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Giurisprudenza di merito - Danno da insidia stradale provocato da pneumatico abbandonato sulla strada

Tribunale di Forlì Sezione distaccata di Cesena sentenza 30.08.2005, n. 304
Giurisprudenza di merito
Tribunale di Forlì
Sezione distaccata di Cesena
sentenza 30.08.2005, n. 304
In ipotesi di sinistro stradale cagionato da un grosso pneumatico abbandonato sulla carreggiata di una strada statale, essendo avvenuto il fatto su un bene demaniale che per la sua notevole estensione e l’uso generale e diretto da parte degli utenti, non è oggettivamente suscettibile di un controllo in tempo reale da parte dell’Ente proprietario, (nella fattispecie l’Anas S.p.a.), il danneggiato può invocare, a sostegno delle sue pretese risarcitorie, unicamente la responsabilità ex art. 2043 c.c.. della P.A. e non la disciplina di cui all’at. 2051 c.c.; con la conseguenza che qualora detto danneggiato si limiti a provare che il pneumatico non era né visibile né prevedibile, ma non fornisca la prova che esso si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento da parte dell’Anas, la domanda deve essere rigettata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLI - SEZIONE DI CESENA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.sa Barbara Vacca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1045 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2001, iniziata con citazione del 30.6.2001, trattenuta in decisione all’udienza del 24.3.2005, promossa da:
XXX, rappresentato e difeso dagli Avv. YYY, in virtù di delega posta a margine della citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, sito in …………………………….

ATTORE

CONTRO

ENTE NAZIONALE per le STRADE - ANAS, con sede a Roma via Monzambano n. 1O, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A. Giordano, in virtù di delega posta in calce alla citazione notificata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale avv. Nardella, sito in Cesena v. Marinelli n. 97.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.

