RECUPERO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - Sentenza della Corte Costituzionale.
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Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 2, della legge della regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale per l’anno 2002), che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, e quindi violando la indicata competenza esclusiva dello Stato. CORTE COSTITUZIONALE - 15 OTTOBRE 2003, N. 311 SENTENZA
CORTE COSTITUZIONALE
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- 15 ottobre 2003, n. 311
(G.U. 1a s.s. n. 42 del 22.10.2003)
Giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale.
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, e
dell’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania
26 luglio 2002, n. 16 [recte, n. 15] (Legge finanziaria regionale per
l’anno 2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 4 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 14 successivo
ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2002.
Visto
l’atto di costituzione della Regione Campania;
Udito
nell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 il giudice relatore Piero Alberto
Capotosti;
Uditi
l’Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avv. Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto
in fatto
1.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il
4 ottobre 2002, depositato il successivo 14 ottobre, solleva questione
di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, e dell’art.
49, comma 1, lettera f), della legge
della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 [recte, n. 15] (Legge finanziaria
regionale per l’anno 2002) - pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania del 7 agosto 2002, n. 38 - in riferimento agli artt.
3, 117, secondo comma, lettere l) ed e) [recte, s)], 119, secondo comma,
della Costituzione.
2.
- Il ricorrente, in ordine alla prima delle due norme impugnate, deduce
che l’art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 15 del 2002,
stabilendo la proroga dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche
spettanti alla Regione, reca una disposizione che si porrebbe in contrasto
con gli artt. 3, 119, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, in quanto realizzerebbe una discriminazione rispetto
alla totalità dei contribuenti, in violazione dei principi di coordinamento
del sistema tributario, modificando il codice civile ed interferendo nella
disciplina della prescrizione, così da vulnerare la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Nella
memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la difesa
erariale sostiene che dagli artt. 119, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione
risulta che il sistema delle entrate tributarie regionali costituisce
oggetto della competenza legislativa regionale, che però deve essere
esercitata "nell’ambito di un indirizzo generale proprio di una produzione
normativa di tipo "concorrente", quale è quella parallelamente
prevista per altre materie" dal terzo comma dell’art. 117 della Costituzione,
affinchè siano garantiti "la coerenza del sistema finanziario"
ed il "coordinamento del sistema tributario". Pertanto, anche
l’applicazione delle "tasse automobilistiche regionali" deve
essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti in linea generale
dalle norme statali, allo scopo di scongiurare eventuali discriminazioni
tra i contribuenti in riferimento al recupero della tassa. A detti criteri
è riconducibile la disposizione recata dall’art. 5, commi 39 e
40, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio
1983, n. 53, richiamata nell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, la quale, stabilendo che l’azione per il recupero di detta
tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in
cui doveva essere effettuato il pagamento, reca un principio fondamentale
che non potrebbe essere derogato dalla legge regionale.
2.1.
- Secondo il ricorrente, la seconda delle due norme impugnate, prevedendo,
per diverse specie, la proroga dell’esercizio della caccia sino all’ultimo
giorno di febbraio violerebbe l’art. 16 [recte, 18] della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), che recepisce le norme comunitarie che disciplinano
la materia della caccia. In particolare, la norma si porrebbe in contrasto
con il principio primario e prevalente - desumibile da quest’ultima legge
(sentenza n. 282 del 2002) - della protezione della fauna, recando vulnus
alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia attribuita alla competenza
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), ancor più
in quanto nel concetto giuridico di ambiente elaborato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 169 del 1999) rientrerebbe anche la tutela della fauna quale
elemento determinante della qualità della vita.
Inoltre,
sostiene la difesa erariale nella memoria depositata in prossimità
dell’udienza pubblica, la Corte, con la sentenza n. 536 del 2002, nel
decidere la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto
una norma regionale simile a quella impugnata, ha espressamente affermato
che "la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art.
18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza
e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all’esigenza di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui soddisfacimento l’art. 117,
secondo comma, lettera s), ritiene necessario l’intervento in via esclusiva
della potestà legislativa statale".
3.
- La Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale,
si è costituita nel giudizio, chiedendo che la Corte dichiari il
ricorso inammissibile e comunque infondato.
Relativamente
alle censure concernenti la prima delle due norme impugnate, la resistente,
nell’atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità
dell’udienza pubblica, premette che essa rinvia il termine per il recupero
delle tasse automobilistiche per il 1999, che il d.l. 30 dicembre 1982,
n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, fissa entro il
terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. La
relazione alla legge puntualizza che detto termine - scadente il 31 dicembre
2002 - è inidoneo a permettere la messa a punto dei dati informatici
concernenti la tassa automobilistica regionale, che sono incompleti e
non aggiornati, anche a causa del mancato trasferimento da parte dell’ACI
dei dati di pagamento e di scadenza relativi al 1998. La norma mira, quindi,
a porre rimedio a questa particolare situazione, che rischia di vanificare
il tributo relativo all’anno in questione.
Secondo
la resistente, non sussisterebbe la violazione dell’art. 3 della Costituzione,
poichè l’autonomia della Regione in materia di entrate, costituzionalmente
garantita, le permetterebbe di disciplinare la tassa in esame, anche al
fine di correggere situazioni particolari che possano influire sul tributo.
Si tratta, quindi, di una vicenda concernente il territorio regionale
e che interessa un tributo regionale; conseguentemente, non sarebbe richiamabile
il parametro in esame, in quanto sarebbe insita nel principio di autonomia
e nel federalismo fiscale, ex art. 119 della Costituzione, la facoltà
di stabilire differenti discipline nelle diverse regioni.
