REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona
dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 20 ottobre 2005 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa
per controversia in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione n.
2200/2004 Area IV-Dep., emessa il 01.03.2005 dalla Prefettura di Udine
e notificata il 01.04.2005,
avente ad oggetto: conferma del verbale di contestazione n° 36393
T, emesso il 09.07.2004 dalla Polizia stradale di Tolmezzo (UD) per
violazione dell’art. 23, c. 6 e 11 C.D.S., in relazione all’art.
51 del Reg. Es. C.D.S., irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
di €. 687,02, oltre le spese di €. 17,98.
promossa
con domanda
in data 28.04.2005
da
omissis
corrente in Mappano di Borgaro Torinese (TO), in Via G. Galilei n°
12/14, in persona dell’Amministratore Delegato, legale rappresentante
p.t., dott. omissis
OPPONENTE
contro
PREFETTURA
DI UDINE
AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: previa sospensione dell’efficacia del provvedimento
impugnato, accertare la regolarità dell’impianto sito al
km. 0+825 della S.S. 52 Carnica ed annullare l’ordinanza opposta.
In via subordinata dichiarare applicabile alla fattispecie in esame
il comma 12° dell’art. 23 C.D.S. Con vittoria di spese e onorari
di giudizio.
CONCLUSIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: applicarsi la connessione ex art.
221 C.D.S. e, in via subordinata, respingersi l’opposizione e dichiararsi
la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione opposta.
FATTO
E DIRITTO
Il verbale in oggetto ha sanzionato la società omissis S.p.a.
con la seguente motivazione:
“Ha violato le norme di cui all’art. 23/6° e 11°
C.D.S. in relazione all’art. 51 Reg. Esec. C.D.S. perché
installava cartello pubblicitario reclamizzante il marchio EUROSPAR-TOLMEZZO
VIA PALUZZA senza osservanza delle prescrizioni regolamentari che stabiliscono
limitazioni nella ubicazione dei mezzi pubblicitari. Nel caso, in contrasto
con l’art. 51 Reg.to Es. C.D.S. il cartello pubblicitario, senza
essere posto parallelamente al senso di marcia, si trovava a metri 1,20
dalla striscia bianca delimitante la carreggiata, in luogo della distanza
minima prescritta in m. 3 (tre). Autorizzazione rilevata n. 55000490
ANAS Trieste, con scadenza 31.12.04. Trattasi di cartello pubblicitario
posizionato in loco.”
Il ricorso presentato alla Prefettura è stato respinto con l’ordinanza-ingiunzione
opposta in questa sede, che ha riconosciuto la corretta applicazione
della norma sanzionatoria. In particolare si legge nella parte motiva:
“Sul posto, come asserito dal ricorrente, è presente il
guard-rail, elevato dal terreno per soli cm. 90, non costituente ostacolo
fisso di altezza non inferiore a tre metri tale da consentire il posizionamento
della struttura pubblicitaria in linea con esso, così come previsto
al punto 1) comma 2° dell’art. 51 del Reg.to del C.d.S.”
MOTIVI
DEL RICORSO
L’opponente eccepisce la nullità del verbale di contestazione
e la nullità derivata dell’ordinanza ingiunzione per violazione
del principio di soggettività stabilito dall’art. 3 L. 689/1981,
che presuppone la contestazione della responsabilità alla persona
fisica cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che
integra la violazione, in mancanza della quale la sanzione non è
applicabile alla persona giuridica responsabile in solido quale proprietaria
del bene che servì a commettere la violazione (art. 14 L. 689/1981).
Richiama allo scopo le sentenze della Suprema Corte n. 6369/86, 8143/93,
6055/97, 12497/00.
Eccepisce inoltre la nullità del verbale di contestazione per
carenza di motivazioni circa il fatto che il cartello in questione non
sia posto parallelamente alla sede stradale e assume che non è
da rispettare il limite di 3 metri poiché l’impianto è
posto oltre la barriera di protezione. Infine eccepisce l’illegittimità
della sanzione perché trattasi di impianto autorizzato con la
concessione pubblicitaria n. 128 (Buono 230006) rilasciata il 2.11.88
dall’ANAS di Trieste, per il quale all’atto del rinnovo dell’autorizzazione,
anche se antecedente al 31.12.98, avrebbe dovuto realizzarsi l’adeguamento
previsto dall’art. 58 del Reg. di Es. C.D.S. e dall’art. 234
C.D.S.. Cita a tal proposito la Direttiva del Ministero dei LL. PP.
Del 17.03.98.
In via subordinata chiede applicarsi la sanzione di € 137,55 prevista
dal comma 12 dell’art. 23 C.D.S. , trattandosi di violazione delle
prescrizioni dell’autorizzazione.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 03.05.05, ha fissato l’udienza di
comparizione del 20 settembre 2005, respingendo la richiesta sospensione
perché non ha ravvisato i gravi motivi previsti dall’ultimo
comma dell’art. 22 della L. n° 689/1981.
La Prefettura si è costituita il 25.08.05 mediante il deposito
degli atti ed in data 09.09.05 ha fatto pervenire le sue controdeduzioni
in cui fa presente, in via preliminare, che il Comando accertatore,
in data 18.08.2005, ha inoltrato la notizia di reato alla Procura della
Repubblica di Tolmezzo per violazione dell’art. 44 D.P.R. n. 380/2001
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
riscontrata sull’impianto “de quo” in data 25.07.2005.
