Fermo amministrativo del veicolo: giurisdizione del Giudice dell’Esecuzione TAR Emilia-Romagna - Bologna, sez. II, sentenza 06.10.2004 n° 3561 |
Esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, per rientrare in quella del Giudice ordinario, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, una controversia in materia di fermo amministrativo, avente ad oggetto un veicolo iscritto in pubblici registri, al fine del suo pignoramento (e quindi per la successiva vendita in sede di esecuzione forzata), in quanto in tale materia deve essere attribuito valore decisivo alla funzione complessiva svolta dall’istituto, secondo la sua sequenza cronologica di attivazione (dopo la notifica della cartella esattoriale), e la sua vocazione anticipatoria e cautelare di una procedura di esecuzione forzata. Nel sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, 6 ottobre 2004 n. 3561, si afferma quindi, motivatamente, che le controversie in materia di fermo amministrativo, rientrano nella giurisdizione dell’AGO, quale Giudice dell’Esecuzione. Continua, pertanto, il contrasto sulla questione di giurisdizione sul fermo amministrativo, come ampiamente evidenziato nell’articolo "fermo amministrativo: quale giurisdizione?" di Emanuela Tiramani, già pubblicato su questa rivista. (Altalex, 5 novembre 2004. Nota dell’avv. Ottavio Carparelli)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE II
Registro Sentenze.3561/2004 Registro Generale: 1144/2004
nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO Presidente BRUNO LELLI Cons. UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 26 Agosto 2004
Visto il ricorso 1144/2004 proposto da: P.V. rappresentato e difeso da: BARTOLINI AVV. WALTER con domicilio eletto in BOLOGNA VIA VALLE D’AOSTA 36 presso CHIARINI AVV. FABIO contro CO.RI.T. RIMINI E FORLI’ CESENA S.P.A. Rappresentato e difeso da: ANDREUCCI AVV.CHIARA Con domicilio eletto in Bologna Via San Vitale, 42/2 Presso VILLANI AVV. CARMINE
per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento del 21.3.2003, comunicato il 25.3.2003 di fermo amministrativo sull’autoveicolo BP..... di proprietà del ricorrente, a fronte del carico tributario scaduto e non pagato relativo alle seguenti cartelle: da 440/7/001175 a 2/FA9270 2/GA9747, da 440/5/629706 s 9/602680 5/648196 6/815977 7/615197 746/8/502231. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio di: CO.RI.T. RIMINI E FORLI’ CESENA S.P.A.
E uditi altresì per le parti gli Avv.ti W.Bartolini e C.Andreucci. Relatore il Cons. UGO DI BENEDETTO; Uditi, per la ricorrente, l’Avv.W.Bartolini e per la CO.RI.T. l’Avv.C:Andreucci, anche in merito all’eventuale adozione di una sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 legge n. 205/2000; Ritenuta l’applicabilità al caso di specie della suddetta disposizione, essendo immediatamente ravvisabile il difetto di giurisdizione di questo Giudice, come recentemente già ritenuto dalla Sezione (1.10.2003, n. 1714) per le seguenti considerazioni:
Ritenuto, in conclusione, che:
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Bologna, il 26 Agosto 2004
F.to Luigi Papiano Presidente F.to Ugo Di Benedetto Cons. Rel. Est.
Depositata in Segreteria in data 6 OTT.2004
Bologna, li 6 OTT.2004
Il Segretario Livia Monari
|