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Corte Costituzionale - Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilita’ di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore...

N. 319 ORDINANZA 1 - 5 luglio 2002

CASSETTO: GIURIDICO/CORTE-COSTITUZ FILE:            2000-N.90 WEB:           0010


Corte Costituzionale

(N. 319 ORDINANZA 1 - 5 luglio 2002. )
 




Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale.
Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzione accessoria  del  fermo  del  veicolo  -  Lamentata  violazione  del principio  di  eguaglianza  - Difetto di motivazione in ordine alla non  manifesta  infondatezza  e  alla  rilevanza  della questione - Manifesta inammissibilita’.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7. - Costituzione, art. 3.

 

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzione accessoria  del  fermo  del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilita’ di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed  effetti  pregiudizievoli  per il proprietario del veicolo anche quando  sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà  ai  principi  di  ragionevolezza  ed eguaglianza e di proporzionalità  delle  sanzioni,  al  confronto  con  la sanzione pecuniaria  principale  e  rispetto  ad altre sanzioni per condotte analoghe  (guida  senza  patente)  -  Questioni  gia’  esaminate  - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 126, comma 7, e 136, comma 7. - Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma. (GU n. 27 del 10.07.2002)



LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

 

Ordinanza


nei  giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  come  modificati  dall’art. 19, comma 3, del decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della  legge  25 giugno  1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse l’8 gennaio  2001  dal giudice di pace di Legnago, il 29 gennaio 2001 dal  giudice  di  pace  di Bologna, il 24 gennaio 2001 dal giudice di pace di Recco, il 15 marzo 2001 dal giudice di pace di Caltanissetta, il 23 marzo 2001 dal giudice di pace di Isola della Scala, il 6 marzo 2001  dal  giudice di pace di Rimini, il 5 maggio 2001 dal giudice di pace  di  Cairo Montenotte e il 13 giugno 2001 dal giudice di pace di Brescia,  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 267, 275, 291, 375, 379, 613, 625, 738 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  nn. 16,  17,  21, 34, 35 e 39, 1a serie
speciale, dell’anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace di Legnago ha sollevato, con riferimento  agli  artt. 25,  secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione,   questione   di   legittimita’   costituzionale  degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  cosi’ come modificati dall’art. 19,  comma  3,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1999, n. 507  (Depenalizzazione  dei  reati  minori  e  riforma del sistema sanzionatorio  ai  sensi  dell’art. 1  della  legge  25 giugno  1999, n. 205),  nella  parte in cui, per la guida di un veicolo con patente straniera  scaduta  di  validita’, non escludono l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore;
        che,  ad  avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera, scaduta  di  validita’, ma nulla dicono riguardo a chi affida loro il veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene applicato  nei  suoi  confronti, punisce una condotta non prevista da alcuna norma;
        che  il  rimettente, rilevato come la sanzione accessoria sia in  concreto  piu’ grave di quella pecuniaria principale, osserva che chi  guida  con  patente scaduta viene punito piu’ severamente di chi conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami ma  non e’ ancora munito di patente (art. 121 cod. strada) ed osserva ancora  che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque anni dalla  precedente,  il  proprietario resta soggetto alla confisca del mezzo;
        che,  sempre secondo il rimettente, un’ulteriore incongruenza sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a rispondere  in  via  solidale anche della pena pecuniaria principale, egli  potrebbe  essere  l’unico soggetto cui si applicano entrambe le
sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica;
        che  e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato   e   difeso   dall’Avvocatura  generale  dello  Stato, chiedendo  alla  Corte  di  dichiarare  le  questioni inammissibili o infondate;
        che  l’Avvocatura,  premesso  che  nell’ordinanza  non  viene precisato  quale delle due ipotesi previste dall’art. 136 cod. strada ricorre  nella  fattispecie concreta (guida con patente rilasciata da Stato estero scaduta di validita’, da parte di chi abbia acquisito la
