Con
la sentenza n. 2376 del 20 aprile 2005 il TAR Lecce ha affrontato la
problematica concernente la decurtazione di punti in capo al proprietario
non conducente del veicolo con cui era stata commessa la violazione
al Codice della strada.
Dalle motivazioni della sentenza si possono ricavare due principi:
1. la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente
non può effettuarsi qualora non sia stato individuato il trasgressore
per la dichiarata illegittimità costituzionale dell’aert.126
bis del Codice della Strada;
2. la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente
non può effettuarsi finchè non siano stati esperiti tutti
i gradi di giudizio e l’iter giudiziario non si sia concluso con una
sentenza passata in giudicato.
Infatti, il TAR ha stabilito l’illegittimità di tale decurtazione
perchè avvenuta in violazione dell’art.126 bis del Codice della
Strada, quale risulta dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità
effettuata dalla Consulta con la Sentenza
12-24 gennaio 2005 n. 27.
Inoltre,
poichè il Ministero aveva proceduto alla decurtazione dei punti
nonostante fosse ancora pendente un ricorso per cassazione avverso la
sentenza che aveva confermato il verbale con il quale era stata applicata
la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, il
TAR ha anche confermato che tale decurtazione, sempre in ossequio al
dettato dell’art.126 bis CdS, non può essere applicata finchè
il giudizio non sia definito con una sentenza passata in giudicato.
(Altalex, 3 maggio 2005. Nota a cura dell’Avv.
Luisa Carpentieri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 2376/2005
Registro Generale:
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO D’ARPE Cons. , relatore
ETTORE MANCA Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2005
Visto il ricorso ___/2005 proposto da:
M. P.
rappresentato e difeso da:
CARPENTIERI LUISA
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA S. ORONZO 33
presso
CARPENTIERI LUISA
contro
MINISTERO DELL’INTERNO - ROMA
PREFETTO DI LECCE
MINISTERO DEI TRASPORTI - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento della Direzione
generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri
– Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi
e Statistici, comunicato con nota del 7/3/2005, con il quale il ricorrente
è stato informato dell’avvenuta variazione in pejus da “punti
20” a “punti 18” disposta d’ufficio del punteggio
di spettanza sulla patente, per effetto della sanzione accessoria della
decurtazione di n. 2 punti disposto con verbale n. _______ ATX rilevato
il _________ emesso dalla Polizia Stradale di Lecce; nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO
DEI TRASPORTI - ROMA
Udito
il relatore Cons. ENRICO D’ARPE e uditi altresì per le parti
l’Avv. Carpentieri e l’Avv. dello Stato Tarentini;
FATTO
E DIRITTO
Il Collegio,
sentite sul punto le parti costituite (che nulla hanno osservato in
proposito), ravvisata la manifesta fondatezza del ricorso, ritiene possibile
definire nel merito la causa, ai sensi dell’art. 26 ultimo comma
della Legge n. 1034/1971 e ss.mm..
Il Tribunale rileva che sono fondate le censure prospettate dal ricorrente
avverso l’impugnato provvedimento ministeriale del 7/3/2005, con
il quale è stata disposta la contestata decurtazione del punteggio
relativa alla sua patente di guida, posto che il rapporto giuridico
in esame non può dirsi esaurito e quindi risulta violato l’art.
126 bis secondo comma del Decreto Lgs. 30/4/1992 n. 285, quale risulta
dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata
dalla Consulta con la Sentenza 12-24 gennaio 2005 n. 27.
Peraltro, ai sensi della predetta norma, la decurtazione dei punti non
può avvenire prima che si sia concluso l’iter dei ricorsi
giurisdizionali ammessi dalla legge con sentenza passata in giudicato.
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere
accolto.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., sono poste a carico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie
il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento
della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei
Trasporti Terrestri – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e
per i Sistemi Informativi e Statici, comunicato con nota del 07/03/2005.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti resistente
al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate
in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre IVA e CAP nelle misure
di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 20 Aprile
2005.
Aldo RAVALLI
– Presidente
Enrico
D’ARPE – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 20 aprile 2005