Novità
in materia di assicurazioni di autoveicoli finalizzate al miglioramento
e ad un continuo ravvicinamento del sistema assicurativo comunitario.
Con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
maggio 2005, vengono apportate numerose modifiche alla normativa in vigore,
in materia di risarcimento, copertura assicurativa e di tutela dei contraenti
relativamente alla liquidazione dei danni. A tali scopi, gli Stati membri
adotteranno tutte le misure necessarie per agevolare in tempo utile la
fornitura, a vittime, assicuratori e legali, dei dati di base necessari
per la liquidazione dei danni. Innovazioni, poi, per le somme a copertura
obbligatoria dei danni cose e a persone previsti dalla direttiva 84/5/CEE
che vengono aumentati e aggiornati per tener conto dell’inflazione.
Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati
membri, ciascuno Stato dovrà esigere che l’assicurazione sia
obbligatoria almeno per gli importi seguenti: nel caso di danni alle persone,
un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000
EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso
di danni alle cose, 1.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime. Previsti, inoltre, divieti per le compagnie assicuratrici
le quali non potranno inserire clausole contrattuali che escludano un
passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva
o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti
dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro;
sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale
passeggero. Vietate, infine, condizioni di annullamento del contratto
qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione
per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto; tale
pratica, infatti, è contraria al principio stabilito nella direttiva
90/232/CEE secondo il quale l’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli
dovrebbe coprire, sulla base di un unico premio, l’intero territorio
della Comunità.(04 luglio 2005)
DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11
maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini
del SEE)
DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 maggio 2005
che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE
e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,
l’articolo 55 e l’articolo 95, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando
quanto segue:
(1) L’assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste
una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti
sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale
importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una
parte consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita,
nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione
di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato
unico delle assicurazioni in materia di assicurazione degli autoveicoli
dovrebbe quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione
comunitaria nel settore dei servizi finanziari.
(2) Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla
direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità,
dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli, dalla terza direttiva 90/232/CEE del
Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e dalla direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva dell’assicurazione
degli autoveicoli).
(3) Il sistema comunitario dell’assicurazione degli autoveicoli deve
essere aggiornato e migliorato. Questa esigenza è stata confermata
dalla consultazione degli ambienti industriali, dei consumatori e delle
associazioni delle vittime.
(4) Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle
disposizioni della direttiva 72/166/CEE e facilitare l’ottenimento
di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la
definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente
dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo
reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si
tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.
(5) A norma della direttiva 72/166/CEE, i veicoli con targhe false o illegali
sono considerati abitualmente stazionanti nel territorio dello Stato membro
che ha rilasciato le targhe originali. Questa regola implica spesso che
gli uffici nazionali d’assicurazione siano obbligati a occuparsi
delle conseguenze economiche di sinistri che non hanno alcuna relazione
con lo Stato membro nel quale essi sono stabiliti. Senza voler modificare
il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il
territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorrerebbe prevedere
una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo
di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde, o cessa
di corrispondere, al veicolo stesso. In questo caso e al solo fine di
liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente
dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato
l’incidente.
(6) Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della nozione
di "controlli per sondaggio" nella direttiva 72/166/CEE, la
disposizione relativa dovrebbe essere precisata. Il divieto di controlli
sistematici dell’assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere
per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato
membro, nonché per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio
di un paese terzo e provenienti dal territorio di un altro Stato membro.
Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi
carattere discriminatorio, effettuati nell’ambito di un controllo
non diretto esclusivamente a verificare l’assicurazione.
(7) L’articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE consente
agli Stati membri di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare
l’assicurazione obbligatoria per quanto riguarda i veicoli appartenenti
a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di
incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede la deroga
deve designare l’autorità o l’ente incaricato di indennizzare
le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Per assicurare
che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all’estero
siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi
nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante,
siano residenti o meno nel suo territorio, il suddetto articolo dovrebbe
essere modificato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che
l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria,
nonché le autorità o organismi responsabili dell’indennizzo
delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla
Commissione per la pubblicazione.
(8) L’articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE consente
a uno Stato membro di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare
l’assicurazione obbligatoria per quanto riguarda determinati tipi
di veicoli o determinati veicoli con targa speciale. In tal caso, gli
altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell’ingresso
sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione
frontiera per assicurare l’indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi
incidente che può essere causato da tali veicoli sui loro territori.
