In ipotesi di sinistro stradale cagionato da un grosso
pneumatico abbandonato sulla carreggiata di una strada statale, essendo
avvenuto il fatto su un bene demaniale che per la sua notevole estensione
e l’uso generale e diretto da parte degli utenti, non è oggettivamente
suscettibile di un controllo in tempo reale da parte dell’Ente proprietario,
(nella fattispecie l’Anas S.p.a.), il danneggiato può invocare,
a sostegno delle sue pretese risarcitorie, unicamente la responsabilità
ex art. 2043 c.c.. della P.A. e non la disciplina di cui all’at.
2051 c.c.; con la conseguenza che qualora detto danneggiato si limiti
a provare che il pneumatico non era né visibile né prevedibile,
ma non fornisca la prova che esso si trovava sulla carreggiata da tempo
sufficiente a rendere esigibile un intervento da parte dell’Anas,
la domanda deve essere rigettata.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLI - SEZIONE DI CESENA
in composizione
monocratica, nella persona del Giudice, Dr.sa Barbara Vacca, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa
civile di primo grado, iscritta al n. 1045 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell’anno 2001, iniziata con citazione del
30.6.2001, trattenuta in decisione all’udienza del 24.3.2005, promossa
da:
XXX, rappresentato e difeso dagli Avv. YYY, in virtù di delega
posta a margine della citazione, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio legale del primo, sito in …………………………….
ATTORE
CONTRO
ENTE NAZIONALE
per le STRADE - ANAS, con sede a Roma via Monzambano n. 1O, in persona
del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
A. Giordano, in virtù di delega posta in calce alla citazione
notificata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale avv.
Nardella, sito in Cesena v. Marinelli n. 97.
CONVENUTA
OGGETTO:
Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI
ATTORE: "Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
per le esposte causali visti ed applicati gli artt. 2051 o 2043 c.c.
condannare l’ANAS - Ente Nazionale per le Strade in persona del suo
legale rappresentate pro-tempore al risarcimento del danno in favore
dell’attore che si indica in £ 6.197,48, compreso fermo tecnico
e svalutazione del veicolo, salvo quel più o quel meno che sarà
accertato in corso di causa e ritenuto di Giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
Nel rito, Voglia l’Ecc.mo Tribunale ammettere i capitoli di prova dedotti
dall’attore ed esclusi con ordinanza del 13.6.2003".
CONCLUSIONI CONVENUTA: "Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito,
disattesa e reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e/o deduzione:
In via Pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto
di legittimazione attiva dell’attore; 1) In via subordinata, nel merito,
accertare e dichiarare che la fattispecie dedotta in giudizio configura
una chiara ipotesi di responsabilità Aquiliana, ex art. 2048
c.c. e pertanto rigettare la domanda attorea siccome infondata sia in
fatto che in diritto e non provata; 8) In via strettamente subordinata,
nella denegata e contestata ipotesi in cui si ritenga che la fattispecie
in esame integri gli estremi della responsabilità ex art. 2051
c.c., accertare e dichiarare che la responsabilità dell’incidente
occorso al sig. XXX deve essere ascritta a fatto e colpa esclusiva del
terzo, rigettando per l’effetto la domanda spiegata dall’attore contro
l’Ente Nazionale per le Strade - ANAS, siccome infondata sia in fatto
che in diritto; 4) In via ulteriormente subordinata, nel merito, accertare
e dichiarare la prevalente e/ o concorrente responsabilità dell’attore
nella causazione dell’incidente per cui è causa riducendo per
l’effetto la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell’entità
della colpa eventualmente accertata a suo carico. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di causa".
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.6.2001, XXX conveniva
in giudizio, davanti all’intestata giustizia, l’Ente Nazionale per le
Strade - ANAS, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua
esclusiva responsabilità, al risarcimento di tutti i danni dallo
stesso subiti per effetto del sinistro occorso il 13.6.2000.
Esponeva l’attore che verso le 22,30 del 13.6.2000, mentre stava percorrendo
a bordo della propria auto la E45, al Km. 231, nei pressi dell’uscita
di Cesena Nord, aveva urtato contro un grosso pneumatico giacente sul
piano viabile e, per precisione, nella corsia di sorpasso.
Riferiva l’attore che l’urto era stato inevitabile a causa dell’ubicazione,
delle dimensioni del pneumatico e dell’imprevedibilità dell’ostacolo.
