Non
è possibile sostenere la linea della Commissione secondo la quale, sebbene
il premio assicurativo di base debba essere totalmente libero, il sistema
bonus-malus sia contrario al principio della libertà di tariffa. Lo
ha deciso la Corte di giustizia europea promovendo, in sostanza, i sistemi
di questo genere introdotti in Francia e Lussemburgo. La Commissione
aveva chiesto l’intervento dei supremi giudici europei, sostenendo che
il bonus-malus non tiene conto dei precedenti di guida degli assicurati
nel caso di un nuovo contratto, rendendo il cambio di assicurazione
svantaggioso per i clienti che ripartono dalla tariffa massima. Per
la Corte del Lussemburgo, non si tratta di una violazione della libertà
tariffaria. (7 settembre 2004)
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione) 7 settembre 2004.
Nella
causa C-347/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi
dell’art. 226 CE, proposto il 30 settembre 2002,
Commissione
delle Comunità europee,
rappresentata
dalla sig.ra C. Tufvesson e dal sig. J.-F. Pasquier, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
francese,
rappresentata
dai sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque nonché dalla sig.ra C. Mercier,
in qualità di agenti,
convenuta,
LA
CORTE (Grande Sezione),
composta dal
sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore),
C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen,
dalla sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra
Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la fase scritta
del procedimento e a seguito dell’udienza del 10 febbraio 2004, sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo
2004,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La Commissione delle Comunità europee ha proposto il presente ricorso
per far accertare che la Repubblica francese, avendo istituito e mantenuto
in vigore un sistema di bonus-malus con ripercussioni automatiche ed obbligatorie
sulle tariffe, applicabile a tutti i contratti di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli,
conclusi sul territorio francese, senza distinguere tra le compagnie assicurative
con sede in Francia e le imprese di assicurazione ivi esercenti l’attività
mediante succursali o prestazione di servizi, in violazione del principio
di libertà tariffaria e di soppressione dei controlli preliminari o sistematici
sulle tariffe e sui contratti, sancito dagli artt. 6, n. 3, 29 e 39, della
direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva "assicurazione non vita") (GU
L 228, pag. 1), è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza
della direttiva medesima.
Ambito
normativo
La
normativa comunitaria
2
Nel titolo II, intitolato "Accesso all’attività assicurativa",
l’art. 6 della direttiva 92/49 dispone quanto segue: "Il testo dell’articolo
8 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: "Articolo
8 (...) 3. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano
in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
che prescrivano l’approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi
documento necessario all’esercizio normale del controllo. Tuttavia gli
Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione
o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle
polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri
stampati che l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni
con i contraenti. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica
preventiva o l’approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo
in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi. (...)"".
3 L’art. 29 della direttiva 92/49, collocato nel titolo III della medesima,
intitolato "Armonizzazione delle condizioni di esercizio", così
recita: "Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la
necessità di un’approvazione preliminare o di una comunicazione
sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d’assicurazione,
delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l’impresa
di assicurazione abbia l’intenzione di utilizzare nelle sue relazioni
con i contraenti. Per controllare l’osservanza delle disposizioni legislative,
amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione,
essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni
e di questi altri documenti, senza che tale esigenza possa costituire
per l’impresa una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività.
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica
preliminare o l’approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo
come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi".
4 Nel titolo IV della direttiva 92/49, intitolato
"Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi",
l’art. 39, nn. 2 e 3, dispone quanto segue: "2. Lo Stato membro della
succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni
che prescrivano l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica
delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle
tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l’impresa si propone
di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare l’osservanza
delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa
che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in
regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi,
la comunicazione non sistematica di queste condizioni o di questi altri
documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa
costituire per l’impresa una condizione preliminare per l’esercizio della
sua attività.
3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei
servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o
l’approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto
elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi". La normativa
nazionale
5 A termini dell’art. A. 121-1, primo comma, del codice
delle assicurazioni francese: "I contratti di assicurazione che ricadono
nei settori di cui ai nn. 3 e 10 dell’art. R. 321-1 del codice delle assicurazioni
e concernenti veicoli terrestri a motore devono contenere la clausola
di riduzione o di maggiorazione dei premi o contributi allegata al presente
articolo".
6 L’allegato dell’art. A.121-1 consta di quattordici articoli.
Tali disposizioni prevedono che la compagnia di assicurazioni fissi un
premio di riferimento, sulla base del quale si calcola il premio annuale
dovuto dall’assicurato. Tale premio annuale costituisce infatti il prodotto
del premio di riferimento moltiplicato per il coefficiente di riduzione/maggiorazione,
originariamente pari a 1. Allo scadere di ogni periodo di un anno senza
sinistri, il detto coefficiente si riduce del 5%. Esso non può essere
tuttavia inferiore allo 0,50%. Al contrario, quando un sinistro si verifica
nel corso di un determinato anno, il detto coefficiente è aumentato del
25% ed ogni ulteriore sinistro comporta una maggiorazione della medesima
proporzione. Tuttavia, non è applicabile alcuna maggiorazione per il primo
sinistro verificatosi dopo un periodo di almeno tre anni durante il quale
il coefficiente di riduzione/maggiorazione è stato pari allo 0,5%. Il
coefficiente di maggiorazione, inoltre, non può in ogni caso essere superiore
a 3,5.