CONCLUSIONI ATTORE: "Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le esposte causali visti ed applicati gli artt. 2051 o 2043 c.c. condannare l’ANAS - Ente Nazionale per le Strade in persona del suo legale rappresentate pro-tempore al risarcimento del danno in favore dell’attore che si indica in £ 6.197,48, compreso fermo tecnico e svalutazione del veicolo, salvo quel più o quel meno che sarà accertato in corso di causa e ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari. Nel rito, Voglia l’Ecc.mo Tribunale ammettere i capitoli di prova dedotti dall’attore ed esclusi con ordinanza del 13.6.2003".
CONCLUSIONI CONVENUTA: "Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e/o deduzione: In via Pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’attore; 1) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che la fattispecie dedotta in giudizio configura una chiara ipotesi di responsabilità Aquiliana, ex art. 2048 c.c. e pertanto rigettare la domanda attorea siccome infondata sia in fatto che in diritto e non provata; 8) In via strettamente subordinata, nella denegata e contestata ipotesi in cui si ritenga che la fattispecie in esame integri gli estremi della responsabilità ex art. 2051 c.c., accertare e dichiarare che la responsabilità dell’incidente occorso al sig. XXX deve essere ascritta a fatto e colpa esclusiva del terzo, rigettando per l’effetto la domanda spiegata dall’attore contro l’Ente Nazionale per le Strade - ANAS, siccome infondata sia in fatto che in diritto; 4) In via ulteriormente subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la prevalente e/ o concorrente responsabilità dell’attore nella causazione dell’incidente per cui è causa riducendo per l’effetto la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell’entità della colpa eventualmente accertata a suo carico. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.6.2001, XXX conveniva in giudizio, davanti all’intestata giustizia, l’Ente Nazionale per le Strade - ANAS, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti per effetto del sinistro occorso il 13.6.2000.
Esponeva l’attore che verso le 22,30 del 13.6.2000, mentre stava percorrendo a bordo della propria auto la E45, al Km. 231, nei pressi dell’uscita di Cesena Nord, aveva urtato contro un grosso pneumatico giacente sul piano viabile e, per precisione, nella corsia di sorpasso.
Riferiva l’attore che l’urto era stato inevitabile a causa dell’ubicazione, delle dimensioni del pneumatico e dell’imprevedibilità dell’ostacolo.
Con il presente giudizio, l’attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, quantificati in £. 8.247.308, come emergenti dalle fatture prodotte, oltre al fermo tecnico, essendo risultati vani i solleciti.
Con comparsa depositata il 13.11.200 l, si costituiva in giudizio l’Ente Nazionale per ANAS contestando integralmente la domanda avversaria e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’attore, non avendo lo stesso prodotto in giudizio alcun documento comprovante il suo titolo di proprietà sull’auto asseritamene danneggiata.
Nel merito, la convenuta rilevava l’assenza di qualsiasi prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, non essendovi traccia del sinistro in questione neppure presso la Polizia Stradale di Cesena.
In ogni caso, l’ANAS eccepiva l’infondatezza della domanda, atteso che dalla dinamica non emergeva l’esistenza di una sua responsabilità aquiliana e spettando comunque all’attore fornire la prova degli elementi costitutivi e, in particolare, del nesso di causalità tra l’incidente occorso, il danno subito dall’auto e la negligenza della convenuta.
L’Ente convenuto escludeva, infine, l’applicabilità del disposto dell’art. 2051 c.c. e - della presunzione di responsabilità ivi prevista, non avendo l’ANAS la possibilità di esercitare un potere di fatto, immediato e diretto di controllo e custodia su tutta la rete viaria.
In via di mero subordine, per il caso di riconosciuta applicabilità dell’art. 2051 c.c., la convenuta eccepiva la presenza della causa di esonero da responsabilità costituita dal caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Spiegava, infatti, l’ANAS che, come prospettato dallo stesso attore, il pneumatico era stato colposamente abbandonato sulla sede stradale da un camion in transito e, stante l’estensione e l’intensità del traffico su tale arteria stradale, non era oggettivamente possibile accorgersi e porre rimedio a tale fatto nel giro di un breve lasso di tempo.
La convenuta eccepiva inoltre che l’attore aveva comunque concorso a cagionare tale danno con la sua imprudente condotta di guida, in quanto se avesse mantenuto la velocità nei limiti prescritti avrebbe potuto accorgersi della presenza del pneumatico e porre in essere una manovra di emergenza.
Da ultimo, l’ANAS contestava anche la quantificazione del danno.
