Importanti
novità in materia di passaporti.
Il Regolamento (CE) N. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 che indica le "specifiche
non segrete" per la sicurezza di tali documenti, e in particolare
le caratteristiche dei materiali di stampa, dei dispositivi anticontraffazione
e delle tecniche di stampa, stabilisce che entro 3 anni gli Stati membri
dell’Unione Europea dovranno predisporre le misure necessarie alla stampa
dei nuovi passaporti e i documenti di viaggio con elementi biometrici.
Il passaporto europeo dovrà contenere una fotografia
e le impronte digitali del cittadino.
REGOLAMENTO (CE) N. 2252/2004 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004 relativo
alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito
la necessità di una strategia coerente a livello dell’Unione
europea in relazione agli identificatori biometrici ovvero ai dati biometrici
per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti
dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione
(VIS e SIS II).
(2) Le norme minime di sicurezza per i passaporti sono state introdotte
dalla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti
in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000. È ora opportuno aggiornare
tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per rafforzare e uniformare
le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio onde tutelarli
dalla falsificazione. Al contempo dovrebbero essere introdotti nei passaporti
o nei documenti di viaggio identificatori biometrici, onde creare un collegamento
affidabile tra il legittimo titolare e il documento.
(3) L’armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza e l’inserimento
di identificatori biometrici costituiscono una tappa importante verso
l’utilizzo di nuovi elementi, in prospettiva di futuri sviluppi a
livello europeo, atti a rendere più sicuro il documento di viaggio
e a creare un collegamento più affidabile tra il titolare e il
passaporto e il documento di viaggio, in quanto contribuiscono in maniera
significativa alla protezione contro l’uso fraudolento. Dovrebbero
essere tenute in considerazione le specifiche dell’Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile (ICAO) e, in particolare, quelle
di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio leggibili a macchina.
(4) Il presente regolamento si limita ad armonizzare le caratteristiche
di sicurezza che comprendono identificatori biometrici per i passaporti
e i documenti di viaggio degli Stati membri. La designazione delle autorità
e degli organismi autorizzati ad accedere ai dati contenuti nel supporto
di memorizzazione dei documenti è di competenza nazionale, fatte
salve eventuali pertinenti disposizioni di diritto comunitario, di diritto
dell’Unione europea o di accordi internazionali.
(5) Il presente regolamento dovrebbe fissare esclusivamente le specifiche
non segrete. Tali specifiche devono essere completate da specifiche che
possono rimanere segrete al fine di prevenire il rischio di contraffazione
e falsificazione. Tali specifiche complementari dovrebbero essere adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione.
(6) La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo
6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che
istituisce un modello uniforme per i visti.
(7) Onde limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui
sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì
indispensabile che ogni Stato membro designi un solo organismo responsabile
della produzione dei passaporti e dei documenti di viaggio, fermo restando
che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo.
Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome
dell’organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.
Al trattamento dei dati personali nel quadro del rilascio di passaporti
e documenti di viaggio si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Occorrerebbe
garantire che sul passaporto non siano memorizzate informazioni diverse
dalle informazioni previste nel presente regolamento, nel relativo allegato
o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.
(9) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire
lo scopo fondamentale costituito dall’introduzione di norme comuni
di sicurezza e di identificatori biometrici interoperativi, è necessario
e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che diano effetto
alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14
giugno 1985. A norma dell’articolo 5, comma terzo del trattato, il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
lo scopo perseguito.
(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato
che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata
e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento
si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni
della Parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità
europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del succitato
protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente
regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto
interno.
(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai
sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante
la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare
ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non
partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e
non è soggetto alla sua applicazione.
(12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai
sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002,
riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non partecipa pertanto alla
sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla
sua applicazione.
(13) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen
ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea
con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto
B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa
a talune modalità di applicazione di detto accordo.
(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce
uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi
dell’accordo firmato tra l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di
quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo
1, punto B, della decisione 1999/437/CE letto in combinato disposto con
l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio del 25 ottobre
2004 sulla firma a norma dell’Unione europea e sulla firma della
Comunità europea, nonché sull’applicazione provvisoria
di talune disposizioni di detto accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri
sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.
2. I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione
che contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre
le impronte digitali in formato interoperativo. I dati debbono essere
protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità
sufficiente e della capacità di garantire l’integrità,
l’autenticità e la riservatezza dei dati.
3. Il presente regolamento si applica ai passaporti e ai documenti di
viaggio rilasciati dagli Stati membri. Non si applica alle carte di identità
rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, o a passaporti e documenti
di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi.
Articolo 2
Le specifiche tecniche complementari per i passaporti e i documenti di
viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo
la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2:
a) ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme
atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;
b) specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche
biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso
non autorizzato;
c) requisiti qualitativi e norme comuni relativi all’immagine del
volto e alle impronte digitali.