Tuttavia, poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all’interno
della Comunità comporta l’impossibilità di garantire
che i veicoli che attraversano la frontiera siano assicurati, l’indennizzo
per le vittime di incidenti causati all’estero non può più
essere garantito. Inoltre, dovrebbe essere assicurato che l’indennizzo
dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli incidenti causati
da tali veicoli all’estero, ma anche alle vittime degli incidenti
verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente
stazionante. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime
di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in cui sono trattate
le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati. Effettivamente,
come previsto dalla direttiva 84/5/CEE, l’indennizzo per i danni
alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati dovrebbe essere
pagato dall’organismo responsabile per l’indennizzo dello Stato
membro in cui si è verificato l’incidente. Nel caso di pagamento
alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti alla deroga, l’organismo
responsabile per l’indennizzo dovrebbe poter agire nei confronti
dell’organismo dello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente
stazionante. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
direttiva, la Commissione dovrebbe, se del caso, sulla base dell’esperienza
acquisita per quanto riguarda l’attuazione e l’applicazione
della suddetta deroga, presentare proposte volte a sostituire o abrogare
quest’ultima. La disposizione corrispondente nella direttiva 2000/26/CE
dovrebbe anche essere abrogata.
(9) Per chiarire l’ambito di applicazione delle direttive assicurazione
autoveicoli a norma dell’articolo 299 del trattato, il riferimento
al territorio extraeuropeo degli Stati membri di cui agli articoli 6 e
7, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE dovrebbe essere soppresso.
(10) Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime
è costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire
la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. Gli importi
minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati
per tener conto dell’inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati
per migliorare la protezione delle vittime. L’importo minimo di copertura
per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare
totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto
gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono
più vittime e dell’esiguo numero di casi in cui più
vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Un
importo minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000
EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce
un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare l’introduzione
di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di
cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la metà
dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.
(11) Al fine di garantire che l’importo minimo di copertura non venga
eroso nel tempo, è opportuno introdurre una clausola di revisione
periodica che abbia come punto di riferimento l’Indice europeo dei
prezzi al consumo (IEPC) pubblicato da Eurostat, come previsto dal regolamento
(CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici
dei prezzi al consumo armonizzati.
Occorre prevedere talune regole sullo svolgimento di tale revisione.
(12) La direttiva 84/5/CEE che, allo scopo di prevenire le frodi, consente
agli Stati membri di limitare o escludere pagamenti da parte dell’organismo
di indennizzo in caso di danni alle cose da parte di un veicolo non identificato,
in taluni casi può impedire il legittimo indennizzo delle vittime.
La facoltà di limitare o escludere l’indennizzo per il fatto
che il veicolo non è identificato non dovrebbe valere quando l’organismo
è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente
a seguito del quale sono stati causati danni alle cose. Gli Stati membri
possono prevedere una franchigia a concorrenza del limite stabilito in
detta direttiva che può essere imputata alla vittima che ha subito
i danni alle cose. I danni alle persone sarebbero qualificati come gravi
conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello
Stato membro in cui è avvenuto l’incidente. A tale riguardo,
gli Stati membri possono tenere conto, tra l’altro, della necessità
o meno di cure ospedaliere.
(13) Attualmente, in virtù della facoltà prevista nella
direttiva 84/5/CEE, gli Stati membri possono autorizzare, fino ad un determinato
massimale, franchigie imputabili alla vittima in caso di danni alle cose
provocati da veicoli non assicurati. Tale facoltà riduce, senza
giustificato motivo, la protezione delle vittime e crea una discriminazione
rispetto alle vittime di altri sinistri. Tale facoltà dovrebbe
pertanto essere soppressa.
(14) La seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988,
recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione
sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi, dovrebbe essere modificata
allo scopo di permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione
di divenire rappresentanti nelle attività di assicurazione degli
autoveicoli, come già avviene in altri servizi di assicurazione.
(15) L’inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa
costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe
posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola
contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla
copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero
dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era
sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento
dell’incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di
valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente.
L’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli
effetti di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura
assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura
di questi passeggeri nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria
degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità secondo la pertinente
normativa nazionale, nonché il livello dell’eventuale risarcimento
per danni in un incidente specifico.
(16) I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri
utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte
più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall’assicurazione
obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto alla
riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.
Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello
del risarcimento per danni in uno specifico incidente, secondo la pertinente
legislazione nazionale.
(17) Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze clausole che prevedono
l’annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori
dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo
di quello specificato nel contratto. Tale pratica è contraria al
principio stabilito nella direttiva 90/232/CEE secondo il quale l’assicurazione
obbligatoria degli autoveicoli dovrebbe coprire, sulla base di un unico
premio, l’intero territorio della Comunità. È opportuno
quindi precisare che la copertura assicurativa dovrebbe mantenere la sua
validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla
circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato
periodo, salvi gli obblighi stabiliti dalla legislazione degli Stati membri
sull’immatricolazione dei veicoli.
