Nella
conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica
di diritto privato incombe l’obbligo di osservare le disposizioni direttamente
applicabili di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito a tale
persona giuridica il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi per
l’utilizzo di reti stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica
direttamente o indirettamente.
E’ questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia, con la 5 febbraio
2004, nel procedimento C-157/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta, a norma dell’art. 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof
(Austria).
Nel caso di specie i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che i trasportatori
austriaci sono stati discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata)
richiesta per il percorso completo dell’autostrada austriaca del Brennero,
rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.
(Altalex, 15 febbraio 2004)
Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Sesta Sezione
Sentenza 5 febbraio 2004
Trasporto di merci su strada - Pedaggi - Autostrada del Brennero -
Divieto di discriminazioni - Discriminazione fondata sulla cittadinanza
del trasportatore o sul luogo di origine ovvero di destinazione del trasporto
Nel procedimento C-157/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof
(Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rieser Internationale
Transporte GmbH e Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
(Asfinag),
domanda vertente sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 25
ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all’applicazione da parte degli Stati
membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto
di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d’utenza riscossi
per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), e della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa
alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. V.Skouris, facente funzione di presidente della Sesta
Sezione, J.N.Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen,
e dalla sig.ra F.Macken, giudici,
avvocato generale: sig. S.Alber
cancelliere: sig.ra M.-F.Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag),
dall’avv. P. Csoklich, Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità
di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Schmidt
e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti,
vista la relazione d’udienza,
sentite le osservazioni orali della Rieser Internationale Transporte GmbH,
rappresentata dall’avv. R. Krist, Rechtsanwalt, della Autobahnen- und
Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag), rappresentata dagli avv.ti
P. Csoklich e R. Bollenberger, Rechtsanwälte, del governo austriaco,
rappresentato dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, e della
Commissione, rappresentata dalla sig. ra C. Schmidt, all’udienza del 5
giugno 2003,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 9 settembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 22 marzo 2002, pervenuta alla Corte il successivo 29 aprile,
l’Oberster Gerichtshof ha sottoposto, ai sensi dell’art.234CE, quattro
questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della direttiva
del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all’applicazione da
parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali
adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti
d’utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture (GUL279, pag.32),
e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999,
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti
al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GUL187,
pag.42).
2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia in
cui un’impresa di trasporti austriaca, la Rieser Internationale Transporte
GmbH (in prosieguo: la «Rieser»), chiede il rimborso dei pedaggi,
a suo avviso sproporzionati, pagati per l’utilizzo dell’autostrada della
Brennero al gestore di questa, l’Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
(Asfinag).
Contesto normativo
3
In conformità all’art. 2 della direttiva 93/89 il termine «pedaggio»
indica, ai fini della medesima direttiva, «il pagamento di una somma
determinata per l’esecuzione, da parte di un autoveicolo, di un tragitto
situato fra due punti di una delle infrastrutture di cui all’articolo
7, lettera d), basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell’autoveicolo»,
e il termine «autoveicolo» «un veicolo a motore o un
insieme di autoarticolati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci
su strada e che abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato pari
o superiore a 12t.».
4
L’art. 7 della stessa direttiva così dispone: «Gli Stati
membri possono mantenere o introdurre pedaggi e/o introdurre diritti d’utenza
alle seguenti condizioni:
a)
i pedaggi e i diritti d’utenza non sono simultaneamente riscossi per l’uso
di uno stesso tratto stradale.
Tuttavia, gli Stati membri possono parimenti applicare pedaggi, su reti
in cui sono riscossi diritti d’utenza, per l’utilizzazione di ponti, tunnel
e valichi di montagna;
b)
fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera e) e
dell’articolo 9, essi sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta
o indiretta, a causa della nazionalità del trasportatore oppure
dell’origine o della destinazione del trasporto;
(...)
d)
i pedaggi e i diritti d’utenza sono percepiti solo per l’uso di autostrade,
di altre strade a corsie multiple le cui caratteristiche siano analoghe
a quelle delle autostrade, di ponti, tunnel e valichi di montagna.
(...)
h)
le aliquote dei pedaggi sono connesse ai costi di costruzione, esercizio
e sviluppo della rete d’infrastrutture di cui trattasi».
5
Ai sensi dell’art. 13 della direttiva 93/89, gli Stati membri erano tenuti
a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 1995.
Conformemente all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno
di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia
e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda
l’Unione europea (GU1994, C241, pag.21, e GU1995, L1, pag.1), il detto
termine di trasposizione valeva anche per la Repubblica d’Austria.