Articolo 3
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, può
essere deciso che le specifiche menzionate nell’articolo 2 siano
segrete e non destinate alla pubblicazione. In tal caso esse sono comunicate
solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della
stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla
Commissione.
2. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa
dei passaporti e dei documenti di viaggio. Esso comunica il nome dell’organismo
alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo stesso organismo può
essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato
membro conserva la facoltà di cambiare l’organismo da esso
designato, provvedendo a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 4
1. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone
alle quali è stato rilasciato un passaporto o un documento di viaggio
hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del
caso, di chiederne la rettifica o cancellazione.
2. Il passaporto o il documento di viaggio non contiene alcuna informazione
leggibile a macchina diversa da quelle previste nel presente regolamento
o nel relativo allegato, ovvero da quelle indicate nel passaporto o nel
documento di viaggio dallo Stato membro che lo rilascia in conformità
del suo diritto interno.
3. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti
nei passaporti e nei documenti di viaggio possono essere usati solo al
fine di verificare:
a) l’autenticità del documento;
b) l’identità del titolare attraverso elementi comparativi
direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari
il passaporto o altro documento di viaggio.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo
6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di
cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri applicano il presente regolamento:
a) per quanto riguarda l’immagine del volto: al più tardi
18 mesi
b) per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi 36 mesi
dall’adozione delle misure di cui all’articolo 2. Tuttavia,
la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati
in precedenza rimane impregiudicata.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato
che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì
13 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
ALLEGATO
NORME MINIME DI SICUREZZA DEI PASSAPORTI E DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO
RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
Introduzione
Il presente allegato stabilisce il livello minimo di sicurezza che i passaporti
e i documenti di viaggio degli Stati membri sono tenuti a fornire. Le
disposizioni del presente allegato riguardano essenzialmente la pagina
contenente i dati anagrafici. Le caratteristiche generiche di sicurezza
si applicano parimenti alle altre sezioni dei passaporti e dei documenti
di viaggio.
La pagina contenente i dati anagrafici può consistere di vari materiali
di base. Il presente allegato specifica il livello minimo di sicurezza
per il materiale specifico utilizzato.
1. Materiali
La carta utilizzata per le sezioni del passaporto o del documento di viaggio
contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti
requisiti minimi:
assenza di azzurrante ottico,
filigrana bitonale,
reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,
fibre colorate (parzialmente visibili e parzialmente fluorescenti ai raggi
UV o invisibili e fluorescenti in almeno due colori),
si raccomanda l’uso di piastrine fluorescenti agli UV (d’obbligo
per gli autoadesivi),
si raccomanda l’utilizzo del filo di sicurezza.
Se la pagina contenente i dati anagrafici è in forma di autoadesivo,
si può fare a meno della filigrana in quella pagina e anche per
la carta utilizzata per l’interno della copertina del passaporto
o del documento di viaggio. I reagenti di sicurezza sono necessari nelle
pagine interne della copertina soltanto se vi figurano indicazioni. Il
filo di legatura dovrebbe essere protetto contro la sostituzione.
Se una carta incorporata nel passaporto o nel documento di viaggio e riservata
all’iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente
di un supporto sintetico, non è generalmente possibile applicare
gli elementi di sicurezza impiegati per la pagina cartacea del passaporto
o del documento di viaggio. In caso di targhette autoadesive e di carte
incorporate, l’assenza di elementi di sicurezza a livello di materiale
deve essere compensata da misure di sicurezza a livello di stampa, di
impiego di un dispositivo anticopiatura o di tecniche di emissione in
conformità dei punti 3, 4 e 5 che vadano oltre le norme minime
elencate in prosieguo.
2. Pagina dei dati anagrafici
Il passaporto o il documento di viaggio contiene una pagina contenente
i dati anagrafici leggibili a macchina, conforme alla parte 1 (passaporti
leggibili a macchina) del documento ICAO 9303 e le procedure di emissione
devono essere conformi alle specifiche per i passaporti leggibili a macchina
contenute in detto documento. Su questa pagina è apposta anche
un’immagine del titolare, che non va applicata bensì incorporata
nel materiale della pagina dei dati anagrafici in base alle tecniche di
emissione di cui al punto 5. I dati anagrafici sono inseriti nella pagina
successiva alla pagina di frontespizio del passaporto o del documento
di viaggio.
In ogni caso la pagina interna della copertina non deve più essere
utilizzata per l’iscrizione dei dati anagrafici.
La presentazione della pagina contenente i dati anagrafici deve permettere
una differenziazione rispetto alle altre pagine.
3. Tecniche di stampa
Devono essere utilizzate le seguenti tecniche di stampa:
A. Stampa di fondo:
arabeschi bicolori o elementi equivalenti,
colorazione iridata se possibile fluorescente,
sovrastampa fluorescente agli UV,
motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e
anti-falsificazione (in particolare nella pagina contenente i dati anagrafici),
con utilizzo facoltativo della microstampa,
sulle pagine del passaporto o del documento di viaggio e sugli autoadesivi
devono essere impiegati inchiostri reattivi,
se la carta del passaporto o del documento di viaggio è ben protetta
contro i tentativi di manomissione, l’utilizzo di inchiostro reattivo
è facoltativo.
B. Stampa del testo prestampato:
Con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di
fondo).
C. Numerazione:
Su tutte le pagine all’interno del passaporto o del documento di
viaggio dovrebbe essere impresso un numero unico di documento (per quanto
possibile, con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente agli UV),
o applicando una tecnica di perforazione o, nelle carte incorporate nel
passaporto, dovrebbe essere incorporato un numero unico di documento usando
la tecnica impiegata per l’iscrizione dei dati anagrafici. Si raccomanda
che nelle carte incorporate nel passaporto il numero unico di documento
sia visibile su entrambi i lati della carta. Se per i dati anagrafici
si utilizza un autoadesivo, il numero unico di documento dovrebbe essere
stampato con inchiostro fluorescente ed è obbligatorio utilizzare
caratteri speciali.
Qualora siano utilizzati autoadesivi o pagine interne cartacee non plastificate
per i dati anagrafici, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto
di immagine latente, la microstampa e un inchiostro con proprietà
otticamente variabili e un DOVID (elemento di diffrazione ottica di immagini
variabili). Per le carte integrate nei passaporti composte interamente
di materiale sintetico sono impiegati anche elementi supplementari di
sicurezza otticamente variabili, almeno mediante l’uso di DOVID o
con misure equivalenti.
4. Tecniche di protezione contro la riproduzione
Un elemento otticamente variabile (OVD) o equivalente, che offre il medesimo
grado di identificazione e sicurezza del modello uniforme dei visti, è
usato per la pagina dei dati anagrafici e consiste di microstrutture di
diffrazione ottica variabili a seconda dell’angolatura ottica impiegata
(DOVID) e che sono integrate nella pellicola di protezione apposta a caldo
o in una pellicola equivalente (la più sottile possibile) o applicate
come copertura OVD o, sugli autoadesivi o su una pagina interna cartacea
non plastificata, quale OVD metallizzato o semi-metallizzato (con calcografia
in sovrastampa) o elementi equivalenti.
Gli elementi otticamente variabili dovrebbero essere incorporati nel documento
come parte di una struttura stratificata in grado di proteggere efficacemente
contro la contraffazione e la falsificazione. Nei documenti cartacei essi
dovrebbero essere integrati su una superficie quanto più estesa
possibile come parte della pellicola di protezione apposta a caldo o di
una pellicola equivalente (la più sottile possibile), ovvero applicati
come strato di sicurezza sovrapposto, come descritto al punto 5. Nei documenti
composti di un supporto sintetico dovrebbero essere inseriti nella pellicola
del documento su una superficie quanto più estesa possibile.
Se un documento in materiale sintetico viene personalizzato con incisione
laser e vi viene incorporata una scritta al laser otticamente variabile,
va applicato l’elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno
sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente appositamente posizionato
per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione. Se una
pagina contenente i dati anagrafici è composta di un supporto sintetico
con un’anima cartacea, va applicato l’elemento di diffrazione
ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o
trasparente appositamente posizionato per conseguire una maggiore protezione
contro la riproduzione.
5. Tecnica di emissione
Per assicurare un’adeguata protezione dei dati contenuti nei passaporti
o nei documenti di viaggio contro tentativi di contraffazione e di falsificazione,
i dati anagrafici, compresi l’immagine e la firma del titolare, nonché
i dati essenziali devono essere integrati nel materiale di base del documento.
La fotografia non deve più essere apposta secondo i metodi tradizionali.
È possibile utilizzare le seguenti tecniche:
stampa laser,
procedimento di termotrasferimento,
stampa a getto d’inchiostro,
procedimento fotografico,
incisione laser che penetri effettivamente negli strati del documento,
che contengono le caratteristiche di sicurezza.
Per garantire un’adeguata protezione dei dati anagrafici e di quelli
relativi all’emissione contro tentativi di manomissione, occorre
imperativamente prevedere una laminatura a caldo o equivalente (quanto
più possibile sottile) con dispositivo anticopiature nei casi di
stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici. I documenti
di viaggio devono essere leggibili a macchina. La pagina dei dati anagrafici
deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte 1 del documento
ICAO 9303 e le procedure di emissione devono attenersi alle specifiche
ivi stabilite per i documenti leggibili a macchina.
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