Autotrasporto
– Locazione senza conducente – Ad impresa avente sede in paese
extracomunitario – Liceità – Utilizzazione del mezzo
ad uso di terzi ex art. 82 c.s. – Sussistenza.
L’art. 84, comma 7, del c.s. non punisce il fatto
di chi ceda in locazione senza conducente un veicolo ad impresa straniera
non comunitaria, non essendo tale divieto esplicitato in alcuna norma,
men che meno nell’art. 84 c.s.. E’ pacifico, affermandolo
espressamente l’art. 82, comma 4 e 5 lett. a) del c.s., che un
veicolo possa essere oggetto di locazione senza conducente allorquando
sia prevista ed autorizzata la sua utilizzazione ad uso di terzi.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO ‚ on ricorso depositato il 26 giugno 2003, Gae Tra
srl conveniva dinanzi al Giudice di pace di Borgomanero l’Ufficio
territoriale del Governo di Novara, opponendosi al verbale di contestazione
n. 157288-D emesso in data 4 giugno 2003 dalla polizia stradale di Novara,
distaccamento di Borgomanero (per la violazione dell’art. 84 comma
7 c.s. e in quanto destinava il veicolo a locazione senza conducente
benché lo stesso complesso veicolo che fosse adibito a trattore
per semirimorchio uso di terzi e semirimorchio per trasporto cose per
uso di terzi, esibendo contratto di cessione in uso di veicolo consistente
in una scrittura privata tra la ditta Gae.Tra Srl e della ditta Gae.Pol
S.P.Z.O.O.) con conseguente applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 343,35 e del relativo verbale di fermo amministrativo
ed affidamento in custodia del mezzo emanati dalla stessa polstrada
in pari data.
Il ricorrente assumeva che nessun addebito potesse essergli mosso in
quanto egli non aveva commesso le violazioni a lui addebitate e che
le contestazioni degli agenti erano dovute ad una falsa interpretazione
di legge.
L’Ufficio territoriale del Governo di Novara si costituiva depositando
la documentazione relativa al procedimento e contestando quanto sostenuto
da parte attrice in ricorso.
Assegnata la causa al Giudice di pace avv. C. B., veniva fissata, con
decreto, l’udienza di comparizione del 3 ottobre 2003 a cui hanno
fatto seguito l’udienza del 1° dicembre 2003, quella del 15
marzo 2004 e quindi quella del 12 luglio 2004 ove, la causa veniva discussa
e decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE –
La domanda del ricorrente è fondata e pertanto va accolta non
senza l’evidenziare come le norme che regolano la materia siano
alquanto farraginose e di non facile interpretazione.
Venendo ad esaminare i motivi dell’opposizione si può dire:
Per quanto concerne la pretesa nullità formale del verbale per
contraddittorietà e genericità del medesimo, ritiene questo
giudicante che non vi sia adito ad alcun equivoco così che possa
essere leso il diritto della difesa. L’oggetto della contestazione
è chiarissimo e l’opponente nelle sue corpose, articolate
e tecnicamente pregevoli difese, ha mostrato di averlo esattamente percepito.
Il fatto se è semplicissimo e su di esso non vi sono dubbi o
contestazioni mentre controversa è la qualificazione del fatto
medesimo.
Sostiene infatti l’opponente che «nessun rimprovero per violazione
dell’art. 84 c.s., può essere mosso alla Gea.Tra Srl proprio
perché non ha adibito a locazione senza conducente un veicolo
non destinato a tale uso, ma si è limitata a cedere ad altro
vettore il godimento di un mezzo regolarmente autorizzato, dietro pagamento
di corrispettivo».
Questo giudicante non riesce a cogliere la sottigliezza della destinazione
alla luce dell’articolo 1571 c.c. ed è anzi portato a ritenere
che la seconda definizione, ritenuta veriore da parte opponente, si
identifichi ancora meglio con la definizione che della locazione senza
conducente viene data dall’articolo 84 c.s. laddove si legge testualmente.
«Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore dietro corrispettivo,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest’ultimo, il veicolo stesso».
Concorda invece con l’opponente circa la farraginosità e
la difficile comprensione delle norme che regolano la materia, ma non
riesce a spingersi sino a ritenere applicabili al caso concreto i principi
sanciti dall’art. 5 del codice penale, tanto più che non
pare invocabile l’ignoranza inevitabile da parte di coloro che
ben possiamo definire «addetti ai lavori».