6
Con sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio (Racc.
pag. I-1827), la Corte ha annullato la direttiva 93/89 perché era
stata adottata senza regolare consultazione del Parlamento europeo, ma
ne ha mantenuto gli effetti fino all’adozione da parte del Consiglio dell’Unione
europea di una nuova direttiva.
7
Il 17 giugno 1999 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva
1999/62 che, come emerge dal suo quarto ’considerando’, sostituisce la
direttiva 93/89 annullata.
8
L’art.7, nn.4 e 9, della direttiva 1999/62, che corrisponde all’art.7,
lett.b) e h), della direttiva 93/89, prevede quanto segue: «4. I
pedaggi e i diritti d’utenza sono applicati senza alcuna discriminazione,
diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore
oppure [su]ll’origine o [su]lla destinazione dell’autoveicolo. (...).
9. I pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione,
esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi».
9
Ai termini del suo art.13, quest’ultima direttiva è entrata in
vigore il 20 luglio 1999.
10
A norma del suo art.12, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
ad essa entro il 1° luglio 2000.
11
Con sentenza 26 settembre 2000, causa C-205/98, Commissione/Austria (Racc.
pag. I-7367), la Corte ha dichiarato che: «[d]a un lato, avendo
proceduto, il 1° luglio 1995 ed il 1° febbraio 1996, ad aumenti
del prezzo dei pedaggi per l’intera autostrada del Brennero, arteria di
transito attraverso l’Austria utilizzata per lo più da autocarri
di peso superiore a 12 tonnellate provenienti da altri Stati membri, e,
dall’altro, non avendo applicato i citati pedaggi esclusivamente al fine
di coprire i costi connessi alla costruzione, all’esercizio ed allo sviluppo
dell’autostrada del Brennero, la Repubblica d’Austria è venuta
meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa derivanti dall’art.7, lett.b),
della direttiva [93/89], ed a quelli derivanti dall’art.7, lett.h), della
stessa direttiva».
Causa principale e questioni pregiudiziali
12
Tramite un contratto d’usufrutto («Fruchtgenussvertrag») stipulato
nel giugno 1997, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1997, con il
suo azionista unico, lo Stato austriaco, all’Asfinag veniva trasferita
la responsabilità per la costruzione, la progettazione, l’esercizio,
il mantenimento e il finanziamento delle autostrade e delle strade a scorrimento
veloce austriache, fra cui l’autostrada del Brennero. Essa era inoltre
delegata, con questo contratto, a riscuotere in nome e per conto proprio
pedaggi e diritti d’utenza per coprire le sue spese.
13
La Rieser svolgeva attività di trasporto internazionale di merci
su strada con autoveicoli pesanti con un peso totale a pieno carico pari
o superiore a 12 tonnellate e con più di tre assi. Quale trasportatrice
siffatta essa utilizzava regolarmente l’autostrada a pedaggio del Brennero.
A suo giudizio, i pedaggi che aveva pagato all’Asfinag erano sproporzionati,
specialmente per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e il 31
luglio 2000. Essa chiedeva, perciò, dinanzi ai giudici austriaci,
la parziale restituzione dei pedaggi corrisposti alla detta società.
14
La Rieser invocava la sentenza Commissione/Austria succitata. Faceva valere
che l’art.7, lett.b) e h), della direttiva 93/89 era sufficientemente
preciso per avere efficacia diretta. Una volta scaduto il suo termine
di trasposizione, le disposizioni di tale direttiva sarebbero state direttamente
applicabili per essa ricorrente come pure per l’Asfinag. Quest’ultima,
pur essendo una persona di diritto privato, sarebbe stata sottoposta a
controllo statale.
15
Diversa l’opinione dell’Asfinag. Quanto all’art.7, lett.b), della direttiva
93/89, che vietava qualsivoglia discriminazione, essa riteneva che tale
disposizione non potesse essere utilmente invocata dai trasportatori austriaci.
In ogni caso, per il periodo compreso tra il 17 giugno 1999 e il 1°
luglio 2000, il diritto invocato dalla Rieser non sarebbe sussistito,
dal momento che la direttiva 93/89 si applicava fino al 17 giugno 1999
e che il termine di trasposizione fissato per la direttiva 1999/62 scadeva
il 1° luglio 2000.
16
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso della Rieser con l’argomento
che l’art.7, lett.h), della direttiva 93/89 non era direttamente applicabile
e che la ricorrente non poteva utilmente invocare l’art.7, lett.b), della
stessa.
