Alcune
sostanze usate illecitamente per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze
psicotrope vanno elencate e sottoposte al controllo per la loro commercializzazione
per impedirne la diversione verso l’attività illecita. E’ quanto
hanno deciso il Parlamento europeo ed il Consiglio con il regolamento
n.273/2004 che fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio
intracomunitario di precursori di droghe fra gli Stati membri. L’adozione
di misure adeguate intese a controllare la fabbricazione e la distribuzione
dei precursori di droghe (sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione
illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope) è prevista dall’articolo
12 della convenzione delle Nazioni Unite, attuato poi con la direttiva
92/109/ CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992. Per applicare però
delle norme armonizzate in tutti gli Stati membri simultaneamente, è
stato ritenuto necessario un regolamento che elencasse tali sostanze e
che ne subordinasse la fabbricazione e l’uso ad una licenza. Inoltre,
si precisa che la fornitura delle sostanze dovrebbe essere autorizzata
solo se le persone cui esse devono essere fornite sono titolari di una
licenza e hanno firmato una dichiarazione in quanto acquirenti. Gli operatori
che intenderanno immettere sul mercato sostanze classificate negli allegati
al regolamento I dovranno nominare un responsabile della commercializzazione
delle sostanze classificate e notificarne alle autorità competenti
il nome e le coordinate. Il responsabile provvede affinché il commercio
di sostanze classificate effettuato dall’operatore sia conforme alle disposizioni
di questo regolamento. (27 febbraio 2004)
REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 95 [1],
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988,
in prosieguo denominata "convenzione delle Nazioni Unite", è
stata approvata dalla Comunità, con decisione 90/611/CEE del Consiglio.
(2) Le disposizioni dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite
riguardo al commercio dei precursori di droghe (sostanze frequentemente
utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)
sono attuate nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi con
il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante
misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la
fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
(3) L’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite prevede l’adozione
di misure adeguate intese a controllare la fabbricazione e la distribuzione
dei precursori. A tal fine, sono necessari provvedimenti relativi al commercio
di precursori fra gli Stati membri. Tali provvedimenti sono stati introdotti
dalla direttiva 92/109/ CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa
alla fabbricazione e all’immissione sul mercato di talune sostanze utilizzate
nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Per applicare norme armonizzate in tutti gli Stati membri simultaneamente,
un regolamento è ritenuto più idoneo dell’attuale direttiva.
(4) Nel contesto dell’allargamento dell’Unione europea la sostituzione
della direttiva 92/109/CEE con un regolamento è di particolare
rilevanza in quanto ogni modifica di tale direttiva e dei suoi allegati
darebbe luogo a misure esecutive nazionali in 25 Stati membri.
(5) Nel 1992, nel corso della trentacinquesima sessione, la commissione
degli stupefacenti delle Nazioni Unite ha incluso ulteriori sostanze nelle
tabelle allegate alla convenzione. Il presente regolamento dovrebbe prevedere
disposizioni analoghe intese ad individuare nella Comunità possibili
casi di diversione illecita di precursori di droghe e far sì che
nel mercato comunitario siano applicate norme comuni di controllo.
(6) Il disposto dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite
si basa su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in questione.
La maggior parte del commercio di tali sostanze è del tutto legale.
I documenti d’invio e l’etichettatura delle sostanze dovrebbero essere
sufficientemente espliciti. È poi importante sia fornire all’autorità
competente i mezzi d’intervento necessari che sviluppare, nello spirito
della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta
collaborazione con gli operatori interessati e sullo sviluppo della raccolta
di dati.
(7) Le misure applicabili all’olio di sassafrasso sono oggi interpretate
in modi diversi nella Comunità, dal momento che alcuni Stati membri
lo ritengono una miscela contenente safrolo e lo sottopongono a controllo,
mentre per altri Stati membri è un prodotto naturale che non va
controllato. Inserendo un riferimento ai prodotti naturali nella definizione
di "sostanza classificata" si risolverà la divergenza
e si renderanno possibili i controlli sull’olio di sassafrasso. La definizione
dovrebbe riguardare solo i prodotti naturali da cui si estraggano facilmente
sostanze classificate.
