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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale – Apparecchi rilevatori – Telelaser – Taratura e legittimità della procedura di rilevazione dell’infrazione – Sussistenza.

Giudice di pace di Gemona del Friuli
Giurisprudenza di merito
Giudice di pace di Gemona del Friuli
21 marzo 2002, n. 37

Circolazione stradale – Apparecchi rilevatori – Telelaser – Taratura e legittimità della procedura di rilevazione dell’infrazione – Sussistenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 19.01.2002
da:
C. V. Via (omissis…), Bari con proc. l’avv. Alberto Lucchese di Bari e dom. l’Avv. Mauro Melchior , con studio in Gemona del Friuli (UD) Via Piazza Garibaldi n° 2

OPPONENTE
Contro:

PREFETTURA DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

Avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n° 608134 Z emesso il 13.10.2001 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine - Sottosezione di Amaro (UD) e decreto n° 51503/87287/1° Sett. emesso il 22.10.2001 dalla Prefettura di Udine.
decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 19 marzo 2002.
sulle seguenti conclusioni delle parti:

OPPONENTE:
Annullarsi l’impugnato verbale ed il decreto prefettizio.

FATTO E DIRITTO

Il Signor C. V. ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale, con cui gli è stata contestata la violazione dell’art. 142, c. 9°, C.d.S. con le seguenti motivazioni: “il giorno 13.10.2001, alla guida dell’autovettura ATV A.R., targata AW…JY, sulla strada A23 in località Trasaghis, circolava ad una velocità di 181 Km/h. Concessa la tolleranza del 5%, pari a Km. 10, eccede di 41 Km. il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada, di 130 Km/h. Violazione accertata a mezzo apparecchiatura TELELASER matricola 013275 in dotazione a questa Direzione Polstrada, preventivamente verificata per il perfetto funzionamento. Ai sensi dell’art. 142/9° comma del C.D.S. la patente di guida viene ritirata ed inoltrata alla Prefettura del luogo della commessa violazione per le determinazioni del caso. Ai sensi dell’art.399 del Regolamento, al contravventore è consentito il proseguo del viaggio con il veicolo sino al confine di stato quale luogo scelto dal conducente” L’infrazione risulta accertata da A.T. S.D., al Km.53+711, alle ore 18.11, verbalizzanti A.C. Lorenzini A. e A.T. S. D. Dichiarazione resa e sottoscritta dal trasgressore:nessuna. Il trasgressore non firma ma riceve copia. Sanzione amministrativa applicata in misura ridotta, pari a £. 635.090. Sanzioni accessorie: ritiro della patente di guida. E’ ammesso il pagamento in Euro al tasso di conversione di lire 1936,27”.
A seguito del rapporto dei verbalizzanti, la Prefettura di Udine emetteva in data 22.10.2001 il decreto n° 51503/87287/1° Sett. con cui sospendeva la patente per un mese, dal 13.10.2001 al 13.11.2001. Il decreto veniva notificato al trasgressore in data 13.11.2001 tramite la Questura di Bari. Nella stessa occasione veniva restituita la patente.