Con il presente giudizio, l’attore chiedeva il risarcimento dei danni
subiti dal proprio veicolo, quantificati in £. 8.247.308, come
emergenti dalle fatture prodotte, oltre al fermo tecnico, essendo risultati
vani i solleciti.
Con comparsa depositata il 13.11.200 l, si costituiva in giudizio l’Ente
Nazionale per ANAS contestando integralmente la domanda avversaria e
chiedendone il rigetto.
Preliminarmente la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva
dell’attore, non avendo lo stesso prodotto in giudizio alcun documento
comprovante il suo titolo di proprietà sull’auto asseritamene
danneggiata.
Nel merito, la convenuta rilevava l’assenza di qualsiasi prova del fatto
storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, non essendovi
traccia del sinistro in questione neppure presso la Polizia Stradale
di Cesena.
In ogni caso, l’ANAS eccepiva l’infondatezza della domanda, atteso che
dalla dinamica non emergeva l’esistenza di una sua responsabilità
aquiliana e spettando comunque all’attore fornire la prova degli elementi
costitutivi e, in particolare, del nesso di causalità tra l’incidente
occorso, il danno subito dall’auto e la negligenza della convenuta.
L’Ente convenuto escludeva, infine, l’applicabilità del disposto
dell’art. 2051 c.c. e - della presunzione di responsabilità ivi
prevista, non avendo l’ANAS la possibilità di esercitare un potere
di fatto, immediato e diretto di controllo e custodia su tutta la rete
viaria.
In via di mero subordine, per il caso di riconosciuta applicabilità
dell’art. 2051 c.c., la convenuta eccepiva la presenza della causa di
esonero da responsabilità costituita dal caso fortuito, comprensivo
anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Spiegava, infatti, l’ANAS che, come prospettato dallo stesso attore,
il pneumatico era stato colposamente abbandonato sulla sede stradale
da un camion in transito e, stante l’estensione e l’intensità
del traffico su tale arteria stradale, non era oggettivamente possibile
accorgersi e porre rimedio a tale fatto nel giro di un breve lasso di
tempo.
La convenuta eccepiva inoltre che l’attore aveva comunque concorso a
cagionare tale danno con la sua imprudente condotta di guida, in quanto
se avesse mantenuto la velocità nei limiti prescritti avrebbe
potuto accorgersi della presenza del pneumatico e porre in essere una
manovra di emergenza.
Da ultimo, l’ANAS contestava anche la quantificazione del danno.
Alla prima udienza del 29.11.2001, verificata la regolare costituzione
delle parti, la causa veniva rinviata per la trattazione al 30.5.2002,
alla quale non comparivano le parti e, su richiesta dei loro procuratori,
venivano concessi i termini ex art. 183, 5° co., c.p.c. e, successivamente,
quelli di cui all’art. 184 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie nei termini assegnati, all’udienza
del 12.6.2003, con ordinanza pronunciata in data 13.6.2003 venivano
ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti con le limitazioni
ivi indicate.
La causa veniva quindi istruita con l’assunzione dei testi e l’interrogatorio
formale e, all’esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni.
All’udienza del 24.3.2005, i procuratori delle parti precisavano le
conclusioni come in epigrafe trascritte, e il Giudice tratteneva la
causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c.,
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
ritualmente svolte.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto dell’infondatezza dell’eccezione di
carenza di legittimazione attiva dell’attore, atteso che, dalla documentazione
agli atti (libretto di circolazione del veicolo e rapporto della Polizia
Stradale, sottosezione di Bagno di Romagna) risulta chiaramente, in
capo al XXX, la proprietà dell’auto danneggiatasi nel sinistro
occorso la notte del 13.6.2000.
Ciò precisato, va tuttavia rilevato che la domanda proposta dall’attore
è infondata e non può essere accolta.
In assenza di una espressa qualificazione giuridica della domanda da
parte dell’attore, spetta al Giudice il compito di individuare la norma
applicabile.
Il XXX si è limitato a dedurre di aver subito un evento lesivo
(danneggiamento della propria vettura) a causa della presenza sulla
sede stradale di un grosso pneumatico. In particolare, l’attore ha sostenuto
di non aver potuto evitare l’urto a causa della imprevedibilità
dell’ostacolo, delle notevoli dimensioni dello stesso e della sua ubicazione,
precisando infatti di essersi improvvisamente trovato davanti il grosso
pneumatico mentre era in fase di sorpasso di un altro veicolo, lungo
la E 45 in prossimità dell’uscita di Cesena Nord, con direzione
Bagno di Romagna.