17
Il giudice d’appello considerava ricevibile il «Rekurs» della
Rieser, ma statuiva che non c’era motivo di rimborsare i pedaggi pagati
tra il 17 giugno 1999, data di adozione della direttiva 1999/62, e il
1° luglio 2000, data di scadenza del suo termine di trasposizione.
Durante questo periodo l’unico obbligo incombente agli Stati membri sarebbe
stato di astenersi dall’adottare disposizioni che potessero compromettere
gravemente il raggiungimento dell’obiettivo prescritto dalla direttiva
1999/62. Nulla lascerebbe concludere per l’inadempimento di detto obbligo.
18
L’Oberster Gerichtshof, investito del ricorso di secondo grado, dubitava
della diretta applicabilità delle disposizioni controverse delle
direttive 93/89 e 1999/62. Tale giudice rilevava altresì la necessità
di un chiarimento riguardo al collegamento tra la direttiva annullata
93/89 e i relativi effetti, da un lato, e la direttiva 1999/62, che l’ha
sostituita il 17 giugno 1999, ma che doveva essere recepita solo il 1°
luglio 2000, dall’altro.
19
Con ordinanza 22 marzo 2002 l’Oberster Gerichtshof decideva, così,
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1)
Se anche alla convenuta incomba l’obbligo, ai sensi della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla
"nozione funzionale di Stato", di osservare, nella conclusione
di contratti con utenti della strada, le disposizioni direttamente applicabili
("self-executing") della direttiva [93/89] e della direttiva
[1999/62], così che la detta convenuta non possa esigere il pagamento
di pedaggi più elevati di quanto sarebbe possibile nell’osservanza
di tali disposizioni.
2)
Solo qualora la questione sub 1) vada risolta in senso affermativo:
Se, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, gli artt.7, lett.b) e h), della direttiva [93/89] e 7, nn.4 e
9, della direttiva [1999/62] siano direttamente applicabili, così
che, ai fini della determinazione di un pedaggio conforme a quanto queste
prescrivono per gli autoveicoli con più di tre assi adibiti al
trasporto di merci che effettuano il percorso completo dell’autostrada
austriaca del Brennero, possano essere invocati nell’ordinamento austriaco
anche in caso di mancata o incompleta attuazione di dette direttive.
3)
Solo qualora la questione sub 2) vada risolta in senso affermativo:
a)
In che modo e in base a quali parametri di dovrebbe calcolare ogni volta
il pedaggio che può essere riscosso per un percorso completo.
b)
Se anche i trasportatori austriaci possano eccepire il fatto di essere
discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) che viene riscossa
per il percorso completo, rispetto agli utenti che percorrono la detta
autostrada solo parzialmente.
4)
Solo qualora le questioni sub1) e 2) vadano risolte in senso affermativo:
a)
Se la sentenza Parlamento/Consiglio [succitata], con cui fu statuito che
gli effetti della direttiva [93/89], che veniva annullata, si mantenevano
in vigore sino a quando il Consiglio non avesse emanato una nuova direttiva,
vada interpretata nel senso che gli effetti di una direttiva si mantengono
in vigore sino a quando gli Stati membri non diano attuazione alle disposizioni
della nuova direttiva ovvero sino a quando non scada il termine per la
trasposizione di quest’ultima.
b)
Solo qualora la questione sub4a) vada risolta in senso negativo:
Se tra il 17 giugno 1999 e il 1° luglio 2000 agli Stati membri incombesse
l’obbligo di tener conto della nuova direttiva, nel senso cioè
di doverne rispettare taluni effetti preliminari».
Sulla prima questione
Osservazioni presentate alla Corte
20
La Rieser e la Commissione ritengono che le disposizioni di una direttiva
direttamente applicabili possano essere opposte a un ente come l’Asfinag
in considerazione dello stretto rapporto che sussiste tra tale società
e lo Stato per la gestione delle autostrade austriache.
21
L’Asfinag, al contrario, è del parere che non le si possano opporre
le disposizioni di una direttiva poiché essa è una società
per azioni di diritto privato, i cui amministratori non ricevono istruzioni
dagli organi dello Stato austriaco, che non svolge pubbliche funzioni
e che riscuote i pedaggi per conto proprio.
