Corte Costituzionale
(N.
319 ORDINANZA 1 - 5 luglio 2002. )
Giudizio di legittimita’
costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Guida con
patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo
- Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Difetto di motivazione
in ordine alla non manifesta infondatezza e alla
rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita’.
-
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7.
- Costituzione, art. 3.
Circolazione stradale - Guida con
patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in
misura fissa, senza possibilita’ di graduare la sanzione secondo la
gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario
del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore -
Lamentata contrarietà ai principi di ragionevolezza
ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto
con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre
sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) -
Questioni gia’ esaminate - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 126, comma 7, e 136, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma. (GU n. 27 del 10.07.2002)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA,
Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma
7,
e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificati dall’art.
19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze
emesse
l’8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago, il 29 gennaio
2001
dal giudice di pace di Bologna, il 24 gennaio
2001 dal giudice di
pace di Recco, il 15 marzo 2001 dal giudice di pace di Caltanissetta,
il 23 marzo 2001 dal giudice di pace di Isola della Scala, il 6 marzo
2001 dal giudice di pace di Rimini, il 5 maggio 2001 dal giudice
di
pace di Cairo Montenotte e il 13 giugno 2001 dal giudice di
pace di
Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 267,
275, 291, 375, 379,
613, 625, 738 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17, 21,
34, 35 e 39, 1a serie
speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del
30 gennaio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di
pace di Legnago ha sollevato, con
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo
comma, della
Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale degli
artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
cosi’ come modificati
dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della
legge 25 giugno 1999,
n. 205), nella parte in cui, per la guida di un veicolo con
patente
straniera scaduta di validita’, non escludono l’applicazione
della
sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando
il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore;
che, ad avviso
del giudice a quo, le disposizioni impugnate
prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera,
scaduta di validita’, ma nulla dicono riguardo a chi affida
loro il
veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene
applicato nei suoi confronti, punisce una condotta non
prevista da
alcuna norma;
che il rimettente,
rilevato come la sanzione accessoria sia
in concreto piu’ grave di quella pecuniaria principale, osserva
che
chi guida con patente scaduta viene punito piu’ severamente
di chi
conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami
ma non e’ ancora munito di patente (art. 121 cod. strada) ed osserva
ancora che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque
anni
dalla precedente, il proprietario resta soggetto alla
confisca del
mezzo;
che, sempre secondo il
rimettente, un’ulteriore incongruenza
sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a
rispondere in via solidale anche della pena pecuniaria
principale,
egli potrebbe essere l’unico soggetto cui si applicano
entrambe le
sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica;
che e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare le
questioni inammissibili o
infondate;
che l’Avvocatura,
premesso che nell’ordinanza non viene
precisato quale delle due ipotesi previste dall’art. 136 cod. strada
ricorre nella fattispecie concreta (guida con patente rilasciata
da
Stato estero scaduta di validita’, da parte di chi abbia acquisito la
residenza in Italia da non oltre un anno, ovvero guida
con patente
rilasciata da Stato estero in corso di validita’,
da parte di chi
risiede in Italia da piu’ di un anno), rileva che la questione appare
simile a quelle esaminate dalla Corte con l’ordinanza n. 33 del
2001
e decise nel senso della manifesta infondatezza;
che anche il
giudice di pace di Bologna ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7,
del
cod. strada, nel testo modificato dall’art. 19, comma 3, del
d.lgs.
n. 507 del 1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma,
e 27
della Costituzione;
che il giudice
a quo rileva che la sanzione pecuniaria
principale e’ prevista per la violazione di una norma
di condotta,
mentre la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta
che
sia previamente definita illecita, dato che nessuna disposizione
di
legge definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad
una
persona con patente scaduta di validita’ o prescrive
l’obbligo di
controllare se la patente sia valida;
che, sottolinea
ancora il giudice di pace di Bologna, la
disposizione impugnata non consente di graduare
la sanzione in
relazione al tipo ed alla destinazione del
veicolo sottoposto al
fermo o alla circostanza che la patente
sia scaduta per mera
dimenticanza;
che e’ intervenuta
per il Presidente del Consiglio dei
ministri l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla
Corte di
dichiarare inammissibili o infondate le
questioni sollevate dal
giudice di pace di Bologna, richiamando
nelle sue difese la
motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
che il giudice
di pace di Recco ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale della medesima disposizione
del cod.