Alla prima udienza del 29.11.2001, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa veniva rinviata per la trattazione al 30.5.2002, alla quale non comparivano le parti e, su richiesta dei loro procuratori, venivano concessi i termini ex art. 183, 5° co., c.p.c. e, successivamente, quelli di cui all’art. 184 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie nei termini assegnati, all’udienza del 12.6.2003, con ordinanza pronunciata in data 13.6.2003 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti con le limitazioni ivi indicate.
La causa veniva quindi istruita con l’assunzione dei testi e l’interrogatorio formale e, all’esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 24.3.2005, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ritualmente svolte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto dell’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore, atteso che, dalla documentazione agli atti (libretto di circolazione del veicolo e rapporto della Polizia Stradale, sottosezione di Bagno di Romagna) risulta chiaramente, in capo al XXX, la proprietà dell’auto danneggiatasi nel sinistro occorso la notte del 13.6.2000.
Ciò precisato, va tuttavia rilevato che la domanda proposta dall’attore è infondata e non può essere accolta.
In assenza di una espressa qualificazione giuridica della domanda da parte dell’attore, spetta al Giudice il compito di individuare la norma applicabile.
Il XXX si è limitato a dedurre di aver subito un evento lesivo (danneggiamento della propria vettura) a causa della presenza sulla sede stradale di un grosso pneumatico. In particolare, l’attore ha sostenuto di non aver potuto evitare l’urto a causa della imprevedibilità dell’ostacolo, delle notevoli dimensioni dello stesso e della sua ubicazione, precisando infatti di essersi improvvisamente trovato davanti il grosso pneumatico mentre era in fase di sorpasso di un altro veicolo, lungo la E 45 in prossimità dell’uscita di Cesena Nord, con direzione Bagno di Romagna.
Da quanto esposto dall’attore, risulta chiaramente l’inapplicabilità al caso in esame del disposto dell’art. 2051 c.c..
Con riferimento a tale norma, deve infatti rilevarsi che la responsabilità di un’amministrazione pubblica per la omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche (compresa la rimozione dalla sede stradale di oggetti in grado di costituire possibile fonte di pericolo per gli utenti della strada), è configurabile solo qualora si tratti di beni in relazione ai quali sia oggettivamente possibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo. Costituisce, infatti, principio pacifico in giurisprudenza che qualora l’omessa manutenzione riguardi strade, o altri beni demaniali, che per la loro notevole estensione o l’uso generalizzato da parte di terzi impediscano o rendono impossibile un efficace controllo e una continua vigilanza, idonei ad impedire l’insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti, non possa trovare applicazione la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. (Cass. 23.2.2005, n. 3745; Cass. 23.7.2003, n. 11446) ma solo quella di cui all’art. 2043 c.c..
Nello specifico, trattandosi di una strada statale di notevole estensione e ad alta intensità di traffico, non può essere fondatamente invocata la responsabilità per omessa custodia ex art. 2051 c.c., configurabile solo con riferimento a beni demaniali non soggetti ad uso generale e diretto della collettività che, per la loro limitata estensione territoriale, consentano un’adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell’ente preposto (Cass. 2.40.20040, n. 6515). L’unica norma applicabile alla presente controversia è dunque quella di cui all’art. 20403 c.c..
Si osserva, a tale proposito, che la parte che assuma di aver subito un danno a causa di un altrui fatto illecito di origine extracontrattuale ha l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., oltre che l’esistenza dell’evento dannoso, anche la presenza di un altrui fatto, doloso o colposo, e del nesso di causalità tra tale fatto e il danno. Nel caso specifico, pur avendo il XXX invocato la responsabilità aquiliana dell’ ANAS per omessa manutenzione di una strada pubblica - costituita, nello specifico, dall’asserita presenza di un grosso pneumatico lungo il tratto di strada percorso - non ha tuttavia dimostrato l’esistenza di tutti i presupposti per l’insorgenza della responsabilità della convenuta. Innanzitutto si rileva che non è stata fornita una prova sicura ed attendibile della stessa presenza dello pneumatico e del nesso di causalità con il danneggiamento subito dall’auto dell’attore. Nessun testimone ha potuto confermare la presenza del battistrada. Unico elemento indiziante circa la presenza dello pneumatico si ricava dalla deposizione resa dall’agente di polizia, il quale ha riferito che la Centrale aveva avvisato la pattuglia della segnalata presenza di un copertone dalle parti di Cesena Nord, precisando che si stava recando sul posto per rimuovere il copertone e che nulla sapeva dell’incidente occorso al XXX, accertato solo al momento dell’arrivo in loco.
