La
Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 97 depositata il 12 marzo 2004,
ha ribadito il principio che conferma il proprio recente orientamento
in materia di notificazioni
Secondo la Consulta le norme in tema di notificazioni di atti
processuali, ivi compresa la notifica di cui all’art. 140 c.p.c., vanno
ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte
del giudice delle leggi, nel senso che "la notificazione si perfeziona
nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 17 marzo 2003 dal
Giudice di pace di Correggio nel procedimento civile vertente tra B.D.
e l’Impresa Edile "Rocco" di T.R., iscritta al n. 409 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004 il Giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Giudice di pace di Correggio, con ordinanza del 17 marzo
2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del
codice di procedura civile "nella parte in cui prevede che la notificazione
si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell’atto
da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario";
che, nel giudizio a quo, dovrebbe essere dichiarata l’inammissibilità
di una opposizione a decreto ingiuntivo, notificata ai sensi dell’art.
140 cod. proc. civ., risultando dalla relata di notifica che le relative
operazioni, iniziate entro il quarantesimo giorno dalla notificazione
del decreto, si sono concluse, con l’invio da parte dell’ufficiale
giudiziario della prescritta raccomandata con avviso di ricevimento, dopo
la scadenza del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.;
che ad avviso del rimettente – il quale richiama la sentenza di questa
Corte n. 477 del 2002, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ.
e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione
a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione
dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente,
di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – anche
nel caso della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod.
proc. civ. dovrebbe ritenersi lesivo del diritto di difesa del notificante
che un effetto decadenziale possa conseguire – come appunto si verificherebbe
nel caso di specie – al ritardo nel compimento di un’attività
riferibile non al medesimo notificante ma all’ufficiale giudiziario.
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
– per effetto della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dal rimettente
– "risulta ormai presente nell’ordinamento processuale
civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio
secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale,
cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è
destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica
si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da
quello in cui essa si perfeziona per il destinatario" (sentenza n.
28 del 2004);
che, conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme in tema di
notificazioni di atti processuali – ivi compresa quella censurata
dall’odierno rimettente – vanno ora interpretate, senza necessità
di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che
"la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (…),
al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario"
(così, ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004);
che pertanto – ed a prescindere dall’evidente erroneità
del presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, là dove
mostra di ritenere che il momento perfezionativo del procedimento notificatorio
ex art. 140 del codice di procedura civile sia rappresentato dalla ricezione,
da parte del destinatario, della raccomandata contenente l’avviso
e non piuttosto, come è diritto vivente, dalla sua spedizione –
la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace
di Correggio con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l’8 marzo 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.
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