strada, per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione ai principi
di
ragionevolezza e proporzionalita’ delle sanzioni;
che il rimettente
osserva che la sanzione accessoria, se
confrontata con la sanzione pecuniaria principale, appare "veramente
sproporzionata", specie quando il veicolo appartiene ad una
societa’
la cui attivita’ economica viene
pregiudicata dalla mancata
disponibilita’ del mezzo;
che, ad avviso del giudice
a quo, il proprietario del veicolo
subirebbe una "grave e pesante restrizione
della liberta’ e del
diritto di svolgere l’attivita’ della societa’"
per un fatto a lui
non imputabile, non prevedendo la legge
alcuna sanzione per chi
permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta;
che, sempre secondo
il giudice a quo, appare ingiustificata
la disposizione di cui all’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 597 del 1999,
che ha modificato l’art. 214 cod. strada, introducendo nello
stesso
il comma 1-bis - secondo il quale la restituzione
del mezzo puo’
essere effettuata dall’organo accertatore solo
nel caso in cui
risulti che lo stesso e’ stato utilizzato
contro la volonta’ del
proprietario;
che, rileva ancora
il rimettente, la sanzione e’ "talmente
rigida" da non consentire al giudice di graduarne la
durata secondo
la gravita’ del fatto in concreto;
che il giudice
di pace di Caltanissetta ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7,
del
cod. strada, nel testo modificato dall’art. 19, comma 3, del
d.lgs.
n. 507 del 1999, per violazione dell’art. 3 Cost.;
che il giudice
a quo, investito dell’esame di un ricorso
presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida
lo stesso
veniva colto con la patente scaduta,
rileva che la sanzione
amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare
i suoi effetti anche quando - come nel caso di specie - la
sanzione
principale si estingue per avvenuto
pagamento e l’interessato
provvede al rinnovo della patente;
che, secondo il
rimettente, la disposizione avrebbe un
contenuto sanzionatorio che, per intensita’
e rigore, eccede
notevolmente quello della sanzione principale ed arreca un
danno al
trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari;
che, osserva ancora
il giudice di pace di Caltanissetta, a
carico del proprietario vi e’ l’ulteriore onere delle cospicue spese
di ricovero del veicolo, anch’esse superiori
all’importo della
sanzione principale;
che il rimettente rileva ancora
che la durata in misura fissa
del fermo non consente alcun temperamento
della sanzione e che,
mentre in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal d.lgs.
n. 507 del 1999 il
fermo e’ stato previsto
come un
"controbilanciamento" all’intervenuta depenalizzazione dell’illecito,
tale circostanza e’ estranea all’ipotesi
di guida con patente
scaduta;
che, rileva infine
il giudice a quo, mentre chi dispone di
altro veicolo puo’ tornare a guidare dopo il rinnovo della
patente,
cio’ e’ precluso a chi non ha
tale possibilita’ e puo’ fare
affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo;
che e’ intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la
questione sollevata, richiamando in particolare
la motivazione
dell’ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
che il giudice
di pace di Isola della Scala ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 126, comma
7, e
136, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della
strada) - nel testo modificato dall’art.
19, comma 3, del d.lgs.
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205) - nella parte in cui, per la violazione del divieto
di
guida di un veicolo con patente straniera
non convertita, non
escludono l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
fermo del veicolo quando il proprietario
e’ persona diversa dal
trasgressore, per violazione degli artt. 25, secondo
comma, e 27,
primo comma, della Costituzione;
che l’ordinanza di rimessione,
in parte motiva, e’ identica a
quella sollevata dal giudice di pace di Legnago sopra riportata;
che e’ intervenuto
anche in questo giudizio di legittimita’
costituzionale il Presidente
del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che
ha
chiesto alla Corte di dichiarare la
questione inammissibile o
manifestamente infondata, richiamando le precedenti difese;
che il giudice
di pace di Rimini ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale del citato art. 126,
comma 7, cod.
strada, "con riferimento alla fattispecie disciplinata dall’art.
116,
comma 13, cod. strada ed in relazione all’art.
3 Cost., in quanto
detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza";
che il rimettente
richiama espressamente "altro giudizio
sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace
di Caldaro
con ordinanza del 1 agosto 2000",
omettendo qualsiasi altra
motivazione;
che e’ intervenuto
anche in questo giudizio di legittimita’
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo
alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente
infondata, rilevando preliminarmente che l’ordinanza e’ inidonea
ad
introdurre una questione di
legittimita’ costituzionale ed
osservando, nel merito, che la questione sollevata
dal giudice di
pace di Caldaro, citata dal
rimettente, e’ stata dichiarata
manifestamente infondata dalla Corte con l’ordinanza n. 278 del 2001;
che il giudice
di pace di Cairo Montenotte ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7, cod.