(8) Le sostanze generalmente utilizzate nella fabbricazione illecita di
stupefacenti o sostanze psicotrope dovrebbero essere elencate in un allegato.
(9) È opportuno che la fabbricazione o l’uso di talune sostanze
classificate elencate nell’allegato I sia subordinato al possesso di una
licenza. Inoltre la fornitura di tali sostanze dovrebbe essere autorizzata
solo se le persone cui esse devono essere fornite sono titolari di una
licenza e hanno firmato una dichiarazione in quanto acquirenti. Norme
dettagliate riguardo alle dichiarazioni dell’acquirente sono stabilite
nell’allegato III.
(10) Dovrebbero essere adottati provvedimenti che incoraggino gli operatori
a notificare alle autorità competenti le transazioni sospette che
coinvolgono sostanze classificate di cui all’allegato I.
(11) Dovrebbero essere adottati provvedimenti che garantiscano un miglior
controllo del commercio intracomunitario di sostanze classificate di cui
all’allegato I.
(12) Tutte le transazioni che portano all’immissione sul mercato di sostanze
classificate delle categorie 1 e 2 dell’allegato I dovrebbero essere adeguatamente
documentate. Gli operatori dovrebbero notificare alle autorità
competenti ogni transazione sospetta che coinvolga le sostanze di cui
all’allegato I. Tuttavia dovrebbero essere esentate le transazioni relative
alle sostanze della categoria 2 dell’allegato I se le quantità
in questione non superano quelle indicate nell’allegato II.
(13) Numerose altre sostanze, molte delle quali commercializzate legalmente
in grandi quantità, sono state identificate come precursori per
la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope.
Sottoporre tali sostanze agli stessi rigorosi controlli elencati nell’allegato
ostacolerebbe inutilmente il commercio, poiché ciò implica
il rilascio di licenze e la compilazione di documenti per tutte le transazioni.
Occorre perciò a livello comunitario un meccanismo più flessibile
che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di essere
informate di tali transazioni.
(14) Il Piano d’azione dell’Unione europea in materia di droga, approvato
dal Consiglio europeo di Santa-Mariada-Feira (19-20 giugno 2000) introduce
una procedura di cooperazione. Per una efficiente cooperazione tra autorità
competenti degli Stati membri e industria chimica, in particolare riguardo
a sostanze che, pur non citate nel presente regolamento, potrebbero essere
utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze
psicotrope, dovrebbero essere elaborate linee direttrici che orientino
tale industria.
(15) È opportuno prevedere che gli Stati membri determinino le
sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento. Dal momento
che il commercio di precursori di droghe può condurre alla fabbricazione
illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, gli Stati membri
dovrebbero essere liberi di scegliere le sanzioni più dissuasive
possibili ai sensi delle loro legislazioni nazionali.
(16) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione.
(17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire
controllo armonizzato del commercio dei precursori di droghe e la prevenzione
della loro diversione verso la fabbricazione illecita di droghe sintetiche
e sostanze psicotrope, non possono essere perseguiti in misura sufficiente
dagli Stati membri, e pertanto, per la natura internazionale e dinamica
di tale commercio, possono essere meglio realizzati a livello comunitario,
la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita
a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(18) Occorre abrogare la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive
della Commissione 93/46/CEE, 2001/8/ CE e 2003/101/CE ed i regolamenti
della Commissione (CE) n.1485/96 [2] e (CE) n. 1533/2000 [3],
HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Ambito di applicazione e obiettivi
Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo
e il monitoraggio intracomunitario di talune sostanze frequentemente impiegate
nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope,
per impedirne la diversione verso l’attività illecita.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "sostanze classificate": tutte le sostanze elencate nell’allegato
I, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono
esclusi medicinali come definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano, preparati farmaceutici, miscele,
prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate,
composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti
con mezzi di facile applicazione o economici;
b) "sostanze non classificate": tutte le sostanze non elencate
nell’allegato I ma di cui è noto l’uso nella fabbricazione illecita
di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
c) "immissione sul mercato": la fornitura, a titolo oneroso
o gratuito, di sostanze classificate nella Comunità; ovvero l’immagazzinamento,
la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione
o l’intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nella Comunità;
d) "operatore": una persona fisica o giuridica che operi nell’immissione
sul mercato di sostanze classificate;
e) "organo internazionale di controllo degli stupefacenti":
l’organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961,
modificata dal protocollo del 1972;
f) "licenze speciali": la licenza rilasciata ad un particolare
tipo di operatore;
g) "registrazione speciale": la registrazione effettuata per
un particolare tipo di operatore.
