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Offre formazione a livello strategico in materia di sicurezza e di difesa - Nasce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (Azione Comune 2005/575/Pesc del Consiglio 18.7.2005)

Offre formazione a livello strategico in materia di sicurezza e di difesa

Nasce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa
(Azione Comune 2005/575/Pesc del Consiglio 18.7.2005)

Istituita l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa quale soggetto chiave della formazione nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa. L’Accademia, costituita in forma di rete tra istituti, scuole, accademie e istituzioni nazionali all’interno dell’UE, ha il compito di sviluppare e promuovere una visione comune della sicurezza e difesa tra il personale civile e militare nonché di individuarne e diffonderne, attraverso le attività di formazione, le migliori prassi. La nuova istituzione, che mette a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato che abbia familiarità con le politiche e le procedure dell’UE, prevede un’attività formativa di due tipi: un corso di formazione di alto livello e un corso di orientamento sulla sicurezza e difesa dell’Unione europea. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Accademia, sono istituiti un comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione dell’accademia; un consiglio accademico esecutivo incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e un segretariato permanente che assiste il comitato e il consiglio. Alle attività di formazione partecipa il personale civile e militare che potrà essere affiancato anche da rappresentanti di organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e dell’imprenditoria; tutte le attività di formazione dell’Accademia sono aperte alla partecipazione dei cittadini degli Stati membri e degli Stati aderenti. (05 agosto 2005)



 

AZIONE COMUNE 2005/575/PESC DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2005 che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) Pubblicata sulla GUCE L 194/15 del 26.7.2005

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, considerando quanto segue:

(1) Il 19 e il 20 giugno 2003, il Consiglio europeo riunito a Salonicco ha approvato l’elaborazione di una politica di formazione coordinata dell’UE nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), comprendente sia la dimensione civile sia quella militare.

(2) Il 17 novembre 2003, il Consiglio ha approvato la politica di formazione dell’UE nel settore della PESD e successivamente, il 13 settembre 2004, il concetto di formazione dell’UE nel settore della PESD che contiene la definizione dei principi d’istituzione dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).

(3) Il 16 e il 17 dicembre 2004, il Consiglio europeo [1] ha avallato l’inizio dei lavori sulla definizione delle modalità di funzionamento dell’AESD.

(4) Il 31 maggio 2005, il Comitato politico e di sicurezza ha avallato le modalità di funzionamento dell’AESD, compresa l’istituzione di un comitato direttivo, di un consiglio accademico esecutivo e di un segretariato permanente, che devono svolgere i loro compiti secondo dette modalità.

(5) L’AESD deve essere un soggetto chiave della formazione nel settore della PESD, con particolare attenzione ai corsi PESD a livello strategico. Deve pertanto essere un partner attivo nella gestione globale della formazione a livello dell’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

 

 

Articolo 1

Istituzione

1. È istituita l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa

2. L’AESD è costituita in forma di rete tra istituti, scuole, accademie e istituzioni nazionali all’interno dell’UE specializzati in politica della sicurezza e della difesa e l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (di seguito "istituti").

3. L’AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell’UE.

 

 

Articolo 2

Missione

L’AESD offre formazione a livello strategico nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PESD tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere, attraverso le attività di formazione, le migliori prassi in relazione a vari temi PESD.

 

 

Articolo 3

Obiettivi

L’AESD persegue i seguenti obiettivi:

a) sviluppare ulteriormente la cultura europea della sicurezza nel contesto PESD;

b) promuovere una migliore comprensione della PESD quale componente essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

c) fornire agli organi dell’UE personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PESD;

d) mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell’UE; e

e) contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alla formazione.

 

 

Articolo 4

Compiti dell’AESD

1. In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell’AESD sono l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione nel settore della PESD.

2. Le attività di formazione dell’AESD sono di due tipi:

a) corso di alto livello sulla PESD; e

b) corso di orientamento sulla PESD.

In funzione delle decisioni prese dal comitato esecutivo di cui all’articolo 5, si avviano altre attività formative.

3. Inoltre l’AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

a) fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti nazionali;

b) installa e provvede al funzionamento del sistema di teledidattica avanzata via Internet, per fornire assistenza alle attività di formazione dell’AESD;

c) elabora e sviluppa materiale didattico per la formazione dell’UE in materia di PESD;

d) contribuisce al programma di formazione annuale dell’UE in materia di PESD; e

e) istituisce una "Alumni Network" tra gli ex partecipanti alla formazione.

4. Le attività di formazione dell’AESD si svolgono attraverso gli istituti che fanno parte della rete AESD.

5. L’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza, che fa parte della rete dell’AESD, fornisce assistenza alle attività di formazione dell’AESD, in particolare attraverso le sue pubblicazioni e le conferenze date dai suoi ricercatori, mettendo inoltre a disposizione il suo sito web nell’ambito e a favore del sistema di teledidattica avanzata via Internet.

 

 

Articolo 5

Organizzazione

1. I seguenti organi sono istituiti nell’ambito dell’AESD:

a) un comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione dell’accademia;

b) un consiglio accademico esecutivo incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione;

c) un segretariato permanente dell’AESD (di seguito "segretariato ") che in particolare assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo.

2. Il comitato direttivo, il consiglio accademico esecutivo e il segretariato svolgono i compiti indicati rispettivamente negli articoli 6, 7 e 8.

