Veicoli
– Ciclomotore – Contrassegno – Art. 248, comma 4, reg.
c.s. – Presunzione assoluta di responsabilità dell’intestatario
del contrassegno – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie
in tema di opposizione a verbale di contravvenzione al c.d.s. con indicazione
di ciclomotore diverso da quello posseduto dall’intestatario del
contrassegno.
Nell’ipotesi di violazione oggettiva, prevista dall’art.
248, comma 4, del Regolamento del Codice della strada, non è
fonte assoluta di responsabilità, perché, nel momento
in cui viene fatta opposizione al verbale di contravvenzione, per avere
il verbalizzante indicato un tipo di ciclomotore diverso da quello posseduto
dall’intestatario del contrassegno, non è più sufficiente
il mero fatto di essere proprietario del contrassegno, ma occorre che
la P.A. provi concretamente le responsabilità dell’opponente.
(Nuovo c.s., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 248.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO ‚ Con ricorso depositato il 5 gennaio 2004 il sig.
XXX esponeva che era stato contravvenzionato dalla Polizia Municipale
di Numana per violazione dell’art. 157, comma sesto e ottavo, del
codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, perché in
data 3 agosto 2003, alle ore 17,00, il ciclomotore tipo "Booster",
targato WWW, veniva lasciato in sosta in via Litoranea n. 103 di comune
o località non meglio specificata "in area sottoposta a
limitazione temporale senza porre in funzione il dispositivo di controllo".
Il ricorrente proponeva opposizione al provvedimento sanzionatorio in
quanto dichiarava:
a) di non possedere e non aver mai posseduto il ciclomotore tipo “Booster”
citato nel verbale e di non averne mai avuto la proprietà;
b) la targa WWW è, invece, a lui intestata e gli è stata
rilasciata il 5 giugno 1998 dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile di Ancona a seguito dell’acquisto del ciclomotore "Garelli"
serie VIP, tuttora di sua proprietà.
Conseguentemente il verbale va annullato perché è stata
erroneamente accertata la suddetta violazione del codice della strada
a carico di un soggetto diverso dal proprietario o possessore del ciclomotore,
e dal trasgressore della norma.
Inoltre fondava l’opposizione sulla circostanza che nel verbale
non è stato indicato in maniera inequivocabile il luogo di accadimento
del fatto.
A seguito di decreto di fissazione di udienza, il Comune di Numana,
in data 30 gennaio 2004, ribadiva la legittimità del proprio
operato in base all’art. 201 del codice della strada. Tale norma
prevede che, se si tratta di violazione non immediatamente contestata
ed avente come mezzo un ciclomotore, essa debba essere notificata all’intestatario
del contrassegno di identificazione. Poiché il ricorrente ha
ammesso di essere intestatario del contrassegno del ciclomotore sanzionato
(WWW) non sussistono i motivi per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 7 aprile 2004 il ricorrente, letta la "memoria
costituzione in giudizio" del Comune di Numana, ha ribadito quanto
già scritto nel ricorso. L’Amministrazione evidenziava che
l’art. 248, comma quarto, del regolamento di attuazione del codice
della strada, precisa che il contrassegno del ciclomotore è strettamente
legato alla persona e non al mezzo che lo accompagna. Per quanto concerne
l’omissione dell’indicazione del Comune come luogo dell’infrazione,
tale precisazione era superflua in quanto ogni comune ha competenza
di elevare contravvenzioni solo nel proprio ambito territoriale così
come previsto dall’art. 12, comma 1 – punto e), del D.L.vo
285/1992, e comunque è indicato in modo preciso la via e il numero
civico dove è stata elevata la contravvenzione.
Il sig. XXX contestava che la mancata indicazione del Comune inficia
il verbale in quanto è onere di qualsiasi autorità pubblica
essere completa nelle sue indicazioni. Infatti l’indicazione di
"Comune di Numana" lo si legge solo all’esterno dell’involucro
di notifica, mentre all’interno del verbale non si legge da alcuna
parte che esso provenga dal Comune di Numana. Inoltre insisteva sul
fatto che se è vero che il contrassegno è il suo, è
anche vero che esso è stato rilevato su un ciclomotore di cui
egli non è proprietario, al punto che non è assolto l’onere
della prova che tale infrazione sia a lui riconducibile in quanto potrebbe
esserci stato anche un errore nella trascrizione della targa o addirittura
una clonazione del contrassegno, alla quale il XXX si ritiene estraneo.
