Limiti alla pubblicità di bevande alcoliche: tutela della salute prevale sul mercato
(Corte di Giustizia UE sez. grande, sentenza 13.07.2004 n° C-262/02)
Da "Altalex"
Limiti alla pubblicità di bevande alcoliche: tutela
della salute prevale sul mercato
(Corte di Giustizia UE sez. grande, sentenza 13.07.2004
n° C-262/02)
Il regime
francese della pubblicità televisiva, pur costituendo una limitazione
alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell‚art. 59 del Trattato
CE, è legittimo in quanto persegue un obiettivo rientrante nella
protezione della sanità pubblica previsto dell‚articolo
56, n. 1, del Trattato.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 13
luglio 2004 (C-262/02), respingendo il ricorso della Commissione Europea
diretto a far dichiarare la disciplina francese contrario agli obblighi
del Trattato.
(Altalex, 22 luglio 2004)
Corte di Giustizia Europea
Sezione grande
Sentenza 13 luglio 2004
(Presidente Skouris - relatore Jann)
Causa C-262/02 "Inadempimento di uno Stato - Articolo 59 del Trattato
CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 49 CE) - Radiodiffusione
televisiva - Pubblicità - Misura nazionale che vieta la pubblicità
di bevande alcoliche commercializzate in tale Stato membro, ove si tratti
di pubblicità indiretta risultante dall’apparizione sullo schermo
di pannelli visibili in occasione della ritrasmissione di talune manifestazioni
sportive - Legge "Evin"
1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte
il 16 luglio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto,
ai sensi dell‚articolo 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare
che, subordinando alla previa eliminazione della pubblicità di
bevande alcoliche la trasmissione televisiva in Francia, ad opera dei
canali televisivi francesi, di manifestazioni sportive che si svolgono
nel territorio di altri Stati membri, la Repubblica francese è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell‚articolo
59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 49 CE).
Contesto normativo
Norme fondamentali
2. La legge 10 gennaio 1991, n. 91-32, relativa alla lotta contro il
tabagismo e l‚alcolismo cosiddetta "legge "Evin""
(JORF del 12 gennaio 1991, pag. 6625; in prosieguo: la "legge Evin"),
ha modificato gli articoli L.17-L.21 del Code des débits de boissons
(Codice delle rivendite di bevande) che limitano la pubblicità
per talune bevande alcoliche, vale a dire quelle aventi una gradazione
alcolica superiore a 1,2°.
3. A norma di tali disposizioni, è vietata la pubblicità
televisiva diretta o indiretta delle bevande alcoliche, divieto che
è peraltro ribadito all‚articolo 8 del decreto 27 marzo
1992, n. 92-280, adottato in applicazione dell‚articolo 27 della
legge 30 settembre 1986 che riguarda la libertà di comunicazione
e fissa i principi generali applicabili alla pubblicità e alle
sponsorizzazioni (JORF 28 marzo 1992, pag. 4313).
4. Sono per contro autorizzate dalla normativa francese altre forme
di pubblicità. È così ammessa, ad esempio, la pubblicità
di bevande alcoliche a mezzo stampa, per radio (tranne in determinate
ore) e mediante manifesti e insegne, compresi i pannelli pubblicitari
esposti negli impianti sportivi, ecc..
5. Dal diritto penale francese una violazione della legge Evin è
qualificata come "délit".
Le norme procedurali
6. Ai sensi dell‚articolo 42, primo comma, della legge 30 settembre
1986, n. 86-1067, relativa alla libertà di comunicazione, cosiddetta
"legge Léotard" (JORF del 1† ottobre 1986, pag. 11755),
il Conseil supérieur de l‚audiovisuel (in prosieguo il "CSA")
ha il compito di vigilare sull‚applicazione della legge Evin. In
questo contesto il CSA può invitare gli erogatori di servizi
televisivi al rispetto dei loro obblighi e, nel caso in cui questi ultimi
non si conformassero alle condizioni loro imposte, può irrogare
sanzioni amministrative nei loro confronti. Il CSA può adire
il procuratore della Repubblica per qualsiasi infrazione commessa da
tali erogatori.
