Mercoledì 27 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Ampliati i presupposti per l’accesso di privati e imprese al giudice comunitario Il singolo cittadino può ricorrere contro un regolamento

(Tribunale europeo primo grado 3.5.2002)

CASSETTO: GIURIDICO/NORME-Ue/Sentenze
FILE: Sentenza 2002.05.03
WEB: 0005

 

Ampliati i presupposti per l’accesso di privati e imprese al giudice comunitario

Il singolo cittadino può ricorrere contro un regolamento

(Tribunale europeo primo grado 3.5.2002)


I singoli, cittadini e imprese, possono direttamente fare appello ai giudici europei quando un regolamento comunitario va ad intaccare i loro diritti o impone loro obblighi specifici. E’ quanto stabilisce una sentenza del Tribunale di primo grado, il cui giudizio, se non viene appellato di fronte alla Corte entro due mesi dalla notifica, potrebbe segnare una svolta nel diritto comunitario. Fino ad oggi, infatti, ai singoli non era consentito rivolgersi ai giudici di Lussemburgo per impugnare atti di portata generale. Ricorsi contro regolamenti erano ammessi in via del tutto eccezionale in presenza di normative che apparivano come regolamenti ma erano di fatto decisioni che riguardavano direttamente e individualmente situazioni e soggetti specifici. Il cambiamento di rotta del Tribunale è avvenuto in una causa relativa ad una questione sorta nel mare del sud d’Irlanda e sollevata da una società di armatori francesi operante nelle acque celtiche. La società ha fatto ricorso contro la Commissione per chiedere l’annullamento di un regolamento che, vietando ai pescherecci del Mare Celtico l’utilizzazione di reti di maglia inferiore a 100 millimetri, andava ad incidere sensibilmente sull’attività dell’impresa, che utilizza in quelle acque reti da pesca con maglie da 80 millimetri. Il Tribunale ha dato ragione alla Commissione sul fatto che il regolamento non riguarda singolarmente quella società e dunque il ricorso, secondo la giurisprudenza attuale, non sarebbe valido, ma, ha aggiunto, "l’attuale giurisprudenza è insoddisfacente" poiché riduce il livello di tutela giurisdizionale dei singoli. Quindi il giudice comunitario ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, dichiarando che una persona fisica o giuridica ha tutto il diritto di impugnare un regolamento se questo incide in maniera certa ed attuale sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti o imponendole obblighi.

 


 

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE
(Prima Sezione ampliata).
3 maggio 2002 n. T-177/01

 

Nella causa T-177/01,

 

Jégo-Quéré et Cie SA, con sede in Lorient (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente e A. Agustinoy Guilayn, avocats,

 

ricorrente,

 

contro

 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e A. Bordes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

convenuta,

 

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159, pag. 4),

 

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

 

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

 

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Azizi, N.J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

 

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 aprile 2002,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

Sfondo normativo e fatti

 

1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura (GU L 389, pag. 1), modificato, prevede all’art. 15, la possibilità per la Commissione di adottare misure urgenti nel caso in cui la conservazione delle risorse alieutiche sia minacciata da gravi e impreviste turbative.

2. Nel mese di dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio, a cui era giunta una segnalazione da parte del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), hanno ritenuto urgente l’attuazione di un piano di ricostituzione dello stock di naselli.

3. Il regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159, pag. 4; in prosieguo: il "regolamento"), conseguentemente adottato, ha lo scopo principale di ridurre nell’immediato le catture di novellame di nasello. Esso si applica ai pescherecci che operano nelle aree dallo stesso definite, imponendo loro una dimensione di maglia minima, variabile a seconda delle aree, per le differenti tecniche di pesca con reti, a prescindere dalla specie oggetto di pesca da parte della nave considerata. Tale dispositivo non si applica ai pescherecci di lunghezza inferiore a dodici metri che effettuano uscite di 24 ore al massimo.

4. Quanto alle disposizioni che rilevano nella presente controversia (in prosieguo: le "disposizioni impugnate"), l’art. 3, lett. d), del regolamento vieta le "reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della rete". L’art. 5 del regolamento definisce, al n. 1, le aree geografiche nelle quali sono applicabili le disposizioni del regolamento, precisando, al n. 2, per tutte queste aree, i divieti relativi all’utilizzazione, all’immersione ed all’impiego di reti trainate, a seconda della loro dimensione di maglia, nonché gli obblighi concernenti la loro fissazione e la loro sistemazione, così come, per ciascuna di tali aree, i divieti relativi all’utilizzazione, all’immersione ed all’impiego di attrezzi fissi a seconda della loro dimensione di maglia, nonché gli obblighi concernenti la loro fissazione e la loro sistemazione. Relativamente alle reti trainate, i divieti si applicano alle dimensioni di maglia comprese tra 55 e 99 mm; relativamente agli attrezzi fissi, essi si applicano, a seconda delle zone, alle dimensioni di maglia inferiori a 100 o a 120 mm.