Giudizio della Corte
22
Si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze
19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punti23-25, e 12 luglio
1990, causa C-188/89, Foster ea., Racc. pag. I-3313, punto16), secondo
la quale, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante
direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento,
l’efficacia pratica di tale atto sarebbe attenuata se agli amministrati
fosse precluso di valersene in giudizio e ai giudici nazionali di prenderlo
in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario. Di conseguenza,
lo Stato membro che non abbia adottato entro i termini i provvedimenti
di attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli
l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva
stessa. Pertanto, in tutti i casi in cui delle disposizioni di una direttiva
appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente
precise, tali disposizioni possono venire invocate, in mancanza di provvedimenti
d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione
nazionale non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire
diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato.
23
La Corte ha inoltre affermato (sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84,
MarshallI, Racc. pag.723, punto49, e Foster ea., cit., punto17) che gli
amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti
dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo
agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi
i casi è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio
dalla sua inosservanza del diritto comunitario.
24
Fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva
idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente
dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica
autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio
d’interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono
i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti
fra singoli (sentenze Foster ea., cit., punto20, e 14 settembre 2000,
causa C-343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I-6659, punto23).
25
Dalle informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio risulta che lo Stato
austriaco è l’unico azionista dell’Asfinag. Esso ha il diritto
di controllare tutti gli atti di tale società e delle sue controllate
e di richiedere informazioni sulle loro attività in qualsiasi momento.
Detto Stato ha il diritto di fissare obiettivi relativi all’organizzazione
della circolazione, della sicurezza e della costruzione. L’Asfinag è
tenuta ad elaborare annualmente un programma di manutenzione delle autostrade
e delle strade a scorrimento veloce e a sottoporre allo Stato il calcolo
dei relativi costi. Inoltre, essa deve presentare ogni anno puntualmente,
affinché lo Stato rediga il suo bilancio, i preventivi per la pianificazione,
la costruzione, l’esercizio e l’amministrazione delle autostrade e delle
strade a scorrimento veloce nazionali.
26
Dall’ordinanza di rinvio risulta, peraltro, che l’Asfinag non è
autorizzata a fissare di propria autorità l’importo del pedaggio
da riscuotere. Tale importo è fissato ex lege. Gli artt.4 e 8 della
legge relativa all’Asfinag (BGBl 1982/591) prevedono, infatti, che sia
il Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten (Ministro federale
degli affari economici), di concerto con il Bundesminister für Finanzen
(Ministro federale delle finanze), a determinare l’ammontare del corrispettivo
in funzione di criteri determinati, in particolare della categoria dei
veicoli.
27
Tali elementi depongono nel senso che l’Asfinag è un organismo
incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto
il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico (cioè
la costruzione, la pianificazione, l’esercizio, la manutenzione e il finanziamento
delle autostrade e delle strade a scorrimento veloce austriache nonché
la riscossione dei pedaggi e dei diritti d’utenza) e che dispone a questo
scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme
che si applicano nei rapporti fra singoli.
28
Secondo la giurisprudenza citata al punto24 della presente sentenza, un
organismo siffatto fa parte, indipendentemente dalla sua forma giuridica,
degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee
a produrre effetti diretti.
29
Alla prima questione occorre perciò rispondere che, nella conclusione
di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica di diritto
privato incombe l’obbligo di osservare le disposizioni direttamente applicabili
di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito a tale persona giuridica
il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi per l’utilizzo di reti
stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica direttamente o indirettamente.
Sulla seconda questione
Osservazioni presentate alla Corte
30
La Rieser ritiene che gli artt.7, lett.b), della direttiva 93/89, e 7,
n.4, della direttiva 1999/62 siano sufficientemente chiari e incondizionati
per essere direttamente applicabili e per accordare ai singoli un diritto
al rimborso degli importi pagati in eccesso. Tali disposizioni conterrebbero
i criteri che permettono di verificare la legittimità di un sistema
di pedaggio attuato con legge nazionale. Ciò risulterebbe dai punti102-115
della sentenza Commissione/Austria, cit., con cui la Corte ha constatato
la discriminazione degli utenti a causa dell’origine ovvero della destinazione
del trasporto. Anche gli artt.7, lett.h), della direttiva 93/89, e 7,
n.9, della direttiva 1999/62 sarebbero sufficientemente precisi per essere
direttamente applicabili.
31
Secondo l’Asfinag, invece, gli artt.7, lett.b) e h), della direttiva 93/89,
e 7, nn.4 e 9, della direttiva 1999/62 non possono avere efficacia diretta
perché il loro contenuto non sarebbe sufficientemente determinato.