Le misure d‚applicazione
7. Nel 1995 le autorità francesi, vale a dire il CSA e il Ministero
francese della Gioventù e dello Sport, e le catene televisive
francesi hanno elaborato un codice di buona condotta, pubblicato nel
Bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des Sport, recante
interpretazione delle norme di cui alla legge Evin con riguardo alla
loro applicabilità alla trasmissione televisiva di manifestazioni
sportive che si svolgono all‚estero (vale a dire trasmissioni in
diretta o in differita), nel corso delle quali sia visibile la pubblicità
di bevande alcoliche, ad esempio su pannelli pubblicitari o sulle divise
degli sportivi, e che sono, di conseguenza, atte a comportare pubblicità
televisiva indiretta di bevande alcoliche ai sensi della detta legge.
8. Pur non essendo giuridicamente vincolante, tale codice di buona condotta
prevede che, quando si tratta di eventi binazionali che si svolgono
all‚estero, definiti nel detto codice come "altri eventi",
le emittenti francesi, come qualsiasi altra parte soggetta alla legge
francese (in prosieguo, cumulativamente, le "emittenti francesi"),
che non hanno il controllo sulle condizioni delle riprese, devono utilizzare
i mezzi disponibili per prevenire l‚apparizione sullo schermo di
marchi commerciali riguardanti bevande alcoliche. L‚emittente francese
deve quindi, al momento in cui acquista i diritti di ritrasmissione,
informare le controparti straniere delle prescrizioni dettate dalla
legislazione francese e delle regole previste in detto codice. Del pari,
tale emittente deve informarsi presso il titolare dei diritti di ritrasmissione,
secondo le sue possibilità materiali e prima della trasmissione
della manifestazione sportiva, riguardo alle pubblicità che compaiono
nel luogo in cui si svolgerà tale manifestazione. Infine la detta
emittente deve utilizzare i procedimenti tecnici disponibili per evitare
un‚inquadratura televisiva dei pannelli pubblicitari per le bevande
alcoliche.
9. Per quanto riguarda invece gli eventi internazionali aventi luogo
all‚estero, le emittenti francesi non possono essere sospettate
di essere compiacenti nei confronti delle pubblicità che appaiono
sullo schermo allorché diffondono immagini di cui non controllano
le condizioni di ripresa.
10. Nella versione applicabile alla presente controversia, il codice
di buona condotta definiva gli eventi multinazionali come quelli "in
cui le immagini trasmesse non possono essere considerate come dirette
principalmente al pubblico francese". Gli eventi binazionali, quanto
ad essi, erano definiti come "le manifestazioni che si svolgono
all‚estero, diverse da quelle menzionate nel caso precedente, qualora
la ritrasmissione riguardi specificamente il pubblico francese".
11. Oltre all‚elaborazione del codice di buona condotta, risulta
dal fascicolo che il CSA si è attivato presso le emittenti francesi
affinché esse esigano la soppressione dei pannelli pubblicitari
relativi alle bevande alcoliche oppure rinuncino del tutto a ritrasmettere
l‚evento di cui trattasi. Per lo meno in un caso il detto organismo
è giunto fino al punto di adire il procuratore della Repubblica
affinché questi avviasse un‚azione penale nei confronti
di un‚emittente francese. Tuttavia dall‚adozione del detto
codice il CSA ha effettuato un solo intervento nei confronti di una
siffatta emittente, avvenuto nell‚ottobre 1996.
Procedimento precontenzioso
12. Dopo aver dato la possibilità alla Repubblica francese di
presentare le sue osservazioni, il 21 novembre 1996 la Commissione le
ha inviato un parere motivato con cui si rilevava che il divieto di
pubblicità televisiva per bevande alcoliche commercializzate
in Francia, nella parte in cui riguarda la pubblicità televisiva
indiretta risultante dall‚apparizione sullo schermo di pannelli
che sono visibili nel corso della ritrasmissione di manifestazioni sportive
binazionali che si svolgono nel territorio di altri Stati membri, le
appariva incompatibile con la libera prestazione dei servizi. Il detto
Stato membro era inoltre invitato ad adottare i provvedimenti necessari
per conformarsi a tale parere motivato nel termine di due mesi a decorrere
dalla notifica dello stesso.
13. I contatti tra la Commissione e le autorità francesi sono
poi proseguiti e le dette autorità hanno effettuato diversi adeguamenti
del codice di buona condotta.
14. Tuttavia, avendo constatato che permanevano problemi pratici nell‚applicazione
della legge Evin e che le modifiche proposte dalle autorità francesi
non erano idonee a porvi rimedio, la Commissione ha deciso di proporre
il presente ricorso per inadempimento.
