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Giurisprudenza 07/05/2002

Giurisprudenza di merito - Art. 208 del Codice della Strada DESTINAZIONE DEI FONDI DA PARTE DEI COMUNI AL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M.

(TAR SICILIA - sentenza n. 1697/2000)

CASSETTO: GIURIDICO/TAR
FILE:            Diretta Web
WEB:           0001

Art. 208 del Codice della Strada
DESTINAZIONE DEI FONDI DA PARTE DEI COMUNI AL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M.
TAR SICILIA - sentenza n. 1697/2000

REPUBBLICA ITALIANA N. 1136-01 Reg. Sent.
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A N. 1697 Reg. Gen.
 

ANNO 2000


sul ricorso n.1697/2000 proposto dal COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore La Marca e Carmelo Lauria ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’ufficio legale, via Maqueda n.182;
contro
il Comitato Regionale di Controllo - Sezione Centrale in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Palermo è per legge domiciliato;
per l’annullamento
previa sospensione, della decisione tutoria n. 1274/980 del 23/3/2000, pervenuta il 29/3/2000, con la quale è stata annullata la deliberazione della G.M. n. 47 del 10/2/2000, avente ad oggetto "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della strada - Determinazione delle quote da destinare alle finalità previste dall’art. 208 del D.Lgs.vo 30/4/1992 n. 285";


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con memoria, dell’Avvocatura dello Stato per il Co.Re.Co. intimato;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1120 del 21/6/00 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/05/2001 il Consigliere Cosimo Di Paola:
Uditi l’avv.to Sergio Palesano - delegato dall’avv.to C. Lauria - per il Comune di Palermo ricorrente e l’Avv.to dello Stato Giuseppe Massimo Rubino, per il Co.Re.Co. intimato;
 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso a questo Tribunale notificato il 26/5/2000 e depositato il 7/6/2000 il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore impugnava la decisione negativa di controllo, in epigrafe specificata e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, accordata con l’ordinanza collegiale suindicata , vinte le spese, deducendo i motivi di censura seguenti:
1 - La delibera annullata non poteva essere esaminata dall’organo di controllo poiché non rientra in alcuno dei casi di controllo preventivo di legittimità necessario previsti dal combinato disposto dell’art. 15, comma 1 e dall’art. 17 comma 1 e 3 della L. 3 dicembre 1991 n. 44. Né ricorre l’ipotesi di controllo preventivo di legittimità su richiesta dell’Ente poiché manca una espressa manifestazione di volontà dell’organo deliberante di sottoporre l’atto a controllo.
2 - (Le censure seguenti sono enucleabili dalla esposizione in fatto ed attengono ai rilievi formulati dal Co.re.co. sulla deliberazione annullata).
- Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 29/93 e dell’art. 2 comma 3°, D.Lgs. 80/98 - secondo cui l’attribuzione di incrementi retributivi può avvenire solo mediante contratto collettivo - in quanto nella specie si è trattato della diversa ipotesi di "reperimento di risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L. (lavoro straordinario e/o progetti obiettivi)".
- Non occorrevano i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, in quanto la delibera non comportava alcun impegno di spesa.
- Non v’è una duplice assegnazione di quote alla mobilità ciclistica.
Con ordinanza collegiale n. 1120 del 21 giugno 2000 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione della decisione negativa di controllo impugnata.
Si costituiva per il Co.Re.Co. intimato l’Avvocatura dello Stato con memoria con cui ha sostenuto la legittimità della decisione impugnata, concludendo quindi per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2001 i procuratori delle parti hanno chiesto che il ricorso venisse posto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.