32
Allo stesso modo, il governo austriaco osserva che l’amplissimo potere
discrezionale di cui dispone ciascuno Stato membro per la determinazione
dei pedaggi per l’utilizzo della strada da parte dei singoli osta a un’applicazione
diretta degli artt.7, lett.h), della direttiva 93/89, e 7, n.9, della
direttiva 1999/62. Data l’indeterminatezza di tali disposizioni, non si
potrebbe giudicare l’adeguatezza dell’ammontare del pedaggio rispetto
unicamente al divieto di discriminazione del diritto comunitario. Di conseguenza,
occorrerebbe escludere la diretta applicabilità degli artt.7, lett.b),
della direttiva 93/89, e 7, n.4, della direttiva 1999/62.
33
Da parte sua la Commissione fa valere che, per il calcolo di pedaggi conformi
alle direttive anche in caso di mancata o d’incompleta trasposizione delle
stesse nell’ordinamento austriaco, si possono applicare gli artt.7, lett.b),
della direttiva 93/89, e 7, n.4, della direttiva 1999/62. Viceversa, per
il calcolo di pedaggi conformi alle direttive in caso di mancata o incompleta
trasposizione delle stesse nell’ordinamento austriaco, non si potrebbero
applicare gli artt.7, lett.h), della direttiva 93/89, e 7, n.9, della
direttiva 1999/62. La Corte non potrebbe imporre alla Repubblica d’Austria
un metodo di calcolo determinato per i diritti di pedaggio.
Giudizio della Corte
34
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, in tutti i casi in cui
le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale,
incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere
dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo
non abbia recepito tempestivamente la direttiva sia che l’abbia recepita
in modo non corretto (v., in particolare, sentenze 19 novembre 1991, cause
riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich ea., Racc. pag. I-5357, punto 11,
e 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I-6325,
punto 25).
35
L’art.7, n.4, della direttiva 1999/62 vieta qualsivoglia discriminazione,
diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore
oppure sull’origine o sulla destinazione del trasporto nell’applicazione
dei pedaggi e dei diritti d’utenza. Questo divieto non è soggetto
ad alcuna condizione ed è espresso in termini inequivocabili. Detta
norma è dunque incondizionata e sufficientemente precisa per poter
essere invocata dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.
36
L’art.7, lett.b), della direttiva 93/89 enuncia un divieto di discriminazione
in termini identici, ma reca in più le parole «fatte salve
le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera e) e dell’articolo
9».
37
Ora, l’art. 8, n. 2, lett. e), della direttiva 93/89 autorizza gli Stati
membri a ridurre le aliquote dei diritti d’utenza per gli autoveicoli
immatricolati in taluni Stati membri che sono svantaggiati qualora due
o più Stati membri introducano un sistema comune dei diritti d’utenza
applicabile ai loro territori. A sua volta l’art.9 della medesima direttiva
prevede l’attuazione di un regime speciale per le zone frontaliere. Queste
due eccezioni non permettono agli Stati membri di modificare unilateralmente
la portata del divieto di discriminazione enunciato all’art.7, lett.b),
della citata direttiva, subordinandolo a condizioni o restrizioni di sorta.
Esse non pregiudicano quindi il suo carattere incondizionato. D’altro
canto, nessuno ha avanzato che l’una o l’altra eccezione si applichi alla
causa principale.
38
Ne consegue che l’art.7, lett.b), della direttiva 93/89 è incondizionato
e sufficientemente preciso per poter essere invocato dai singoli dinanzi
ai giudici nazionali.
39
L’argomento del governo austriaco secondo cui gli artt. 7, lett. b), della
direttiva 93/89 e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 non possono essere
invocati per mancanza di un metodo di calcolo matematicamente certo dei
pedaggi o dei diritti d’utenza va disatteso. Infatti, secondo la giurisprudenza,
la discriminazione consiste nell’applicazione di norme diverse a situazioni
analoghe ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse
(v., in particolare, sentenza Commissione/Austria, cit., punto 70). Questo
criterio è sufficiente a stabilire se nella causa principale il
divieto di discriminazione enunciato nelle disposizioni summenzionate
sia stato violato, comparando i pedaggi praticati per i diversi percorsi
stradali in questione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Austria,
cit., punti 79-88, 112 e 115).