15. Con ordinanza del presidente della Corte 3 dicembre 2002, il Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai sensi degli articoli 37,
primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, e 93, n. 1,
del regolamento di procedura, è stato ammesso ad intervenire
a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Sul ricorso
16. A sostegno del suo ricorso la Commissione deduce un unico motivo,
relativo all‚incompatibilità con l‚articolo 59 del
Trattato della normativa francese che vieta la pubblicità televisiva
per bevande alcoliche commercializzate in Francia, nella parte in cui
riguarda la pubblicità televisiva indiretta risultante dall‚apparizione
sullo schermo di pannelli visibili nel corso della ritrasmissione di
manifestazioni sportive binazionali che si svolgono nel territorio di
altri Stati membri (in prosieguo: il "regime di pubblicità
televisiva controverso").
Argomenti delle parti
17. La Commissione e il governo del Regno Unito sostengono che l‚articolo
59 del Trattato osta al regime francese della pubblicità televisiva.
18. Il detto regime comporterebbe, infatti, limitazioni alla libera
prestazione dei servizi di pubblicità e dei servizi di trasmissione
di programmi televisivi.
19. Inoltre, benché, in linea di principio, possa essere giustificato
da ragioni attinenti alla protezione della salute pubblica, come ammette
l‚articolo 56, n. 1, del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica,
articolo 46, n. 1, CE), in combinato disposto con l‚articolo 66
del Trattato CE (divenuto articolo 55 CE), il detto regime è
nondimeno sproporzionato.
20. Il governo francese sostiene per contro che il regime francese della
pubblicità televisiva non è in contrasto con l‚articolo
59 del Trattato.
21. Infatti, pur se il detto regime comporta una restrizione ai sensi
dell‚articolo 59 del Trattato esso è giustificato, in ogni
caso, da ragioni di protezione della salute pubblica e dalla necessità
di evitare che sia elusa la normativa applicabile. Il governo francese
sostiene inoltre che siffatto regime è proporzionato alle finalità
perseguite.
Giudizio della Corte
22. L‚articolo 59 del Trattato prescrive l‚eliminazione di
qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora
essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli
degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o
da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito
in un altro Stato membro in cui fornisce legittimamente servizi analoghi.
(v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger, Racc. pag. I-4221,
punto 12, e 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, Racc. pag. I-7919,
punto 33). Inoltre la libertà di prestazione dei servizi è
a favore tanto del fornitore quanto del destinatario degli stessi (v.,
in questo senso, sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83,
Luisi e Carbone, Racc. pag. 377, pag. 16).
23. In assenza di misure comunitarie d‚armonizzazione, la libera
prestazione dei servizi può tuttavia essere limitata da normative
nazionali giustificate dalle ragioni menzionate all‚articolo 56,
n. 1, del Trattato, in combinato disposto con l‚articolo 66 di
quest‚ultimo, o da ragioni imperative di interesse generale (v.,
in questo senso, sentenza 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli
e a., Racc. pag. I-0000, punto 60).
24. In detto contesto, spetta agli Stati membri decidere il livello
al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica
ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non possono
tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare,
nel rispetto del principio di proporzionalità (v. sentenza 25
luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad
Exterior e Publivía, Racc. pag. I-4151, punto 16), che prescrive
che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento
(v., in particolare, sentenze Säger, cit., punto 15; 23 novembre
1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e a., Racc. pag. I-8453,
punto 35; Corsten, cit., punto 39, e 22 gennaio 2002, causa C-390/99,
Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 33).
25. Nella fattispecie, poiché non esistono misure comunitarie
d‚armonizzazione della materia, al fine di valutare la fondatezza
del motivo dedotto dalla Commissione, occorre quindi esaminare, uno
dopo l‚altro, tre aspetti, vale a dire se sussista una limitazione
ai sensi dell‚articolo 59 del Trattato, se sia possibile giustificare
il regime francese di pubblicità televisiva controverso alla
luce dell‚articolo 56, n. 1, del detto Trattato, in combinato disposto
con dell‚articolo 66 di quest‚ultimo, e se tale regime sia
proporzionato.
