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Giurisprudenza di merito - Autotrasporto – Locazione senza conducente – Ad impresa avente sede in paese extracomunitario – Liceità – Utilizzazione del mezzo ad uso di terzi ex art. 82 c.s. – Sussistenza.

Giudice di Pace Civile di Borgomanero 31 agosto 2004, n. 171
Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace Civile di Borgomanero
31 agosto 2004, n. 171

Autotrasporto – Locazione senza conducente – Ad impresa avente sede in paese extracomunitario – Liceità – Utilizzazione del mezzo ad uso di terzi ex art. 82 c.s. – Sussistenza.

L’art. 84, comma 7, del c.s. non punisce il fatto di chi ceda in locazione senza conducente un veicolo ad impresa straniera non comunitaria, non essendo tale divieto esplicitato in alcuna norma, men che meno nell’art. 84 c.s.. E’ pacifico, affermandolo espressamente l’art. 82, comma 4 e 5 lett. a) del c.s., che un veicolo possa essere oggetto di locazione senza conducente allorquando sia prevista ed autorizzata la sua utilizzazione ad uso di terzi.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ‚ on ricorso depositato il 26 giugno 2003, Gae Tra srl conveniva dinanzi al Giudice di pace di Borgomanero l’Ufficio territoriale del Governo di Novara, opponendosi al verbale di contestazione n. 157288-D emesso in data 4 giugno 2003 dalla polizia stradale di Novara, distaccamento di Borgomanero (per la violazione dell’art. 84 comma 7 c.s. e in quanto destinava il veicolo a locazione senza conducente benché lo stesso complesso veicolo che fosse adibito a trattore per semirimorchio uso di terzi e semirimorchio per trasporto cose per uso di terzi, esibendo contratto di cessione in uso di veicolo consistente in una scrittura privata tra la ditta Gae.Tra Srl e della ditta Gae.Pol S.P.Z.O.O.) con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 343,35 e del relativo verbale di fermo amministrativo ed affidamento in custodia del mezzo emanati dalla stessa polstrada in pari data.
Il ricorrente assumeva che nessun addebito potesse essergli mosso in quanto egli non aveva commesso le violazioni a lui addebitate e che le contestazioni degli agenti erano dovute ad una falsa interpretazione di legge.
L’Ufficio territoriale del Governo di Novara si costituiva depositando la documentazione relativa al procedimento e contestando quanto sostenuto da parte attrice in ricorso.
Assegnata la causa al Giudice di pace avv. C. B., veniva fissata, con decreto, l’udienza di comparizione del 3 ottobre 2003 a cui hanno fatto seguito l’udienza del 1° dicembre 2003, quella del 15 marzo 2004 e quindi quella del 12 luglio 2004 ove, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE – La domanda del ricorrente è fondata e pertanto va accolta non senza l’evidenziare come le norme che regolano la materia siano alquanto farraginose e di non facile interpretazione.
Venendo ad esaminare i motivi dell’opposizione si può dire:
Per quanto concerne la pretesa nullità formale del verbale per contraddittorietà e genericità del medesimo, ritiene questo giudicante che non vi sia adito ad alcun equivoco così che possa essere leso il diritto della difesa. L’oggetto della contestazione è chiarissimo e l’opponente nelle sue corpose, articolate e tecnicamente pregevoli difese, ha mostrato di averlo esattamente percepito.
Il fatto se è semplicissimo e su di esso non vi sono dubbi o contestazioni mentre controversa è la qualificazione del fatto medesimo.
Sostiene infatti l’opponente che «nessun rimprovero per violazione dell’art. 84 c.s., può essere mosso alla Gea.Tra Srl proprio perché non ha adibito a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, ma si è limitata a cedere ad altro vettore il godimento di un mezzo regolarmente autorizzato, dietro pagamento di corrispettivo».
Questo giudicante non riesce a cogliere la sottigliezza della destinazione alla luce dell’articolo 1571 c.c. ed è anzi portato a ritenere che la seconda definizione, ritenuta veriore da parte opponente, si identifichi ancora meglio con la definizione che della locazione senza conducente viene data dall’articolo 84 c.s. laddove si legge testualmente. «Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso».
Concorda invece con l’opponente circa la farraginosità e la difficile comprensione delle norme che regolano la materia, ma non riesce a spingersi sino a ritenere applicabili al caso concreto i principi sanciti dall’art. 5 del codice penale, tanto più che non pare invocabile l’ignoranza inevitabile da parte di coloro che ben possiamo definire «addetti ai lavori».
