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Giurisprudenza 09/04/2005

Giurisprudenza di merito - Ricorso gerarchico può essere trasmesso mediante posta elettronica

( TAR Calabria-Catanzaro, sentenza 09.02.2005 n° 98)
da "Altalex"

Ricorso gerarchico può essere trasmesso mediante posta elettronica

TAR Calabria-Catanzaro, sentenza 09.02.2005 n° 98

Il ricorso gerarchico può essere trasmesso mediante posta elettronica, ma nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di documento informatico.

E’ quanto stabilito dal TAR Calabria – Sezione di Catanzaro nella sentenza n. 98 depositata il 9 febbraio 2005

Per una prudente analisi della decisione, appare opportuno preliminarmente esporre la normativa in tema di trasmissione dei documenti informatici contenuta nel d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.2.2001, supplemento ordinario n. 30.

Ai fini che qui interessano, citeremo solo quelle disposizioni degli articoli del d.P.R. che sono state prese in considerazione dai giudici amministrativi per escludere, nello specifico caso da essi esaminato, la proposizione del ricorso a mezzo della posta elettronica.

Il d.P.R. 445/2000, all’articolo 1 – Definizioni –, lett. b), testualmente recita: Ai fini del presente testo unico si intende per “Documento informatico” la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Nell’articolo 10, rispettivamente nei commi 2, e 3, dispone: “Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta” e “Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto”.

Il successivo articolo 14, al comma 1, stabilisce che “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato”.

Questa la normativa esaminata dal TAR.

Il caso giudiziario in esame ha origine da un procedimento disciplinare avverso il quale era stato proposto ricorso gerarchico, inoltrato mediante posta elettronica nel trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento disciplinare, ultimo giorno utile, quindi, per poter esperire tale mezzo di impugnazione. Il giorno successivo, tuttavia, si provvedeva a trasmettere in originale gli atti già inviati mediante e-mail.

Con il provvedimento oggetto di gravame davanti al TAR il ricorso era stato dichiarato irricevibile in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.

Il ricorrente ha contestato la dichiarazione di irricevibilità del ricorso gerarchico, in quanto l’amministrazione resistente non avrebbe considerato che la trasmissione a mezzo posta elettronica deve ritenersi equivalente agli altri mezzi di trasmissione prevista dalla legge. Ragionando in tale ultimo senso, infatti, il ricorso sarebbe stato tempestivo, in quanto presentato nei termini previsti dalla normativa in tema di ricorso gerarchico.

Il collegio ha ritenuto la contestazione priva di pregio perché la documentazione prodotta dal ricorrente non era perfettamente conforme alla normativa citata in premessa. Infatti, nello specifico caso portato all’attenzione dei giudici amministrativi, il ricorso inoltrato per via telematica non era accompagnato da firma digitale o altra tipologia di firma elettronica, e ciò in violazione di quanto prescrive l’art. 10, del d.P.R. 445/2000, nei commi sopra enunciati.

I giudici di Catanzaro, in qualche modo, hanno voluto sottolineare che la diffusione e l’utilizzo di massa della posta elettronica non sempre autorizza a sostituire i tradizionali mezzi di comunicazione degli atti, soprattutto quando questi ultimi assumono una valenza giuridica di primaria importanza e necessitano, di conseguenza, di determinate garanzia nell’interesse dell’intero ordinamento giuridico. Si proceda pure, quindi, per l’inoltro del ricorso con la posta elettronica, ma che ciò avvenga nel rispetto di quanto il citato il d.P.R. ha disposto in merito.

(Altalex, 8 aprile 2005. Nota di Teodoro Elisino)


 

N. 98 REG. DEC.

N.893/2004

REG. RIC.

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,

SEZIONE SECONDA

alla presenza dei Signori:

 

PIERINA BIANCOFIORE Presidente ff.

GIOVANNI IANNINI Giudice

GIUSEPPE CHINE’ Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso n. 893/2004 proposto da M. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario De Grazia e Aurelio Paola, domiciliato, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,

 

contro

 

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria,

 

per l’annullamento

 

del provvedimento prot. 313/2 del 6.04.2004 del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, con cui è stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare inflittagli il 23.01.2004 prot. 385/3 dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di L. T.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTA la memoria di costituzione dell’Amministrazione;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004 il magistrato dr. Giuseppe CHINE’; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, maresciallo capo della stazione Carabinieri di G. L., con nota prot. 385/1 del 15.11.2003, a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di L. T. , riceveva comunicazione dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, perché, in data 9.11.2003, “ometteva di dare comunicazione alla centrale operativa di essere impossibilitato ad intraprendere il servizio poiché affetto da una momentanea indisposizione fisica”.

Dopo la presentazione di memoria difensiva in data 28.11.2003, al ricorrente veniva comminata la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna, con provvedimento del Comandante della Compagnia di L. T., comunicatogli il 30.01.2004.

Avverso tale sanzione disciplinare, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comandante Provinciale dei Carabinieri di CZ, inoltrandolo mediante posta elettronica il 1°.03.2004. Tale ricorso veniva inoltre trasmesso in originale, su supporto cartaceo, a mezzo corriere, al Comando Provinciale il 2.03.2004 (data di avvenuta ricezione).

Con il provvedimento oggetto di presente gravame, il ricorso veniva dichiarato irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.

Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha articolato un triplice ordine di motivi, contestando la dichiarazione di irricevibilità e riproponendo censure attinenti al merito del provvedimento applicativo della sanzione disciplinare inflittagli.

Con la memoria di costituzione in giudizio, l’Amministrazione intimata ha chiesto il rigetto del proposto gravame.