Così come ritiene insostenibile, la pretesa dell’opponente
circa «l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo
alla società ricorrente».
Così come inutili paiono gli sforzi per dimostrare che non si
tratta di noleggio, ma di una cessione saltuaria ed occasionale, perché
indipendentemente dalla credibilità o meno di quest’ultima
affermazione, si esce dal campo della contesa oggi sul tavolo.
Il nocciolo della questione è se la Gae.Tra Srl potesse locare
ad altro soggetto (nel caso di specie alla Gae.Pol. S.P.Z.O.O.) il veicolo
di cui trattasi.
Per quanto concerne infine la questione relativa alla extra-comunitarietà
del locatario in realtà non v’è chi non veda come
dietro il comportamento delle due ditte autotrasportatrici che tra l’altro
non sembrano essere particolarmente «estranee» l’una
rispetto all’altra (neppure nella denominazione!), vi sia lo scopo
di eludere una qualche norma (l’indagine andrebbe forse diretta
a verificare se in realtà le due ditte non siano di volta in
volta il prestanome l’una dell’altra) e purtuttavia ritiene
questo giudicante che non sia compito giurisdizionale quello di porre
rimedio ad eventuali fasse create e lasciate in essere dal potere legislativo
e pertanto non condivide l’interpretazione restrittiva che viene
fatta da alcuni organi della polizia stradale i quali comprensibilmente
fattisi diffidenti di fronte a queste poco chiare operazioni ritengono
sussista uno specifico divieto di locazione di veicoli senza conducente
ad impresa extra-comunitaria.
E’ invece convinzione di chi scrive che tale specifico divieto
non sussista perché non lo si ritrova esplicitato in alcuna norma,
e soprattutto che tale supposto divieto non derivi certamente dalla
norma sancita dall’articolo 84 c.s. richiamato nel verbale di contestazione
di cui trattasi.
Una diversa interpretazione viene esclusa dalla lettera della legge
che come si sa, costituisce il primo criterio per l’interpretazione
delle norme. Non può dunque dimenticarsi che l’articolo
84 del codice della strada sanziona: «chiunque adibisce a locazione
senza conducente un veicolo non destinato a tale uso».
Chiunque ed indipendentemente dalle qualità del soggetto che
detta locazione ponga in essere.
Nel caso di specie nessuna contestazione sarebbe stata sollevata se
destinataria della locazione fosse stata una ditta di autotrasporto
italiana e comunque della comunità europea.
E’ infatti del tutto pacifico che il veicolo potesse essere oggetto
di locazione senza conducente atteso che era prevista ed autorizzata
la sua utilizzazione economica ad uso di terzi e pertanto secondo quanto
espressamente dettato dall’articolo 82 del c.s. Articolo 9ì82
che disciplina la destinazione ed uso dei veicoli:
« 1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione
in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio
o a terzi.
4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è
utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse
dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi
il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente; ecc. ecc.».
Tutto ciò premesso, aldilà del fiume di parole spese nelle
rispettive difese, sia da parte opponente che da parte resistente, si
deve concludere che il comportamento posto in essere dall’opponente
non integra la specifica fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo
84 comma settimo codice della strada a cui si fa riferimento nel verbale
di contestazione oggetto del presente ricorso e pertanto detto verbale
va annullato unitamente a tutte le conseguenze ricollegabili alla suddetta
contestazione, ivi compreso il fermo amministrativo del veicolo.
In questo senso dunque viene accolta l’operazione, anche se riconosciuta
la complessità delle norme da applicarsi e la peculiarità
della vicenda, ritiene questo giudicante che sussistano sufficienti
motivi per addivenire alla compensazione totale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
giudice di pace di Borgomanero avv. C.B. definitivamente pronunciando
nella causa tra le parti in premessa, ogni altra domanda ed eccezione
disattesa:
visto l’art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 così
provvede:
in accoglimento dell’opposizione:
- annulla il verbale di contestazione n. 175288 levato in data 4 giugno
2003 dalla polizia stradale di Novara, distaccamento di Borgomanero
per violazione dell’art. 84 comma settimo del codice della strada:
- spese di causa compensate.
Il presente dispositivo è pronunziato e letto all’udienza
tenutasi in Borgomanero il 12 luglio 2004. [RIV-070805]