Circolazione
stradale – Apparecchi rilevatori – Telelaser – Taratura
e legittimità della procedura di rilevazione dell’infrazione
– Sussistenza.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella
persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella
causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 19.01.2002
da:
C. V. Via (omissis…), Bari con proc. l’avv. Alberto Lucchese
di Bari e dom. l’Avv. Mauro Melchior , con studio in Gemona del Friuli
(UD) Via Piazza Garibaldi n° 2
OPPONENTE
Contro:
PREFETTURA
DI UDINE
AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA NON COMPARSA
Avente
ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n° 608134
Z emesso il 13.10.2001 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine -
Sottosezione di Amaro (UD) e decreto n° 51503/87287/1° Sett.
emesso il 22.10.2001 dalla Prefettura di Udine.
decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 19
marzo 2002.
sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE:
Annullarsi l’impugnato verbale ed il decreto prefettizio.
FATTO
E DIRITTO
Il
Signor C. V. ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale, con
cui gli è stata contestata la violazione dell’art. 142,
c. 9°, C.d.S. con le seguenti motivazioni: “il giorno 13.10.2001,
alla guida dell’autovettura ATV A.R., targata AW…JY, sulla
strada A23 in località Trasaghis, circolava ad una velocità
di 181 Km/h. Concessa la tolleranza del 5%, pari a Km. 10, eccede di
41 Km. il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario
della strada, di 130 Km/h. Violazione accertata a mezzo apparecchiatura
TELELASER matricola 013275 in dotazione a questa Direzione Polstrada,
preventivamente verificata per il perfetto funzionamento. Ai sensi dell’art.
142/9° comma del C.D.S. la patente di guida viene ritirata ed inoltrata
alla Prefettura del luogo della commessa violazione per le determinazioni
del caso. Ai sensi dell’art.399 del Regolamento, al contravventore
è consentito il proseguo del viaggio con il veicolo sino al confine
di stato quale luogo scelto dal conducente” L’infrazione risulta
accertata da A.T. S.D., al Km.53+711, alle ore 18.11, verbalizzanti
A.C. Lorenzini A. e A.T. S. D. Dichiarazione resa e sottoscritta dal
trasgressore:nessuna. Il trasgressore non firma ma riceve copia. Sanzione
amministrativa applicata in misura ridotta, pari a £. 635.090.
Sanzioni accessorie: ritiro della patente di guida. E’ ammesso
il pagamento in Euro al tasso di conversione di lire 1936,27”.
A seguito del rapporto dei verbalizzanti, la Prefettura di Udine emetteva
in data 22.10.2001 il decreto n° 51503/87287/1° Sett. con cui
sospendeva la patente per un mese, dal 13.10.2001 al 13.11.2001. Il
decreto veniva notificato al trasgressore in data 13.11.2001 tramite
la Questura di Bari. Nella stessa occasione veniva restituita la patente.
MOTIVI
DEL RICORSO
1)
Tardività della notifica del decreto di sospensione della patente,
in relazione all’art. 218, 2° comma, C.d.S.
2) Carenza di identificazione perché il Telelaser non identifica
il mezzo su cui è puntato e non vi è modo di accertare
se l’auto cui viene contestata la violazione sia quella realmente
puntata e non un’altra che la precedeva o la seguiva in caso di
flusso costante e continuo di traffico.
3) Inesattezza della misurazione, comprovata dalla tolleranza applicata
alla velocità rilevata.
In via istruttoria il ricorrente avanza richiesta di prova testimoniale
così rubricata: “Al momento del passaggio dinanzi alla Polizia
vi erano altre auto che peraltro sopraggiungevano a forte velocità
ed altre si allontanavano per cui non è assolutamente sicuro
che l’auto puntata fosse l’auto del C..”.
Con
ordinanza dd. 04.12.2001 il Giudicante ha fissato l’udienza di
comparizione, del 19.02.2002. L’organo accertatore si è
costituito in data 05.02.2002 mediante deposito in termine degli atti
del procedimento. All’udienza di comparizione, assente la Prefettura,
l’Avv. M. Melchior ha rilevato la nullità delle note difensive
fatte pervenire dalla Prefettura il 18.02.2002 via Telefax e comunque
tardivamente. Il Giudicante ha concesso termine per deduzioni del ricorrente
e rinviato all’udienza del 19.03.2002. A tale udienza l’Avv.
Melchior deposita memoria autorizzata e chiede la declaratoria di contumacia
della Prefettura e di nullità dell’atto di costituzione
trasmesso via telefax. Il Giudicante, visti gli artt. 23, 2° comma,
L. 689/81 e 416 c.p.c., ne dichiara la nullità. L’avv. Melchior
conclude come in atti ed il Giudicante, ritenuto non rilevante il capitolo
testimoniale così come formulato e ritenendo la causa matura
per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo
in udienza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.