(18) Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più
agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da
uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora
immatricolato nello Stato membro di destinazione. È opportuno accordare
una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello
Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta
giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso
disponibile o spedito all’acquirente, dovrebbe essere considerato
Stato membro dove è situato il rischio, lo Stato membro di destinazione.
(19) La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione
con un altro assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro
dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il
contraente dovrebbe avere il diritto di esigere in qualunque momento un’attestazione
relativa ai sinistri provocati o all’assenza di sinistri, per quanto
riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno durante
gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L’impresa assicurativa,
o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di
fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione,
dovrebbe rilasciare l’attestazione al contraente entro quindici giorni
dalla richiesta.
(20) Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti
automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese
assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.
(21) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente
nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante
per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. La direttiva
2000/26/CE prevede già, per le vittime degli incidenti intervenuti
in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona
lesa e causati dall’uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente
in uno Stato membro, un diritto d’azione diretta contro la compagnia
di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona
responsabile. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri
ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, tale
diritto dovrebbe essere esteso a tutte le vittime d’incidenti automobilistici.
(22) Al fine di migliorare la protezione delle vittime di incidenti automobilistici,
è opportuno estendere la procedura dell’ "offerta motivata"
prevista dalla direttiva 2000/26/CE a tutti i tipi di incidenti automobilistici.
La stessa procedura dovrebbe essere altresì applicata, mutatis
mutandis, se gli incidenti sono definiti mediante il sistema degli uffici
nazionali d’assicurazione previsto dalla direttiva 72/166/CEE.
(23) Allo scopo di agevolare le richieste di indennizzo delle parti lese,
i centri di informazione istituiti ai sensi della direttiva 2000/26/CE
non dovrebbero limitarsi a fornire le informazioni relative ai tipi di
incidenti coperti da tale direttiva, ma dovrebbero fornire lo stesso tipo
di informazioni per qualsiasi incidente automobilistico.
(24) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo
2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio
l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro
in cui è domiciliata.
(25) Poiché la direttiva 2000/26/CE è stata adottata prima
dell’adozione del regolamento (CE) n. 44/2001, che ha sostituito
la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla stessa questione
per alcuni Stati membri, il riferimento a tale convenzione nella suddetta
direttiva dovrebbe essere opportunamente adeguato.
(26) Le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE
e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero
pertanto essere modificate di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 72/166/CEE
La direttiva 72/166/CEE è così modificata:
1) all’articolo 1, il punto 4 è modificato come segue:
a) il primo trattino è sostituito dal seguente:
"— il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa
di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una
targa temporanea, o";
b) è aggiunto il seguente trattino:
"— qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione
o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo
stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio
dello Stato in cui si è verificato l’incidente, ai fini della
definizione del sinistro, come previsto dall’articolo 2, paragrafo
2, primo trattino, della presente direttiva o dall’articolo 1, paragrafo
4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.";
2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo
dell’assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel
territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente
nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo
dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia
effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione
che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano
nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo
dell’assicurazione.";
3) l’articolo 4 è modificato come segue:
a) alla lettera a), secondo comma:
i) la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Uno Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al
fine di assicurare l’indennizzo dei danni causati nel proprio territorio
e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle
suddette persone.";
ii) l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
"Esso notifica alla Commissione l’elenco delle persone dispensate
dall’assicurazione obbligatoria nonché le autorità
o gli organismi responsabili dell’indennizzo. La Commissione pubblica
l’elenco.";
b) alla lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli
di cui al primo comma della presente lettera sia riservato lo stesso trattamento
dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo
di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1. L’organismo
di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente
può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti
del fondo di garanzia di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.
Dopo un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE
e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli, gli Stati membri riferiscono alla Commissione
in merito all’attuazione e all’applicazione pratica della presente
lettera. La Commissione, dopo aver esaminato tali relazioni, presenta,
se del caso, proposte relative alla sostituzione o all’abrogazione
di detta deroga..";
4) agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, sono soppressi i termini "o
nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro".
Articolo 2
Modifiche della direttiva 84/5/CEE
L’articolo 1 della direttiva 84/5/CEE è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
1. L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni
alle persone.
2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati
membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione sia obbligatoria
almeno per gli importi seguenti:
a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari
a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente
dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose, 1.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente
dal numero delle vittime.
Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio
fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che
modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli, entro il quale adeguare i propri importi
minimi di copertura agli importi di cui al presente paragrafo.
Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano
la Commissione ed indicano la durata del periodo transitorio.
Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE, gli
Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà
dei livelli previsti nel presente paragrafo.
3. Ogni cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE
oppure dal termine dell’eventuale periodo transitorio di cui al paragrafo
2, gli importi previsti in tale paragrafo sono oggetto di revisione, in
linea con l’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto
dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo
agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.
Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione
percentuale indicata dall’IPCE per il periodo pertinente, vale a
dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e sono arrotondati
ad un multiplo di 10.000 EUR. La Commissione comunica al Parlamento europeo
e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di
risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i
danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato
o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di
assicurazione a norma del paragrafo 1.
Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o no
all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonché
quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo
e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione
o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima
per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare
l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla
condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile
del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.
5. La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all’organismo
che, in base ad informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è
tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell’indennizzo.
Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell’indennizzo
da parte di tale organismo per le persone che per loro spontanea volontà
hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno, se l’organismo
può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo
non era assicurato.
6. Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell’indennizzo
da parte dell’organismo in caso di danni alle cose causati da un
veicolo non identificato.
Tuttavia, quando l’organismo è intervenuto per gravi danni
alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati
danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono
l’indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo
non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere
una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata
alla vittima che ha subito i danni alle cose.
I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione
o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è
avvenuto l’incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere
conto, tra l’altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.
7. Gli Stati membri applicano al pagamento dell’indennizzo da parte
dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole
alle vittime.
Articolo 3
Modifica della direttiva 88/357/CEE
All’articolo 12 bis, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 88/357/CEE,
la seconda frase è soppressa.
Articolo 4
Modifiche della direttiva 90/232/CEE
La direttiva 90/232/CEE è così modificata:
1) all’articolo 1, fra il primo e il secondo comma è inserito
il comma seguente:
"Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi
disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza
di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa
in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente
del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze
eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto
riguarda l’azione di tale passeggero.";
2) è inserito l’articolo seguente:
"Articolo 1 bis
L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
72/166/CEE copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni,
ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza
di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto
alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.
Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità
civile, sia l’importo dei danni.";
3) all’articolo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:
"— coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata
del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso
l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante
il periodo di validità del contratto, e";
4) sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 4 bis
1. In deroga all’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della
direttiva88/357/CEE [1], quando un veicolo viene spedito da uno Stato
membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato
il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall’accettazione
della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta
giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato
nello Stato membro di destinazione.
2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante
il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di
assicurazione, l’organismo di cui all’articolo 1, paragrafo
4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione è
responsabile dell’indennizzo previsto nell’articolo 1 di detta
direttiva.
Articolo 4 ter
Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere
in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della
garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli
coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto
contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri. L’impresa assicurativa,
o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di
fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione,
rilascia l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla
richiesta.
Articolo 4 quater
Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito
di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.
Articolo 4 quinquies
Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito
di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto
di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro
la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.
Articolo 4 sexies
Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall’articolo
4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE [2] per la definizione dei
sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.
In caso di incidenti che possono essere definiti mediante il sistema degli
uffici nazionali d’assicurazione di cui all’articolo 2, paragrafo
2, della direttiva 72/166/CEE, gli Stati membri stabiliscono la stessa
procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE.
Ai fini dell’applicazione di detta procedura, ogni riferimento all’impresa
assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d’assicurazione
di cui all’articolo 1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE.
5) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli
obblighi loro derivanti dalla direttiva 2000/26/CE, i centri di informazione
istituiti o riconosciuti a norma dell’articolo 5 di tale direttiva
forniscano le informazioni di cui al suddetto articolo a tutte le persone
coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE."
Articolo 5
Modifiche della direttiva 2000/26/CE
La direttiva 2000/26/CE è modificata come segue:
1) è inserito il seguente considerando 16 bis:
"(16 bis) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11,
paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio
l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro
in cui essa è domiciliata.
2) all’articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
"8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non
costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi
dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto
mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo
2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né
uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre
1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione di
decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda la Danimarca,
uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per quanto
riguarda gli altri Stati membri.
3) all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il punto 2) ii) è
soppresso;
4) è inserito il seguente articolo 6 bis:
"Articolo 6 bis
Organismo centrale
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la
fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro
rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione
dei danni.
Tali dati di base sono, all’occorrenza, messi a disposizione in forma
elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili
alle parti interessate su loro esplicita richiesta."
Articolo 6
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
il/l’11 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere
in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle
necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. P. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
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