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Necessaria una stretta cooperazione con Eurojust e Olaf Più poteri ad Europol

(Raccomandazione Parlamento Ue 30.5.2002)

CASSETTO: GIURIDICO/NORME-Ue
FILE: Diretta Web
WEB: 0005

 

Necessaria una stretta cooperazione con Eurojust e Olaf

Più poteri ad Europol

(Raccomandazione Parlamento Ue 30.5.2002)

 


Sei raccomandazioni per sottolineare la necessità che l’Europol, la polizia europea, si integri a pieno titolo nel sistema istituzionale dell’Unione europea. Il Parlamento europeo, con un testo approvato il 30 maggio 2002, dà sostegno all’Ufficio europeo di polizia come strumento di lotta contro la criminalità organizzata nell’Unione europea e indica la strada per un suo potenziamento. A partire dalla base giuridica. Innanzi tutto, infatti, il Parlamento chiede al Consiglio di sostituire la Convenzione istitutiva chiarendo i reati di competenza di Europol; di modificarne il sistema di finanziamento, sostituendo una parte dei contributi degli stati membri con un finanziamento a carico del bilancio dell’Unione; di consentire ad Europol di aprire indagini su casi specifici; di dotare il sistema di mezzi più efficaci di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il Parlamento chiede anche di vedere rafforzato il proprio potere di controllo, di prevedere un rapporto sull’attività annuale, di essere coinvolto nella nomina del direttore di Europol. Essenziale, ai fini della buona operatività, sembra, inoltre, al Parlamento che si assumano le misure necessarie per assicurare una stretta cooperazione tra Europol, Eurojust e Olaf. (31 maggio 2002)


 

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell’Unione europea

 

 

 

Il Parlamento europeo,

 

– visto l’articolo 39, paragrafo 3 del trattato UE,

 

– visti gli articoli 29 e 30 del trattato UE [1],

 

– visti l’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)1 nonché i protocolli e le sue modifiche,

 

– vista l’iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell’adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), del protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti 2 ,

 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Controllo democratico dell’Europol" (COM(2002) 95),

 

– visto l’articolo 107 del suo regolamento,

 

– vista la proposta di raccomandazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0173/2002),

 

A. considerando che l’Europol deve divenire uno strumento efficace nella lotta contro la criminalità organizzata nell’Unione europea, mantenendo in particolare una stretta cooperazione con Eurojust; che in un ambiente internazionale in costante cambiamento ciò richiede che l’Europol possa agire con flessibilità per apportare un contributo efficace alla lotta contro le molteplici forme di grande criminalità,

 

B. considerando che l’attuale procedura di modifica della convenzione, che implica la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, in conformità delle rispettive norme costituzionali, rappresenta una procedura eccessivamente lunga e pesante e, pertanto, totalmente inadeguata,

 

C. considerando che per il fatto di proporre che, d’ora in poi, le modifiche alla convenzione Europol vengano adottate dal Consiglio, l’iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna sembra effettuare un passo nella giusta direzione, ma che tuttavia essa è viziata da tre gravi carenze:

 

a) essa mantiene l’Europol, de jure, nel quadro della semplice cooperazione intergovernativa, contrariamente alle esplicite richieste in tal senso formulate a più riprese da questo Parlamento e in un momento in cui il Consiglio stesso attribuisce a Europol missioni sempre più numerose da svolgere per conto dell’Unione;

 

b) essa rischia, dopo l’ampliamento dell’Unione, di comportare un’eccessiva lentezza se non addirittura un blocco del processo decisionale, dal momento che tutte le decisioni del Consiglio relative a Europol dovranno essere prese dal Consiglio all’unanimità;

 

c) essa conferma il ruolo marginale di questo Parlamento per tutto ciò che riguarda Europol, privandolo al tempo stesso dei mezzi giuridici e del quadro istituzionale che potrebbero consentirgli di esercitare in futuro un reale controllo democratico,

 

D. considerando che esiste una strada alternativa che consente di rispondere in modo adeguato alle gravi carenze di cui sopra e che è rappresentata dall’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE, che consentirebbe al Consiglio di sostituire la convenzione con una decisione,

 

E. considerando che la sostituzione della convenzione con una decisione del Consiglio basata sull’articolo 34 del trattato UE avrebbe l’effetto di integrare Europol nel terzo pilastro e quindi nel sistema del diritto comunitario, il che presenterebbe tre vantaggi non indifferenti:

 

a) il miglioramento delle capacità operative dell’Europol, dal momento che, in virtù dell’articolo 34 del trattato UE, tutte le misure esecutive verrebbero definite dal Consiglio a maggioranza qualificata (senza possibilità di deroghe), il che consentirebbe di reagire più rapidamente in caso di necessità;