26. Va anzitutto rilevato che il regime francese della pubblicità
televisiva costituisce una limitazione alla libera prestazione dei servizi
ai sensi dell‚articolo 59 del Trattato. Tale regime comporta, infatti,
da un lato, una limitazione alla libera prestazione dei servizi di pubblicità
poiché i proprietari dei pannelli pubblicitari devono rifiutare,
preventivamente, qualsiasi pubblicità per bevande alcoliche qualora
la manifestazione sportiva possa essere ritrasmessa in Francia. D‚altro
lato, lo stesso regime impedisce la prestazione dei servizi di diffusione
di programmi televisivi. Le emittenti francesi devono, infatti, rifiutare
qualunque ritrasmissione di eventi sportivi nel corso dei quali potrebbero
risultare visibili pannelli pubblicitari recanti pubblicità di
bevande alcoliche commercializzate in Francia. Inoltre gli organizzatori
di eventi sportivi che si svolgono al di fuori della Francia non possono
vendere i diritti di ritrasmissione alle emittenti francesi, qualora
la diffusione di programmi televisivi dedicati a tali avvenimenti possa
comportare pubblicità televisiva indiretta per le dette bevande
alcoliche.
27. In proposito, non può essere accolto l‚argomento dedotto
dal governo francese per contraddire la qualifica di tale regime quale
"restrizione" ai sensi dell‚articolo 59 del Trattato.
28. È vero che esistono possibilità tecniche che consentono
di alterare le immagini per occultare in modo mirato i pannelli recanti
pubblicità di bevande alcoliche, l‚impiego di tali tecniche
comporterebbe tuttavia elevati costi aggiuntivi a carico delle emittenti
francesi, come ha del resto ammesso all‚udienza il governo francese.
29. Quanto all‚argomento secondo cui il regime francese di pubblicità
televisiva controverso riguarderebbe senza discriminazioni non solo
le bevande alcoliche prodotte in Francia, ma anche quelle provenienti
da qualunque paese nel caso in cui siano commercializzate sul territorio
francese, è sufficiente ricordare che, nell‚ambito della
libera prestazione dei servizi, solo l‚origine del servizio di
cui trattasi può essere pertinente nella fattispecie.
30. In secondo luogo, occorre constatare che il regime francese di pubblicità
televisiva persegue un obiettivo rientrante nella protezione della sanità
pubblica ai sensi dell‚articolo 56, n. 1, del Trattato, come ha
chiarito l‚avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni.
Infatti, misure che limitano le possibilità di fare pubblicità
a bevande alcoliche e tentano così di contrastare l‚abuso
d‚alcol rispondono a preoccupazioni di sanità pubblica (v.
sentenza 10 luglio 1980, causa 152/78, Commissione/Francia, Racc. pag.
2299, punto 17; Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía,
cit., punto 15, e 8 marzo 2001, causa C-405/98, Gourmet International
Products, Racc. pag. I-1795, punto 27).
31. In terzo luogo, è del pari importante constatare che il regime
francese di pubblicità televisiva è idoneo a garantire
la realizzazione dell‚obiettivo di protezione della salute pubblica
da esso perseguito. Inoltre esso non va oltre quanto è necessario
per conseguire detto obiettivo. Tale regime limita, infatti, le situazioni
nelle quali i pannelli pubblicitari per le bevande alcoliche possono
essere visti in televisione ed è quindi atto a ridurre la diffusione
di tali messaggi, limitando così le occasioni nelle quali i telespettatori
potranno essere indotti a consumare bevande alcoliche.
32. A tal riguardo l‚argomento formulato dalla Commissione e dal
Regno Unito per dimostrare il carattere sproporzionato del detto regime
non può essere accolto.
33. Infatti, per quanto riguarda l‚argomento secondo cui il regime
francese della pubblicità televisiva sarebbe incoerente, in quanto
esso sarebbe applicabile solo alle bevande alcoliche aventi una gradazione
alcolica superiore a 1,2°, riguarderebbe solo la pubblicità
televisiva e non si applicherebbe alla pubblicità a favore del
tabacco, è sufficiente rispondere che spetta agli Stati membri
decidere il livello al quale intendono garantire la protezione della
salute pubblica ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto
(v. sentenza Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía, cit.,
punto 16).