MOTIVI DEL RICORSO

1) Tardività della notifica del decreto di sospensione della patente, in relazione all’art. 218, 2° comma, C.d.S.
2) Carenza di identificazione perché il Telelaser non identifica il mezzo su cui è puntato e non vi è modo di accertare se l’auto cui viene contestata la violazione sia quella realmente puntata e non un’altra che la precedeva o la seguiva in caso di flusso costante e continuo di traffico.
3) Inesattezza della misurazione, comprovata dalla tolleranza applicata alla velocità rilevata.
In via istruttoria il ricorrente avanza richiesta di prova testimoniale così rubricata: “Al momento del passaggio dinanzi alla Polizia vi erano altre auto che peraltro sopraggiungevano a forte velocità ed altre si allontanavano per cui non è assolutamente sicuro che l’auto puntata fosse l’auto del C..”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza dd. 04.12.2001 il Giudicante ha fissato l’udienza di comparizione, del 19.02.2002. L’organo accertatore si è costituito in data 05.02.2002 mediante deposito in termine degli atti del procedimento. All’udienza di comparizione, assente la Prefettura, l’Avv. M. Melchior ha rilevato la nullità delle note difensive fatte pervenire dalla Prefettura il 18.02.2002 via Telefax e comunque tardivamente. Il Giudicante ha concesso termine per deduzioni del ricorrente e rinviato all’udienza del 19.03.2002. A tale udienza l’Avv. Melchior deposita memoria autorizzata e chiede la declaratoria di contumacia della Prefettura e di nullità dell’atto di costituzione trasmesso via telefax. Il Giudicante, visti gli artt. 23, 2° comma, L. 689/81 e 416 c.p.c., ne dichiara la nullità. L’avv. Melchior conclude come in atti ed il Giudicante, ritenuto non rilevante il capitolo testimoniale così come formulato e ritenendo la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.
In fatto si osserva che non è attendibile la tesi sostenuta dal ricorrente. Risulta infatti al Giudicante che, per motivi tecnici legati alle modalità di funzionamento del Telelaser, in caso di presenza di più veicoli sulla carreggiata, gli Agenti "puntano" il primo veicolo in fase di sorpasso. I motivi logici sono essenzialmente due: 1°) le auto in fase di sorpasso hanno una velocità necessariamente superiore a quelle sorpassate; 2°) quelle che circolano sulla corsia di marcia posta a destra della carreggiata sono difficilmente inquadrabili a causa della possibile presenza di altre auto che, rientrando dal sorpasso, potrebbero frapporsi fra il Telelaser e la vettura inquadrata, impedendone la rilevazione. Il capitolo unico di prova così formulato: “Al momento del passaggio dinanzi alla Polizia vi erano altre auto che peraltro sopraggiungevano a forte velocità ed altre si allontanavano per cui non è assolutamente sicuro che l’auto puntata fosse l’auto del C.” non può essere ammesso perché non apporta nulla alla tesi del ricorrente e cioè alla possibilità di errori di identificazione del veicolo “puntato”. Infatti la rilevazione e l’identificazione sono avvenute non al momento del passaggio del veicolo dinanzi alla Polizia Stradale ma alla distanza di metri 689,4, che si rileva dallo scontrino allegato al verbale depositato dalla Polizia stradale.
Non è accoglibile l’eccezione preliminare di tardività della notifica del decreto di sospensione della patente. Infatti il 2° comma dell’art. 218 C.d.S. prevede che l’organo che ha ritirato la patente la invia entro cinque giorni alla Prefettura competente. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione. La norma non prescrive un termine perentorio per il procedimento di notifica dell’ordinanza e neppure lo prevede il Regolamento emanato dal Ministero degli Interni in attuazione del 2° comma dell’art. 2 della L. 241/90 (D.M. 2 febbraio 1993, n° 284, modificato con D.M. 19 ottobre 1996, n° 702 e con D.M. 18 aprile 2000, n. 142). Il 3° comma del citato D.M. n° 284/1993 (e successive modificazioni ed integrazioni) prescrive: “I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente Regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n° 241” (30 giorni). Sull’art. 218 C.d.S. si è pronunciata la C. Cost., con sentenza n° 276 del 17.07.1998, che ha sancito che “il diritto di difesa non risulta compresso in caso di mancato ricevimento della notifica perché il soggetto sanzionato può o proporre immediata opposizione all’autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, oppure, una volta appreso – in esito alla richiesta (dopo i venti giorni privi di notifica) di restituzione del titolo – che il provvedimento prefettizio è stato emesso, impugnare tale provvedimento stesso davanti all’autorità giudiziaria” (ex art. 205 C.d.S.). Nella stessa sentenza la C. Cost. ha deciso che: “In relazione alle opportunità difensive concesse al soggetto punito con la sanzione accessoria della sospensione della patente, a mente dell’art. 218, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non è irragionevole la scelta legislativa ivi riscontrabile di stabilire un termine perentorio entro cui il Prefetto deve emettere la sospensione e non anche un preciso termine entro cui il relativo provvedimento va notificato”. La C. di Cass. ha inoltre stabilito che il provvedimento di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente può essere irrogato nel termine generale di prescrizione quinquennale (Sez. I, n° 3832/2001 e n° 6963/1999). Nella fattispecie il decreto prefettizio di sospensione della patente è stato emanato nei 20 giorni previsti dal citato art. 218 ed è stato notificato non solo nel termine generale di prescrizione quinquennale, ma anche entro il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. 241/90. Quindi è perfettamente legittimo.
