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GIUGNO 2002 N. 288 - Corte Costituzionale E’ manifestamente infondata, con riguardo all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 comma 24 del codice della strada, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999 n. 472, nella parte in cui prevede la medesima sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione del veicolo sia nell’ipotesi di esecuzione di trasporti eccezionali senza autorizzazione, sia in quella di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione stessa, atteso che alcune di dette prescrizioni, se violate, possono portare a fattispecie di gravità elevata, rendendo pienamente razionale l’assimilazione delle due ipotesi effettuata dal legislatore del 1999. |