è previsto dalla
legge per coloro che, come il ricorrente, hanno conseguito l’abilitazione
in uno stato estero. Il tribunale osserva che dal provvedimento impugnato
si rileva che la licenza ottenuta dall’interessato per la guida
dei veicoli fu rilasciata dalle autorità delle Germania.
Il giudice deve condividere la censura, posto che il denunciato 6 ter
del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1.8.2003, n. 214,
dispone per coloro che guidano in Italia con patente conseguita all’estero:
per costoro è prevista soltanto la sospensione della possibilità
di guida, nel caso in cui vengano totalizzate sanzioni tali da comportare
la perdita di venti punti. La norma non estende invece a questo caso
la potestà di imporre la ripetizione dell’esame di guida.
Da ciò consegue che la censura va accolta, e che l’atto
impugnato va annullato.
Le spese vanno comunque compensate, dati i giusti motivi.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza brevemente motivata,
lo accoglie ed annulla l’atto impugnato.