residenza  in  Italia  da non oltre un anno, ovvero guida con patente rilasciata  da  Stato  estero  in corso di validita’, da parte di chi risiede in Italia da piu’ di un anno), rileva che la questione appare simile  a quelle esaminate dalla Corte con l’ordinanza n. 33 del 2001
e decise nel senso della manifesta infondatezza;
        che  anche  il  giudice  di  pace  di  Bologna  ha  sollevato questione  di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7, del cod.  strada,  nel testo modificato dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507  del  1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27
della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  rileva  che  la sanzione pecuniaria principale  e’  prevista  per la violazione di una norma di condotta, mentre  la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta che sia  previamente  definita illecita, dato che nessuna disposizione di legge  definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad una persona  con  patente  scaduta  di validita’ o prescrive l’obbligo di controllare se la patente sia valida;
        che,  sottolinea  ancora  il  giudice  di pace di Bologna, la disposizione  impugnata  non  consente  di  graduare  la  sanzione in relazione  al  tipo  ed  alla  destinazione del veicolo sottoposto al fermo  o  alla  circostanza  che  la  patente  sia  scaduta  per mera
dimenticanza;
        che  e’  intervenuta  per  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri  l’Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare  inammissibili  o  infondate  le  questioni  sollevate dal giudice   di  pace  di  Bologna,  richiamando  nelle  sue  difese  la
motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
        che  il  giudice  di  pace di Recco ha sollevato questione di legittimita’  costituzionale  della  medesima  disposizione  del cod. strada,  per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalita’ delle sanzioni;
        che  il  rimettente  osserva  che  la sanzione accessoria, se confrontata  con la sanzione pecuniaria principale, appare "veramente sproporzionata",  specie quando il veicolo appartiene ad una societa’ la   cui   attivita’   economica  viene  pregiudicata  dalla  mancata
disponibilita’ del mezzo;
        che, ad avviso del giudice a quo, il proprietario del veicolo subirebbe  una  "grave  e  pesante  restrizione  della liberta’ e del diritto  di  svolgere  l’attivita’ della societa’" per un fatto a lui non  imputabile,  non  prevedendo  la  legge  alcuna sanzione per chi permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta;
        che,  sempre  secondo il giudice a quo, appare ingiustificata la  disposizione di cui all’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 597 del 1999, che  ha  modificato l’art. 214 cod. strada, introducendo nello stesso il  comma  1-bis  -  secondo  il quale la restituzione del mezzo puo’ essere  effettuata  dall’organo  accertatore  solo  nel  caso  in cui risulti  che  lo  stesso  e’  stato utilizzato contro la volonta’ del proprietario;
        che,  rileva  ancora  il rimettente, la sanzione e’ "talmente
rigida"  da  non consentire al giudice di graduarne la durata secondo
la gravita’ del fatto in concreto;
        che   il  giudice  di  pace  di  Caltanissetta  ha  sollevato questione  di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7, del cod.  strada,  nel testo modificato dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1999, per violazione dell’art. 3 Cost.;
        che  il  giudice  a  quo,  investito dell’esame di un ricorso presentato  dal  proprietario  di un veicolo alla cui guida lo stesso veniva   colto  con  la  patente  scaduta,  rileva  che  la  sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare i  suoi  effetti anche quando - come nel caso di specie - la sanzione principale   si  estingue  per  avvenuto  pagamento  e  l’interessato provvede al rinnovo della patente;
        che,  secondo  il  rimettente,  la  disposizione  avrebbe  un contenuto   sanzionatorio   che,  per  intensita’  e  rigore,  eccede notevolmente  quello  della sanzione principale ed arreca un danno al trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari;
        che,  osserva  ancora  il giudice di pace di Caltanissetta, a carico  del proprietario vi e’ l’ulteriore onere delle cospicue spese di  ricovero  del  veicolo,  anch’esse  superiori  all’importo  della sanzione principale;
        che il rimettente rileva ancora che la durata in misura fissa del  fermo  non  consente  alcun  temperamento  della sanzione e che, mentre  in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal d.lgs. n. 507    del   1999   il   fermo   e’   stato   previsto   come   un "controbilanciamento" all’intervenuta depenalizzazione dell’illecito, tale  circostanza  e’  estranea  all’ipotesi  di  guida  con  patente scaduta;