1. Il Comune di Palermo contesta, nella esposizione in fatto, i singoli rilievi posti a base della decisione negativa di controllo impugnata e poi deduce (formalmente) un unico motivo, sostanzialmente: "carenza di potere" dell’organo di controllo, in quanto la delibera in questione non sarebbe soggetta a controllo preventivo di legittimità né necessario, né eventuale né su iniziativa della Giunta, poiché l’atto sarebbe stato inviato al Co.Re.Co. per "mero disguido e/o errore".
Il Collegio è tenuto ad esaminare il ricorso nel suo complesso e quindi anche le doglianze esposte in narrativa.
1.1. La dedotta carenza di potere non può ritenersi sussistente nella specie.
Stabilisce l’art. 15, comma 2°, della L.r. n. 44/1991 che: "Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al Comitato".
L’espressione "di propria iniziativa" non può essere intesa - come ha esattamente osservato l’Avvocatura dello Stato - nel senso che occorra una espressa manifestazione di volontà dell’organo deliberante di sottoporre a controllo il proprio atto, essendo sufficiente, viceversa, un comportamento concludente dello stesso organo.
Il che deve ritenersi avvenuto nella specie, in quanto la deliberazione in questione risulta trasmessa al Co.Re.Co. con la specifica annotazione "Per i provvedimenti di competenza si trasmettono le retroelencate deliberazioni" (circostanza, questa, incontestata).
Inoltre, l’intendimento di trasmettere l’atto all’organo di controllo viene espressamente formulato nella proposta di deliberazione.
1.2. La decisione negativa di controllo impugnata si basa sulle considerazioni che possono riassumersi nei termini seguenti:
- mancanza del parere di regolarità contabile;
- gli interventi per la mobilità ciclistica vengono inseriti due volte nello schema delle percentuali di assegnazione dei proventi delle contravvenzioni contenuto nella delibera;
- le quote dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 208 Cod. str. non possono essere utilizzate per pagare il salario accessorio degli agenti di P.M. in quanto, altrimenti, si violerebbe l’art.49 D.Lgs. 29/93 e l’art. 2 comma 3° D.Lgs. 80/98 in base a cui l’attribuzione di incrementi retributivi può avvenire solo mediante contratto collettivo.
Le censure mosse a tali rilievi dal Comune, possono condividersi.
- Sul primo punto va osservato che, in effetti, la deliberazione in esame non comporta propriamente un impegno di spesa, quanto piuttosto la destinazione di una particolare entrata a determinate finalità previste dal Codice della strada. Sicchè non si rendeva necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, previsto dall’art. 53 della L. 142/1990.
- Sul secondo punto occorre considerare che - così come deduce il Comune di Palermo - nella proposta di deliberazione la percentuale attribuita al miglioramento della circolazione stradale, compresa la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica era pari al 55,32%; nel dispositivo, modificativo della proposta, risulta ridotta tale percentuale, in complesso al 47,76%, di cui il 2,5% viene specificamente riservato alla mobilità ciclistica.
L’unica (apparente) anomalia da cui l’organo di controllo fa discendere il rilievo suindicato, discende dal fatto che l’intervento a favore della mobilità ciclistica risulta inserito, una prima volta, inglobato nell’ambito del miglioramento della circolazione stradale ("miglioramento della circolazione sulle strade, compresa la realizzazione di interventi in favore della mobilità ciclistica : 45,26%") e poco più avanti, nello stesso schema di percentuali, separatamente ("realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica: 2,5 %").
Ora, in relazione a ciò, ritiene il Collegio di condividere l’assunto del Comune, che si tratti non di una duplice attribuzione di quota alla medesima finalità (il che si risolverebbe in un evidente ed ingiustificabile errore) bensì, in sostanza, solo di una non perspicua espressione dell’intendimento dell’Amministrazione, di assegnare cioè alla mobilità ciclistica il 2, 5% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in questione.
Si consideri al riguardo che l’identificazione del contenuto dell’atto deve essere effettuata in relazione al potere che la p.a. ha inteso esercitare, risultando così legittima l’interpretazione coerente con il comportamento complessivo tenuto da essa amministrazione alla stregua del principio fissato dall’art. 1362 comma 2, c.c., e comunque l’interpretazione deve privilegiare la legittimità del provvedimento ovvero la sua utilità secondo il criterio di conservazione degli atti amministrativi (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 31 maggio 1999, n. 925).
- Quanto, infine, al terzo rilievo, va osservato che
l’art. 208, 4° comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 prevede che: "I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili (149/a). Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità."
La dizione della norma: "miglioramento della circolazione sulle strade" è di portata così ampia e generica (come riconosce l’Avvocatura dello Stato) da consentire, ad avviso del Collegio, l’utilizzo dei proventi in questione anche per il pagamento del lavoro straordinario ai vigili urbani che, sia pure indirettamente, persegue la finalità di contribuire appunto al miglioramento della circolazione stradale.
Gli interventi indicati dalle norme del Codice della strada - fra cui quella in esame - non possono che avere, in relazione alla suddetta generica espressione, valore solamente indicativo.
Esattamente poi, osserva il Comune di Palermo, non si tratta di attribuire in questo modo trattamenti economici non previsti dal contratto, ma del reperimento di risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L., cioè lavoro straordinario e/o progetti obiettivi.
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto col conseguente annullamento della decisione negativa di controllo impugnata.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi, tenuto anche conto della natura pubblica di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato;
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 22 maggio 2001, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente;
Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;
Nicola Maisano, Referendario;
Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria il 21.08.2001
Il Segretario
Laura Malerba
 

Martedì, 07 Maggio 2002
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