5. La società Jégo-Quéré et Cie SA (in prosieguo: la "società Jégo-Quéré" o la "ricorrente") è una società di armamento per la pesca stabilita in Francia, la quale esercita in via permanente nel sud dell’Irlanda, nella zona CIEM VII di cui all’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento, un’attività di pesca selettiva al merlano, specie che rappresenta mediamente il 67,3% delle sue catture. Essa possiede quattro navi di oltre trenta metri ed utilizza reti con una dimensione di maglia pari a 80 mm.

 

Procedimento

 

6. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2000, la società Jégo-Quéré ha proposto, sul fondamento dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento.

7. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2001, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 14 dicembre 2001 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in ordine a tale eccezione.

8. Con decisione del Tribunale 14 marzo 2002, la causa è stata assegnata alla Prima Sezione ampliata.

9. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale al fine di statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta.

 

10. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 16 aprile 2002.

Conclusioni delle parti

 

11. Nella sua eccezione di irricevibilità, la convenuta chiede che il Tribunale voglia:

) dichiarare il ricorso irricevibile;

 

) condannare la ricorrente alle spese.

 

12. Nelle sue osservazioni relative all’eccezione d’irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 

) unire l’eccezione al procedimento principale o, in subordine, in seguito alla fase orale, dichiarare il ricorso ricevibile;

 

) condannare la Commissione alle spese.

 

Sulla ricevibilità

 

Argomenti delle parti

 

13. La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità fondata sul fatto che la società Jégo-Quéré non è individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dal regolamento, e non è pertanto legittimata a proporre un ricorso di annullamento nei confronti delle disposizioni impugnate.

14. La Commissione sostiene che il regolamento ha una portata generale, in particolare per quanto riguarda le disposizioni impugnate, le quali non prevedono deroghe. Essa rinvia, su questo punto, alla giurisprudenza secondo cui disposizioni che si applicano a situazioni obiettivamente determinate e che implicano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone contemplate in modo generale e astratto hanno natura regolamentare, indipendentemente dal fatto che esse possano riguardare individualmente taluni operatori economici (sentenze del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, Campo Ebro e a./Consiglio, Racc. pag. II-421, punti 31 e 32, e 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 60). La convenuta aggiunge che le deroghe previste dal regolamento, che non sono oggetto del presente ricorso, hanno anch’esse una portata generale e non rappresentano in alcun modo un "insieme di decisioni individuali" (ai sensi delle sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70, 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, punto 21, e 6 novembre 1990, causa 354/87, Weddel/Commissione, Racc. pag. I-3847, punto 23).

15. La Commissione fa valere che la società Jégo-Quéré non è interessata individualmente dalle disposizioni impugnate, poiché il generale divieto di dimensioni di maglia inferiori ad una misura determinata si applica a tutti gli operatori che pescano nel mar celtico, a prescindere dalla specie ricercata. Essa sottolinea che solo una parte della zona CIEM VII è interessata dall’art. 5 del regolamento e che l’art. 6 del regolamento permette, salvo controlli, l’utilizzo di reti di dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm. La convenuta ritiene che la situazione specifica della ricorrente non sia, di conseguenza, in alcun modo individuata da tali misure, le quali hanno ad oggetto una pesca che essa non pratica, incidono in ugual misura sugli operatori che pescano specie diverse dal nasello e lasciano non intaccata dall’allargamento delle dimensioni di maglia una parte dell’ambito geografico di applicazione del regolamento sulla quale non viene imposto alcun vincolo alla pesca del merlano. La Commissione rileva che la dimensione delle navi della società Jégo-Quéré, nonché il fatto che gli operatori di tutti gli Stati membri non siano ugualmente pregiudicati dal regolamento, rappresentano elementi di fatto privi di pertinenza al fine di dimostrare l’incidenza individuale nei confronti della ricorrente.

16. La Commissione aggiunge che nessuna disposizione di rango superiore ) ivi compreso l’art. 33 CE, relativo alle finalità della politica agricola comune ) e ciò a differenza della fattispecie considerata nella sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patriki e a./Commissione (Racc. pag. 207, punto 28), le imponeva di tener conto, nell’emanare il regolamento, della situazione specifica della ricorrente.