        che,  rileva  infine  il giudice a quo, mentre chi dispone di altro  veicolo  puo’ tornare a guidare dopo il rinnovo della patente, cio’  e’  precluso  a  chi  non  ha  tale  possibilita’  e  puo’ fare affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo;
        che  e’  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la questione   sollevata,  richiamando  in  particolare  la  motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
        che  il  giudice  di  pace  di Isola della Scala ha sollevato questione  di legittimita’ costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136,  comma  7,  d.lgs.  30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada)  -  nel  testo  modificato  dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del  sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999,  n. 205) - nella parte in cui, per la violazione del divieto di guida  di  un  veicolo  con  patente  straniera  non  convertita, non escludono l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo  del  veicolo  quando  il  proprietario  e’ persona diversa dal trasgressore,  per  violazione  degli  artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione;
        che l’ordinanza di rimessione, in parte motiva, e’ identica a quella sollevata dal giudice di pace di Legnago sopra riportata;
        che  e’  intervenuto anche in questo giudizio di legittimita’ costituzionale    il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri, rappresentato  e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto  alla  Corte  di  dichiarare  la  questione  inammissibile  o
manifestamente infondata, richiamando le precedenti difese;
        che  il  giudice  di pace di Rimini ha sollevato questione di legittimita’  costituzionale  del  citato  art. 126,  comma  7,  cod. strada, "con riferimento alla fattispecie disciplinata dall’art. 116, comma  13,  cod.  strada  ed in relazione all’art. 3 Cost., in quanto detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza";
        che  il  rimettente  richiama  espressamente  "altro giudizio sulla  medesima  fattispecie  promosso dal giudice di pace di Caldaro con   ordinanza   del  1  agosto  2000",  omettendo  qualsiasi  altra motivazione;
        che  e’  intervenuto anche in questo giudizio di legittimita’ costituzionale  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, chiedendo alla  Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente infondata,  rilevando  preliminarmente che l’ordinanza e’ inidonea ad introdurre   una   questione   di   legittimita’   costituzionale  ed osservando,  nel  merito,  che  la questione sollevata dal giudice di pace   di   Caldaro,  citata  dal  rimettente,  e’  stata  dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con l’ordinanza n. 278 del 2001;
        che  il  giudice  di  pace  di  Cairo Montenotte ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7, cod. strada,  nella  parte  in  cui prevede che la sanzione accessoria del fermo  amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui il proprietario  del  mezzo  e’ persona diversa dal conducente che guida con patente scaduta, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost.;
        che  il  rimettente  rileva che la condotta del proprietario, dovuta  ad  omissione  di  diligenza,  non e’ considerata illecita da alcuna  disposizione  di  legge  e  che  in tal caso il sanzionato e’ persona   estranea  al  fatto  che  ha  dato  origine  alla  condotta sanzionata,  venendo in tal modo stabilita una sanzione senza che sia previamente   fissato   il   precetto,   con  conseguente  violazione dell’art. 25 Cost.;
        che,  sempre  secondo il giudice a quo, sarebbe violato anche l’art. 27, primo comma, Cost., poiche’ il proprietario viene chiamato a rispondere di un fatto integralmente ascrivibile ad un terzo;
        che   la   norma   impugnata   sarebbe  anche  irragionevole, considerato che, per l’analoga condotta posta in essere da chi affida il  veicolo  a  persona  che  non  ha  la  patente  (perche’ non l’ha conseguita  ovvero  perche’  non  la  porta  con  se’  o gli e’ stata
ritirata), l’art. 116, comma 12, dello stesso codice prevede solo una sanzione pecuniaria che, "per quanto pesante", non e’ afflittiva come il fermo del veicolo per due mesi;
        che  e’  intervenuta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,  l’Avvocatura  generale  dello  Stato,  che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;