Il dott. … esibiva copia del verbale di contestazione quale reato
al momento della contestazione, e che, oltre a essere intestato Polizia
Municipale di Numana, riporta come "tipo veicolo" la specificazione
di "Booster", nonché come "targa" i caratteri
"WWW", dati tutti che sono stati poi fedelmente trascritti
sul verbale notificato al sig. XXX.
Inoltre il funzionario evidenzia che il modello, con cui è stato
notificato il verbale, è un foglio unico che va letto nella sua
integrità, e quindi aprendolo in modo completo in esso appare
in modo chiaro l’intestazione del Comune di Numana e del Corpo
di Polizia Municipale.
Il giudice di pace rinviava all’udienza del 7 maggio 2004, dove
venivano esaminate le problematiche incentrate sul fatto che il contrassegno
è personale e non è collegato al ciclomotore, però
è anche vero che potrebbe sussistere un errore umano nella trascrizione
del numero del contrassegno, visto che il ciclomotore ivi indicato non
corrisponde a quello in possesso del sig. XXX. Pertanto il giudice di
pace disponeva l’esibizione del ciclomotore da parte del sig. XXX
per l’udienza del 21 maggio. In questa sede si procedeva all’ispezione
del ciclomotore Garelli di proprietà del sig. XXX. Tale veicolo,
autorizzato a circolare dal 1980, si trova in ottime condizioni, considerata
la vetustà indicata dal documento. Il contrassegno è fissato
al ciclomotore con rivetti di alluminio e non pare essere stato asportato
o manomesso. Inoltre il sig. XXX esibiva originale del tagliando assicurativo
riguardante il ciclomotore contravvenzionato con telaio 0133386 e corrispondente
al telaio indicato nel "certificato per ciclomotore".
Il sig. XXX chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso, gli fossero
riconosciute le spese sostenute per presenziare alle udienze. Il dott.
… si opponeva in quanto il ricorrente si era presentato in proprio
ed è residente in Ancona.
Il giudice di pace, ritenuta conclusa la fase istruttoria, dava lettura
del dispositivo in pubblica udienza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE –
L’opposizione del sig. XXX si fonda su due motivi.
Preliminarmente va respinta l’eccezione formale avanzata dal ricorrente
in merito alla mancata indicazione nel verbale del Comune emittente
lo stesso verbale. Infatti il verbale è costituito di un unico
foglio, che, per praticità di spedizione, viene piegato in più
parti. Una volta aperto in tutta la sua estensione non ci sono dubbi
sulla provenienza dello stesso. Nel caso specifico appare chiaro in
alto a sinistra la dicitura in stampatello "Comune di Numana –
Comando Polizia Municipale".
Infatti la legittimità per l’attività di accertamento
delle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale da
parte della Polizia Municipale è limitata al solo territorio
comunale, anche al di fuori del centro abitato, e tale potere di accertamento
gli deriva direttamente dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, lett.
B).
Più articolata è la decisione in merito alla opposizione
sollevata dal sig. XXX relativamente alla circostanza che il contrassegno
WWW è stato collegato a un ciclomotore non di sua proprietà.
La complessità della vicenda portata all’attenzione di questo
giudicante ha fatto sorgere dubbi sulla prova della responsabilità
del ricorrente, sì da accogliere il ricorso ai sensi dell’art.
23, comma 12, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nella relazione ministeriale al progetto originario della predetta legge
è stato affermato "il principio che può essere assoggettato
ad una sanzione amministrativa – non diversamente che ad una sanzione
penale – solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità
per la violazione sanzionata". Infatti il giudice deve pronunziarsi
non tanto sull’operato della pubblica amministrazione, da presumersi
lecito fino a prova contraria, ma sulla responsabilità dell’opponente,
la quale gli va dimostrata in giudizio. Nel momento stesso in cui viene
fatta opposizione, vengono accollati all’amministrazione e al giudice
gli oneri di prova, e nei casi in cui l’istruttoria esperita non
abbia condotto a un pieno risultato ai fini del convincimento della
responsabilità del presunto contravventore, il giudice deve accogliere
l’opposizione.