17. La Commissione ritiene, inoltre, che l’irricevibilità risulti dal sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dal Trattato e che la società Jégo-Quéré non sia sprovvista di ogni tutela giurisdizionale, rimanendo esperibile da parte sua il procedimento per responsabilità extracontrattuale previsto dagli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE (ordinanza del Tribunale 19 settembre 2001, cause riunite T-54/00 e T-73/00, Federacíon de cofradías de pescadores e a./Consiglio, Racc. pag. II-0000, punto 85).

18. La società Jégo-Quéré si presenta come il principale armatore operante nel sud dell’Irlanda, nella zona CIEM VII considerata dal regolamento, nonché l’unica società che pratica nel mar celtico, in maniera permanente, una pesca selettiva al merlano con navi di lunghezza superiore a trenta metri. Essa precisa di effettuare solo catture infime di nasello, mentre il merlano rappresenta una parte essenziale della sua attività, e che l’allargamento delle dimensioni di maglia delle reti prescritto dalle disposizioni impugnate avrà l’effetto di ridurre in maniera considerevole le sue catture di merlani di piccola taglia e di penalizzarla, anche al di fuori dei settori considerati dal regolamento ove essa ugualmente pesca, poiché il dispositivo non permette di tenere a bordo i due tipi di maglie. Essa sostiene che le disposizioni impugnate, a suo parere illegittime in quanto adottate in violazione del principio di proporzionalità, del principio di uguaglianza, nonché dell’obbligo di motivazione, pregiudicano sensibilmente la sua attività economica.

19. La società Jégo-Quéré sostiene che il regolamento, oltre ad incidere in maniera diversa sugli Stati membri, non ha portata generale. A parere della ricorrente esso contiene più decisioni adattate ai casi specifici di vari armatori degli Stati membri, e si risolve in un "insieme di decisioni individuali" ai sensi delle sentenze Weddel/Commissione e International Fruit Company e a./Commissione, citate al precedente punto 14. La società Jégo-Quéré aggiunge che le situazioni specifiche così stabilite non corrispondono a differenze oggettive e non sono giustificate dallo scopo di protezione del nasello perseguito dal regolamento.

20. La società Jégo-Quéré fa presente che la sua situazione era sufficientemente individuata e nota alla Commissione, la cui attenzione era stata richiamata sull’incidenza che le misure prospettate potevano avere sull’attività dei pescherecci francesi che pescano il merlano nelle acque a sud e ad ovest dell’Irlanda. La ricorrente ritiene, inoltre, che la Commissione avesse l’obbligo di tener conto delle conseguenze pregiudizievoli che la disciplina progettata avrebbe avuto nei suoi confronti, e che la Commissione avrebbe dovuto prevedere speciali misure, come essa ha fatto per gli operatori che pescano selettivamente specie diverse dal merlano, adottando disposizioni adeguate a tali casi specifici.

21. La società Jégo-Quéré sostiene che l’irricevibilità del suo ricorso d’annullamento la priverebbe di mezzi di tutela giurisdizionale, dato che non esiste alcun atto adottato a livello nazionale che possa essere impugnato in sede giurisdizionale e, facendo valere l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), invita il Tribunale ad operare, alla luce di tale disposizione, un’interpretazione estensiva dell’art. 230 CE.

 

Giudizio del Tribunale

 

22. Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, "qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente".

23. La società Jégo-Quéré mira ad ottenere l’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento. Tali disposizioni impongono ai pescherecci operanti in talune aree determinate una dimensione di maglia minima per le differenti tecniche di pesca con reti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tali disposizioni si rivolgono in termini astratti a categorie di persone indeterminate e si applicano a situazioni determinate oggettivamente (v., in particolare, sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 19, ed ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 51).

24. Conseguentemente, le disposizioni impugnate hanno, per loro natura, una portata generale.

25. Occorre tuttavia verificare se, malgrado la loro portata generale, la ricorrente possa nondimeno essere considerata direttamente ed individualmente interessata dalle disposizioni impugnate. Emerge infatti da una costante giurisprudenza che la portata generale di una disposizione non esclude per ciò stesso che essa possa riguardare direttamente ed individualmente taluni operatori economici interessati (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punti 13 e 14; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 46; sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II-0000, punto 47).

26. E’ giocoforza constatare che la condizione dell’incidenza diretta è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-1975, punto 96). Orbene, per produrre i loro effetti nei confronti della ricorrente le disposizioni impugnate non richiedono l’adozione di alcun ulteriore provvedimento, comunitario o nazionale.