        che  l’Avvocatura, richiamati l’art. 6 della legge n. 689 del 1981  e gli artt. 196 e 214, comma 1-bis, cod. strada, rileva come la sanzione  accessoria,  nel  caso  in cui il proprietario del mezzo e’ persona  diversa  dal  conducente,  trova  il  suo  presupposto nella violazione  dell’obbligo  di  vigilanza che le norme citate pongono a carico  di  chi ha la disponibilita’ del veicolo, osservando che alle sanzioni  amministrative  non  sono  applicabili gli stessi parametri costituzionali   relativi   alle   sanzioni  penali,  in  particolare
l’art. 27, primo comma, citato dal rimettente;
        che,   quanto  alla  dedotta  irragionevolezza  della  norma, l’Avvocatura  rileva  che  il rimettente ha trascurato che, anche nel caso  in cui un veicolo venga affidato a persona priva di patente, e’ prevista la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi;
        che  il  giudice di pace di Brescia ha sollevato un’ulteriore questione  di  legittimita’  costituzionale  del  piu’  volte  citato art. 126,  comma  7,  cod.  strada, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost.;
        che  il  giudice  a quo e’ investito dell’esame di un ricorso presentato  dal  proprietario  di un veicolo alla cui guida lo stesso era stato colto con patente di guida scaduta;
        che, secondo il rimettente, il decreto legislativo n. 507 del 1999,  avendo  inasprito le sanzioni per la guida con patente scaduta di validita’, ed avendo previsto il fermo amministrativo del veicolo per  la durata fissa di due mesi, ha comminato una sanzione eccessiva rispetto  ad  altre  ipotesi  di  illecito  disciplinate dal medesimo codice, come per la guida senza patente;
        che  da  cio’,  secondo il giudice di pace di Brescia, deriva una  "manifesta  ingiustizia",  dal  momento  che  non e’ prevista la riduzione  della durata del fermo neppure quando il contravventore ha successivamente regolarizzato la propria posizione;
        che,  osserva  ancora  il  giudice a quo, la sanzione sarebbe "abnorme"  perche’ essa si applica indiscriminatamente e nella stessa misura  sia  quando  il  proprietario  ha  la disponibilita’ di altri veicoli,  e  puo’  quindi  continuare a circolare, sia quando egli e’ privo   di  risorse  economiche  e  di  altri  mezzi,  con  un  unico trattamento  sanzionatorio  per cittadini che si trovano in posizione diversa;
        che  e’  intervenuta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,  l’Avvocatura  generale  dello  Stato,  che ha chiesto alla Corte  di dichiarare la questione manifestamente infondata, rilevando che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, per l’ipotesi di  guida  senza aver conseguito la patente e’ prevista (oltre ad una piu’  pesante  sanzione pecuniaria) la sanzione del fermo del veicolo per tre mesi e richiamando le precedenti ordinanze della Corte.
    Considerato  che  tutti  i  giudici  rimettenti  sollevano, sotto profili  in  parte  coincidenti  e in alcuni casi del tutto identici, questione  di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),  nel  testo  modificato  dall’art. 19,  comma 3, del decreto legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge  25 giugno  1999,  n. 205) e di alcune altre disposizioni dello stesso  decreto  legislativo  ad esso connesse, e che per tale motivo tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico provvedimento;
        che  questa  Corte  ha  gia’  scrutinato diverse questioni di legittimita’  costituzionale  dell’art. 126,  comma  7,  cod. strada, affermando  (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 33 del 2001, n. 278 del  2001  e  n. 282  del  2001)  che l’art. 27 della Costituzione si riferisce  alle  "pene"  e  non  alle sanzioni amministrative, con la conseguenza  che sono manifestamente infondate le questioni sollevate dai  giudici  di  pace di Legnago, Bologna, Isola della Scala e Cairo Montenotte in relazione a detto parametro;
        che,  per  cio’ che concerne la violazione dell’art. 25 Cost. sotto  il  profilo  del principio di legalita’, invocata dagli stessi giudici  di pace sopra citati, questa Corte ha gia’ stabilito che "la responsabilita’  del  proprietario  di  un  veicolo per le violazioni commesse  da  chi  si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni  amministrative  previste  per  le  violazioni  delle  norme relative  alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell’art. 214, comma  1-bis,  cod.  strada, secondo cui solo quando risulti evidente che  la  circolazione  del veicolo e’ avvenuta contro la volonta’ del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito" (ordinanza n. 33 del 2001);
        che  per  gli  stessi motivi sono manifestamente infondate le questioni  sollevate  dai  giudici  di pace di Legnago ed Isola della Scala  riguardanti  l’art. 136,  comma  7, del d.lgs. n. 285 del 1992 cit.,  in  riferimento  anche  qui agli artt. 25, secondo comma, e 27 della  Costituzione,  per  la  guida  di  veicolo da parte di persona munita di patente straniera scaduta di validita’;
