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Corte Costituzionale - E’ manifestamente infondata la questione dei legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del C.d.S.

CORTE COSTITUZIONALE
E’ manifestamente infondata la questione dei legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del C.d.S.

“Il precetto posto dal comma 3 denunciato, lungi dall’essere privo di criteri indicativi della condotta alla quale è tenuto l’utente della strada, presenta invece un contenuto sufficientemente determinato, giacché l’obbligo di adeguare la velocità alla situazione contingente, sebbene si atteggi in modo elastico, risulta tuttavia percepibile chiaramente dal conducente proprio in base ad elementi e circostanze di fatto tratti dalla comune esperienza della circolazione stradale e che ne circoscrivono i margini di applicazione.”
(Ordinanza n. 218 del 31 maggio 2005)


ORDINANZA N. 218
ANNO 2005 del 31.05.2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai Signori:


- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO"


ha pronunciato la seguente
ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 14 maggio 2004 dal Giudice di pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra Valvona Pasquale contro la Prefettura di Isernia, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto d’intervento nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Giudice di pace di Isernia, con ordinanza del 14 maggio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell’infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo”;
che il remittente è chiamato a pronunciarsi in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Isernia nei confronti di un conducente di motoveicolo, al quale è stata ascritta la violazione del citato art. 141, comma 3, del codice della strada, per aver omesso – secondo il verbale redatto dagli agenti accertatori – “di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo nell’attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da edifici”;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione denunciata subordinerebbe l’accertamento dell’infrazione “alla mera valutazione soggettiva del verbalizzante, senza alcun parametro legale di riferimento circa la valutazione del comportamento di guida tenuto dal conducente”, così da configurarsi come norma “a trama aperta”, indeterminata quanto al presupposto della pretesa sanzionatoria, giacché questo prescinderebbe dall’esistenza di una segnaletica stradale, che dovrebbe invece essere l’unico “parametro valutativo circa la legittimità o meno del comportamento dell’utente”;
che, argomenta ancora il remittente, il censurato comma 3 dell’art. 141, essendo carente nella “predeterminazione di specifici criteri di comportamento idonei a costituire di volta in volta la fattispecie sanzionabile”, contrasterebbe dunque:
a) con l’art. 3 Cost., “poiché l’estrema discrezionalità offerta all’agente di ritenere, in un dato contesto temporale e geografico, se la condotta del conducente costituisca o meno infrazione sanzionabile, anche a prescindere dall’esistenza – e del rispetto – di una segnaletica stradale, provoca un’inevitabile discriminazione tra gli utenti che tengano un identico comportamento di guida, lasciando alla mera valutazione soggettiva del verbalizzante l’individuazione del contravventore ed il conseguente destinatario della pretesa sanzionatoria”;
b) con l’art. 97, comma primo, Cost., in riferimento ai principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, giacché “la configurabilità di un comportamento sanzionabile” sarebbe rimessa “all’arbitrio dei pubblici funzionari”;
c) con l’art. 24, secondo comma, Cost., comprimendo oltremodo il diritto di difesa per l’impossibilità del ricorrente di fornire prova contraria in suo favore e, segnatamente, di superare “la presunzione di legittimità ed il valore probatorio del verbale di accertamento dichiarando o facendo dichiarare da testimoni che la sua condotta era in effetti congrua, ovvero di aver adeguatamente regolato la velocità, avuto riguardo alle caratteristiche dei luoghi, del carico del veicolo e di ogni altra circostanza di qualsiasi natura nell’attraversare centri abitati o comunque tratti di strada fiancheggiata da edifici”;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo, escludendo di poter far ricorso al giudizio di equità e, comunque, di poter “emettere una decisione totalmente avulsa da ogni parametro legale di riferimento”, tale da sostituire all’arbitrio della pubblica amministrazione quello del giudice, sostiene che, proprio per la evidenziata configurazione della disposizione denunciata, il ricorso in opposizione dell’interessato dovrebbe essere respinto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione;
che, secondo la difesa erariale, il denunciato art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, introdurrebbe il principio secondo cui, anche in mancanza di specifica segnaletica stradale, il conducente “deve riferire la velocità di marcia a condizioni obiettive, in concreto percepibili con l’uso dei normali criteri di attenzione, prudenza e diligenza”, e ciò in forza delle superiori esigenze di sicurezza della circolazione;
che, pertanto, rileva ancora l’Avvocatura, la disposizione censurata configurerebbe un illecito amministrativo di pericolo a forma libera, integrando il precetto con parametri – quali: caratteristiche del veicolo, della strada, del traffico, etc. – assunti dalla comune esperienza, “fornendo all’agente accertatore le chiavi di valutazione dei comportamenti posti in essere dagli utenti”;
