Puntualissima
è arrivata la prima decisione sulla restituzione dei punti in
seguito alla sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 con cui la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 126-bis, comma
2, del codice della strada, nella nota parte in cui prevede la
detrazione di punti a carico del proprietario dell’automobile qualora
questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e di
identificazione del conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati
personali e della patente del conducente.
E’ stato il Tar Toscana, con la sentenza n. 874 del 23 febbraio 2005,
il primo (almeno secondo notizie tratte da Altalex) a pronunciarsi sulla
innovativa materia. Il Tribunale Amministrativo per la Toscana - I^
Sezione - ha rilevato che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale ha effetto retroattivo e che il rapporto giuridico nella
specie non poteva dirsi esaurito per effetto dell’avvenuto pagamento
della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo
in quanto debitore in solido, ha accolto il ricorso di un automobilista
annullando il provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione
con cui si comunicava la decurtazione di 10 punti dalla patente del
ricorrente
N.
874 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 270 Reg. Ric.
Anno 2005
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex art. 21
e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella
Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005.
Visto il ricorso n. 270/2005 proposto da:
T. T.
rappresentato
e difeso da:
CRESCI GIACOMO
TOSATTI ERIKA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEI DELLA ROBBIA, 20
presso
TOSATTI ERIKA
contro
DIR.GEN.MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
DIREZIONE PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE
PREFETTURA DI PRATO
PREFETTURA DI FIRENZE
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento emesso dalla Direzione della Motorizzazione Provinciale
di Firenze, prot. n. 6336/10, del 03.01.2005, successivamente comunicato,
con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente la revisione
della patente di guida mediante espletamento di nuovo esame di idoneità
tecnica (prova tecnica e pratica di guida), ai sensi dell’art. 128
D.Lgvo n. 285/1992, in considerazione dell’esaurimento dei punti
posseduti ai fini della validità del titolo e quale conseguenza
della detrazione operata a seguito di verbale di accertamento infrazione
al C.d.S., da eseguirsi nel termine di 30 giorni sotto pena della sospensione
a tempo indeterminato della patente;
- del provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione e della
Sicurezza dei Trasporti Terrestri - Dipartimento per i Trasporti Terrestri
e per i Sistemi Informativi e Statistici, del 03.01.2005, successivamente
comunicato, con il quale chi ricorre è stato informato dell’avvenuta
variazione in pejus da “punti 10” a “punti 0” disposta
d’ufficio del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della
sanzione accessoria della decurtazione di n. 10 punti disposto con verbale
n. 3935U/2004 emesso dalla Polizia Municipale di San Miniato;
- di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti,
che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati, ancorchè
di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compreso per quanto occorrer possa,
il verbale di accertamento di violazione C.d.S., n. 3935U/2004/V, del
27.08.2004, emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di San
Miniato, nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente - quale proprietario
solidamente responsabile - la sanzione accessoria personale della decurtazione
di n. 10 punti sulla patente per il caso di mancata comunicazione nel
termine di 30 giorni delle generalità e dei dati identificativi
del soggetto alla guida del veicolo al momento contestato.
nonchè per la declaratoria
ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a non vedersi attribuita
la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla
patente di guida quale mero proprietario del veicolo solidamente responsabile,
sulla base della pronuncia di incostituzionalità dell’art.
126 bis C.d.S. emesso dalla Consulta e, per l’effetto, vedersi riassegnato
il punteggio posseduto precedentemente alla suddetta sanzione, con conseguente
annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revisione
della patente mediante nuovo esame di idoneità, sotto pena della
sua sospensione a tempo indeterminato.
Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005, il
Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Cresci, l’avv.
E.Tosatti e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della
legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti
per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato
che il ricorrente ha impugnato:
a) l’ordine in data 3 gennaio 2005 di revisione della patente di guida
mediante nuovo esame di idoneità tecnica emesso dall’Ufficio provinciale
della motorizzazione di Firenze,
b) la variazione del punteggio relativo alla sua patente, disposta in
pari data dalla Direzione generale della motorizzazione;
Considerato che la decurtazione di tutti i punti residui è avvenuta
a seguito di una violazione del limite di velocità accertata dalla
polizia municipale di San Miniato il 10 giugno 2004 e non immediatamente
contestata;
Vista la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte costituzionale
ha dichiarato illegittimo l’art. 126-bis, 2° comma, del d. lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nella parte in cui prevede
la detrazione di punti a carico del proprietario dell’automobile qualora
questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e di identificazione
del conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della
patente del conducente;
Considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale
ha effetto retroattivo e che il rapporto giuridico in esame non può
dirsi esaurito per effetto dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria,
comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido,
mentre la decurtazione del punteggio, conseguente all’accertamento
della violazione, è disposta con separato atto (strumentale rispetto
all’ordine di revisione e quindi rientrante, come quest’ultimo, nella
giurisdizione amministrativa) in applicazione della norma citata, previo
accertamento della mancata comunicazione dei dati personali del conducente;
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha tempestivamente impugnato
la variazione di punteggio e il conseguente ordine di revisione della
patente e che è fondata la censura di violazione dell’art.
126-bis citato, quale risulta dalla parziale dichiarazione di illegittimità
costituzionale;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità della
questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le
parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie
il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo
regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento
dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Bernardo Massari Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
m.p.
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