Patente
‚ Provvedimento di revisione ‚ Natura cautelare Presupposti ‚ Tasso alcolemico
superiore ai limiti di legge ‚ Sufficienza.
Posta la natura cautelare ‚ e non sanzionata ‚ del procedimento di
revisione della patente di guida, il mero obiettivo costituito dall’accertamento,
a mezzo etilometro, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge,
integra motivo sufficiente a legittimare l’adozione di un provvedimento
ex art. 128 nuovo c.s.
TAR
Abruzzo
Patente ‚ Revisione
‚ Facoltà discrezionale del prefetto ‚ Condizioni.
La facoltà discrezionale di disporre la revisione della patente di
guida, prevista dall’art. 128 nuovo c.s. va esercitata dal prefetto nell’interesse
della sicurezza della circolazione stradale ed in relazione a qualsiasi
comportamento irregolare alla guida, che dia adito a dubbi in ordine all’idoneità
a condurre veicoli e motori.
DIRITTO Il ricorso proposto dalla P.L. è infondato.
E’, infatti, legittimo il provvedimento n. 2000974 dell’11 gennaio 1994
con il quale il Prefetto di Teramo, sulla base di quanto comunicato dai
vigili urbani, ordinava alla ricorrente, signora P.L., , di sottoporsi
all’esame di revisione, teorico e pratico, per la conservazione della
patente di guida.
Il prefetto, si dimostrerà, ha esercitato correttamente la facoltà discrezionale
di cui all’art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 applicabile anche
a seguito di un incidente senza vittime o feriti e nei casi di concorso
di colpa tra conducenti. Pertanto, non merita censura l’impugnato provvedimento
che respinge il ricorso gerarchico proposto dalla predetta P.L.. Tale
decisione si fonda su varie considerazioni, ognuna autonomamente idonea
a determinare la reiezione del suindicato gravame amministrativo. Il collegio,
che condivide le argomentazioni svolte dall’adita amministrazione dei
trasporti, ritiene utile evidenziare che la reiezione del ricorso gerarchico
è intimamente connessa ad una pluralità di ragioni che qui di seguito
si indicano brevemente: - i dubbi sulla sono ampiamente giustificati ;
- ; - l’applicabilità del citato art. 128 ; - la revisione della patente
di guida non ha natura sanzionatoria ma cautelare; - l’applicabilità dell’art.
128 prescinde dall’eventuale concorso di altri conducenti nel dar luogo
all’incidente stradale (la ricorrente invece insiste sulla formale inosservanza
del segnale di stop da parte dell’altro conducente). La contestata decisione
amministrativa che è in perfetta armonia con la giurisprudenza
secondo cui la revisione della patente di guida, prevista dall’art. 128
del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, viene disposta nell’interesse della
sicurezza della circolazione stradale e va esercitata in relazione a qualsiasi
comportamento irregolare di guida che dia adito a dubbi circa l’idoneità
del conducente, merita pertanto piena conferma.