che, conclude l’Avvocatura dello Stato, proprio in forza di tali principi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata analoga questione di costituzionalità prospettata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., avverso il comma 1 dello stesso art. 141 del nuovo codice della strada.
Considerato che il Giudice di pace di Isernia dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell’infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo”;
che il remittente muove dalla premessa che la norma denunciata sarebbe priva di specifici criteri di determinazione della condotta oggetto di sanzione, giacché il precetto non terrebbe in alcun conto l’esistenza di una segnaletica stradale, quale unico parametro idoneo a valutare “la legittimità o meno del comportamento dell’utente”;
che, pertanto, sempre secondo la prospettazione del giudice a quo, ciò comporterebbe la lesione dei parametri evocati, in considerazione del fatto che la stessa configurabilità del comportamento sanzionabile sarebbe rimessa al mero arbitrio dell’agente accertatore dell’infrazione, ciò che renderebbe, altresì, impossibile l’esercizio della difesa in giudizio da parte dell’interessato, non potendo questi fornire prova contraria rispetto a quanto riportato nel verbale di accertamento, assistito dalla presunzione di legittimità;
che, contrariamente a quanto sostiene il giudice a quo, il sistema normativo sulla circolazione, essendo ispirato al principio di salvaguardia della sicurezza stradale in vista della protezione dell’incolumità personale, impone agli utenti della strada di conformare la propria condotta anzitutto alle comuni regole di prudenza e diligenza, pur in assenza di specifica segnaletica di pericolo (art. 140 del codice della strada);
che, a maggior ragione, tale principio trova applicazione in riferimento all’obbligo di adeguare la velocità del veicolo alle contingenti situazioni di fatto, anche là dove non siano prescritti precisi limiti di marcia, costituendo la velocità del mezzo di trasporto uno dei fattori principali di pericolosità della circolazione stradale;
che, in raccordo con siffatte finalità, l’art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, prescrive l’obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo, tra l’altro, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, affinché si possa evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
che il denunciato comma 3 dello stesso art. 141 costituisce specificazione del precetto più generale del citato comma 1, imponendo al conducente di tenere una velocità adeguata in situazioni di particolare esposizione al pericolo, quali quelle che possono concretizzarsi “nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”;
che la stessa giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare la norma censurata, ha precisato che il giudizio sulla valutazione della velocità non è ancorato ad astratti valori numerici, bensì assume un connotato relativo, postulando che il concreto apprezzamento della condotta del conducente si svolga proprio in rapporto a quelle determinate circostanze di tempo e di luogo che la fattispecie legale evidenzia come parametri di riferimento per un comportamento prudente;
che, dunque, il precetto posto dal comma 3 denunciato, lungi dall’essere privo di criteri indicativi della condotta alla quale è tenuto l’utente della strada, presenta invece un contenuto sufficientemente determinato, giacché l’obbligo di adeguare la velocità alla situazione contingente, sebbene si atteggi in modo elastico, risulta tuttavia percepibile chiaramente dal conducente proprio in base ad elementi e circostanze di fatto tratti dalla comune esperienza della circolazione stradale e che ne circoscrivono i margini di applicazione;
che, pertanto, deve escludersi che il legislatore, nel configurare la fattispecie sanzionatoria in esame, abbia esorbitato, nell’esercizio della sua discrezionalità, dai limiti della ragionevolezza e lasciato all’arbitrio dell’agente accertatore dell’infrazione il compito di riempirne il contenuto;
che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., tale parametro non può dirsi vulnerato dal valore probatorio privilegiato che, nella sede processuale, assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l’infrazione, trovando ciò fondamento nella tutela dell’interesse, costituzionalmente garantito, al buon andamento della pubblica amministrazione, senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell’interessato (ordinanza n. 504 del 1987 e sentenza n. 255 del 1994);
che, difatti, a presidio della garanzia di difesa, non solo vi è la possibilità di ricorrere ai normali mezzi di prova tramite l’apposito procedimento di querela di falso, ma rileva altresì la circostanza che la fede privilegiata del verbale di contestazione, richiedendo anzitutto, da parte dell’autore, una redazione particolareggiata sugli elementi di fatto che riguardano le norme violate (così, la citata sentenza n. 255 del 1994), non si estende in ogni caso – secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza ordinaria – alla verità sostanziale delle dichiarazioni del verbalizzante, ovvero alla fondatezza dei suoi meri apprezzamenti e valutazioni;
che, dunque, alla luce delle argomentazioni che precedono, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l’ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA



Venerdì, 03 Giugno 2005
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