27. Per quanto riguarda poi la questione se la ricorrente sia individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, occorre ricordare che secondo una giurisprudenza costantemente reiterata a partire dalla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, a 220), una persona fisica o giuridica può pretendere di essere considerata individualmente interessata da un atto di cui non sia il destinatario solo se l’atto stesso incida su di essa a causa di sue determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi la identifichi alla stessa stregua del destinatario.

28. Si deve quindi verificare se, alla luce di tale giurisprudenza, la ricorrente possa essere considerata come individualmente interessata dalle disposizioni impugnate.

29. A tal proposito, la ricorrente sottolinea, innanzi tutto, che essa è l’unico armatore che pesca il merlano nelle acque a sud dell’Irlanda con navi di lunghezza superiore a trenta metri le cui catture risultano fortemente ridotte a seguito dell’applicazione delle disposizioni impugnate.

30. Tuttavia, questa circostanza non è tale da contraddistinguere la ricorrente ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 27, in quanto le disposizioni impugnate riguardano la ricorrente solo per la sua caratteristica oggettiva di essere pescatrice di merlano che utilizza una certa tecnica di pesca in una zona determinata, allo stesso modo di ogni altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica (v. in tal senso, sentenza Abertal e a./Commissione, citata al precedente punto 23, punto 20, e sentenza ACAV e a./Consiglio, citata al precedente punto 14, punto 65).

31. La ricorrente sostiene inoltre che risulta dall’art. 33 CE che la Commissione era giuridicamente tenuta ad esaminare la sua peculiare posizione prima di adottare le disposizioni impugnate.

32. Invero, il fatto che la Commissione ha l’obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli può essere tale da identificare questi ultimi (sentenze della Corte Piraiki-Patraiki, citata al precedente punto 16, punti 21 e 28; 26 giugno 1990, causa 152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 11; 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punti 25-30; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 67, e 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 41).

33. E’ tuttavia giocoforza constatare che l’art. 33 CE, che enuncia le finalità ed i principi della politica agricola comune, non impone alla Commissione alcun obbligo di tener conto della situazione particolare di singole imprese, quale la ricorrente, allorché essa adotta misure che rientrano in tale ambito.

34. La ricorrente fa inoltre riferimento a riunioni che avrebbero avuto luogo tra essa ed i servizi della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione del regolamento.

35. Tuttavia, il fatto che una persona intervenga, in un modo o nell’altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto comunitario non è tale da contraddistinguere questa persona rispetto all’atto in questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non le accordi determinate garanzie procedurali (sentenza Rica Foods/Commissione, citata al precedente punto 32, punto 55).

36. Orbene, nel caso di specie, nessuna disposizione di diritto comunitario imponeva alla Commissione, per l’adozione del regolamento, di seguire un procedimento nell’ambito del quale la ricorrente fosse stata legittimata a rivendicare eventuali diritti, tra cui quello di essere sentita (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 febbraio 2001, cause riunite da T-38/99 a T-50/99, Sociedade Agrícola dos Arinhos e a./Commissione, Racc. pag. II-585, punto 48).

37. Peraltro, la ricorrente non ha apportato alcun elemento da cui emerga che le disposizioni impugnate la pregiudichino in ragione di una situazione particolare quale una di quelle individuate dalla Corte nelle cause in cui sono state pronunciate le sentenze citate al precedente punto 25, Extramet Industrie/Consiglio, punto 17, e Cordoniu/Consiglio, punti 21 e 22.

38. Risulta dunque da quanto precede che la ricorrente non può essere considerata individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, sulla base dei criteri fino ad ora elaborati dalla giurisprudenza comunitaria.

39. La ricorrente sottolinea tuttavia che un’irricevibilità opposta al presente ricorso la priverebbe di ogni rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate. Infatti, poiché il regolamento non prevede l’adozione di alcun provvedimento d’esecuzione da parte degli Stati membri, la ricorrente non potrebbe, nel caso di specie, esercitare alcuna azione dinanzi ai giudici nazionali.

40. La Commissione ritiene, al contrario, che la ricorrente non sia sprovvista di ogni tutela giurisdizionale, rimanendo esperibile il ricorso per responsabilità extracontrattuale previsto dagli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

41. A tal proposito, si deve rammentare che la Corte stessa ha affermato che l’accesso alla tutela giurisdizionale è uno degli elementi costitutivi di una comunità di diritto e che esso è garantito all’interno dell’ordinamento giuridico basato sul Trattato CE dal fatto che quest’ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). La Corte fonda sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della CEDU il diritto ad un’azione effettiva dinanzi ad un giudice competente (v. sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).

42. Il diritto ad un’azione effettiva per ogni soggetto i cui diritti e la cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati è stato inoltre riaffermato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).

