Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza di merito - Veicoli – Ciclomotore – Contrassegno – Art. 248, comma 4, reg. c.s. – Presunzione assoluta di responsabilità dell’intestatario del contrassegno – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie in tema di opposizione a verbale di contravvenzione al c.d.s. con indicazione di ciclomotore diverso da quello posseduto dall’intestatario del contrassegno.

Giudice di Pace di Ancona 26 maggio 2004, n. 309
Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Ancona
26 maggio 2004, n. 309

Veicoli – Ciclomotore – Contrassegno – Art. 248, comma 4, reg. c.s. – Presunzione assoluta di responsabilità dell’intestatario del contrassegno – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie in tema di opposizione a verbale di contravvenzione al c.d.s. con indicazione di ciclomotore diverso da quello posseduto dall’intestatario del contrassegno.

Nell’ipotesi di violazione oggettiva, prevista dall’art. 248, comma 4, del Regolamento del Codice della strada, non è fonte assoluta di responsabilità, perché, nel momento in cui viene fatta opposizione al verbale di contravvenzione, per avere il verbalizzante indicato un tipo di ciclomotore diverso da quello posseduto dall’intestatario del contrassegno, non è più sufficiente il mero fatto di essere proprietario del contrassegno, ma occorre che la P.A. provi concretamente le responsabilità dell’opponente. (Nuovo c.s., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 248.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ‚ Con ricorso depositato il 5 gennaio 2004 il sig. XXX esponeva che era stato contravvenzionato dalla Polizia Municipale di Numana per violazione dell’art. 157, comma sesto e ottavo, del codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, perché in data 3 agosto 2003, alle ore 17,00, il ciclomotore tipo "Booster", targato WWW, veniva lasciato in sosta in via Litoranea n. 103 di comune o località non meglio specificata "in area sottoposta a limitazione temporale senza porre in funzione il dispositivo di controllo".
Il ricorrente proponeva opposizione al provvedimento sanzionatorio in quanto dichiarava:
a) di non possedere e non aver mai posseduto il ciclomotore tipo “Booster” citato nel verbale e di non averne mai avuto la proprietà;
b) la targa WWW è, invece, a lui intestata e gli è stata rilasciata il 5 giugno 1998 dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Ancona a seguito dell’acquisto del ciclomotore "Garelli" serie VIP, tuttora di sua proprietà.
Conseguentemente il verbale va annullato perché è stata erroneamente accertata la suddetta violazione del codice della strada a carico di un soggetto diverso dal proprietario o possessore del ciclomotore, e dal trasgressore della norma.
Inoltre fondava l’opposizione sulla circostanza che nel verbale non è stato indicato in maniera inequivocabile il luogo di accadimento del fatto.
A seguito di decreto di fissazione di udienza, il Comune di Numana, in data 30 gennaio 2004, ribadiva la legittimità del proprio operato in base all’art. 201 del codice della strada. Tale norma prevede che, se si tratta di violazione non immediatamente contestata ed avente come mezzo un ciclomotore, essa debba essere notificata all’intestatario del contrassegno di identificazione. Poiché il ricorrente ha ammesso di essere intestatario del contrassegno del ciclomotore sanzionato (WWW) non sussistono i motivi per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 7 aprile 2004 il ricorrente, letta la "memoria costituzione in giudizio" del Comune di Numana, ha ribadito quanto già scritto nel ricorso. L’Amministrazione evidenziava che l’art. 248, comma quarto, del regolamento di attuazione del codice della strada, precisa che il contrassegno del ciclomotore è strettamente legato alla persona e non al mezzo che lo accompagna. Per quanto concerne l’omissione dell’indicazione del Comune come luogo dell’infrazione, tale precisazione era superflua in quanto ogni comune ha competenza di elevare contravvenzioni solo nel proprio ambito territoriale così come previsto dall’art. 12, comma 1 – punto e), del D.L.vo 285/1992, e comunque è indicato in modo preciso la via e il numero civico dove è stata elevata la contravvenzione.
