REPUBBLICA ITALIANA N. 1136-01 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N. 1697 Reg. Gen.
ANNO 2000
sul
ricorso n.1697/2000 proposto dal COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco
pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore La Marca e Carmelo
Lauria ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’ufficio legale, via
Maqueda n.182;
contro
il Comitato Regionale di Controllo - Sezione Centrale in persona del legale
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello
Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Palermo è per legge
domiciliato;
per l’annullamento
previa sospensione, della decisione tutoria n. 1274/980 del 23/3/2000,
pervenuta il 29/3/2000, con la quale è stata annullata la deliberazione
della G.M. n. 47 del 10/2/2000, avente ad oggetto "Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della strada -
Determinazione delle quote da destinare alle finalità previste dall’art. 208
del D.Lgs.vo 30/4/1992 n. 285";
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con memoria, dell’Avvocatura dello
Stato per il Co.Re.Co. intimato;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1120 del 21/6/00 di accoglimento della
domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/05/2001 il Consigliere
Cosimo Di Paola:
Uditi l’avv.to Sergio Palesano - delegato dall’avv.to C. Lauria - per il
Comune di Palermo ricorrente e l’Avv.to dello Stato Giuseppe Massimo Rubino,
per il Co.Re.Co. intimato;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale notificato il 26/5/2000 e depositato il
7/6/2000 il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore impugnava
la decisione negativa di controllo, in epigrafe specificata e ne chiedeva
l’annullamento, previa sospensione, accordata con l’ordinanza collegiale
suindicata , vinte le spese, deducendo i motivi di censura seguenti:
1 - La delibera annullata non poteva essere esaminata dall’organo di
controllo poiché non rientra in alcuno dei casi di controllo preventivo di
legittimità necessario previsti dal combinato disposto dell’art. 15, comma 1
e dall’art. 17 comma 1 e 3 della L. 3 dicembre 1991 n. 44. Né ricorre
l’ipotesi di controllo preventivo di legittimità su richiesta dell’Ente
poiché manca una espressa manifestazione di volontà dell’organo deliberante
di sottoporre l’atto a controllo.
2 - (Le censure seguenti sono enucleabili dalla esposizione in fatto ed
attengono ai rilievi formulati dal Co.re.co. sulla deliberazione annullata).
- Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 29/93 e
dell’art. 2 comma 3°, D.Lgs. 80/98 - secondo cui l’attribuzione di
incrementi retributivi può avvenire solo mediante contratto collettivo - in
quanto nella specie si è trattato della diversa ipotesi di "reperimento di
risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L.
(lavoro straordinario e/o progetti obiettivi)".
- Non occorrevano i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, in quanto
la delibera non comportava alcun impegno di spesa.
- Non v’è una duplice assegnazione di quote alla mobilità ciclistica.
Con ordinanza collegiale n. 1120 del 21 giugno 2000 veniva accolta la
domanda incidentale di sospensione della decisione negativa di controllo
impugnata.
Si costituiva per il Co.Re.Co. intimato l’Avvocatura dello Stato con memoria
con cui ha sostenuto la legittimità della decisione impugnata, concludendo
quindi per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2001 i procuratori delle parti hanno
chiesto che il ricorso venisse posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il Comune di Palermo contesta, nella esposizione in fatto, i singoli
rilievi posti a base della decisione negativa di controllo impugnata e poi
deduce (formalmente) un unico motivo, sostanzialmente: "carenza di potere"
dell’organo di controllo, in quanto la delibera in questione non sarebbe
soggetta a controllo preventivo di legittimità né necessario, né eventuale
né su iniziativa della Giunta, poiché l’atto sarebbe stato inviato al
Co.Re.Co. per "mero disguido e/o errore".
Il Collegio è tenuto ad esaminare il ricorso nel suo complesso e quindi
anche le doglianze esposte in narrativa.
1.1. La dedotta carenza di potere non può ritenersi sussistente nella
specie.
Stabilisce l’art. 15, comma 2°, della L.r. n. 44/1991 che: "Sono altresì
soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le
giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al Comitato".
L’espressione "di propria iniziativa" non può essere intesa - come ha
esattamente osservato l’Avvocatura dello Stato - nel senso che occorra una
espressa manifestazione di volontà dell’organo deliberante di sottoporre a
controllo il proprio atto, essendo sufficiente, viceversa, un comportamento
concludente dello stesso organo.
Il che deve ritenersi avvenuto nella specie, in quanto la deliberazione in
questione risulta trasmessa al Co.Re.Co. con la specifica annotazione "Per i
provvedimenti di competenza si trasmettono le retroelencate deliberazioni"
(circostanza, questa, incontestata).