strada, nella parte in cui prevede che la sanzione
accessoria del
fermo amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui
il
proprietario del mezzo e’ persona diversa dal conducente
che guida
con patente scaduta, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost.;
che il rimettente
rileva che la condotta del proprietario,
dovuta ad omissione di diligenza, non e’
considerata illecita da
alcuna disposizione di legge e che
in tal caso il sanzionato e’
persona estranea al fatto che ha
dato origine alla condotta
sanzionata, venendo in tal modo stabilita una sanzione senza che
sia
previamente fissato il precetto,
con conseguente violazione
dell’art. 25 Cost.;
che, sempre secondo
il giudice a quo, sarebbe violato anche
l’art. 27, primo comma, Cost., poiche’ il proprietario viene chiamato
a rispondere di un fatto integralmente ascrivibile ad un terzo;
che la
norma impugnata sarebbe anche irragionevole,
considerato che, per l’analoga condotta posta in essere da chi affida
il veicolo a persona che non ha
la patente (perche’ non l’ha
conseguita ovvero perche’ non la porta
con se’ o gli e’ stata
ritirata), l’art. 116, comma 12, dello stesso codice prevede solo una
sanzione pecuniaria che, "per quanto pesante", non e’ afflittiva
come
il fermo del veicolo per due mesi;
che e’ intervenuta,
per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l’Avvocatura generale dello Stato,
che ha chiesto alla
Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;
che l’Avvocatura, richiamati
l’art. 6 della legge n. 689 del
1981 e gli artt. 196 e 214, comma 1-bis, cod. strada, rileva come
la
sanzione accessoria, nel caso in cui il proprietario
del mezzo e’
persona diversa dal conducente, trova il
suo presupposto nella
violazione dell’obbligo di vigilanza che le norme citate
pongono a
carico di chi ha la disponibilita’ del veicolo, osservando
che alle
sanzioni amministrative non sono applicabili gli
stessi parametri
costituzionali relativi alle sanzioni
penali, in particolare
l’art. 27, primo comma, citato dal rimettente;
che, quanto
alla dedotta irragionevolezza della norma,
l’Avvocatura rileva che il rimettente ha trascurato
che, anche nel
caso in cui un veicolo venga affidato a persona priva di patente,
e’
prevista la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi;
che il giudice
di pace di Brescia ha sollevato un’ulteriore
questione di legittimita’ costituzionale del
piu’ volte citato
art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione
dell’art. 3, primo
comma, Cost.;
che il giudice
a quo e’ investito dell’esame di un ricorso
presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida
lo stesso
era stato colto con patente di guida scaduta;
che, secondo il rimettente,
il decreto legislativo n. 507 del
1999, avendo inasprito le sanzioni per la guida con patente
scaduta di validita’, ed avendo previsto il fermo amministrativo del veicolo
per la durata fissa di due mesi, ha comminato una sanzione eccessiva
rispetto ad altre ipotesi di illecito
disciplinate dal medesimo
codice, come per la guida senza patente;
che da cio’,
secondo il giudice di pace di Brescia, deriva
una "manifesta ingiustizia", dal momento
che non e’ prevista la
riduzione della durata del fermo neppure quando il contravventore
ha
successivamente regolarizzato la propria posizione;
che, osserva ancora
il giudice a quo, la sanzione sarebbe
"abnorme" perche’ essa si applica indiscriminatamente
e nella stessa
misura sia quando il proprietario ha
la disponibilita’ di altri
veicoli, e puo’ quindi continuare a circolare,
sia quando egli e’
privo di risorse economiche e di
altri mezzi, con un unico
trattamento sanzionatorio per cittadini che si trovano in
posizione
diversa;
che e’ intervenuta,
per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l’Avvocatura generale dello Stato,
che ha chiesto alla
Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata, rilevando
che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, per l’ipotesi
di guida senza aver conseguito la patente e’ prevista (oltre
ad una
piu’ pesante sanzione pecuniaria) la sanzione del fermo del
veicolo
per tre mesi e richiamando le precedenti ordinanze della Corte.
Considerato che tutti i giudici
rimettenti sollevano, sotto
profili in parte coincidenti e in alcuni casi
del tutto identici,
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7,
del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della
strada), nel testo modificato dall’art. 19,
comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205) e di alcune altre disposizioni
dello
stesso decreto legislativo ad esso connesse, e che per
tale motivo
tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico
provvedimento;
che questa Corte
ha gia’ scrutinato diverse questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma
7, cod. strada,
affermando (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 33 del 2001, n.
278
del 2001 e n. 282 del 2001) che l’art.