Fatta questa premessa, passiamo all’analisi dell’art. 201
codice della strada, rubricato "notificazione delle violazioni",
il quale, nel comma 1, precisa che "se si tratta di ciclomotore
la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno
di identificazione". Trattasi di presunzione relativa e non assoluta,
solo perché questo è il sistema più immediato che
consente di far pervenire al destinatario la notizia dell’accertamento
della violazione rilevata.
L’art. 248 del Regolamento al codice della strada D.P.R. 16 dicembre
192, n. 495, nel comma 4, spiega che il "contrassegno è
strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del
veicolo. Lo stesso contrassegno permette all’intestatario di circolare
con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilità della
circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato".
Trattasi di responsabilità oggettiva, che sorge per il solo fatto
che un soggetto risulta essere proprietario di un contrassegno di un
ciclomotore, e che viene dalla legge imputata in via presuntiva.
Il XXX ha confermato di essere titolare del contrassegno, ma l’imputazione
oggettiva, come prevista dall’art. 248, non è fonte assoluta
di responsabilità, perché, nel momento in cui viene fatta
opposizione al verbale di contravvenzione, non è più sufficiente
il mero fatto di ricoprire una determinata posizione (proprietario del
contrassegno), ma occorre anche provare, a cura della amministrazione,
il nesso di causalità. In altre parole, la presunzione di causalità
dettata dal contrassegno del ciclomotore, come rilevato in posizione
di violazione di norma del codice della strada, e il suo proprietario,
quale rilevato dai pubblici registri, in presenza di opposizione, cede
il passo alla ricerca dell’effettiva causalità dell’azione
commissiva od omissiva della persona. A quest’ultima, nella sua
veste di presunta responsabile dell’infrazione, trattandosi di
sanzione amministrativa, per il principio esposto qui sopra, le è
sufficiente porre dubbi sull’esistenza della sua responsabilità
perché sorga in capo alla pubblica amministrazione l’onere
di provare la violazione contestata.
Nel verbale di contravvenzione è stato indicato non solo il contrassegno
del ciclomotore, WWW, ma anche il modello del ciclomotore, cioè
"Booster" che non significa nulla in quanto non esiste una
marca con questo nome. In base al predetto art. 248 del D.P.R. 495/1992,
non sarebbe necessario indicare quale tipo di ciclomotore viene sanzionato
essendo sufficiente rilevare solo il contrassegno.
Però, nel momento stesso in cui viene indicato il "tipo"
di veicolo, l’agente verbalizzante fa un collegamento, che il proprietario
del contrassegno, in sede di opposizione al verbale, può contestare.
Nessuno dubita che, in buona fede, il verbalizzante abbia trascritto
correttamente il contrassegno rilevato, ma errare humanum est. Quindi,
se c’è opposizione del presunto trasgressore, l’amministrazione
deve fornire le prove di quanto accertato. La tecnologia moderna (leggasi
attrezzature fotografiche) consente di precostituirsi le prove. Certamente
non è obbligatorio, come ha osservato il comandante del Corpo
di Polizia Municipale di Numana, dotarsi di tali apparecchiature, ma
la pubblica amministrazione non può basare la propria prova sul
fatto che il verbale redatto da pubblici ufficiali fa fede fino a querela
di falso, ma deve concretamente provare la responsabilità dell’opponente.
A parere di questo giudicante il sig. XXX, esibendo il ciclomotore Garelli
di sua proprietà con il contrassegno ivi posto, nelle condizioni
in cui è stato visionato, nonché la documentazione ad
esso collegato, ha fornito elementi che non provano la sua indiscussa
responsabilità nella violazione ascrittagli, e pertanto il ricorso
va accolto.
Nulla per le spese, sia perché non documentate, sia perché
il ricorso è stato presentato personalmente dal sig. XXX, residente
in Ancona, a nulla rilevando che egli lavora a Roma. Inoltre l’immediata
opposizione dinanzi al giudice di pace del verbale di contestazione
è stata una scelta del ricorrente, in alternativa a quella dinanzi
al prefetto, dove un pari accoglimento non avrebbe comportato comunque
il riconoscimento delle spese. Infine, si rileva che è stato
accolto uno solo dei due motivi di opposizione, con ciò intendendo,
in un certo modo, compensare le spese. [RIV-1104].