All’udienza del 3 dicembre 2004, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

2. Con il primo motivo, è stata invero contestata la declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, in quanto l’Amministrazione resistente non avrebbe considerato che la trasmissione a mezzo posta elettronica deve considerarsi equivalente agli altri mezzi di trasmissione previsti dalla legge.

Il motivo si appalesa privo di pregio.

Risulta per tabulas che la trasmissione mediante posta elettronica avvenne il 1°.03.2004, alle ore 22.06, mentre la presentazione del ricorso su supporto cartaceo presso gli Uffici della Compagnia di L. T. avvenne il giorno successivo. Del pari documentalmente provato è che il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare venne comunicato al ricorrente il 30.01.2004.

Per effetto della disposizione dell’art. 2, 1° comma, l. n. 1199/71, il ricorso gerarchico deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato; il comma successivo precisa che tale ricorso può essere inoltrato “direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” e che allorquando sia inoltrato a mezzo posta, “la data di spedizione vale quale data di presentazione”.

Nel caso di specie, il ricorso non fu inoltrato a mezzo posta ordinaria, bensì mediante utilizzo dello strumento telematico della posta elettronica e, di seguito, mediante corriere.

Il mancato utilizzo dello strumento della posta ordinaria, segnatamente della lettera raccomandata a.r., rende chiaramente inapplicabile la disposizione normativa secondo cui “la data di spedizione vale quale data di presentazione”.

Facendo applicazione in subiecta materia della disciplina generale sul computo dei termini contenuta nell’art. 155 c.p.c., ne discende, inoltre, che per essere tempestivo il ricorso gerarchico avrebbe dovuto essere presentato il 1°.03.2004, giacché il termine di trenta giorni, decorrente dal 30.01.2004 (data di comunicazione del provvedimento disciplinare), non computando il dies a quo e tenendo conto del fatto che il 29.02.2004 era giorno festivo, scadeva proprio in tale data.

Secondo l’approccio prescelto dal ricorrente, poiché la trasmissione a mezzo posta elettronica deve essere considerata equivalente alla presentazione personale, il ricorso sarebbe stato nel caso di specie tempestivo.

Tale approccio non può essere condiviso dal Collegio, giacché non conforme alla disciplina contenuta nel vigente Testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Ed invero, sebbene l’art. 14, 1° comma, stabilisca che “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato”, e l’art. 1, lett. b) definisca documento informatico “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, tale disciplina non è nella specie applicabile in quanto il ricorso gerarchico inoltrato per via telematica non era accompagnato da firma digitale o altra tipologia di firma elettronica. Detta mancanza, rende difatti inapplicabili le previsioni normative dell’art. 10, 2° e 3° comma, del Testo unico, secondo le quali, rispettivamente, “il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta” e “quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto”.

Ne discende che il documento inviato mediante posta elettronica il 1°.03.2004, alle ore 22.06, non essendo stato sottoscritto con firma digitale o altra tipologia di firma elettronica, non possedeva i requisiti legali necessari per ricondurne con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto, detta trasmissione per via telematica non può essere considerata equivalente a quella di un documento formato per iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere.

L’impossibilità di ritenere rituale detta proposizione del ricorso gerarchico, impone al Collegio la conclusione che il ricorso in questione fu presentato ritualmente, sebbene tardivamente, soltanto il 2.03.2004, allorquando, a mezzo corriere, pervenne al Comando Compagnia di L. T. ed ivi fu assunto al protocollo n. 183/1 (v. attestazione in atti, a firma del Capitano P.S.).

Per le ragioni sin qui esposte, la declaratoria di irricevibilità per tardività di cui al provvedimento oggetto di gravame, sfugge alle censure proposte dal ricorrente.

3. Da tale ultima conclusione discende quella della inammissibilità del ricorso giurisdizionale in epigrafe, e ciò in ossequio all’art. 16, 2° comma, della legge 1° luglio 1978, n. 382 (“Norme di principio sulla disciplina militare).

Secondo la norma citata, avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso il ricorso giurisdizionale o straordinario, se prima non sia stato esperito il ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. La Corte Costituzionale (C. Cost. 22 aprile 1997, n. 113), scrutinando talune censure di incostituzionalità sollevate all’insegna della norma, ha chiarito che è pienamente conforme alla Carta fondamentale ed a una ponderata considerazione, da un lato, dell’ordinamento gerarchico militare, dall’altro del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la previsione legislativa della necessità per il militare di previa impugnazione in via amministrativa del provvedimento disciplinare, ove intenda percorrere la strada della tutela davanti ad organi giurisdizionali dello Stato.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all’onere previsto dall’art. 16, 2° comma, l. n. 382/78, giacché il ricorso gerarchico, come già evidenziato, è stato proposto tardivamente. Né si può ritenere che la tardiva proposizione sia comunque sufficiente per soddisfare il requisito normativo della previa proposizione del ricorso gerarchico, in quanto tale ultima interpretazione svuoterebbe di qualsiasi contenuto la norma legislativa, la cui ratio è di postergare, nel rispetto della gerarchia propria dell’ordinamento militare, l’intervento giurisdizionale rispetto al pronunciamento degli organi interni del corpo. Poiché un ricorso gerarchico tardivo deve essere dichiarato irricevibile, la ratio legislativa verrebbe chiaramente elusa.

Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale in epigrafe.

4. La natura delle questioni esaminate configura comunque giusto motivo per compensare integralmente tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda  definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004.

 

IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2005

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Sabato, 09 Aprile 2005
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