Il sig. XXX contestava che la mancata indicazione del Comune inficia il verbale in quanto è onere di qualsiasi autorità pubblica essere completa nelle sue indicazioni. Infatti l’indicazione di "Comune di Numana" lo si legge solo all’esterno dell’involucro di notifica, mentre all’interno del verbale non si legge da alcuna parte che esso provenga dal Comune di Numana. Inoltre insisteva sul fatto che se è vero che il contrassegno è il suo, è anche vero che esso è stato rilevato su un ciclomotore di cui egli non è proprietario, al punto che non è assolto l’onere della prova che tale infrazione sia a lui riconducibile in quanto potrebbe esserci stato anche un errore nella trascrizione della targa o addirittura una clonazione del contrassegno, alla quale il XXX si ritiene estraneo.
Il dott. … esibiva copia del verbale di contestazione quale reato al momento della contestazione, e che, oltre a essere intestato Polizia Municipale di Numana, riporta come "tipo veicolo" la specificazione di "Booster", nonché come "targa" i caratteri "WWW", dati tutti che sono stati poi fedelmente trascritti sul verbale notificato al sig. XXX.
Inoltre il funzionario evidenzia che il modello, con cui è stato notificato il verbale, è un foglio unico che va letto nella sua integrità, e quindi aprendolo in modo completo in esso appare in modo chiaro l’intestazione del Comune di Numana e del Corpo di Polizia Municipale.
Il giudice di pace rinviava all’udienza del 7 maggio 2004, dove venivano esaminate le problematiche incentrate sul fatto che il contrassegno è personale e non è collegato al ciclomotore, però è anche vero che potrebbe sussistere un errore umano nella trascrizione del numero del contrassegno, visto che il ciclomotore ivi indicato non corrisponde a quello in possesso del sig. XXX. Pertanto il giudice di pace disponeva l’esibizione del ciclomotore da parte del sig. XXX per l’udienza del 21 maggio. In questa sede si procedeva all’ispezione del ciclomotore Garelli di proprietà del sig. XXX. Tale veicolo, autorizzato a circolare dal 1980, si trova in ottime condizioni, considerata la vetustà indicata dal documento. Il contrassegno è fissato al ciclomotore con rivetti di alluminio e non pare essere stato asportato o manomesso. Inoltre il sig. XXX esibiva originale del tagliando assicurativo riguardante il ciclomotore contravvenzionato con telaio 0133386 e corrispondente al telaio indicato nel "certificato per ciclomotore".
Il sig. XXX chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso, gli fossero riconosciute le spese sostenute per presenziare alle udienze. Il dott. … si opponeva in quanto il ricorrente si era presentato in proprio ed è residente in Ancona.
Il giudice di pace, ritenuta conclusa la fase istruttoria, dava lettura del dispositivo in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE – L’opposizione del sig. XXX si fonda su due motivi.
Preliminarmente va respinta l’eccezione formale avanzata dal ricorrente in merito alla mancata indicazione nel verbale del Comune emittente lo stesso verbale. Infatti il verbale è costituito di un unico foglio, che, per praticità di spedizione, viene piegato in più parti. Una volta aperto in tutta la sua estensione non ci sono dubbi sulla provenienza dello stesso. Nel caso specifico appare chiaro in alto a sinistra la dicitura in stampatello "Comune di Numana – Comando Polizia Municipale".
Infatti la legittimità per l’attività di accertamento delle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale da parte della Polizia Municipale è limitata al solo territorio comunale, anche al di fuori del centro abitato, e tale potere di accertamento gli deriva direttamente dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, lett. B).
Più articolata è la decisione in merito alla opposizione sollevata dal sig. XXX relativamente alla circostanza che il contrassegno WWW è stato collegato a un ciclomotore non di sua proprietà. La complessità della vicenda portata all’attenzione di questo giudicante ha fatto sorgere dubbi sulla prova della responsabilità del ricorrente, sì da accogliere il ricorso ai sensi dell’art. 23, comma 12, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nella relazione ministeriale al progetto originario della predetta legge è stato affermato "il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa – non diversamente che ad una sanzione penale – solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata". Infatti il giudice deve pronunziarsi non tanto sull’operato della pubblica amministrazione, da presumersi lecito fino a prova contraria, ma sulla responsabilità dell’opponente, la quale gli va dimostrata in giudizio. Nel momento stesso in cui viene fatta opposizione, vengono accollati all’amministrazione e al giudice gli oneri di prova, e nei casi in cui l’istruttoria esperita non abbia condotto a un pieno risultato ai fini del convincimento della responsabilità del presunto contravventore, il giudice deve accogliere l’opposizione.