Articolo 3
Requisiti per l’immissione sul mercato di sostanze classificate
1. Gli operatori che intendono immettere sul mercato sostanze classificate
di cui alle categorie 1 o 2 dell’allegato I sono tenuti a nominare un
responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, a
notificare alle autorità competenti il nome e le coordinate di
detto responsabile e a notificare loro immediatamente qualsiasi eventuale
modifica al riguardo. Il responsabile provvede affinché il commercio
di sostanze classificate effettuato dall’operatore sia conforme alle disposizioni
del presente regolamento. Al responsabile sono conferiti i poteri di rappresentare
l’operatore e di prendere le decisioni necessarie per l’espletamento dei
compiti sopra citati.
2. L’immissione sul mercato o il possesso di sostanze classificate di
cui alla categoria 1 dell’allegato I sono vincolati al possesso da parte
dell’operatore di una licenza rilasciata dalle autorità competenti.
Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie,
ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze
armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l’uso di precursori
nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.
3. L’operatore titolare di una licenza ai sensi del paragrafo 2 fornisce
sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell’allegato I solo a persone
fisiche o giuridiche titolari di una tale licenza e che hanno firmato
una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
1.
4. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità
competenti tengono conto in particolare della competenza e dell’integrità
del richiedente. La licenza deve essere rifiutata ove vi sia ragionevole
motivo per dubitare dell’idoneità e dell’affidabilità del
richiedente o del responsabile della commercializzazione delle sostanze
classificate. La licenza può essere sospesa o revocata dalle autorità
competenti ove vi sia ragionevole motivo per ritenere che il titolare
non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più
le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.
5. Fermo restando l’articolo 14, le autorità competenti possono
limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o
prescrivere agli operatori l’obbligo di provare ad intervalli regolari,
non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali
la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza
sono menzionate l’operazione o le operazioni per le quali è valida
e le sostanze interessate. Le licenze speciali ai sensi del paragrafo
2 sono rilasciate, in linea di massima, per un periodo di tempo indeterminato,
ma possono essere sospese o revocate dalle autorità competenti
alle condizioni di cui al paragrafo 4, terza frase.
6. Fermo restando l’articolo 6, gli operatori che immettono sul mercato
sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell’allegato I sono tenuti,
prima di collocarle sul mercato, a dichiarare senza indugio e a tenere
aggiornati presso le autorità competenti gli indirizzi dei siti
in cui fabbricano tali sostanze o a partire dai quali le commercializzano.
Le farmacie, gli ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità
pubbliche o le forze armate possono essere soggetti ad una registrazione
speciale. Tali registrazioni sono considerate valide soltanto per l’uso
di precursori nell’ambito di compiti ufficiali degli operatori interessati.
7. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento
di una tassa per la domanda di licenza o di registrazione. Tale tassa
si applica in forma non discriminatoria e l’importo non può essere
superiore ai costi inerenti dall’espletamento della domanda.
Articolo 4
Dichiarazione dell’acquirente
1. Fermi restando gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nella
Comunità che fornisca a un acquirente una sostanza classificata
di cui alle categorie 1 o 2 dell’allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione
indicante l’uso o gli usi specifici della sostanza in questione. È
richiesta una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. La
dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell’allegato
III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta
su carta intestata.