Il
procedimento precontenzioso
7
Successivamente ad un primo scambio di informazioni tra le autorità francesi
e la Commissione, quest’ultima inviava, in data 7 luglio 1997, una lettera
di diffida alla Repubblica francese nella quale rilevava che il sistema
di bonus-malus vigente in Francia si poneva in contrasto con le disposizioni
della direttiva 92/49. 8 Il governo francese rispondeva alla detta lettera
di diffida con nota 23 ottobre 1997, completata da una seconda nota trasmessa
alla Commissione in data 31 luglio 1998. 9 A seguito di vari scambi tra
gli uffici del ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria
francese e quelli della Commissione, quest’ultima, con lettera 20 aprile
2001, trasmetteva alla Repubblica francese un parere motivato, nel quale
confermava la propria analisi secondo cui la normativa nazionale relativa
al bonus-malus si sarebbe posto in contrasto con il diritto comunitario,
invitando il detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari
per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
10 Con lettera 18 luglio 2001 le autorità francesi trasmettevano alla
Commissione osservazioni di risposta al parere motivato, nelle quali esse
facevano valere, da un canto, che il sistema di bonus-malus non incideva
sulla libertà tariffaria e, dall’altro, che il detto sistema si fondava
su considerazioni d’interesse generale riconosciute dalla giurisprudenza
della Corte.
11 La Commissione, ritenendo che le autorità francesi non
avessero adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti
dalla direttiva 92/49, decideva di proporre il presente ricorso.
Nel
merito
Argomenti
delle parti
12
Secondo la Commissione, il sistema francese di bonus-malus si pone in
contrasto, da un canto, con il principio della libertà tariffaria risultante
dalle disposizioni della direttiva 92/49, che vieta agli Stati membri
di assoggettare a notifica, approvazione preliminare o comunicazione sistematica
le tariffe o le maggiorazioni che un’impresa di assicurazione intenda
applicare nel territorio di tali Stati e, dall’altro, con l’obiettivo
della direttiva medesima, volta a realizzare la libera commercializzazione
dei prodotti assicurativi nella Comunità. L’istituzione ritiene che la
propria interpretazione trovi conferma nelle sentenze della Corte 11 maggio
2000, causa C-296/98, Commissione/Francia, (Racc. pag. I-3025), e 25 febbraio
2003, causa C-59/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1759).
13 La Commissione
non contesta che gli Stati membri possano istituire una scala che tenga
conto della sinistrosità degli assicurati o anche un sistema di bonus-malus
uniforme. Tali regimi, tuttavia, sarebbero a suo avviso in contrasto con
la direttiva 92/49 laddove producano una ripercussione automatica sulle
tariffe, il che avverrebbe nel sistema francese del bonus-malus.
14 La
Commissione riconosce che alle imprese di assicurazione non viene impedito
di fissare liberamente l’entità dei premi di base (ovvero dei premi di
riferimento) e che nell’evoluzione del premio dovuto dall’assicurato intervengono
criteri diversi dal coefficiente di riduzione/maggiorazione. Tale libertà,
tuttavia, potrebbe risultare ampiamente vanificata se le imprese di assicurazione
potessero modulare il premio con riguardo ad un criterio fondamentale
come quello della sinistrosità dell’assicurato solo seguendo le prescrizioni
di cui all’allegato all’art. A. 121-1 del codice delle assicurazioni francese.
15 La Commissione aggiunge che la modulazione imposta da tale disposizione
nazionale non produrrebbe un effetto marginale sull’importo del premio,
ma potrebbe farlo variare fino a più del doppio. Essa sostiene, peraltro,
che i vincoli imposti alle imprese dal sistema francese di bonus-malus
si ripercuotono sull’importo del premio di base, tanto più elevato quanto
più intensi sono tali vincoli. Non si potrebbe sostenere, pertanto, che
tale sistema costituirebbe una "matrice neutra" non incidente sulla libertà
tariffaria.
16 Il governo francese fa valere, anzitutto, che l’obbligo
di previa trasmissione delle tariffe è stato abrogato nel 1994 e che il
controllo delle autorità nazionali sul livello delle tariffe non esiste
più dal 1987.
17 Il detto governo rileva, poi, che la direttiva 92/49
non contiene alcuna disposizione che sancisca un principio assoluto di
libertà tariffaria, che si estenda alle modalità di calcolo dei premi
assicurativi.
18 Più particolarmente, nessun principio risultante dalla
direttiva 92/49 ovvero dalla giurisprudenza della Corte impedirebbe di
includere nel metodo di calcolo dei premi assicurativi un coefficiente
obbligatorio, che non incide sul livello iniziale dei detti premi e che
si ripercuote solo in misura estremamente limitata sulla loro evoluzione,
atteso che la fissazione del premio finale resterebbe complessivamente
libera.