Fatta questa premessa, passiamo all’analisi dell’art. 201 codice della strada, rubricato "notificazione delle violazioni", il quale, nel comma 1, precisa che "se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione". Trattasi di presunzione relativa e non assoluta, solo perché questo è il sistema più immediato che consente di far pervenire al destinatario la notizia dell’accertamento della violazione rilevata.
L’art. 248 del Regolamento al codice della strada D.P.R. 16 dicembre 192, n. 495, nel comma 4, spiega che il "contrassegno è strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette all’intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilità della circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato".
Trattasi di responsabilità oggettiva, che sorge per il solo fatto che un soggetto risulta essere proprietario di un contrassegno di un ciclomotore, e che viene dalla legge imputata in via presuntiva.
Il XXX ha confermato di essere titolare del contrassegno, ma l’imputazione oggettiva, come prevista dall’art. 248, non è fonte assoluta di responsabilità, perché, nel momento in cui viene fatta opposizione al verbale di contravvenzione, non è più sufficiente il mero fatto di ricoprire una determinata posizione (proprietario del contrassegno), ma occorre anche provare, a cura della amministrazione, il nesso di causalità. In altre parole, la presunzione di causalità dettata dal contrassegno del ciclomotore, come rilevato in posizione di violazione di norma del codice della strada, e il suo proprietario, quale rilevato dai pubblici registri, in presenza di opposizione, cede il passo alla ricerca dell’effettiva causalità dell’azione commissiva od omissiva della persona. A quest’ultima, nella sua veste di presunta responsabile dell’infrazione, trattandosi di sanzione amministrativa, per il principio esposto qui sopra, le è sufficiente porre dubbi sull’esistenza della sua responsabilità perché sorga in capo alla pubblica amministrazione l’onere di provare la violazione contestata.
Nel verbale di contravvenzione è stato indicato non solo il contrassegno del ciclomotore, WWW, ma anche il modello del ciclomotore, cioè "Booster" che non significa nulla in quanto non esiste una marca con questo nome. In base al predetto art. 248 del D.P.R. 495/1992, non sarebbe necessario indicare quale tipo di ciclomotore viene sanzionato essendo sufficiente rilevare solo il contrassegno.
Però, nel momento stesso in cui viene indicato il "tipo" di veicolo, l’agente verbalizzante fa un collegamento, che il proprietario del contrassegno, in sede di opposizione al verbale, può contestare.
Nessuno dubita che, in buona fede, il verbalizzante abbia trascritto correttamente il contrassegno rilevato, ma errare humanum est. Quindi, se c’è opposizione del presunto trasgressore, l’amministrazione deve fornire le prove di quanto accertato. La tecnologia moderna (leggasi attrezzature fotografiche) consente di precostituirsi le prove. Certamente non è obbligatorio, come ha osservato il comandante del Corpo di Polizia Municipale di Numana, dotarsi di tali apparecchiature, ma la pubblica amministrazione non può basare la propria prova sul fatto che il verbale redatto da pubblici ufficiali fa fede fino a querela di falso, ma deve concretamente provare la responsabilità dell’opponente.
A parere di questo giudicante il sig. XXX, esibendo il ciclomotore Garelli di sua proprietà con il contrassegno ivi posto, nelle condizioni in cui è stato visionato, nonché la documentazione ad esso collegato, ha fornito elementi che non provano la sua indiscussa responsabilità nella violazione ascrittagli, e pertanto il ricorso va accolto.
Nulla per le spese, sia perché non documentate, sia perché il ricorso è stato presentato personalmente dal sig. XXX, residente in Ancona, a nulla rilevando che egli lavora a Roma. Inoltre l’immediata opposizione dinanzi al giudice di pace del verbale di contestazione è stata una scelta del ricorrente, in alternativa a quella dinanzi al prefetto, dove un pari accoglimento non avrebbe comportato comunque il riconoscimento delle spese. Infine, si rileva che è stato accolto uno solo dei due motivi di opposizione, con ciò intendendo, in un certo modo, compensare le spese. [RIV-1104].


Giovedì, 10 Novembre 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK