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Corte Costituzionale - E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione

(Corte Costituzionale N. 288 del 26 giugno 2002)

CASSETTO: GIURIDICO/CORTE-COSTITUZ
FILE:            2000-N.288
WEB:           0006


Corte Costituzionale

(Ordinanza n. 288 del 26 giugno 2002)
 



E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Cesare           RUPERTO                           Presidente

- Riccardo         CHIEPPA                              Giudice

- Gustavo        ZAGREBELSKY                           "

- Valerio          ONIDA                                     "

- Carlo            MEZZANOTTE                            "

- Fernanda       CONTRI                                   "

- Guido            NEPPI MODONA                        "

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                             "

- Annibale         MARINI                                   "

- Giovanni Maria FLICK                                    "

- Francesco        AMIRANTE                             "

- Ugo                DE SIERVO                            "

- Romano           VACCARELLA                         "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), promosso, nell’ambito di un procedimento civile, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 31 maggio 2001, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 2001 il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), <<nella parte in cui non esclude l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell’ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo [esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione], equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18 [esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali senza autorizzazione]>>;

che il Tribunale, premesso di essere investito dell’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale erano state applicate al ricorrente la sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell’art. 10, comma 19, del decreto legislativo n. 285 del 1992 per avere effettuato un trasporto eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, nonché le sanzioni accessorie, previste dal comma 24 del medesimo art. 10, del ritiro della patente e della sospensione della carta di circolazione del veicolo, precisa di aver già sollevato in precedenza identica questione di legittimità costituzionale (r.o. n. 722 del 1999);

che questa Corte aveva disposto, con ordinanza n. 308 del 2000, la restituzione degli atti al giudice a quo affinché verificasse l’incidenza delle modifiche apportate alla norma censurata dall’art. 28, comma 1, lettera l), della legge n. 472 del 1999;

che il rimettente osserva che, alla stregua della conforme giurisprudenza di legittimità in materia di illeciti amministrativi, il giudice è tenuto ad applicare la legge vigente al momento del verificarsi del comportamento illecito, anche ove la legge successiva sia, come nel caso di specie, più favorevole, con conseguente perdurante rilevanza della questione;

che nel merito il giudice a quo richiama le argomentazioni svolte nella precedente ordinanza;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. per l’irragionevole equiparazione agli effetti sanzionatori della condotta di chi esegue trasporti eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione (comma 19) alla condotta di chi esegue trasporti eccezionali senza aver ottenuto l’autorizzazione (comma 18), fattispecie in relazione alle quali nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 472 del 1999 era prevista la medesima sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione;

che il legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato <<in modo identico, per quanto attiene alla sanzione accessoria della sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo>>, illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde differenze sul piano oggettivo e soggettivo e da ben diverse potenzialità offensive, in quanto la condotta di chi esegue trasporti senza autorizzazione costituisce <<l’ipotesi obiettivamente più grave di violazione della disciplina relativa ai trasporti eccezionali, nonché la forma più grave di danno, o, quanto meno, di messa in pericolo dei beni oggetto della tutela normativa>>, mentre la condotta di chi esegue un trasporto eccezionale senza osservare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione si configurerebbe come una violazione più lieve, potendo sostanziarsi nella inosservanza di prescrizioni meramente accessorie e senza alcuna diretta influenza sui beni giuridici tutelati dalla norma;

che lo stesso legislatore, tenendo presente la differenza fra i due illeciti, ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata per la prima ipotesi, mentre per la violazione del comma 19 ha determinato il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa in misura inferiore a quella stabilita quale minimo per la violazione del comma 18;

che, invece, nel disciplinare le sanzioni amministrative accessorie il legislatore avrebbe del tutto irragionevolmente trascurato gli elementi di diversità delle due fattispecie, prevedendo per entrambe l’applicazione della sospensione della carta di circolazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto alla luce della giurisprudenza costituzionale la determinazione della misura della sanzione può essere sindacata in sede di controllo di legittimità costituzionale soltanto ove venga superato il limite della ragionevolezza;

che, inoltre, il raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi non può essere effettuato <<separatamente per uno solo degli elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione>>, ma va operato in relazione alla <<disciplina sanzionatoria complessiva quando, appunto, una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente>>;

che l’Avvocatura osserva infine come il complessivo trattamento sanzionatorio previsto per le due condotte illecite poste a raffronto non sia per nulla identico: diverse sono infatti le sanzioni principali pecuniarie e la stessa durata temporale della sanzione accessoria, fissata per legge tra un minimo e un massimo, può variare in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo per la circolazione.

Considerato che il rimettente lamenta che l’art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall’art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, la medesima sanzione accessoria della sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo sia nell’ipotesi, contemplata dal comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali senza autorizzazione, sia in quella, prevista dal comma 19, di esecuzione di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione;

che il giudice a quo, a seguito della restituzione degli atti da parte di questa Corte, ha integrato la motivazione della precedente ordinanza di rimessione, esponendo le ragioni per cui nel giudizio principale continua a trovare applicazione la disposizione già denunciata, sicché la questione, sotto il profilo della motivazione circa la rilevanza, è ammissibile (v. al riguardo ordinanza n. 209 del 2002);

che, nel merito, la disciplina censurata sarebbe priva di ragionevolezza, in quanto le due condotte cui accede la medesima sanzione accessoria sarebbero caratterizzate da profonde differenze sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo, ed esprimerebbero un diverso grado di lesività o, quantomeno, di messa in pericolo del bene oggetto di tutela;

che questa Corte ha costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile <<soltanto ove l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza>> (cfr., tra le tante, ordinanze n. 136 del 2002, n. 282, n. 278 e n. 33 del 2001, n. 58 del 1999);

che nelle situazioni in cui, come quella di specie, la legge prevede una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, il raffronto fra i trattamenti sanzionatori al fine di valutare eventuali profili di illegittimità costituzionale deve essere condotto tenendo conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata e, quindi, non solo delle misure accessorie, ma anche delle pene pecuniarie a cui le stesse accedono (v., proprio in relazione a fattispecie previste dal codice della strada, sentenza n. 373 del 1996 e ordinanza n. 235 del 1998);

che la disciplina censurata prevede la medesima sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, ma - come mette in rilievo lo stesso rimettente - le pene amministrative pecuniarie rispettivamente contemplate per l’effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione sono sensibilmente diverse, posto che il massimo della pena pecuniaria per il trasporto effettuato in difformità delle prescrizioni è inferiore al minimo della sanzione determinata per il trasporto senza autorizzazione;

che, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione spazia da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, così che la sua durata può essere graduata in relazione al tipo di prescrizioni imposte ed alla concreta gravità e pericolosità delle relative violazioni;

che, tenuto conto della disciplina complessiva, non è suscettibile di essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza la scelta discrezionale del legislatore di applicare  la medesima sanzione accessoria per l’effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione, considerato anche che la pericolosità della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere in concreto equivalente a quella della circolazione in assenza di autorizzazione;

che del resto lo stesso legislatore, nel modificare la disciplina censurata (art. 28, comma 1, lettera l, della legge n. 472 del 1999), ha preso atto di questa realtà, parificando nel nuovo comma 18 la condotta di trasporto senza autorizzazione a quella di trasporto in violazione di alcune prescrizioni (quali, fra le altre, l’obbligo di scorta e il superamento dei limiti massimi dimensionali e di massa) e così assimilando sul piano sanzionatorio tali fattispecie;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

 

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 

Sabato, 06 Luglio 2002
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