Da quanto esposto dall’attore, risulta chiaramente l’inapplicabilità
al caso in esame del disposto dell’art. 2051 c.c..
Con riferimento a tale norma, deve infatti rilevarsi che la responsabilità
di un’amministrazione pubblica per la omessa o insufficiente manutenzione
di strade pubbliche (compresa la rimozione dalla sede stradale di oggetti
in grado di costituire possibile fonte di pericolo per gli utenti della
strada), è configurabile solo qualora si tratti di beni in relazione
ai quali sia oggettivamente possibile l’esercizio di un continuo ed
efficace controllo. Costituisce, infatti, principio pacifico in giurisprudenza
che qualora l’omessa manutenzione riguardi strade, o altri beni demaniali,
che per la loro notevole estensione o l’uso generalizzato da parte di
terzi impediscano o rendono impossibile un efficace controllo e una
continua vigilanza, idonei ad impedire l’insorgenza di situazioni
di pericolo per gli utenti, non possa trovare applicazione la responsabilità
prevista dall’art. 2051 c.c. (Cass. 23.2.2005, n. 3745; Cass. 23.7.2003,
n. 11446) ma solo quella di cui all’art. 2043 c.c..
Nello specifico, trattandosi di una strada statale di notevole estensione
e ad alta intensità di traffico, non può essere fondatamente
invocata la responsabilità per omessa custodia ex art. 2051 c.c.,
configurabile solo con riferimento a beni demaniali non soggetti ad
uso generale e diretto della collettività che, per la loro limitata
estensione territoriale, consentano un’adeguata attività di vigilanza
e controllo da parte dell’ente preposto (Cass. 2.40.20040, n. 6515).
L’unica norma applicabile alla presente controversia è dunque
quella di cui all’art. 20403 c.c..
Si osserva, a tale proposito, che la parte che assuma di aver subito
un danno a causa di un altrui fatto illecito di origine extracontrattuale
ha l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., oltre che l’esistenza
dell’evento dannoso, anche la presenza di un altrui fatto, doloso o
colposo, e del nesso di causalità tra tale fatto e il danno.
Nel caso specifico, pur avendo il XXX invocato la responsabilità
aquiliana dell’ ANAS per omessa manutenzione di una strada pubblica
- costituita, nello specifico, dall’asserita presenza di un grosso pneumatico
lungo il tratto di strada percorso - non ha tuttavia dimostrato l’esistenza
di tutti i presupposti per l’insorgenza della responsabilità
della convenuta. Innanzitutto si rileva che non è stata fornita
una prova sicura ed attendibile della stessa presenza dello pneumatico
e del nesso di causalità con il danneggiamento subito dall’auto
dell’attore. Nessun testimone ha potuto confermare la presenza del battistrada.
Unico elemento indiziante circa la presenza dello pneumatico si ricava
dalla deposizione resa dall’agente di polizia, il quale ha riferito
che la Centrale aveva avvisato la pattuglia della segnalata presenza
di un copertone dalle parti di Cesena Nord, precisando che si stava
recando sul posto per rimuovere il copertone e che nulla sapeva dell’incidente
occorso al XXX, accertato solo al momento dell’arrivo in loco.
Nonostante le ricerche effettuate, come risulta dal rapporto redatto
dalla Polizia Stradale - sottosezione di Bagno di Romagna, lungo tale
tratto di strada non è stato trovato alcun copertone mentre è
stata rinvenuta la targa anteriore persa dal veicolo attoreo, finita
in un fossetto laterale all’altezza del Km. 231. In assenza di testimoni
diretti e del ritrovamento dello pneumatico, non è possibile
affermare con certezza che l’incidente lamentato dal XXX si sia verificato
proprio a causa del copertone asseritamene presente sulla sede stradale
e non invece per altri motivi.
In ogni caso, pur ritenendo i danni riportati dall’auto del XXX (descritti
nel rapporto della Polstrada agli atti), compatibili con l’urto contro
un grosso pneumatico, la cui presenza era stata comunque segnalata nelle
vicinanze dell’uscita di Cesena Nord, deve evidenziarsi la mancanza
dell’altro imprescindibile presupposto per " imputare tale evento
a responsabilità della convenuta, vale a dire la prova di una
colpa dell’ANAS per l’omessa rimozione dell’ostacolo.