40
Al contrario, l’art. 7, lett. h), della direttiva 93/89 prevede che le
aliquote dei pedaggi siano connesse ai costi di costruzione, esercizio
e sviluppo della rete d’infrastrutture di cui trattasi, senza precisare
in particolare la natura della connessione. Tale disposizione non definisce,
inoltre, né le tre voci di spesa in oggetto, ossia la costruzione,
l’esercizio e lo sviluppo, né la nozione di rete d’infrastrutture
di cui trattasi. Essa, mentre impone agli Stati membri linee di orientamento
generale per il calcolo dei pedaggi, non indica nessun metodo di calcolo
concreto e lascia agli Stati membri un amplissimo potere discrezionale
al riguardo.
41
Detta disposizione non può dunque essere considerata incondizionata
o tanto precisa da poter essere invocata dai singoli contro un’autorità
pubblica. Lo stesso vale a fortiori per l’art. 7, n. 9, della direttiva
1999/62, perché è formulato in maniera identica all’art.
7, lett. h), della direttiva 93/89, salvo concernere «pedaggi medi
ponderati» anziché «aliquote dei pedaggi». Sostituendo
questa nozione [alla precedente] senza però definirla, tale disposizione
è ancora più imprecisa del detto art. 7, lett. h).
42
Ne consegue che né l’art. 7, lett. h), della direttiva 93/89, né
l’art. 7, n. 9, della direttiva 1999/62 possono essere invocati dai singoli
contro un’autorità pubblica in caso di mancata o d’incompleta trasposizione
di tali direttive.
43
Infine, va precisato che la seconda questione verte sugli autoveicoli
con più di tre assi adibiti al trasporto di merci, mentre le due
direttive in esame riguardano i veicoli definiti al loro art. 2, vale
a dire «veicol[i] a motore o (...) insiem[i] di autoarticolati,
adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbiano un
peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 t.».
Le disposizioni di dette direttive possono pertanto essere fatte valere
dai singoli dinanzi ai giudici nazionali [solo] in riferimento alla categoria
di veicoli così definita.
44
Alla seconda questione occorre perciò rispondere che gli artt.
7, lett. b), della direttiva 93/89, e 7, n. 4, della direttiva 1999/62,
ma non gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89, e 7, n. 9, della
direttiva 1999/62, possono essere invocati dai singoli contro un’autorità
pubblica in caso di mancata o d’incompleta trasposizione di tali direttive
ai fini del calcolo del pedaggio per gli autoveicoli che abbiano un peso
totale a pieno carico [autorizzato] pari o superiore a 12 t. che effettuano
il percorso completo dell’autostrada austriaca del Brennero.
Sulla terza questione, lett. a)
45
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, il giudice remittente
domanda in che modo e in conformità a quali parametri si debba
calcolare il pedaggio che può essere riscosso per un percorso completo.
46
Vista la soluzione della seconda questione, non occorre rispondere alla
presente.
Sulla terza questione, lett. b)
Osservazioni presentate alla Corte
47
La Rieser afferma che, quale trasportatrice austriaca, essa può
valersi delle disposizioni degli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89,
e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 giacché esse non mirano a tutelare
soltanto i trasportatori stranieri. Piuttosto, esse vieterebbero che tramite
i pedaggi e i diritti d’utenza siano fatte discriminazioni, direttamente
o indirettamente, in base all’origine o alla destinazione del trasporto,
e ciò indipendentemente dalla nazionalità del trasportatore.
48
Anche secondo la Commissione le dette disposizioni mirano a tutelare l’intero
traffico contro qualsivoglia discriminazione, indipendentemente dalla
nazionalità dei trasportatori. Pertanto, i trasportatori austriaci
potrebbero invocarle allo stesso titolo di ogni altro trasportatore, in
quanto discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) richiesta
per il percorso completo dell’autostrada del Brennero, rispetto a chi
percorre la detta autostrada solo parzialmente.
49
L’Asfinag sostiene che i trasportatori austriaci non possono invocare
gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89, e 7, n. 4, della direttiva
1999/62, poiché i cittadini austriaci non sono discriminati a causa
della loro nazionalità, e che le direttive in questione concernono
i costi delle infrastrutture senza occuparsi della concorrenza tra le
imprese di trasporto di un solo e unico Stato membro. Di conseguenza,
i trasportatori austriaci che percorrono l’intera autostrada del Brennero
non potrebbero lamentare un’eventuale discriminazione rispetto agli utenti
di singoli tratti di essa.
50
Il governo austriaco fa valere, parimenti, che le direttive 93/89 e 1999/62
sono intese a disciplinare la concorrenza fra i trasportatori dei diversi
Stati membri senza voler disciplinare un diritto soggettivo dei singoli
utenti a percorrere un certo tragitto per una certa tariffa. Siccome esse
non vanno a disciplinare la concorrenza fra i trasportatori di uno stesso
Stato membro, un trasportatore austriaco non potrebbe invocare le disposizioni
delle direttive 93/89 e 1999/62 relative al divieto di discriminazione.