Nonostante le ricerche effettuate, come risulta dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale - sottosezione di Bagno di Romagna, lungo tale tratto di strada non è stato trovato alcun copertone mentre è stata rinvenuta la targa anteriore persa dal veicolo attoreo, finita in un fossetto laterale all’altezza del Km. 231. In assenza di testimoni diretti e del ritrovamento dello pneumatico, non è possibile affermare con certezza che l’incidente lamentato dal XXX si sia verificato proprio a causa del copertone asseritamene presente sulla sede stradale e non invece per altri motivi.
In ogni caso, pur ritenendo i danni riportati dall’auto del XXX (descritti nel rapporto della Polstrada agli atti), compatibili con l’urto contro un grosso pneumatico, la cui presenza era stata comunque segnalata nelle vicinanze dell’uscita di Cesena Nord, deve evidenziarsi la mancanza dell’altro imprescindibile presupposto per " imputare tale evento a responsabilità della convenuta, vale a dire la prova di una colpa dell’ANAS per l’omessa rimozione dell’ostacolo.
Come già rilevato, l’attore non ha lamentato la presenza di buche, sconnessioni od avvallamenti sul manto stradale, segni evidenti di una carenza di interventi manutentivi addebitabili all’ente responsabile della gestione e manutenzione della strada.
Il XXX si è invece lamentato per la presenza sulla sede stradale di un battistrada perduto o comunque abbandonato da un autocarro che, come tale, non era certamente ascrivibile ad un’omissione di manutenzione.
Né tale fatto può essere addebitato ad un colpevole difetto di vigilanza e controllo da parte dell’ ANAS.
La circostanza che in quel periodo, per scelte aziendali più o meno condivisibili e criticabili, i controlli sulla sede stradale venissero effettuati solo la mattina, fino alle 13,30, è del tutto irrilevante.
Per poter configurare una responsabilità della convenuta, sarebbe stato necessario dimostrare una colpevole inerzia dell’ ANAS rispetto al dovere di vigilanza e controllo sul tratto stradale di sua competenza.
L’attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio, avrebbe cioè dovuto provare che il copertone si trovava sulla sede stradale da un tempo apprezzabile e tale da permettere agli addetti dell’ANAS di intervenire per rimuovere l’oggetto.
Tale prova non è stata invece fornita.
Al contrario, dagli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria è possibile desumere che tale pneumatico era stato abbandonato da pochissimo tempo e si trovava sul posto da meno di un’ora.
L’agente della Polstrada ha infatti riferito che nessun incidente era stato segnalato a causa della presenza dello pneumatico e che si stava recando sul posto, ove è giunto alle 23,15, in quanto la centrale aveva avvertito la pattuglia della denunciata presenza di uno pneumatico in prossimità della uscita di Cesena Nord della E 45.
Considerato che la pattuglia si trovava già in servizio lungo la E 45, avendo prestato un precedente soccorso (come riferito dal agente in sede testimoniale), e che è giunta sul posto (distante da Bagno di Romagna una cinquantina di chilometri) alle 3,15, tra la denunciata presenza del copertone e il sinistro occorso al XXX avvenuto per sua stessa dichiarazione verso le 22,45) non può essere decorsa più di una mezz’ora.
Tale breve lasso temporale non è sufficiente per ascrivere a responsabilità dell’ ANAS l’omesso controllo e rimozione dello pneumatico.
La perdita accidentale o il colposo abbandono di un pneumatico sulla sede stradale da parte di un automezzo circolante sull’arteria viaria non costituisce un fatto prevedibile ed evitabile da parte dell’ ANAS, atteso che l’estensione e l’intensità del traffico presente sulla E-45 escludono la possibilità di un controllo permanente, continuo e diretto su tutta la strada.
Solo la persistenza e la mancata rimozione del copertone entro un apprezzabile lasso di tempo dalla segnalata presenza dello stesso avrebbe potuto costituire in colpa l’ANAS.
Da quanto emerso dall’istruttoria ciò non è avvenuto.
A prescindere dal fatto che in quel periodo gli addetti ANAS effettuavano solo turni mattutini, non ci sarebbe stato comunque il tempo sufficiente per consentire un intervento di rimozione del copertone da parte degli addetti alla manutenzione della strada neppure se vi fossero stati turni serali o notturni, atteso che l’incidente si è verificato a brevissima distanza temporale dall’abbandono dello pneumatico sulla sede stradale.
Per tutti i motivi esposti, deve dunque essere respinta la domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della convenuta ANAS nella complessiva somma di euro 3.355,75, oltre agli accessori di legge, come meglio specificato in dispositivo, previa rideterminazione degli onorari.

PQM

Il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da XXX, con citazione del 30.6.2001, nei confronti dell’Ente-Nazionale per le Strade - ANAS.
Condanna l’attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta che si liquidano in complessivi € 3.355,75, di cui € 260,30 per spese, € 1.605,45, per diritti e € 1.490,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IV A e CAP come per legge.
Così deciso in Cesena, Il 30.8.2005


Venerdì, 28 Ottobre 2005
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