Come già rilevato, l’attore non ha lamentato la presenza di buche,
sconnessioni od avvallamenti sul manto stradale, segni evidenti di una
carenza di interventi manutentivi addebitabili all’ente responsabile
della gestione e manutenzione della strada.
Il XXX si è invece lamentato per la presenza sulla sede stradale
di un battistrada perduto o comunque abbandonato da un autocarro che,
come tale, non era certamente ascrivibile ad un’omissione di manutenzione.
Né tale fatto può essere addebitato ad un colpevole difetto
di vigilanza e controllo da parte dell’ ANAS.
La circostanza che in quel periodo, per scelte aziendali più
o meno condivisibili e criticabili, i controlli sulla sede stradale
venissero effettuati solo la mattina, fino alle 13,30, è del
tutto irrilevante.
Per poter configurare una responsabilità della convenuta, sarebbe
stato necessario dimostrare una colpevole inerzia dell’ ANAS rispetto
al dovere di vigilanza e controllo sul tratto stradale di sua competenza.
L’attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio, avrebbe cioè
dovuto provare che il copertone si trovava sulla sede stradale da un
tempo apprezzabile e tale da permettere agli addetti dell’ANAS di intervenire
per rimuovere l’oggetto.
Tale prova non è stata invece fornita.
Al contrario, dagli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria è
possibile desumere che tale pneumatico era stato abbandonato da pochissimo
tempo e si trovava sul posto da meno di un’ora.
L’agente della Polstrada ha infatti riferito che nessun incidente era
stato segnalato a causa della presenza dello pneumatico e che si stava
recando sul posto, ove è giunto alle 23,15, in quanto la centrale
aveva avvertito la pattuglia della denunciata presenza di uno pneumatico
in prossimità della uscita di Cesena Nord della E 45.
Considerato che la pattuglia si trovava già in servizio lungo
la E 45, avendo prestato un precedente soccorso (come riferito dal agente
in sede testimoniale), e che è giunta sul posto (distante da
Bagno di Romagna una cinquantina di chilometri) alle 3,15, tra la denunciata
presenza del copertone e il sinistro occorso al XXX avvenuto per sua
stessa dichiarazione verso le 22,45) non può essere decorsa più
di una mezz’ora.
Tale breve lasso temporale non è sufficiente per ascrivere a
responsabilità dell’ ANAS l’omesso controllo e rimozione dello
pneumatico.
La perdita accidentale o il colposo abbandono di un pneumatico sulla
sede stradale da parte di un automezzo circolante sull’arteria viaria
non costituisce un fatto prevedibile ed evitabile da parte dell’ ANAS,
atteso che l’estensione e l’intensità del traffico presente sulla
E-45 escludono la possibilità di un controllo permanente, continuo
e diretto su tutta la strada.
Solo la persistenza e la mancata rimozione del copertone entro un apprezzabile
lasso di tempo dalla segnalata presenza dello stesso avrebbe potuto
costituire in colpa l’ANAS.
Da quanto emerso dall’istruttoria ciò non è avvenuto.
A prescindere dal fatto che in quel periodo gli addetti ANAS effettuavano
solo turni mattutini, non ci sarebbe stato comunque il tempo sufficiente
per consentire un intervento di rimozione del copertone da parte degli
addetti alla manutenzione della strada neppure se vi fossero stati turni
serali o notturni, atteso che l’incidente si è verificato a brevissima
distanza temporale dall’abbandono dello pneumatico sulla sede stradale.
Per tutti i motivi esposti, deve dunque essere respinta la domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e si liquidano
in favore della convenuta ANAS nella complessiva somma di euro 3.355,75,
oltre agli accessori di legge, come meglio specificato in dispositivo,
previa rideterminazione degli onorari.
PQM
Il
Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta
da XXX, con citazione del 30.6.2001, nei confronti dell’Ente-Nazionale
per le Strade - ANAS.
Condanna l’attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla
convenuta che si liquidano in complessivi € 3.355,75, di cui €
260,30 per spese, € 1.605,45, per diritti e € 1.490,00 per
onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IV A e CAP come per
legge.
Così
deciso in Cesena, Il 30.8.2005