In fatto si osserva che non è attendibile la tesi sostenuta dal
ricorrente. Risulta infatti al Giudicante che, per motivi tecnici legati
alle modalità di funzionamento del Telelaser, in caso di presenza
di più veicoli sulla carreggiata, gli Agenti "puntano"
il primo veicolo in fase di sorpasso. I motivi logici sono essenzialmente
due: 1°) le auto in fase di sorpasso hanno una velocità necessariamente
superiore a quelle sorpassate; 2°) quelle che circolano sulla corsia
di marcia posta a destra della carreggiata sono difficilmente inquadrabili
a causa della possibile presenza di altre auto che, rientrando dal sorpasso,
potrebbero frapporsi fra il Telelaser e la vettura inquadrata, impedendone
la rilevazione. Il capitolo unico di prova così formulato: “Al
momento del passaggio dinanzi alla Polizia vi erano altre auto che peraltro
sopraggiungevano a forte velocità ed altre si allontanavano per
cui non è assolutamente sicuro che l’auto puntata fosse
l’auto del C.” non può essere ammesso perché
non apporta nulla alla tesi del ricorrente e cioè alla possibilità
di errori di identificazione del veicolo “puntato”. Infatti
la rilevazione e l’identificazione sono avvenute non al momento
del passaggio del veicolo dinanzi alla Polizia Stradale ma alla distanza
di metri 689,4, che si rileva dallo scontrino allegato al verbale depositato
dalla Polizia stradale.
Non è accoglibile l’eccezione preliminare di tardività
della notifica del decreto di sospensione della patente. Infatti il
2° comma dell’art. 218 C.d.S. prevede che l’organo che
ha ritirato la patente la invia entro cinque giorni alla Prefettura
competente. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza
di sospensione. La norma non prescrive un termine perentorio per il
procedimento di notifica dell’ordinanza e neppure lo prevede il
Regolamento emanato dal Ministero degli Interni in attuazione del 2°
comma dell’art. 2 della L. 241/90 (D.M. 2 febbraio 1993, n°
284, modificato con D.M. 19 ottobre 1996, n° 702 e con D.M. 18 aprile
2000, n. 142). Il 3° comma del citato D.M. n° 284/1993 (e successive
modificazioni ed integrazioni) prescrive: “I procedimenti non elencati,
con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente
Regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa
o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall’art.
2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n° 241” (30 giorni).
Sull’art. 218 C.d.S. si è pronunciata la C. Cost., con sentenza
n° 276 del 17.07.1998, che ha sancito che “il diritto di difesa
non risulta compresso in caso di mancato ricevimento della notifica
perché il soggetto sanzionato può o proporre immediata
opposizione all’autorità giudiziaria avverso il verbale
di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, oppure,
una volta appreso – in esito alla richiesta (dopo i venti giorni
privi di notifica) di restituzione del titolo – che il provvedimento
prefettizio è stato emesso, impugnare tale provvedimento stesso
davanti all’autorità giudiziaria” (ex art. 205 C.d.S.).
Nella stessa sentenza la C. Cost. ha deciso che: “In relazione
alle opportunità difensive concesse al soggetto punito con la
sanzione accessoria della sospensione della patente, a mente dell’art.
218, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non è irragionevole
la scelta legislativa ivi riscontrabile di stabilire un termine perentorio
entro cui il Prefetto deve emettere la sospensione e non anche un preciso
termine entro cui il relativo provvedimento va notificato”. La
C. di Cass. ha inoltre stabilito che il provvedimento di applicazione
della sanzione accessoria della sospensione della patente può
essere irrogato nel termine generale di prescrizione quinquennale (Sez.
I, n° 3832/2001 e n° 6963/1999). Nella fattispecie il decreto
prefettizio di sospensione della patente è stato emanato nei
20 giorni previsti dal citato art. 218 ed è stato notificato
non solo nel termine generale di prescrizione quinquennale, ma anche
entro il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2 della
L. 241/90. Quindi è perfettamente legittimo.
- In diritto e nel merito si osserva che la rilevazione elettronica
della velocità effettuata a mezzo Telelaser LTI 20-20 assume
valore di prova certa per effetto dei seguenti elementi:
a) omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prevista dal 6°
comma dell’art. 142 C.d.S. e dall’art. 192 Reg. Es.Att. C.d.S.,
b) approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prevista dal 2°
comma dell’art. 345 del Reg. Es.Att. C.d.S. e gestione diretta dell’apparecchiatura
da parte degli organi di polizia stradale, prevista dal successivo 4°
comma;
c) rispetto delle modalità di installazione e di impiego previste
nei manuali d’uso forniti dalla ditta produttrice e presunzione di professionalità
degli agenti incaricati.