Dal rapporto redatto dalla Polstrada ai sensi dell’art. 347 C.P.P.
si evince che la persona indicata quale responsabile del reato è
il Sig. omissis, nella sua qualità di Amministratore delegato
dell’ omissis s.p.a. Nel merito la Prefettura assume tra l’altro
che l’ omissis è stata individuata come responsabile solidale
ai sensi dell’art. 196 del C.D.S. e che, ai sensi della sentenza
della C. di Cass. n. 4445/1991, Sez. I, Civ, l’identificazione
dell’autore materiale dell’illecito non costituisce una condizione
di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione opposta.
All’udienza di comparizione compare il sig. omissis, con delega
del procuratore omissis per il triveneto, sig. omissis. Il Giudicante
rileva che l’opposizione è sottoscritta dal dott. omissis,
in qualità di legale rappresentante dell’ omissis, mentre
dalla visura camerale dd. 27.07.05, allegata dalla Prefettura, risulta
che l’unico Amministratore Delegato con potere di rappresentare
l’ omissis in giudizio è il sig. omissis.
Onde poter approfondire gli aspetti dell’eventuale connessione
invocata dalla Prefettura, il Giudicante rinvia all’udienza del
20 ottobre 2005.
A tale udienza compare nuovamente il sig. omissis, con delega dell’Amministratore
delegato dott. omissis, il quale conclude come in atti.
Il Giudicante, rilevato che dalla misura camerale dd. 27.07.05 anche
il dott. omissis risulta investito del potere di rappresentanza legale
dell’ omissis e ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia
sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto
va respinta.
In fatto, l’accertamento eseguito dalla Polstrada di Tolmezzo sull’impianto
di pubblicità de quo è perfettamente legittimo alla luce
del combinato disposto dell’art. 23, commi 4 e 6 del C.D.S. e 51,
2° comma, lettera a) del Reg. Esecuz. C.D.S., i quali stabiliscono
che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le
strade è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente
proprietario della strada, nel rispetto delle norme del regolamento.
Tali norme prevedono la distanza minima di metri tre dal limite della
carreggiata ove non esistano già a distanza inferiore costruzioni
fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a tre metri.
Nella fattispecie la presenza della barriera fissa a lato strada (guard-rail)
dell’altezza di 90 cm. non autorizza alcuna deroga alle suddette
norme.
Sotto il profilo probatorio non sono state addotte prove atte a vincere
la particolare efficacia conferita dagli artt. 2699 e2700 c.c. alla
verbalizzazione dei pubblici ufficiali.
In diritto il Giudicante osserva in via preliminare che non vi è
connessione ai sensi dell’art. 221 C.D.S. e del pedissequo art.
24 L. 689/1981, in quanto l’esistenza del reato rilevato dalla
Polstrada in data 25.07.05 non dipende dall’accertamento della
violazione per cui si procede in questo giudizio. Infatti la violazione
amministrativa è stata accertata in data anteriore (09.07.2004)
e comunque non è una condizione dell’esistenza del reato
perché è evidente che se anche l’impianto fosse stato
installato a distanza regolamentare dal limite della carreggiata, il
reato accertato ex art. 44 D.P.R. 380/2001 sussisterebbe ugualmente.
Nel merito il Giudicante osserva che la norma transitoria riguardante
l’adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme del Nuovo Codice
della Strada (art. 234 C.D.S.) ha fissato il termine di un anno decorrente
dall’entrata in vigore del Codice. Tale termine che è stato
successivamente stabilito in tre anni (art. 127 d.lgs n° 360/1993)
ed infine prorogato al 31.12.1996 (art. 8 d.l n°517/1996, conv.
in L. n° 611/1996). Ai sensi del 1° comma dell’art. 58
del Reg. Esecuz. C.D.S., i cartelli autorizzati prima dell’entrata
in vigore del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, dovevano essere
adeguati a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione. Non
rilevano pertanto le prescrizioni dell’autorizzazione dell’A.N.A.S.
ai fini della qualificazione della violazione amministrativa.
Osserva inoltre che, sia la motivazione del verbale di accertamento
che quella dell’impugnata ordinanza ingiunzione, risultano sufficientemente
chiare e logiche ed hanno consentito all’opponente di sviluppare
un’efficace difesa nel merito (art. 24 Cost.).
Infine è infondata l’eccezione di nullità del verbale
di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione contestati esclusivamente
alla società proprietaria del cartello pubblicitario, responsabile
in solido e non anche alla persona fisica che ha commesso la violazione.
Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n° 890/1994)
ha sancito un principio consolidato: ”In tema di irrogazione di
sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, l’identificazione del
trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza
- ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, ancorché
necessaria ai fini dell’esperimento dell’azione di regresso ex art.
6 l. n. 689 del 1981 ovvero ai fini della prova della violazione nel
giudizio di opposizione o della valutazione della motivazione del provvedimento
sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarietà,
in relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato”.
(vedasi anche Cass. Civ., Sez. I, n. 11350/1996, 172/1997, 1114/1997).
Pertanto, poiché nel presente giudizio di opposizione la società
opponente non ha indicato l’autore materiale della violazione,
non è stato possibile valutarne la responsabilità in base
ai criteri stabiliti dalla L. 689/1981, né accertare i rapporti
fra il trasgressore ed il coobbligato.
P.Q.M.
Il Giudice
di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
Respinge tutte le domande dell’opponente e, in accoglimento della
domanda subordinata dell’Amministrazione opposta, conferma l’ordinanza-ingiunzione
n. 2200/2004 Area IV-Dep., emessa il 01.03.2005 dalla Prefettura di
Udine e notificata il 01.04.2005,
Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona
del Friuli, li 20 ottobre 2005.
IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Il Cancelliere
B3
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2005