2. In alternativa a tale dichiarazione per ogni singola transazione, un
operatore che fornisca regolarmente a un acquirente una sostanza classificata
di cui alla categoria 2 dell’allegato I può accettare un’unica
dichiarazione relativa a più transazioni relative a tale sostanza
classificata effettuate nell’arco di un anno al massimo, purché
si accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:
a) l’operatore ha fornito la sostanza all’acquirente almeno tre volte
nei dodici mesi precedenti;
b) l’operatore non ha alcuna ragione di supporre che la sostanza sarà
usata per scopi illeciti;
c) le quantità ordinate sono compatibili con il consumo abituale
dell’acquirente.
La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 2 dell’allegato
III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta
su carta intestata.
3. L’operatore che fornisce sostanze di cui alla categoria 1 dell’allegato
I appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione autenticandola
come conforme all’originale. Tale documento deve sempre accompagnare le
sostanze della categoria 1 che circolano all’interno della Comunità
e deve essere presentato, su richiesta, alle autorità responsabili
del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni
di trasporto.
Articolo 5
Documentazione
1. Salvo restando l’articolo 6, l’operatore si accerta che tutte le transazioni
che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate di cui
alle categorie 1 e 2 dell’allegato I siano correttamente documentate ai
sensi dei seguenti paragrafi da 2 a 5. Tale obbligo non si applica agli
operatori titolari di una licenza speciale o soggetti ad una registrazione
speciale ai sensi dell’articolo 3, rispettivamente paragrafi 2 e 6.
2. I documenti commerciali quali fatture, bolle di carico, documenti amministrativi,
di trasporto ed altri documenti di spedizione, contengono dati sufficienti
a individuare con certezza:
a) il nome della sostanza classificata di cui alle categorie 1 e 2 dell’allegato
I;
b) la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta
di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso,
se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la
quantità e il peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze
di cui alle categorie 1 e 2 dell’allegato I contenute nella miscela;
c) il nome e l’indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario
e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione,
quali definiti all’articolo 2, lettere c) e d).
3. La documentazione deve inoltre comprendere la dichiarazione dell’acquirente
di cui all’articolo 4.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente
la loro attività al fine di comprovare l’osservanza degli obblighi
di cui al titolo del punto 1.
5. I documenti e le registrazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, sono conservati
per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale è
avvenuta la transazione di cui al paragrafo 1 e devono essere prontamente
disponibili per un eventuale controllo su richiesta delle autorità
competenti.
6. La documentazione può essere conservata anche mediante riproduzione
su supporto d’immagine o altri supporti dati. Deve essere garantito che
i dati registrati:
a) corrispondano nella forma e nel contenuto ai documenti, quando resi
leggibili; e
b) siano prontamente disponibili in ogni momento, possano essere resi
immediatamente leggibili e possano essere analizzati con mezzi automatizzati
per tutta la durata del periodo di cui al paragrafo 5.
Articolo 6
Esenzioni
Gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano alle transazioni
relative alle sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell’allegato
I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell’allegato
II nell’arco di un anno.
Articolo 7
Etichettatura
Gli operatori si accertano che siano apposte etichette alle sostanze classificate
di cui alle categorie 1 e 2 dell’allegato I prima della loro fornitura.
Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell’allegato
I. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.
Articolo
8
Notifica alle autorità competenti
1. Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti
tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insolite di sostanze classificate
destinate all’immissione sul mercato, che suggeriscono la possibile diversione
di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di
sostanze psicotrope.
2. Gli operatori forniscono alle autorità competenti in forma ricapitolativa
le informazioni sulle loro transazioni relative a sostanze classificate
come definito nei provvedimenti di attuazione adottati ai sensi dell’articolo
14.
Articolo 9
Orientamenti
1. Per agevolare la cooperazione tra autorità competenti degli
Stati membri, operatori e industria chimica, in particolare per quanto
concerne le sostanze non classificate, la Commissione elabora e aggiorna
orientamenti intesi ad assistere l’industria chimica, conformemente alla
procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
2. Tali orientamenti forniscono tra l’altro:
a) informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;
b) un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate, per
consentire all’industria il controllo volontario del commercio di tali
sostanze;
c) altre informazioni che si possano considerare utili.