Così come ritiene insostenibile, la pretesa dell’opponente circa «l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla società ricorrente».
Così come inutili paiono gli sforzi per dimostrare che non si tratta di noleggio, ma di una cessione saltuaria ed occasionale, perché indipendentemente dalla credibilità o meno di quest’ultima affermazione, si esce dal campo della contesa oggi sul tavolo.
Il nocciolo della questione è se la Gae.Tra Srl potesse locare ad altro soggetto (nel caso di specie alla Gae.Pol. S.P.Z.O.O.) il veicolo di cui trattasi.
Per quanto concerne infine la questione relativa alla extra-comunitarietà del locatario in realtà non v’è chi non veda come dietro il comportamento delle due ditte autotrasportatrici che tra l’altro non sembrano essere particolarmente «estranee» l’una rispetto all’altra (neppure nella denominazione!), vi sia lo scopo di eludere una qualche norma (l’indagine andrebbe forse diretta a verificare se in realtà le due ditte non siano di volta in volta il prestanome l’una dell’altra) e purtuttavia ritiene questo giudicante che non sia compito giurisdizionale quello di porre rimedio ad eventuali fasse create e lasciate in essere dal potere legislativo e pertanto non condivide l’interpretazione restrittiva che viene fatta da alcuni organi della polizia stradale i quali comprensibilmente fattisi diffidenti di fronte a queste poco chiare operazioni ritengono sussista uno specifico divieto di locazione di veicoli senza conducente ad impresa extra-comunitaria.
E’ invece convinzione di chi scrive che tale specifico divieto non sussista perché non lo si ritrova esplicitato in alcuna norma, e soprattutto che tale supposto divieto non derivi certamente dalla norma sancita dall’articolo 84 c.s. richiamato nel verbale di contestazione di cui trattasi.
Una diversa interpretazione viene esclusa dalla lettera della legge che come si sa, costituisce il primo criterio per l’interpretazione delle norme. Non può dunque dimenticarsi che l’articolo 84 del codice della strada sanziona: «chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso».
Chiunque ed indipendentemente dalle qualità del soggetto che detta locazione ponga in essere.
Nel caso di specie nessuna contestazione sarebbe stata sollevata se destinataria della locazione fosse stata una ditta di autotrasporto italiana e comunque della comunità europea.
E’ infatti del tutto pacifico che il veicolo potesse essere oggetto di locazione senza conducente atteso che era prevista ed autorizzata la sua utilizzazione economica ad uso di terzi e pertanto secondo quanto espressamente dettato dall’articolo 82 del c.s. Articolo 9ì82 che disciplina la destinazione ed uso dei veicoli:
« 1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
    2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
    3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a terzi.
    4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
    5. L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente; ecc. ecc.».
Tutto ciò premesso, aldilà del fiume di parole spese nelle rispettive difese, sia da parte opponente che da parte resistente, si deve concludere che il comportamento posto in essere dall’opponente non integra la specifica fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 84 comma settimo codice della strada a cui si fa riferimento nel verbale di contestazione oggetto del presente ricorso e pertanto detto verbale va annullato unitamente a tutte le conseguenze ricollegabili alla suddetta contestazione, ivi compreso il fermo amministrativo del veicolo.
In questo senso dunque viene accolta l’operazione, anche se riconosciuta la complessità delle norme da applicarsi e la peculiarità della vicenda, ritiene questo giudicante che sussistano sufficienti motivi per addivenire alla compensazione totale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Borgomanero avv. C.B. definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in premessa, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
visto l’art. 23 della legge 24 novembre  1981 n. 689 così provvede:
in accoglimento dell’opposizione:
- annulla il verbale di contestazione n. 175288 levato in data 4 giugno 2003 dalla polizia stradale di Novara, distaccamento di Borgomanero per violazione dell’art. 84 comma settimo del codice della strada:
- spese di causa compensate.
Il presente dispositivo è pronunziato e letto all’udienza tenutasi in Borgomanero il 12 luglio 2004. [RIV-070805]


Venerdì, 04 Novembre 2005
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