Tali elementi sono tutti presenti nella fattispecie.
Per quanto riguarda eventuali errori di abbinamento della velocità
al veicolo effettivamente inquadrato, questo Giudicante può affermare,
per esperienza diretta, che il veicolo da inquadrare (perchè
sembra viaggiare a velocità vietata) viene preventivamente individuato
congiuntamente dai due agenti, quindi, mentre un agente lo inquadra
nel dispositivo e lo descrive, l’altro agente lo segue con lo sguardo,
pronto a fermarlo qualora risulti confermata la velocità superiore
al limite massimo della strada. La rilevazione dura da 30 a 50 centesimi
di secondo e fornisce un risultato immediato che l’agente accertatore
comunica all’altro agente, confermandogli le caratteristiche del veicolo
ed il superamento del limite di velocità. Poichè la distanza
di rilevazione è mediamente nell’ordine di 500/800 metri, vi
è tutto il tempo per fermare il veicolo. Quindi i dati di velocità
e di distanza di rilevazione - visibili nel display dell’apparecchio
- vengono mostrati al conducente e vengono stampati su uno scontrino,
che viene completato con i dati del veicolo inquadrato e consegnato
insieme con il verbale.
In questa fase il trasgressore può fare tutte le sue osservazioni
e farle inserire a verbale. Nella fattispecie il trasgressore non ha
fatto alcuna dichiarazione, anzi si è rifiutato di firmare il
verbale ed offre solamente la prova testimoniale, prova che questo Giudicante
non ha ritenuto di dover ammettere per i motivi già esposti.
Per quanto riguarda l’esattezza e l’affidabilità delle
misurazioni effettuate mediante apparecchio Telelaser LTI 20-20 essa
è stata verificata con apposita C.T.U disposta da questo Giudicante
nella causa decisa con sentenza n. 120/01 depositata il 29.11.2001.
Per quanto riguarda la tolleranza applicata dagli agenti essa è
prevista dal 2° comma dell’art. 345 del Reg. Att. Es. C.d.S.:
“Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero
dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per
gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura
utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%,
con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la
tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento
dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature
con tolleranza strumentale superiore al 5%”. Nella fattispecie
il Manuale d’istruzioni della Ditta Eltraff, in dotazione alla
Polizia Stradale, chiarisce (a pag. 38) che la tolleranza strumentale
del Telelaser Mod. LTI 20-20 è di 1 Km. in più o in meno
per le misure di velocità (velocità rilevabile: da 0 a
320 Km./h) e di 10 cm. in più o in meno per le misure di distanza
(distanza operativa: da 10 a 800 m.), quindi molto inferiore al limite
del 5%.
Per quanto riguarda la costituzione della Prefettura il Giudicante ritiene
che sia ritualmente e tempestivamente avvenuta in data 05.02.2002, mediante
il deposito, da parte dell’organo accertatore, del verbale e del
relativo scontrino. Le deduzioni difensive della Prefettura, pervenute
dopo il termine previsto dal 2° comma dell’art. 23 L. 689/81,
non sono utili ai fini del presente procedimento, così come stabilito
con ordinanza inserita nel verbale dell’udienza del 19.03.2002.
Poichè la velocità accertata (181 km./h) rappresenta anche
una violazione al principio di sicurezza delle persone e delle cose
sancito dagli artt. 140, 1° comma e 141, 1° comma, C.d.S., questo
Giudicante ritiene che, in relazione alla gravità della violazione,
la sanzione amministrativa pecuniaria debba essere determinata ai sensi
dell’art. 11 L. 689/81 (richiamato dall’art. 195, 2° comma
C.d.S.), nella misura del doppio del minimo edittale ex art. 142, 9°
comma, C.d.S., vigente al momento dell’accertamento. In ogni caso
la conferma del verbale postula, in analogia a quanto stabilito dall’art.
204 C.d.S. per il ricorso amministrativo al Prefetto, il pagamento della
sanzione nella misura pari a due volte il minimo edittale.
P.
Q. M.
Il Giudice
di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
- Respinge il ricorso e pertanto conferma il verbale di contestazione
n° 608134 Z emesso il 13.10.2001 dalla Sezione di Polizia Stradale
di Udine – Sottosezione di Amaro.
- Ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria in €. 656,00.
- Conferma il decreto n° 51503/87287/1° Sett. emesso dalla Prefettura
di Udine il 22.10.2001.
- Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Gemona del Friuli il 19 marzo 2002.
IL CANCELLIERE
B3
IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata
in Cancelleria il 21 marzo 2002.
IL CANCELLIERE B3
N.B.: ricorso
per Cassazione. Inviato il fascicolo d’ufficio il 30.01.03.
Decisione di rigetto n. Cass. Civ.,
sez. I, 29 aprile 2005, n. 16568