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Primo sì al mandato d’arresto europeo - (Ddl Camera 12.5.2004)

Da "CittadinoLex.it"

l testo dovrà ora essere esaminato dal Senato
Primo sì al mandato d’arresto europeo
(Ddl Camera 12.5.2004)

Primo via libera della Camera, il 12 maggio, al provvedimento che recepisce nell’ordinamento italiano il mandato d’arresto europeo. Questi i contenuti principali del testo che passa ora al Senato per l’approvazione definitiva.
I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - La richiesta di arresto può essere accolta in Italia soltanto se il Paese che la avanza ha nella sua Carta Costituzionale il richiamo ai principi del giusto processo contenuti nella nostra Costituzione. E rispetta la Convenzione per i diritti umani.
IL RUOLO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - L’Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il ministero della Giustizia. Spettano a lui la trasmissione e la ricezione dei mandati e tutta la corrispondenza relativa. Sarà però possibile per le singole autorità giudiziarie avere contatti e colloqui diretti tra loro, senza la continua intermediazione del ministero.
CONTENUTO DEL MANDATO D’ARRESTO - Un Paese straniero per ottenere il mandato d’arresto dovrà fornire più di una trentina di documenti. Le procedure burocratiche si raddoppiano rispetto all’estradizione. Il giudice straniero deve allegare cioè tutti quei documenti che provano che non ci sono le condizioni per rifiutare la richiesta: dalla descrizione delle circostanze della commissione del reato alla relazione sui fatti addebitati con tanto di indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo dove questo è stato commesso. Nel caso manchi qualcosa il ministero dovrà farlo presente al Paese richiedente che dovrà provvedere a colmare la lacuna, pena il rigetto della domanda.
SOLO IN ITALIANO - Il mandato d’arresto europeo dovrà essere trasmesso in Italia tradotto nella nostra lingua.
IGNORANTIA LEGIS - L’’ignorantia legis’, cioè la non conoscenza di una legge, si potrà accettare solo dal cittadino italiano e non dagli stranieri. Se poi un Paese Ue chiede all’ Italia di eseguire un mandato di arresto, questo dovrà provare solo che esiste il pericolo di fuga del ricercato e non anche che ci siano le esigenze cautelari. Il mandato d’arresto perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non arriva entro i 90 giorni dalla sua esecuzione.
CONSEGNA OBBLIGATORIA - Ci sono 32 casi in cui si deve dare esecuzione al mandato d’arresto indipendentemente dalla doppia incriminazione. Tra questi rientra il traffico o il commercio di droga e armi anche nucleari, l’omicidio, i reati ambientali, la falsificazione di denaro, fino all’impossessamento di navi o aerei.
POLIZIA GIUDIZIARIA – La polizia può solo mettere in esecuzione il mandato d’arresto, a meno che ci sia un fermo per strada e il fermato risulti un ricercato nel ’Sistema d’informazione Schengen’. In questo caso può procedere all’arresto che dovrà comunque essere convalidato dal magistrato che ne dovrà essere informato entro le 48 ore.
RIFIUTO DELLA CONSEGNA - Ci sono dei casi in cui la Corte d’Appello può rifiutare la consegna come ad esempio nel caso in cui il reato in Italia sia già prescritto; oppure se la persona per la quale si chiede l’arresto gode nel nostro paese di immunità; o se è già stata pronunciata in Italia la sentenza di non luogo a procedere.
RICORSO IN CASSAZIONE - Contro i provvedimenti che decidono la consegna di una persona si può proporre il ricorso per Cassazione entro 10 giorni da quando vengono informate del fatto.

(14 maggio 2004)

Ddl Camera 4246 – Mandato d’arresto europeo
Lunedì, 17 Maggio 2004
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