27 della Costituzione si
riferisce alle "pene" e non alle
sanzioni amministrative, con la
conseguenza che sono manifestamente infondate le questioni sollevate
dai giudici di pace di Legnago, Bologna, Isola della
Scala e Cairo
Montenotte in relazione a detto parametro;
che, per cio’ che
concerne la violazione dell’art. 25 Cost.
sotto il profilo del principio di legalita’, invocata
dagli stessi
giudici di pace sopra citati, questa Corte ha gia’ stabilito che
"la
responsabilita’ del proprietario di un veicolo
per le violazioni
commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel
sistema delle
sanzioni amministrative previste per le
violazioni delle norme
relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale
che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell’art. 214,
comma 1-bis, cod. strada, secondo cui solo quando risulti
evidente
che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la
volonta’ del
proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito"
(ordinanza n. 33 del 2001);
che per gli
stessi motivi sono manifestamente infondate le
questioni sollevate dai giudici di pace di Legnago
ed Isola della
Scala riguardanti l’art. 136, comma 7, del d.lgs.
n. 285 del 1992
cit., in riferimento anche qui agli artt. 25,
secondo comma, e 27
della Costituzione, per la guida di
veicolo da parte di persona
munita di patente straniera scaduta di validita’;
che anche la
questione sollevata dal giudice di pace di
Recco, in riferimento all’art. 3 Cost. in relazione
ai principi di
ragionevolezza e proporzionalita’ delle sanzioni, risulta essere
manifestamente infondata;
che questa Corte
ha infatti costantemente affermato che "la
determinazione delle condotte punibili e delle
relative sanzioni,
siano esse penali o amministrative,
rientra nella piu’ ampia
discrezionalita’ legislativa", non spettando alla Corte
"rimodulare le scelte punitive del legislatore ne’ stabilire la quantificazione
delle sanzioni" (sentenze n. 217 del
1996 e n. 313 del 1995 e
ordinanza n. 190 del 1997), stabilendo inoltre
che "la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da
persona
la cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso
appartenga a persona diversa dall’autore della violazione
- esclusa
l’ipotesi che la circolazione sia avvenuta contro
la volonta’ del
proprietario - non risulta
essere ne’ sproporzionata ne’
irragionevole, essendo coerente con la finalita’,
perseguita in
generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada,
di dare
una risposta effettiva ed immediata alle
condotte potenzialmente
pericolose" (ordinanza n. 33 del 2001);
che per gli stessi motivi
e’ infondata anche la questione di
legittimita’ costituzionale sollevata dal
giudice di pace di
Caltanissetta per il caso in cui il
fermo venga disposto per un
veicolo alla cui guida venga colto il proprietario dello stesso
con
patente scaduta;
che la questione di legittimita’
costituzionale sollevata dal
giudice di pace di Rimini e’ manifestamente inammissibile, avendo
il
rimettente omesso qualsiasi descrizione della fattispecie
concreta
sottoposta al suo esame ed essendosi limitato
a richiamare "altro
giudizio sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di
pace di
Caldaro", senza motivare ne’ sulla rilevanza ne’ sulla non
manifesta
infondatezza della questione;
che il giudice
di pace di Cairo Montenotte, pur non avendo
indicato quale parametro di illegittimita’ costituzionale
l’art. 3
Cost., nella motivazione dell’ordinanza si e’
riferito anche alla
ritenuta irragionevolezza della sanzione ed
alla violazione del
principio di eguaglianza, indicando quale tertium comparationis
le
sanzioni previste per la guida senza
patente dall’art. 116 cod.
strada;
che tale questione
e’ manifestamente infondata, avendo la
Corte gia’ affermato che "non sussiste la violazione
del principio
costituzionale di eguaglianza ... essendo
la sanzione pecuniaria
prevista per la guida senza patente ben maggiore di quella stabilita
per la guida con patente scaduta di validita’
ed essendo inoltre,
anche per quella ipotesi, prevista la sanzione accessoria
del fermo
amministrativo del veicolo, per la durata di mesi tre anziche’
due"
(ordinanza n. 278 del 2001);
che per la medesima ragione
e’ manifestamente infondata anche
la questione di legittimita’ sollevata dal
giudice di pace di
Brescia, sempre sull’art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione
dell’art. 3, primo comma, Cost.;
che le questioni
sollevate dai giudici di pace rimettenti
risultano percio’ manifestamente infondate
o manifestamente
inammissibili sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta
inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma
7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada),
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal giudice
di pace di Rimini con l’ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma 7, e dell’art.
136,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma,
e 27, primo comma, Cost., dai giudici di
pace di Legnago e Isola
della Scala con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma
7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada),
sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, e 27, primo
comma, Cost., dai giudici di pace di Bologna e Cairo Montenotte
con e ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 126, comma
7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada),
sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dai giudici
di pace di
Recco, Caltanissetta, Cairo Montenotte e Brescia con le ordinanze
in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.+
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
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