Giudizio della Corte
51
Occorre ricordare che per evitare qualsiasi forma di distorsione della
concorrenza fra le imprese di trasporto degli Stati membri, l’art. 7,
lett. b), della direttiva 93/89 vieta, nell’applicazione dei diritti d’utenza
e dei pedaggi, oltre alle discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente,
sulla nazionalità dei trasportatori, quelle connesse all’origine
o alla destinazione del trasporto (sentenza Commissione/ Austria, cit.,
punto109).
52
Il medesimo ragionamento si applica alle disposizioni, in sostanza identiche,
dell’art. 7, n. 4, della direttiva 1999/62.
53
Ne discende che le imprese di trasporto austriache che, nel transitare,
percorrono l’intera autostrada del Brennero e che sono di conseguenza
penalizzate, rispetto agli utenti soltanto di parti di essa, a causa dell’origine
o della destinazione del trasporto, possono invocare anch’esse il divieto
di discriminazione enunciato agli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89,
e 7, n. 4, della direttiva 1999/62.
54
Alla terza questione, lett. b), occorre perciò rispondere che i
trasportatori austriaci possono, al pari di quelli degli altri Stati membri,
invocare gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89, e 7, n. 4, della
direttiva 1999/62 perché discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata)
richiesta per il percorso completo dell’autostrada austriaca del Brennero,
rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.
Sulla quarta questione, lett. a)
55
Con la sentenza Parlamento/Consiglio succitata la Corte ha annullato la
direttiva 93/89 in quanto adottata senza regolare consultazione del Parlamento
europeo. Ne ha tuttavia mantenuto in vigore gli effetti sino all’adozione
da parte del Consiglio di una nuova normativa in materia (v. punti 31
e 32 dei motivi e 2 del dispositivo).
56
Il giudice remittente domanda se tale sentenza vada interpretata nel senso
che gli effetti della direttiva 93/89 si sono mantenuti in vigore sino
a quando gli Stati membri hanno dato attuazione alle disposizioni della
nuova direttiva oppure sino a quando è scaduto il termine per la
trasposizione di quest’ultima.
Osservazioni presentate alla Corte
57
Secondo l’Asfinag e il governo austriaco, l’efficacia dell’annullata direttiva
93/89 è perdurata, come dichiarato nella sentenza Parlamento/Consiglio
succitata, fino all’emanazione della direttiva 1999/62, vale a dire fino
al 17 giugno 1999.
58
La Commissione ricorda che la direttiva 1999/62 è entrata in vigore
il 20 luglio 1999 e fa valere che, quindi, a quella data la direttiva
93/89 ha perso il suo potere vincolante.
Giudizio della Corte
59
Occorre ammettere che, a rigor di termini, la sentenza Parlamento/Consiglio
succitata indica che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti
fino alla data d’adozione della direttiva 1999/62 che l’ha sostituita.
60
Lo scopo del mantenimento degli effetti di un atto giuridico annullato,
tuttavia, è di evitare l’instaurarsi di un vuoto normativo fino
a quando un nuovo atto sostituisca quello annullato. Tale scopo è
raggiunto solo se l’atto giuridico annullato continua a produrre effetti
finché il nuovo non dispieghi i suoi. Poiché la direttiva
1999/62 diventa efficace soltanto entrando in vigore, la sentenza Parlamento/Consiglio
succitata va interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89
sono mantenuti fino all’entrata in vigore della direttiva 1999/62, vale
a dire, ai termini del suo art. 13, fino al 20 luglio 1999. La direttiva
93/89 ha dunque continuato a produrre effetti fino alla mezzanotte del
giorno 19 luglio 1999.
61
Alla quarta questione, lett. a), occorre perciò rispondere che
la sentenza Parlamento/Consiglio succitata va interpretata nel senso che
gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti fino al 20 luglio 1999,
giorno dell’entrata in vigore della direttiva 1999/62.
Sulla quarta questione, lett. b)
62
A norma del suo art. 12, la direttiva 1999/62 andava trasposta entro il
1° luglio 2000. Con la presente questione il giudice remittente intende
sapere, in sostanza, se la direttiva 1999/62, nel periodo compreso tra
il 20 luglio 1999, data della sua entrata in vigore, e il 1° luglio
2000, data della scadenza del suo termine di trasposizione, già
potesse essere invocata dalla Rieser dinanzi ai giudici nazionali.