Inoltre, l’intendimento di trasmettere l’atto all’organo di controllo viene
espressamente formulato nella proposta di deliberazione.
1.2. La decisione negativa di controllo impugnata si basa sulle
considerazioni che possono riassumersi nei termini seguenti:
- mancanza del parere di regolarità contabile;
- gli interventi per la mobilità ciclistica vengono inseriti due volte nello
schema delle percentuali di assegnazione dei proventi delle contravvenzioni
contenuto nella delibera;
- le quote dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 208
Cod. str. non possono essere utilizzate per pagare il salario accessorio
degli agenti di P.M. in quanto, altrimenti, si violerebbe l’art.49 D.Lgs.
29/93 e l’art. 2 comma 3° D.Lgs. 80/98 in base a cui l’attribuzione di
incrementi retributivi può avvenire solo mediante contratto collettivo.
Le censure mosse a tali rilievi dal Comune, possono condividersi.
- Sul primo punto va osservato che, in effetti, la deliberazione in esame
non comporta propriamente un impegno di spesa, quanto piuttosto la
destinazione di una particolare entrata a determinate finalità previste dal
Codice della strada. Sicchè non si rendeva necessaria l’acquisizione del
parere di regolarità contabile, previsto dall’art. 53 della L. 142/1990.
- Sul secondo punto occorre considerare che - così come deduce il Comune di
Palermo - nella proposta di deliberazione la percentuale attribuita al
miglioramento della circolazione stradale, compresa la realizzazione di
interventi a favore della mobilità ciclistica era pari al 55,32%; nel
dispositivo, modificativo della proposta, risulta ridotta tale percentuale,
in complesso al 47,76%, di cui il 2,5% viene specificamente riservato alla
mobilità ciclistica.
L’unica (apparente) anomalia da cui l’organo di controllo fa discendere il
rilievo suindicato, discende dal fatto che l’intervento a favore della
mobilità ciclistica risulta inserito, una prima volta, inglobato nell’ambito
del miglioramento della circolazione stradale ("miglioramento della
circolazione sulle strade, compresa la realizzazione di interventi in favore
della mobilità ciclistica : 45,26%") e poco più avanti, nello stesso schema
di percentuali, separatamente ("realizzazione di interventi a favore della
mobilità ciclistica: 2,5 %").
Ora, in relazione a ciò, ritiene il Collegio di condividere l’assunto del
Comune, che si tratti non di una duplice attribuzione di quota alla medesima
finalità (il che si risolverebbe in un evidente ed ingiustificabile errore)
bensì, in sostanza, solo di una non perspicua espressione dell’intendimento
dell’Amministrazione, di assegnare cioè alla mobilità ciclistica il 2, 5%
dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in questione.
Si consideri al riguardo che l’identificazione del contenuto dell’atto deve
essere effettuata in relazione al potere che la p.a. ha inteso esercitare,
risultando così legittima l’interpretazione coerente con il comportamento
complessivo tenuto da essa amministrazione alla stregua del principio
fissato dall’art. 1362 comma 2, c.c., e comunque l’interpretazione deve
privilegiare la legittimità del provvedimento ovvero la sua utilità secondo
il criterio di conservazione degli atti amministrativi (cfr. Consiglio Stato
sez. IV, 31 maggio 1999, n. 925).
- Quanto, infine, al terzo rilievo, va osservato che
l’art. 208, 4° comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 prevede che: "I
proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle
finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e
alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e
alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché,
in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza
stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti,
bambini, anziani, disabili (149/a). Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità."
La dizione della norma: "miglioramento della circolazione sulle strade" è di
portata così ampia e generica (come riconosce l’Avvocatura dello Stato) da
consentire, ad avviso del Collegio, l’utilizzo dei proventi in questione
anche per il pagamento del lavoro straordinario ai vigili urbani che, sia
pure indirettamente, persegue la finalità di contribuire appunto al
miglioramento della circolazione stradale.
Gli interventi indicati dalle norme del Codice della strada - fra cui quella
in esame - non possono che avere, in relazione alla suddetta generica
espressione, valore solamente indicativo.
Esattamente poi, osserva il Comune di Palermo, non si tratta di attribuire
in questo modo trattamenti economici non previsti dal contratto, ma del
reperimento di risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci
previste dal C.C.N.L., cioè lavoro straordinario e/o progetti obiettivi.
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto col conseguente
annullamento della decisione negativa di controllo impugnata.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo
giusti motivi, tenuto anche conto della natura pubblica di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima,
accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, il provvedimento
impugnato, nella stessa epigrafe indicato;
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo il 22 maggio 2001, in Camera di Consiglio, con
l’intervento dei signori magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente;
Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;
Nicola Maisano, Referendario;
Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria il 21.08.2001
Il Segretario
Laura Malerba
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