 

b) il miglioramento del controllo parlamentare giacché, da un lato, il Parlamento deve essere consultato per tutte le misure di applicazione definite dal Consiglio (articolo 39 del trattato UE) e, dall’altro, esso ha la possibilità di adire la Corte di giustizia in caso di mancato rispetto dei suoi diritti;

 

c) l’applicazione automatica a tutte le decisioni adottate dal Consiglio sulla base dell’articolo 34 del trattato UE (e quindi anche alla convenzione stessa non appena sarà stata sostituita da una decisione del Consiglio) delle norme relative alla competenza della Corte di giustizia (articolo 35 del trattato UE),

 

F. considerando che è inderogabile e urgente rafforzare il controllo democratico su Europol,

 

G. considerando che l’estensione delle competenze e delle responsabilità prevista dall’iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna con l’introduzione di unità investigative miste inasprisce l’asimmetria che già esiste nei rapporti tra esecutivo e legislativo; che, quale organismo europeo, Europol deve essere controllato da un altro organo europeo, il Parlamento europeo, e non dai parlamenti nazionali,

 

H. considerando che le possibilità di controllo parlamentare offerte a questo Parlamento sarebbero notevolmente aumentate se una parte del bilancio dell’Europol fosse inserita nel bilancio della Comunità, 1. indirizza al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

 

Raccomandazione 1: base giuridica

 

– chiede al Consiglio di sostituire:

 

– la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol),

 

– il protocollo riguardante l’interpretazione, a titolo pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia,

 

– e il protocollo sui privilegi e le immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi direttori aggiunti e dei suoi agenti con una o più decisioni del Consiglio, sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea; garantendo nel contempo il rispetto del sistema delle competenze proprie attribuite alle istituzioni dell’Unione, e di procedere di conseguenza, a norma degli articoli 30 e 31 del trattato sull’Unione europea, alla riformulazione delle disposizioni della convenzione Europol relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, in particolare degli elementi essenziali dei reati di competenza di Europol;

 

Raccomandazione 2: bilancio

 

– chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di modificare il sistema di finanziamento dell’Europol, sostituendo una parte dei contributi degli Stati membri con un finanziamento a carico del bilancio dell’UE, rispettando le prerogative delle autorità di bilancio;

 

Raccomandazione 3: missioni

 

– chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di prevedere le disposizioni necessarie:

 

– per disciplinare la partecipazione dell’Europol alle unità investigative miste;

 

– per consentire a Europol di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di aprire indagini in casi specifici;

 

– per dotare Europol di mezzi più efficaci per lottare contro il riciclaggio di denaro e per rafforzarne la capacità di aiutare gli Stati membri in questa lotta (Atto del Consiglio del 30 novembre 2000 che stabilisce, in base all’articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l’articolo 2 e l’allegato di detta convenzione 1 );

 

Raccomandazione 4: controllo parlamentare

 

– chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di rafforzare il potere democratico di controllo del Parlamento europeo su Europol, e di prevedere a tal fine:

 

– una disposizione recante modifica dell’articolo 34 della convenzione Europol e che preveda che un unico rapporto di attività annuale sia trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo;

 

– una disposizione recante modifica dell’articolo 34 della convenzione Europol che conferisca al Parlamento europeo il diritto formale di avere uno scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio sul rapporto di attività annuale;

 

– una disposizione recante modifica dell’articolo 34 della convenzione Europol che conferisca al Parlamento europeo il diritto formale di invitare il direttore di Europol a presentarsi dinanzi alla commissione competente;

 

– una disposizione recante modifica dell’articolo 24, paragrafo 6 della convenzione Europol, che faccia obbligo all’autorità di controllo comune incaricata della protezione dei dati di elaborare un rapporto di attività annuale, di trasmetterlo al Parlamento europeo e di renderne conto alla commissione competente;

 

– una disposizione recante modifica dell’articolo 28 della convenzione Europol che preveda la riforma del Consiglio di Amministrazione di Europol affinché questo sia composto, oltre che da un rappresentante di ciascuno Stato membro, anche da due rappresentanti della Commissione e due del Parlamento europeo;

 

– una disposizione recante modifica dell’articolo 29 della convenzione Europol che preveda che il Parlamento europeo sia coinvolto nella procedura di nomina e rimozione del Direttore di Europol assieme al Consiglio;

 

Raccomandazione 5: tutela dei dati

 

– chiede al Consiglio di adottare nell’ambito della decisione che sostituisce la convenzione una decisione che garantisca un livello di protezione dei dati e di controllo del rispetto di tali norme equivalente a quello garantito nel primo pilastro (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE 1 );

 

Raccomandazione 6: cooperazione

 

– chiede al Consiglio, nel quadro di tale decisione, di prendere le misure necessarie per assicurare una stretta cooperazione tra Europol, Eurojust e OLAF, al fine di rafforzare l’efficacia operativa di questi organi nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;

 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

Giovedì, 06 Giugno 2002
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