19 Il governo francese, infine, sottolinea che l’applicazione
di un coefficiente di bonus-malus non consente alle autorità nazionali
di controllare né il livello iniziale dei premi né, essenzialmente, la
loro evoluzione nel corso del tempo.
20 Con riguardo al livello iniziale
dei premi, il detto governo osserva che esso risulta direttamente dal
premio di riferimento, che le compagnie di assicurazione possono determinare
in piena libertà, basandosi sui criteri che esse ritengono più idonei.
21 Quanto all’evoluzione del premio nel corso del tempo, il governo francese
sostiene che l’applicazione del sistema di bonus-malus non costituisce,
per le autorità nazionali, uno strumento di controllo delle tariffe, ma
solo uno dei numerosi fattori di evoluzione del livello dei premi. Le
compagnie di assicurazione, infatti, resterebbero libere, in definitiva,
di far evolvere le loro tariffe non limitandosi a riprendere l’evoluzione
meccanica del coefficiente di bonus-malus. Giudizio della Corte
22 Come la Corte ha ricordato al punto 29 della menzionata sentenza Commissione/Italia,
il legislatore comunitario ha inteso garantire il principio della libertà
tariffaria nel settore dell’assicurazione non vita, anche per quanto riguarda
l’assicurazione obbligatoria come l’assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale principio
implica, come precisato dalla Corte nello stesso punto 29 della detta
sentenza, il divieto di qualsiasi sistema di notifica preventiva o sistematica
e di approvazione delle tariffe che un’impresa di assicurazione intenda
utilizzare nei suoi rapporti con i propri contraenti. La sola deroga a
tale principio ammessa dalla direttiva 92/49 riguarda la notifica preventiva
e l’approvazione delle "maggiorazioni tariffarie" nell’ambito di un "sistema
generale di controllo dei prezzi".
23 Nella menzionata sentenza Commissione/Italia,
la Corte ha ritenuto in contrasto con il principio della libertà tariffaria
un sistema di blocco delle tariffe concernente sia la fissazione che l’evoluzione
delle tariffe nell’ambito dei contratti in materia di assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
relativi ad un rischio situato sul territorio italiano (sentenza Commissione/Italia,
cit., punti 32 e 48).
24 Il sistema francese di bonus-malus oggetto del
procedimento in esame presenta, con riguardo alla sua incidenza sulle
tariffe delle imprese di assicurazione, una natura differente rispetto
alla normativa italiana oggetto della menzionata sentenza Commissione/Italia.
Tale sistema comporta, certamente, ripercussioni sull’evoluzione dei premi.
Tuttavia, esso non si risolve in una fissazione diretta delle tariffe
da parte dello Stato, poiché le imprese di assicurazione restano libere
di fissare l’importo dei premi di base. Ciò premesso, il regime francese
di bonus-malus non può essere assimilato ad un sistema di approvazione
delle tariffe in contrasto con il principio della libertà tariffaria,
come definito dalla Corte al punto 29 della menzionata sentenza Commissione/Italia.
25 In assenza di una volontà chiaramente espressa in tal senso dal legislatore
comunitario, un’armonizzazione completa del settore tariffario in materia
di assicurazione non vita che escluda qualsiasi provvedimento nazionale
idoneo a produrre ripercussioni sulle tariffe non può essere presunta.
26 Conseguentemente, non può accogliersi l’argomentazione sulla quale
si fonda il ricorso della Commissione, volta a sostenere che, nonostante
il premio di base possa essere fissato in piena libertà, il sistema francese
di bonus-malus sarebbe in contrasto con il principio della libertà tariffaria
per il sol fatto che provoca ripercussioni sull’evoluzione del premio
medesimo.
27 La Commissione, peraltro, non pretende che il detto sistema
equivarrebbe ad istituire un obbligo di notifica preventiva o sistematica
delle tariffe che un’impresa di assicurazione intende utilizzare nei rapporti
con i propri contraenti o un sistema di approvazione delle tariffe medesime.
28 La Commissione, conseguentemente, non ha dimostrato che la Repubblica
francese, avendo istituito e mantenuto in vigore il proprio sistema di
bonus-malus, abbia agito in violazione del principio di libertà tariffaria
e di soppressione dei controlli preliminari o sistematici sulle tariffe
ed i contratti di assicurazione sancito dagli artt. 6, 29 e 39 della direttiva
92/49. 29 Atteso che la Commissione ha limitato l’oggetto del parere motivato
e del presente ricorso al solo accertamento della violazione del principio
di libertà tariffaria e di soppressione dei controlli preliminari o sistematici
sulle tariffe e sui contratti di assicurazione, come risultante dalle
disposizioni menzionate al punto precedente, il ricorso deve essere conseguentemente
respinto.
Sulle
spese
30
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente
è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica
francese ha chiesto la condanna della Commissione, che è risultata soccombente,
quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto. 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata
alle spese.
Firme.
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