        che  anche  la  questione  sollevata  dal  giudice di pace di Recco,  in  riferimento  all’art. 3 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza  e  proporzionalita’  delle  sanzioni,  risulta essere manifestamente infondata;
        che  questa  Corte ha infatti costantemente affermato che "la determinazione  delle  condotte  punibili  e delle relative sanzioni, siano   esse  penali  o  amministrative,  rientra  nella  piu’  ampia discrezionalita’  legislativa",  non spettando alla Corte "rimodulare le  scelte  punitive del legislatore ne’ stabilire la quantificazione delle  sanzioni"  (sentenze  n. 217  del  1996  e  n. 313  del 1995 e ordinanza  n. 190  del  1997),  stabilendo  inoltre  che "la sanzione accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la  cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso appartenga  a  persona diversa dall’autore della violazione - esclusa l’ipotesi  che  la  circolazione  sia avvenuta contro la volonta’ del proprietario   -   non   risulta   essere   ne’   sproporzionata  ne’ irragionevole,  essendo  coerente  con  la  finalita’,  perseguita in generale  dal  sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una  risposta  effettiva  ed  immediata  alle condotte potenzialmente pericolose" (ordinanza n. 33 del 2001);
        che  per gli stessi motivi e’ infondata anche la questione di legittimita’   costituzionale   sollevata  dal  giudice  di  pace  di Caltanissetta  per  il  caso  in  cui  il fermo venga disposto per un veicolo  alla  cui guida venga colto il proprietario dello stesso con
patente scaduta;
        che la questione di legittimita’ costituzionale sollevata dal giudice  di pace di Rimini e’ manifestamente inammissibile, avendo il rimettente  omesso  qualsiasi  descrizione della fattispecie concreta sottoposta  al  suo  esame  ed essendosi limitato a richiamare "altro giudizio  sulla  medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro",  senza motivare ne’ sulla rilevanza ne’ sulla non manifesta infondatezza della questione;
        che  il  giudice  di pace di Cairo Montenotte, pur non avendo indicato  quale  parametro  di illegittimita’ costituzionale l’art. 3 Cost.,  nella  motivazione  dell’ordinanza  si e’ riferito anche alla ritenuta  irragionevolezza  della  sanzione  ed  alla  violazione del principio  di  eguaglianza,  indicando quale tertium comparationis le sanzioni  previste  per  la  guida  senza  patente dall’art. 116 cod. strada;
        che  tale  questione  e’  manifestamente infondata, avendo la Corte  gia’  affermato  che "non sussiste la violazione del principio costituzionale  di  eguaglianza  ...  essendo  la sanzione pecuniaria prevista  per la guida senza patente ben maggiore di quella stabilita per  la  guida  con  patente scaduta di validita’ ed essendo inoltre, anche  per  quella ipotesi, prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo  del  veicolo, per la durata di mesi tre anziche’ due" (ordinanza n. 278 del 2001);
        che per la medesima ragione e’ manifestamente infondata anche la  questione  di  legittimita’  sollevata  dal  giudice  di  pace di Brescia,  sempre  sull’art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost.;
        che  le  questioni  sollevate  dai giudici di pace rimettenti risultano   percio’   manifestamente   infondate   o   manifestamente inammissibili sotto ogni profilo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE


    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita’  della  questione  di legittimita’  costituzionale  dell’art. 126,  comma  7,  del  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), sollevata,  in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Rimini con l’ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di legittimita’  costituzionale dell’art. 126, comma 7, e dell’art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e  27,  primo  comma,  Cost.,  dai giudici di pace di Legnago e Isola della Scala con le ordinanze in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di legittimita’  costituzionale  dell’art. 126,  comma  7,  del  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 25, primo comma, e 27, primo comma,  Cost.,  dai giudici di pace di Bologna e Cairo Montenotte con e ordinanze in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di legittimita’  costituzionale  dell’art. 126,  comma  7,  del  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), sollevate,  in  riferimento  all’art. 3 Cost., dai giudici di pace di Recco,  Caltanissetta, Cairo Montenotte e Brescia con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.+


                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola

 

Martedì, 03 Dicembre 2002
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