Il
potere di ordinare la revisione della patente di guida ha natura ampiamente
discrezionale e non presuppone necessariamente l’accertamento di responsabilità
in capo al conducente del veicolo. |
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TAR LOMBARDIA Sezione Brescia, 21 giugno 2004. n. 680 Patente
— Revisione — Provvedimento — Erroneo richiamo normativo
contenuto nell’atto — Invalidità — Esclusione. Il
provvedimento che, disponendo la revisione della patente di guida a
seguito di incidente stradale, contenga un erroneo richiamo normativo
non è invalido, posto che la natura di un atto amministrativo
va desunta, sul piano sostanziale, in base all’effettivo contenuto precettivo
ed al contesto delle risultanze procedimentali, senza fermarsi all’apparenza
della qualificazione formale, eventualmente erronea, risultante dal
mero tenore letterale del provvedimento.
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Registro Generale: 297/1995 nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente SERGIO CONTI Giudice , relatore ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella udienza camerale dell’ 8 Giugno 2004 Visto il ricorso 297/1995 proposto da: S. A. K. rappresentato e difeso da: MORETTI SILVIO BOIOCCHI P. LUIGI con domicilio eletto in BRESCIA VIA CAVALLOTTI, 7 presso MORETTI SILVIO
contro MINISTERO DEI TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BERGAMO rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio ope legis in BRESCIA VIA S. CATERINA, 6 presso la sua sede per l’annullamento del provvedimento ministeriale del 16.12.1994 n. 12591 di rigetto di ricorso gerarchico opposto a revisione della patente di guida; Udito il relatore Giudice SERGIO CONTI e uditi, altresì, i difensori delle parti; Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205 Ritenuto in fatto e in diritto Con
ricorso notificato il 27.2.1995 e depositato il 16.3.1995, S. A. K.
si grava avverso: Il
ricorrente lamenta: Si è costituita in giudizio l’Amministrazione contestando il fondamento del gravame. Alla Camera di consiglio del 7.4.1995 la Sezione (ord. n. 277/95) ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dell’atto impugnato. Il ricorso non risulta fondato. Con riguardo al primo motivo, va ricordato che l’erronea indicazione delle norme di legge su cui si fonda il provvedimento amministrativo non costituisce di per sé ragione di invalidità dell’atto amministrativo, posto che la natura di un atto amministrativo va desunta, sul piano sostanziale, in base all’effettivo contenuto precettivo ed al contesto delle risultanze procedimentali, senza fermarsi all’apparenza della qualificazione formale, eventualmente erronea, risultante dal mero tenore letterale del provvedimento (cfr. Cons. St., sez. VI, 3/1/2000, n. 27; sez. IV, 31/5/1999, n. 925). L’atto che ha disposto la revisione, al di là dell’erroneo richiamo normativo al previgente codice della strada, è stato assunto nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 128 del D. lgs. 30.4.1992 n. 285. Con riferimento alle successive doglianze, il Collegio rileva che le osservazioni sviluppate dal ricorrente, non colgono nel segno, volta che muovono da un’inesatta qualificazione della natura dell’istituto della revisione e dei presupposti necessari per la sua attivazione. Infatti, l’art. 128, comma 1°, del codice della strada prevede che "Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso … o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica". Tale revisione non si configura come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276). Nella specie l’Ufficio provinciale di Bergamo della M.C. ha disposto la sottoposizione del S. A. K. al giudizio di revisione della patente di guida a seguito del ricevimento della segnalazione in data 4.12.1993 del Comando della Polizia stradale di Bergamo. Tale richiesta è scaturita dagli accertamenti condotti a seguito dell’incidente stradale, verificatosi in pari data in comune di Martinengo, che aveva visto coinvolto l’odierno ricorrente, alla guida di un’autovettura. Questi, perso il controllo della propria vettura in curva, aveva invaso la corsia opposta, abbattuto il guard-rail per m. 38 e terminato la corsa al centro della strada, riportando lesioni personali giudicate guaribili in 25 giorni s.c. La Polizia stradale ha attribuito la responsabilità al ricorrente contravvenzionandolo ai sensi dell’art. 141 3°e 8° comma del codice della strada (per non avere moderato la velocità in curva ). Alla stregua di tali elementi di valutazione, va riconosciuta la legittimità dell’invio del predetto al giudizio di revisione. Il potere di ordinare la revisione della patente di guida ha natura ampiamente discrezionale e non presuppone necessariamente l’accertamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo, essendo volto a tutelare la sicurezza della circolazione, attraverso il controllo della perdurante idoneità alla guida del conducente della vettura coinvolta nell’incidente (cfr. T.A.R. Lazio, III Sez., 22 dicembre 2000 n. 12774, TAR Toscana 22 novembre 2001 n. 1595 ). Pertanto (cfr. T.A.R. Lombardia Sez. I, 12 novembre 2001, n. 7200) un’infrazione alle norme di comportamento del codice stradale può costituire ex se, nei limiti della ragionevolezza, il presupposto della richiesta di revisione della patente, avuto riguardo alla natura prettamente cautelare, e non sanzionatoria, del provvedimento. Conclusivamente il gravame deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. il
T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia — respinge
il ricorso in epigrafe. BRESCIA , 08 Giugno 2004
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