Con
la sentenza sentenza n. 28 del 23 gennaio 2003 la Corte Costituzionale
ha esteso a tutte le notifiche (a mezzo posta e non) il principio
secondo cui "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante
al momento della consegna dellíatto allíufficiale giudiziario".
Per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non
venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti
del notificante al momento della consegna dellíatto allíufficiale
giudiziario.
Per il destinatario, tutti i termini previsti decorreranno dalla
data in cui líatto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso.
(Altalex, 29 gennaio 2004. Si ringrazia per la segnalazione il dott.
Angelo D’Aurora, curatore del sito dell’A.U.G.E. - Associazione
Ufficiali Giudiziari in Europa - www.auge.it)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003
emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento
civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti
ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore
Franco Bile.
Ritenuto in fatto
1.- Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata
di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all’esecuzione
ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione,
formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza
del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso
introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione
- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 139 e 148 cod. proc. civ., <>.
Rilevato che, di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato
di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti
e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto
esclusivamente all’attività dell’ufficiale giudiziario, sottratta
al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente
osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato
l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149
cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in
materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte
in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante,
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché
a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione
"sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni
effettuate senza fare ricorso al servizio postale", quali quelle c.d.
"a mani del destinatario" ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ.,
che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148,
si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali
si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna
di copia dell’atto e con la attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario
delle operazioni a tal proposito compiute.
Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente
conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri
può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione -
per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità
a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto
da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività
di quest’ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo
ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo invece
restando per il destinatario il principio del perfezionamento della
notificazione alla data della ricezione dell’atto, come attestata
nella relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile,<>.
Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt.
3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza
di questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ.
e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva
che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante,
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché
a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
2. - La questione è infondata.
3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a
valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione
all’estero, con particolare riferimento alla notifica di un provvedimento
di sequestro ante causam - ha affermato che, ai sensi degli artt.
3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto
da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi
con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo
del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.
E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per
il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono
alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità
costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
- degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma,
cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione
all’estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse,
ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo
compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni
internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.
200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).
Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del
1996, che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non
fondata la questione di costituzionalità dell’art. 669-octies cod.
proc. civ., a proposito della notificazione all’estero dell’atto introduttivo
del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla
novella del 1990.
Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato
i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata
generale, e perciò riferibili <> ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale.
Ne è seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale del
combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti
a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole, oltre che
lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza
possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili
non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario
e l’agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla
sua disponibilità.
4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della
n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell’ordinamento processuale
civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio
secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale,
cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata
a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve
considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello
in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo
che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono
ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio
anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui
la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla
notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o
correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di
perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene
nell’art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del
2002 (e nell’art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma
dell’art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).
5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento
delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata
giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati
- è ormai decisivo per l’interpretazione delle altre norme del codice
di procedura civile sulle notificazioni.
Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando
a proposito dell’attività di notificazione i verbi <>,
<>, >>consegnare>> ed altri di portata equivalente
- di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione
fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere
per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.
In presenza di un tale dato normativo neutro, l’interprete è vincolato
a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai
fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica.
In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti
di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta esplicitamente
nelle norme citate - deve essere desunta da quella ormai espressamente
prevista dall’art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo
posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita
direttamente dall’ufficiale giudiziario.
In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate
nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante,
secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente
deve essere dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dellíatto allíufficiale giudiziario.
Per il destinatario, tutti i termini previsti decorreranno dalla data in cui líatto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso.
(Altalex, 29 gennaio 2004. Si ringrazia per la segnalazione il dott. Angelo D’Aurora, curatore del sito dell’A.U.G.E. - Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa - www.auge.it)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto in fatto
1.- Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all’esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., <
Rilevato che, di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all’attività dell’ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione "sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale", quali quelle c.d. "a mani del destinatario" ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell’atto e con la attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.
Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell’atto, come attestata nella relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile,<
Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
2. - La questione è infondata.
3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione all’estero, con particolare riferimento alla notifica di un provvedimento di sequestro ante causam - ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all’estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).
Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996, che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 669-octies cod. proc. civ., a proposito della notificazione all’estero dell’atto introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990.
Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili <
4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell’art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell’art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).
5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per l’interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.
Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a proposito dell’attività di notificazione i verbi <
In presenza di un tale dato normativo neutro, l’interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta esplicitamente nelle norme citate - deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall’art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario.
In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA