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Giurisprudenza 03/05/2005

Giurisprudenza di merito - Patente a punti: illegittima la decurtazione in pendenza di un giudizio.

(TAR Lecce, sentenza 20.04.2005 n° 2376 ).
da "Altalex"

Patente a punti: illegittima la decurtazione in pendenza di un giudizio
(TAR Lecce, sentenza 20.04.2005 n° 2376 ).

Con la sentenza n. 2376 del 20 aprile 2005 il TAR Lecce ha affrontato la problematica concernente la decurtazione di punti in capo al proprietario non conducente del veicolo con cui era stata commessa la violazione al Codice della strada.

Dalle motivazioni della sentenza si possono ricavare due principi:

1. la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi qualora non sia stato individuato il trasgressore per la dichiarata illegittimità costituzionale dell’aert.126 bis del Codice della Strada;

2. la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi finchè non siano stati esperiti tutti i gradi di giudizio e l’iter giudiziario non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato.

Infatti, il TAR ha stabilito l’illegittimità di tale decurtazione perchè avvenuta in violazione dell’art.126 bis del Codice della Strada, quale risulta dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Consulta con la Sentenza 12-24 gennaio 2005 n. 27.

Inoltre, poichè il Ministero aveva proceduto alla decurtazione dei punti nonostante fosse ancora pendente un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato il verbale con il quale era stata applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, il TAR ha anche confermato che tale decurtazione, sempre in ossequio al dettato dell’art.126 bis CdS, non può essere applicata finchè il giudizio non sia definito con una sentenza passata in giudicato.

(Altalex, 3 maggio 2005. Nota a cura dell’Avv. Luisa Carpentieri)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA LECCE


PRIMA SEZIONE

Registro Sentenze: 2376/2005
Registro Generale:

nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D’ARPE Cons. , relatore
ETTORE MANCA Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2005
Visto il ricorso ___/2005 proposto da:

M. P.

rappresentato e difeso da:
CARPENTIERI LUISA
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA S. ORONZO 33

presso

CARPENTIERI LUISA

contro

MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA
PREFETTO DI LECCE
MINISTERO DEI TRASPORTI - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento della Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, comunicato con nota del 7/3/2005, con il quale il ricorrente è stato informato dell’avvenuta variazione in pejus da “punti 20” a “punti 18” disposta d’ufficio del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti disposto con verbale n. _______ ATX rilevato il _________ emesso dalla Polizia Stradale di Lecce; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DEI TRASPORTI - ROMA

Udito il relatore Cons. ENRICO D’ARPE e uditi altresì per le parti l’Avv. Carpentieri e l’Avv. dello Stato Tarentini;

FATTO E DIRITTO

 

Il Collegio, sentite sul punto le parti costituite (che nulla hanno osservato in proposito), ravvisata la manifesta fondatezza del ricorso, ritiene possibile definire nel merito la causa, ai sensi dell’art. 26 ultimo comma della Legge n. 1034/1971 e ss.mm..

Il Tribunale rileva che sono fondate le censure prospettate dal ricorrente avverso l’impugnato provvedimento ministeriale del 7/3/2005, con il quale è stata disposta la contestata decurtazione del punteggio relativa alla sua patente di guida, posto che il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito e quindi risulta violato l’art. 126 bis secondo comma del Decreto Lgs. 30/4/1992 n. 285, quale risulta dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Consulta con la Sentenza 12-24 gennaio 2005 n. 27.
Peraltro, ai sensi della predetta norma, la decurtazione dei punti non può avvenire prima che si sia concluso l’iter dei ricorsi giurisdizionali ammessi dalla legge con sentenza passata in giudicato.

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere accolto.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., sono poste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statici, comunicato con nota del 07/03/2005.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre IVA e CAP nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2005.

Aldo RAVALLI – Presidente

Enrico D’ARPE – Estensore
Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 20 aprile 2005


Martedì, 03 Maggio 2005
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