 

 

Articolo 6

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro, sono indirizzate al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR).

I rappresentanti degli Stati aderenti possono assistere alle riunioni in veste di osservatori attivi.

2. Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio; si riunisce almeno una volta l’anno.

3. Alle riunioni del comitato sono invitati ad assistere rappresentanti dell’SG/AR e della Commissione.

4. Il comitato:

a) stabilisce il programma accademico annuale dell’AESD;

b) sceglie lo Stato membro (gli Stati membri) che ospita (che ospitano) le attività di formazione dell’AESD e gli istituti che le svolgono;

c) elabora e approva il programma accademico annuale e i programmi generali di studio per tutte le attività formative dell’AESD;

d) adotta rapporti di valutazione e una relazione generale annuale sulle attività di formazione dell’AESD, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio;

e) nomina, per ogni anno accademico, il presidente del consiglio accademico esecutivo.

5. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

6. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza qualificata.

Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per la loro adozione, le decisioni richiedono il numero di voti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sull’Unione europea.

 

 

Articolo 7

Consiglio accademico esecutivo

1. Il consiglio accademico esecutivo è composto dai rappresentanti senior degli istituti coinvolti nelle attività durante l’anno accademico in questione.

2. Il presidente del consiglio accademico è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.

3. Alle riunioni del consiglio accademico sono invitati ad assistere rappresentanti degli istituti coinvolti nelle attività formative dell’AESD dell’anno accademico precedente e di quello successivo, nonché rappresentanti dell’SG/AR e della Commissione. Alle riunioni possono essere invitati ad assistere esperti accademici e alti funzionari di istituzioni nazionali e europee.

4. Il consiglio accademico esecutivo:

a) applica il programma accademico annuale convenuto, tramite gli istituti che fanno parte della rete AESD;

b) supervisiona il sistema di teledidattica avanzata via Internet;

c) elabora i programmi di studio specifici per tutte le attività di formazione dell’AESD, sulla base dei programmi generali convenuti;

d) assicura il coordinamento generale delle attività formative dell’AESD tra tutti gli istituti;

e) passa in rassegna il livello delle attività di formazione svolte nell’anno accademico precedente;

f) presenta al comitato direttivo proposte di attività di formazione per l’anno accademico successivo;

g) redige le bozze dei rapporti di valutazione per ciascun corso dell’AESD nonché un progetto di relazione annuale generale sulle attività dell’AESD da trasmettere al comitato direttivo.

5. Il regolamento interno del consiglio accademico è adottato dal comitato direttivo.

 

 

Articolo 8

Segretariato

1. Il segretariato generale del Consiglio provvede al segretariato dell’AESD.

Il segretariato generale del Consiglio, gli Stati membri e gli istituti che fanno parte della rete AESD provvedono al personale.

2. Il segretariato assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo, svolge mansioni amministrative di supporto alle loro attività e fornisce assistenza nell’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD che si svolgono a Bruxelles.

3. Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione.

Ciascun istituto appartenente alla rete dell’AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

 

 

Articolo 9

Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD

1. Tutte le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati aderenti. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni. In linea di massima, le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini degli Stati candidati e, nel caso, degli Stati terzi.

2. Alle attività di formazione partecipa il personale civile e militare che si occupa degli aspetti strategici nel settore della PESD. Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione dell’AESD rappresentanti tra l’altro di organizzazioni non governative, di istituti accademici, dei media e dell’imprenditoria.

3. I partecipanti che hanno completato un corso dell’AESD ricevono un certificato firmato dall’SG/AR. Le modalità del certificato sono decise dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE.

 

 

Articolo 10

Collaborazione

L’AESD collabora con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti internazionali di formazione di Stati terzi, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche.

 

Articolo 11

Finanziamento

1. Ciascuno Stato membro, istituzione dell’UE, agenzia dell’UE, istituto che fa parte della rete dell’AESD si fa carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, comprese le retribuzioni, indennità, spese di viaggio e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione dell’AESD.

2. Gli Stati membri e gli istituti che fanno parte della rete AESD sostengono rispettivamente le spese del personale che forniscono al segretariato, retribuzioni, indennità e spese di viaggio comprese.

3. Il segretariato generale del Consiglio si fa carico di tutte le spese derivanti dai compiti di cui all’articolo 8 e ad essi relative, anche delle spese del personale da esso fornito.

4. Ogni partecipante alle attività di formazione dell’AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

5. Per finanziare attività specifiche, in particolare l’elaborazione, la messa in opera e il funzionamento delle reti dei sistemi d’informazione o delle relative applicazioni per l’AESD di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i contributi volontari degli Stati membri, delle istituzioni dell’UE, delle agenzie dell’UE e degli istituti che fanno parte della rete AESD sono gestiti dal segretariato generale del Consiglio come entrate con destinazione specifica.

6. Le modalità pratiche dei contributi di cui al paragrafo 5 sono stabilite dal comitato direttivo.

 

 

Articolo 12

Norme di sicurezza

Le norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio, si applicano alle attività dell’AESD.

 

 

Articolo 13

Revisione

Entro il 31 dicembre 2007, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, adotta e presenta al Consiglio una relazione sulle attività e prospettive dell’AESD, comprese le disposizioni relative al finanziamento e al segretariato ai fini della revisione della presente azione comune.

 

 

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

 

 

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW

 


 

 

 

Sabato, 06 Agosto 2005
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