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Giurisprudenza di merito - E’ illegittimo il provvedimento di revisione della patente emanato in pendenza di ricorso giurisdizionale

Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte Sezione I, 20 aprile 2005, n. 1090
Giurisprudenza di merito
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Sezione I, 20 aprile 2005, n. 1090

Patente – Patente a punti – Perdita totale dei punti – Opposizione – Innanzi all’autorità giudiziaria – Revisione della patente – Provvedimento relativo – In pendenza del ricorso giurisdizionale – Illegittimità.

E’ illegittimo il provvedimento di revisione della patente emanato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, allorquando, pendendo ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 205 c.d.s. avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata conclusa la fase amministrativa dell’opposizione, la contestazio9ne della violazione che ha determinato la totale perdita del punteggio non possa ancora considerarsi "definitiva" nei sensi di cui all’art. 126 bis, comma 2, c.d.s. (Nuovo c.s. bis; nuovo c.s., art. 205.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ‚ Al sig. G.P. vennero elevati dai carabinieri di Torino, in data 23 ottobre 2003, due verbali di contestazione della violazione delle norme sulla circolazione stradale che comportavano una decurtazione di trenta punti complessivi dalla patente di guida.
Avverso detti verbali l’interessato propose ricorso al Prefetto di Torino, gravame che venne respinto con due distinti provvedimenti notificati il 16 dicembre 2004.
Il ricorrente, a sua volta, impugnò le ordinanze-ingiunzioni prefettizie con un unico ricorso depositato in data 14 gennaio 2005 nella cancelleria del Giudice di Pace di Torino.
Il giudice adito fissava l’udienza di comparizione delle pareti per il giorno 21 aprile 2005.
Nelle more, i carabinieri di Torino avevano effettuato due comunicazioni all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida la quale provvedeva ad azzerare il punteggio della patente del ricorrente, dandogliene contestuale informazione.
A seguito di ciò, l’ufficio provinciale di Torino del Ministero dei trasporti adottò il provvedimento impugnato, mediante il quale era disposta la revisione della patente di guida del ricorrente, ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada).
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato all’Amministrazione intimata, l’esponente contesta la legittimità del provvedimento di revisione della patente di guida, deducendo: violazione dell’art. 126 bis, commi 2 e 6 del D.L.vo n. 285/1992.
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata – ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5 , della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.
2.- E’ contestata, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento con il quale, e seguito di comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il competente ufficio provinciale del Ministero dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente il cui punteggio, per effetto di precedenti verbali di contestazione, era stato azzerato.
Il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni che disciplinano la revisione della patente di guida in caso di perdita di punteggio, poiché il procedimento giurisdizionale instaurato dal ricorrente medesimo davanti al Giudice di Pace di Torino, ed avente per oggetto le ordinanze ingiunzioni prefettizie che avevano confermato le sanzioni a suo carico, non era ancora stato definito al momento dell’adozione del provvedimento contestato.
3.- La fattispecie è regolata dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’articolo 126 bis del nuovo codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), introdotto dall’articolo 7 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dal 1° gennaio 2003.
Il comma 2 prevede che l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione comportante una perdita di punteggio sulla patente di guida ne dia notizia, nel termine di trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La disposizione citata precisa che: "La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi".
Soggiunge il comma 6 che, nel caso di perdita totale del punteggio, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, ricevuta la comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida dell’interessato.
Ciò premesso, appare determinante, ai fini del decidere, verificare se nel caso di specie fossero presenti i presupposti richiesti dalla legge perché la contestazione potesse considerarsi definita ovvero se la carenza dei medesimi abbia determinato l’illegittimità del provvedimento di revisione contestato.
4.- Il ricorso è palesemente fondato.
L’esponente, infatti, ha compiutamente provato, producendo in giudizio copia dei relativi atti, di avere, dapprima, proposto ricorso amministrativo, ai sensi dell’articolo 203 dl D.L.vo n. 285/1992, al Prefetto di Torino avverso i verbali di contestazione con i quali gli erano state contestate violazioni di norme della circolazione stradale comportanti la perdita di punti della patente.
Essendo il relativo procedimento amministrativo conclusosi con due ordinanze-ingiunzioni di rigetto del ricorso, il deducente, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 205 del D.L.vo n. 285/1992, ha impugnato detti provvedimenti dinanzi al Giudice di Pace di Torino che fissava l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 21 aprile 2005.
Pertanto, al momento dell’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida, il procedimento giurisdizionale instaurato dall’odierno ricorrente avverso le sanzioni a suo carico era ancora pendente e tutt’altro che definito.
Ne consegue l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativamente richiesti per l’adozione del provvedimento di revisione della patente.
E’ anche da rimarcare che l’interessato inoltrò tempestiva diffida al Comando provinciale dei carabinieri, all’Ufficio di Torino del Dipartimento dei trasporti terrestri e alla sede centrale dello stesso Dipartimento, contenente l’esposizione dei fatti di cui sopra.
Nonostante l’informativa ricevuta, le autorità destinatarie della diffida non ritennero di provvedere all’annullamento in via di autotutela del provvedimento contestato ovvero di promuovere azioni in tal senso.
5.- In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida meglio individuato in epigrafe.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio. [RIV-0905
]


Martedì, 25 Ottobre 2005
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