34. Quanto all‚argomento secondo cui il detto regime comporterebbe,
in pratica, che interi eventi non possano essere diffusi, pur esistendo
misure meno vincolanti che consentono di garantire la protezione della
salute pubblica, si deve constatare che, per le ragioni menzionate dall‚avvocato
generale ai paragrafi 103 e 104 delle sue conclusioni, tenuto conto,
da un lato, degli strumenti tecnici disponibili attualmente e, d‚altro
lato, dei loro costi eccessivi, al momento attuale non esistono misure
meno vincolanti che consentano di eliminare o occultare la pubblicità
televisiva indiretta di bevande alcoliche risultante da pannelli visibili
nel corso della ritrasmissione di manifestazioni sportive. Infatti,
in considerazione del fatto che tale pubblicità appare sugli
schermi solo sporadicamente e unicamente per alcuni secondi, non è
possibile né controllarne il contenuto né inserire avvertimenti
sui pericoli derivanti da un eccessivo consumo di alcol.
35. Riguardo all‚argomento secondo cui il regime francese di pubblicità
televisiva porterebbe ad autorizzare la pubblicità televisiva
di bevande alcoliche in situazioni nelle quali il pubblico francese
sia, in cifre assolute, molto nutrito (eventi internazionali), ma a
vietarla nel caso in cui il pubblico francese sia meno folto (eventi
bilaterali), è sufficiente constatare che, limitando il divieto
alla pubblicità indiretta diffusa nel corso della ritrasmissione
di manifestazioni sportive che si rivolgono specificamente al pubblico
francese e in occasione delle quali la pubblicità può
essere quindi specificamente diretta a questo solo pubblico, il detto
regime non può che rendere la misura meno lesiva per la libera
circolazione dei servizi e di conseguenza più proporzionata allo
scopo perseguito.
36. Lo stesso vale per quel che riguarda l‚argomento secondo cui
il regime francese di pubblicità televisiva controverso in pratica
è applicato solo alla pubblicità delle bevande alcoliche
commercializzate in Francia. Infatti, limitando il divieto controverso
alla pubblicità di prodotti commercializzati in Francia e restringendo,
in tal modo, l‚ambito di applicazione di tale divieto, l‚ostacolo
alla libera prestazione dei servizi risulta più contenuto e,
di conseguenza, più proporzionato allo scopo perseguito.
37. Per quel che riguarda l‚argomento secondo cui la pubblicità
delle bevande alcoliche sarebbe ammessa in taluni Stati membri, occorre
constatare che, come ha chiarito l‚avvocato generale al paragrafo
106 delle sue conclusioni, il fatto che uno Stato membro imponga norme
meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa
che queste ultime siano sproporzionate (sentenza 10 maggio 1995, causa
C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punto 51).
38. Quanto all‚argomento diretto a sostenere che l‚applicazione
del regime francese di pubblicità potrebbe sovrapporsi ai controlli
già effettuati nell‚ambito delle procedure in vigore in
un altro Stato membro, si deve rilevare, come fa l‚avvocato generale
al paragrafo 105 delle sue conclusioni, che qualora lo Stato membro
nel quale si svolge l‚evento sportivo vieti la diffusione di immagini
che mostrino pannelli recanti pubblicità di alcolici, tale evento
potrà essere ritrasmesso in Francia senza che siano necessari
controlli. Qualora invece nello Stato membro nel quale si svolge il
detto evento non si abbia un divieto di questo tipo, sarà effettuato
solo il controllo praticato dalle autorità francesi.
39. Infine, con riferimento all‚argomento secondo cui talune delle
disposizioni del detto regime sarebbero ambigue, è sufficiente
constatare che, per i motivi indicati dall‚avvocato generale al
paragrafo 91 delle sue conclusioni, le disposizioni controverse sono
sufficientemente chiare e precise. Il regime di pubblicità televisiva
controverso circoscrive, infatti, con sufficiente esattezza per le emittenti
interessate, i casi nei quali è vietata la ritrasmissione di
manifestazioni sportive.
40. Risulta pertanto da tutte le considerazioni che precedono che l‚unico
motivo dedotto dalla Commissione a sostegno del suo ricorso non può
essere accolto e il ricorso deve essere quindi respinto.
Sulle spese
41. Ai sensi dell‚articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché la Repubblica francese ne ha fatto domanda,
la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Ai sensi
del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il Regno Unito sopporterà
le proprie spese.
P.Q.M.
La Corte (Sezione grande) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata
alle spese.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà
le proprie spese.