Osservazioni presentate alla Corte
63
L’Asfinag fa valere che gli Stati membri erano tenuti, nel periodo compreso
tra il 17 giugno 1999 e il 1° luglio 2000, a adempiere l’obbligo di
preservare gli effetti preliminari della direttiva 1999/62, ma che questi
effetti non erano diretti.
64
Il governo austriaco osserva come gli Stati membri debbano rispettare
gli effetti preliminari di una direttiva evitando di prendere misure che
compromettano gravemente il raggiungimento dello scopo della stessa. Al
contrario, andrebbe esclusa l’applicabilità diretta di una direttiva
il cui termine di trasposizione ancora non sia scaduto.
65
Secondo la Commissione, nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il
1° luglio 2000 gli Stati membri dovevano tener conto della direttiva
1999/62 nel senso che, in pendenza del suo termine di trasposizione, dovevano
astenersi dall’adottare disposizioni che potessero compromettere gravemente
il risultato da essa prescritto.
Giudizio della Corte
66
Dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, e 249, terzo comma,
CE e dalla stessa direttiva 1999/62 risulta che, in pendenza del termine
di trasposizione di quest’ultima nel diritto nazionale, lo Stato membro
destinatario deve astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere
gravemente il risultato da essa prescritto (sentenza 18 dicembre 1997,
causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto
45).
67
Nondimeno, nei procedimenti instaurati dai singoli che invocano l’applicabilità
diretta di una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare
le norme di diritto interno confliggenti con tale direttiva solo dopo
la scadenza del suo termine di trasposizione (v., in tal senso, benché
nel contesto di una decisione e non di una direttiva, sentenza 10 novembre
1992, causa C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundt, Racc. pag. I-5567, punto
20).
68
Infatti, poiché questo termine è diretto, in particolare,
a dare agli Stati membri il tempo necessario all’adozione dei provvedimenti
di trasposizione, non si può contestare agli stessi Stati l’omessa
trasposizione della direttiva nel loro ordinamento giuridico interno prima
della scadenza di tale termine (sentenza Inter-Environnement Wallonie,
cit., punto 43).
69
Alla quarta questione, lett. b), occorre perciò rispondere che
nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il 1° luglio 2000 gli
Stati membri dovevano astenersi dall’adottare disposizioni in grado di
compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto dalla
direttiva 1999/62, ma i singoli non potevano invocare tale direttiva contro
gli Stati membri dinanzi ai giudici nazionali per far disapplicare una
disposizione di diritto interno con essa configgente.
Sulle spese
70
Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Oberster Gerichtshof,
con ordinanza 22 marzo 2002, dichiara:
1) Nella conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona
giuridica di diritto privato incombe l’obbligo di osservare le disposizioni
direttamente applicabili di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito
a tale persona giuridica il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi
per l’utilizzo di reti stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica
direttamente o indirettamente.
2) Gli artt. 7, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993,
93/89/CEE, relativa all’applicazione da parte degli Stati membri delle
tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci
su strada, nonché dei pedaggi e diritti d’utenza riscossi per l’uso
di alcune infrastrutture, e 7, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l’uso di alcune infrastrutture, ma non gli artt. 7, lett. h), della
direttiva 93/89, e 7, n. 9, della direttiva 1999/62 possono essere invocati
dai singoli contro un’autorità pubblica in caso di mancata o d’incompleta
trasposizione di tali direttive, ai fini del calcolo del pedaggio per
gli autoveicoli che abbiano un peso totale a pieno carico [autorizzato]
pari o superiore a 12 tonnellate che effettuano il percorso completo dell’autostrada
austriaca del Brennero.
3) I trasportatori austriaci possono, al pari di quelli degli altri Stati
membri, invocare gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89, e 7, n.
4, della direttiva 1999/62 perché discriminati, a causa della tariffa
(sproporzionata) richiesta per il percorso completo dell’autostrada austriaca
del Brennero, rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.
4) La sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, va
interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti
fino al 20 luglio 1999, giorno dell’entrata in vigore della direttiva
1999/62.
5) Nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il 1° luglio 2000
gli Stati membri dovevano astenersi dall’adottare disposizioni in grado
di compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto
dalla direttiva 1999/62, ma i singoli non potevano invocare tale direttiva
contro gli Stati membri dinanzi ai giudici nazionali per far disapplicare
una disposizione di diritto interno con essa confliggente.
Skouris
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Macken
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
|