3. Le autorità competenti si accertano che gli orientamenti e l’elenco
delle sostanze non classificate siano diffusi regolarmente secondo modalità
giudicate adeguate dalle autorità competenti, conformemente agli
obiettivi degli orientamenti stessi.
Articolo 10
Poteri e obblighi delle autorità competenti
1. Ai fini della corretta applicazione degli articoli da 3 a 8, gli Stati
membri adottano le misure necessarie affinché le autorità
competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio
e, segnatamente:
a) ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze classificate
o su operazioni relative a sostanze classificate;
b) avere accesso ai locali commerciali degli operatori per raccogliere
le prove di irregolarità;
c) trattenere, all’occorrenza, le spedizioni non conformi al presente
regolamento.
2. Le autorità competenti rispettano le informazioni
commerciali riservate.
Articolo 11
Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti
che hanno il compito di vigilare sull’applicazione del presente regolamento
e ne informano la Commissione.
2. Per applicare il presente regolamento e fatto salvo l’articolo 15,
si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE) n.
515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza
tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione
tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
normative doganale e agricola (1), in particolare quelle sulla riservatezza.
Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo
fungeranno da autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 515/97.
Articolo 12
Sanzioni
Gli Stati membri fissano norme in materia di sanzioni applicabili in caso
di infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte
le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 13
Comunicazioni degli Stati membri
1. Per introdurre i necessari adeguamenti alle norme sul controllo del
commercio delle sostanze — classificate e non classificate —
le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione
ogni anno tutte le informazioni relative all’attuazione delle misure di
controllo previste dal presente regolamento, in particolare riguardo alle
sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti
o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione
illecita.
2. La Commissione, consultati gli Stati membri, presenta all’Organo internazionale
di controllo degli stupefacenti, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo
12, della convenzione delle Nazioni Unite, una sintesi delle comunicazioni
di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
Attuazione
Ove necessario, per attuare il presente regolamento, sono adottati i provvedimenti
che seguono, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2:
a) la fissazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della
licenza di cui all’articolo 3 e i dettagli della licenza;
b) la fissazione, ogniqualvolta sia necessaria, delle condizioni relative
alle documentazione e all’etichettatura delle miscele e dei preparati
contenenti sostanze di cui all’allegato I, come previsto agli articoli
5, 6 e 7;
c) qualsiasi modifica dell’allegato I, resa necessaria da emendamenti
delle tabelle dell’allegato alla convenzione delle
Nazioni Unite;
d) le modifiche delle soglie fissate nell’allegato II;
e) la fissazione dei requisiti e delle condizioni relativi alle dichiarazioni
dell’acquirente di cui all’articolo 4, nonché le norme dettagliate
riguardo al loro uso, comprese, se del caso, le modalità per fornire
dichiarazioni dell’acquirente in formato elettronico;
f) altre misure necessarie per un’efficace attuazione del presente regolamento.
Articolo 15
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo
10 del regolamento (CEE) n. 3677/90.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo
4, paragrafo 3, della decisione è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 16
Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri
Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti che adotta
ai sensi del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 10 e 12, e delle successive modifiche.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Esso
procede ad una valutazione dell’applicazione del regolamento tre anni
dopo l’entrata in vigore.
Articolo 17
Abrogazione
1. La direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive 93/46/ CEE, 2001/8/CE
e 2003/101/CE della Commissione e i regolamenti (CE) n. 1485/96 e (CE)
n. 1533/2000 della Commissione sono abrogati.
2. I riferimenti alle direttive o ai regolamenti abrogati sono intesi
come riferimenti al presente regolamento.
3. La validità dei registri istituiti, delle licenze rilasciate
e delle dichiarazioni dell’acquirente rese ai sensi delle direttive o
dei regolamenti abrogati non è alterata dalla loro sostituzione.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2005 ad eccezione
degli articoli 9, 14 e 15 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione
del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti previsti da tali articoli.
Detti provvedimenti non entreranno in vigore prima del 18 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
ALLEGATO I
Sostanze classificate di cui all’articolo 2, lettera a)
Categoria 1
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