In
ordine al secondo profilo di censura, la Regione Campania deduce che già
nel testo originario dell’art. 119 della Costituzione i "principi
di coordinamento del sistema tributario" erano riferibili non ad
una disciplina di situazioni specifiche, bensì a leggi generali
di coordinamento aventi lo scopo di impedire fratture tra la finanza statale
e quella regionale e locale. Questa concezione sarebbe stata rafforzata
dal nuovo testo della norma costituzionale, anche in considerazione della
più ampia autonomia attribuita dall’art. 114 e confermata, per
le entrate tributarie, dall’art. 119 della Costituzione.
Infine,
a suo avviso, sarebbe erroneo il riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, poichè la Corte costituzionale
ha affermato che il limite del diritto privato, finalisticamente caratterizzato,
legittima quegli adattamenti realizzati dalle norme regionali che siano
in stretta connessione con la materia di competenza regionale e rispondano
al criterio di ragionevolezza, così da salvaguardare il principio
di eguaglianza (sentenza n. 352 del 2001). Si tratta, secondo la resistente
di una concezione che offre la corretta chiave di interpretazione della
materia "ordinamento civile" e, in ogni caso, il parametro sarebbe
stato invocato erroneamente, in quanto la legge regionale si limita a
disciplinare un termine di prescrizione riguardante un tributo regionale
ed impropriamente stabilito da una legge statale.
4.
- All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle
conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato
in diritto
1.
- Il giudizio in via principale promosso, con il ricorso in epigrafe,
dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione
Campania ha ad oggetto gli artt. 24, comma 2, e 49 comma 1, lettera f),
della legge della Regione Campania
26 luglio 2002, n. 16 (recte, n. 15) (Legge finanziaria regionale per
l’anno 2002) - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
del 7 agosto 2002, n. 38 - in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma,
lettere l) ed e), (recte: s) e 119, secondo comma, della Costituzione.
La
prima delle due norme impugnate (art. 24, comma 2), stabilendo che "il
termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche
dovute alla Regione Campania per l’anno 1999 è prorogato al 31
dicembre 2003", secondo la difesa erariale, violerebbe i parametri
costituzionali sopra indicati, in quanto realizzerebbe una discriminazione
dei cittadini residenti nella Regione Campania rispetto alla totalità
dei contribuenti, in contrasto con i principi di coordinamento del sistema
tributario.
Inoltre,
modificando il codice civile ed interferendo nella disciplina della prescrizione,
lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile.
La
seconda delle due norme impugnate (art. 49, comma 1, lettera f), ha modificato
l’art. 16, comma 1, lettera b) della legge della Regione Campania 10 aprile
1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina
dell’attività venatoria in Campania) nella parte in cui identifica
le "specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio",
disponendo che "si sostituiscono le parole "al 31 gennaio" con le
parole "al 28 febbraio"".
Secondo
il ricorrente, questa disposizione, modificando il periodo entro il quale
le specie contemplate dall’art. 16, comma 1, lettera b) sono cacciabili,
violerebbe l’art. 16 (recte, art. 18) della legge 11 febbraio 1992, n.
157, che recepisce le norme comunitarie che disciplinano la materia della
caccia, ponendosi altresì in contrasto con il principio primario
- desumibile da quest’ultima legge - della protezione della fauna e realizzando
una lesione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, attribuita dall’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva
dello Stato.
2.
- In via preliminare va osservato che l’indicazione della legge recante
le norme impugnate come legge della Regione Campania "n. 16/2002"
appare un mero errore materiale - commesso in occasione della pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, peraltro successivamente
corretto - risultando inequivoco che la legge impugnata è la n.
15 del 2002, come ha precisato la stessa parte ricorrente, rendendo peraltro
palese che tale errore non ha influito sulla corretta identificazione
della legge e sul diritto di difesa della resistente.
3.
- Entrambe le questioni sono fondate.
3.1.
- La prima questione concerne l’art. 24, comma 2, della legge impugnata,
il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il
31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla
Regione Campania per l’anno 1999.
In
proposito, va ricordato che questa Corte ha dichiarato fondata con le
sentenze n. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale
del tutto analoga relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione
Piemonte e della Regione Veneto, osservando che il legislatore statale,
pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa
unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente
stabilito, nonchè l’attività amministrativa relativa alla
riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad
ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina
del tributo.
In
questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può
oggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi
dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa
stessa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita"
dalle regioni.
Si
deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina
delle tasse automobilistiche rientra nell’ambito della competenza esclusiva
dello Stato in materia di tributi erariali. Pertanto, la norma regionale
impugnata, che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione
statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un
profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione
finanziaria, viola la indicata competenza esclusiva dello Stato.
3.2.
- Fondata è anche la questione relativa all’art. 49, comma 1, lettera
f) della stessa legge regionale impugnata, nella parte in cui proroga
al "28 febbraio" l’originario termine del "31 gennaio"
per l’esercizio della caccia di diverse specie.
In
proposito questa Corte ha più volte ribadito, con riferimento sia
alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia
speciale (sentenze n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003), che la delimitazione
temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n.
157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza
e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto
questo aspetto, all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante
la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna.
In
questo quadro prorogare la stagione venatoria oltre i termini previsti
dalla legge statale equivale ad incidere sul nucleo minimo comprensivo
anche delle modalità di caccia - di salvaguardia della fauna selvatica,
violando così uno standard di tutela uniforme valido per l’intero
territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello
Stato.
Per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge
della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale
per l’anno 2002);
Dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera f),
della medesima legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo
della Consulta, il 2 ottobre 2003.
Il
Presidente: CHIEPPA
Il
redattore: CAPOTOSTI
Il
cancelliere: DI PAOLA
Depositata
in cancelleria il 15 ottobre 2003.
Il
direttore della cancelleria: DI PAOLA
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