- In diritto e nel merito si osserva che la rilevazione elettronica della velocità effettuata a mezzo Telelaser LTI 20-20 assume valore di prova certa per effetto dei seguenti elementi:
a) omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prevista dal 6° comma dell’art. 142 C.d.S. e dall’art. 192 Reg. Es.Att. C.d.S.,
b) approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prevista dal 2° comma dell’art. 345 del Reg. Es.Att. C.d.S. e gestione diretta dell’apparecchiatura da parte degli organi di polizia stradale, prevista dal successivo 4° comma;
c) rispetto delle modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso forniti dalla ditta produttrice e presunzione di professionalità degli agenti incaricati.
Tali elementi sono tutti presenti nella fattispecie.
Per quanto riguarda eventuali errori di abbinamento della velocità al veicolo effettivamente inquadrato, questo Giudicante può affermare, per esperienza diretta, che il veicolo da inquadrare (perchè sembra viaggiare a velocità vietata) viene preventivamente individuato congiuntamente dai due agenti, quindi, mentre un agente lo inquadra nel dispositivo e lo descrive, l’altro agente lo segue con lo sguardo, pronto a fermarlo qualora risulti confermata la velocità superiore al limite massimo della strada. La rilevazione dura da 30 a 50 centesimi di secondo e fornisce un risultato immediato che l’agente accertatore comunica all’altro agente, confermandogli le caratteristiche del veicolo ed il superamento del limite di velocità. Poichè la distanza di rilevazione è mediamente nell’ordine di 500/800 metri, vi è tutto il tempo per fermare il veicolo. Quindi i dati di velocità e di distanza di rilevazione - visibili nel display dell’apparecchio - vengono mostrati al conducente e vengono stampati su uno scontrino, che viene completato con i dati del veicolo inquadrato e consegnato insieme con il verbale.
In questa fase il trasgressore può fare tutte le sue osservazioni e farle inserire a verbale. Nella fattispecie il trasgressore non ha fatto alcuna dichiarazione, anzi si è rifiutato di firmare il verbale ed offre solamente la prova testimoniale, prova che questo Giudicante non ha ritenuto di dover ammettere per i motivi già esposti.
Per quanto riguarda l’esattezza e l’affidabilità delle misurazioni effettuate mediante apparecchio Telelaser LTI 20-20 essa è stata verificata con apposita C.T.U disposta da questo Giudicante nella causa decisa con sentenza n. 120/01 depositata il 29.11.2001.
Per quanto riguarda la tolleranza applicata dagli agenti essa è prevista dal 2° comma dell’art. 345 del Reg. Att. Es. C.d.S.: “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%”. Nella fattispecie il Manuale d’istruzioni della Ditta Eltraff, in dotazione alla Polizia Stradale, chiarisce (a pag. 38) che la tolleranza strumentale del Telelaser Mod. LTI 20-20 è di 1 Km. in più o in meno per le misure di velocità (velocità rilevabile: da 0 a 320 Km./h) e di 10 cm. in più o in meno per le misure di distanza (distanza operativa: da 10 a 800 m.), quindi molto inferiore al limite del 5%.
Per quanto riguarda la costituzione della Prefettura il Giudicante ritiene che sia ritualmente e tempestivamente avvenuta in data 05.02.2002, mediante il deposito, da parte dell’organo accertatore, del verbale e del relativo scontrino. Le deduzioni difensive della Prefettura, pervenute dopo il termine previsto dal 2° comma dell’art. 23 L. 689/81, non sono utili ai fini del presente procedimento, così come stabilito con ordinanza inserita nel verbale dell’udienza del 19.03.2002.
Poichè la velocità accertata (181 km./h) rappresenta anche una violazione al principio di sicurezza delle persone e delle cose sancito dagli artt. 140, 1° comma e 141, 1° comma, C.d.S., questo Giudicante ritiene che, in relazione alla gravità della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria debba essere determinata ai sensi dell’art. 11 L. 689/81 (richiamato dall’art. 195, 2° comma C.d.S.), nella misura del doppio del minimo edittale ex art. 142, 9° comma, C.d.S., vigente al momento dell’accertamento. In ogni caso la conferma del verbale postula, in analogia a quanto stabilito dall’art. 204 C.d.S. per il ricorso amministrativo al Prefetto, il pagamento della sanzione nella misura pari a due volte il minimo edittale.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
- Respinge il ricorso e pertanto conferma il verbale di contestazione n° 608134 Z emesso il 13.10.2001 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine – Sottosezione di Amaro.
- Ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria in €. 656,00.
- Conferma il decreto n° 51503/87287/1° Sett. emesso dalla Prefettura di Udine il 22.10.2001.
- Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Gemona del Friuli il 19 marzo 2002.

IL CANCELLIERE B3

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.
IL CANCELLIERE B3


N.B.: ricorso per Cassazione. Inviato il fascicolo d’ufficio il 30.01.03.
Decisione di rigetto n. Cass. Civ., sez. I, 29 aprile 2005, n. 16568


Mercoledì, 23 Novembre 2005
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