43. Si deve quindi verificare se, in una causa come quella in esame, nel cui ambito un singolo contesta la legittimità di disposizioni di portata generale che incidono direttamente sulla sua sfera giuridica, l’irricevibilità del ricorso di annullamento priverebbe la ricorrente del diritto ad un’azione effettiva.

44. Si deve a tal proposito rammentare che, oltre al ricorso di annullamento, sussistono altri due mezzi di tutela giurisdizionale che permettono ad un singolo di adire il giudice comunitario, unico competente a tal fine, per far accertare l’illegittimità di un atto comunitario, ossia l’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, in conformità all’art. 234 CE, ed il ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità prevista agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

45. Tuttavia, quanto all’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte in conformità all’art. 234 CE, deve sottolinearsi che, in un caso come quello in esame, non esistono provvedimenti di esecuzione sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. Il fatto che un singolo pregiudicato da un provvedimento comunitario possa contestarne la validità dinanzi ai giudici nazionali, violando le disposizioni contenute nel provvedimento stesso ed eccependo l’illegittimità di tali disposizioni in un procedimento giurisdizionale avviato nei suoi confronti, non gli offre una tutela giurisdizionale adeguata. Infatti, non si può chiedere ai singoli di violare la legge per avere accesso alla tutela giurisdizionale (v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs 21 marzo 2001, nella causa C-50/00 P, Unión de Pequeños agricultores/ Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 43).

46. Il mezzo dell’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità non fornisce, in un caso come quello in esame, una soluzione soddisfacente per gli interessi del singolo. Tale azione non può infatti condurre all’eliminazione dall’ordinamento giuridico comunitario di un atto pur dichiarato, in ipotesi, illegittimo. Presupponendo il verificarsi di un danno cagionato direttamente dall’applicazione dell’atto controverso, essa è soggetta a condizioni di ricevibilità e di merito diverse da quelle che valgono per il ricorso di annullamento e quindi non pone il giudice comunitario in condizione di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il controllo di legittimità che esso ha il compito di esercitare. In particolare, qualora un provvedimento di portata generale, come le disposizioni impugnate nel caso di specie, è contestato nell’ambito di un’azione del genere, il controllo esercitato dal giudice comunitario non si estende a tutti gli elementi atti ad incidere sulla legittimità di tale misura, ma si limita a sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche dirette a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 41-43; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2001, causa T-155/99, Dieckmann & Hansen/Commissione, Racc. pag. II-0000, punti 42 e 43; v. altresì, per un caso di violazione non grave e manifesta, sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punti 18 e 19, e, per un caso in cui la norma fatta valere non è diretta a conferire diritti ai singoli, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 43).

47. Sulla base di quanto precede, è giocoforza concludere che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall’altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro sfera giuridica.

48. Certo, una simile circostanza non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti stabilito dal Trattato e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato della legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE (v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P (R), Federación de Cofradías de Pescadores e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 37).

49. Si deve tuttavia sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate nella causa Unión de Pequeños agricultores/Consiglio (citate al precedente punto 45, paragrafo 59), nessun motivo imperioso consente di sostenere che la nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, comporti l’obbligo per un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale di essere identificato alla stessa stregua di un destinatario.

50. Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenza Les Verts/Parlamento, citata al precedente punto 41, punto 23), si deve riconsiderare l’interpretazione restrittiva, sinora adottata, della nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

51. Alla luce di quanto precede, ed al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguardo pertinenti.

52. Nel caso di specie, la società Jégo-Quéré si vede effettivamente imporre obblighi dalle disposizioni impugnate. Infatti la ricorrente, le cui navi rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento, esercita attività di pesca in una delle aree in cui le attività di pesca sono soggette, in forza delle disposizioni impugnate, ad obblighi precisi quanto alle dimensioni di maglia delle reti da utilizzare.

53. Ne discende che la ricorrente è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate.

54. Dato che la ricorrente è anche direttamente interessata dalle disposizioni impugnate (v. precedente punto 26), si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e disporre la prosecuzione del procedimento.

 

Sulle spese

 

Le spese devono essere riservate fino al momento della pronuncia sul merito della controversia.

 

Per questi motivi,

 

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

 

dichiara e statuisce:

 

1) L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2) Il procedimento prosegue nel merito.

3) Le spese sono riservate.

 

Vesterdorf Lenaerts Azizi

 

Forwood Legal

 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 maggio 2002.

 

Il cancelliere Il presidente

 

H. Jung B. Vesterdorf

 

Domenica, 16 Giugno 2002
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK