Il
Giudice di Pace di Gallarate ha stabilito che la sospensione cautelare
della patente - ex art. 223, 2° comma, C.d.S. - avendo natura
prevalentemente cautelare deve intervenire in un lasso di tempo ragionevole
dal fatto lesivo trovando giustificazione nella necessità di
impedire nell’immediato, prima che sia accertata l’eventuale responsabilità
penale, che il conducente del veicolo, possa reiterare una condotta
che arrechi ulteriore pericolo alla altrui incolumità.
Nel caso di specie il provvedimento Prefettizio di sospensione della
patente fu emesso dopo circa 2 anni e 5 mesi dal sinistro: e cioè
ad una distanza di tempo tale dal fatto da essere ormai venute meno
le esigenze cautelari alle quali detto provvedimento è preordinato.
Il Giudice di Pace non solo annullava il suddetto provvedimento in
quanto illegittimo ma altresì condannava la Prefettura alle
(anche se non totalmente satisfattive) spese del giudizio di opposizione:
e ciò in controtendenza rispetto alla non condivisibile prassi
giudiziale di compensare le spese legali nelle cause di opposizione
a sanzioni amministrative allorquando è convenuto un organo
periferico dello Stato.
(Altalex, 14 luglio 2005. Nota a cura dell’Avv. Sergio Zaro)
Giudice di Pace di Gallarate, Sentenza del 08.04.2005 N. 543/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI GALLARATE
Il Giudice
di Pace di Gallarate, Dott. Antonio Calò, all’udienza del 08/04/05
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, ai sensi
dell’art. 23 co. 7 e 8 L. 689/81, la seguente
SENTENZA
Nella
causa iscritta al n° 1332/04 ruolo generale dell’anno 2004 promossa
da:
A. D. - OPPONENTE-
CONTRO
Prefetto
di Varese - OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 L. 689/81
All’udienza del 08/04/05, presente la sola parte opponente, sulle
conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione
e si dava lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso
depositato in data 26/07/04 il Signor A. D., rappresentato dall’Avv.
XY, si opponeva al Decreto - Prot. 41393/41299 del 21/06/04, notificato
in data 12/07/04, con il quale il Prefetto di Varese, in via cautelativa,
disponeva la sospensione della patente di guida per gg. 45, per la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 141 C.d.S. Verb. N°
35208 del 18/02/02 P.M. di Gallarate.
Contestando la tardività del decreto opposto, atteso che il
fatto di cui al rapporto di incidente stradale N° Reg. 47/2002,
era avvenuto in data 18/02/02, circa due anni e mezzo prima, e che
comunque l’evento lesivo era da attribuirsi alla condotta del guidatore
dell’autovettura Fiat Punto, Sig. S. U., il quale fermo nello sterrato
posto a margine destro, su via Monteleone, improvvisamente, si immetteva
nel flusso della circolazione con una manovra di inversione di marcia,
tale manovra provocava la collisione con l’autocarro condotto dal
ricorrente, che regolarmente viaggiava su via Monteleone direzione
Casorate/Gallarate.
Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida,
a norma dell’art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima
giustificazione nella necessità di impedire, nell’immediato
e prima ancora che sia accertata la responsabilità penale,
che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono
fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad
eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta
che possa arrecare pericolo ad altri, pertanto deve ritenersi illegittimo
il provvedimento di sospensione cautelare della patente che non venga
emesso in tempo ragionevole tale da giustificare la propria azione
cautelare, nel caso di specie il provvedimento, impugnato, è
stato emesso a distanza di circa due anni e mezzo dal fatto avvenuto
in data 18/02/02.
Chiedeva, pertanto, che nelle more processuali venisse concessa la
sospensione del Decreto Prefettizio, ricorrendo gravi motivi, ex art.
22 L. 689/81; e nel merito, riconosciuta la intempestività
del provvedimento Prefettizio, decaduta ogni esigenza cautelare, annullare
lo stesso, vinte le spese e onorari di giudizio.
Con propria ordinanza del 27/07/04, questo Giudice, rilevato che il
ricorso risultava tempestivamente proposto nei termini (ex art. 204
bis D. Lgs.vo 30/04/92 n° 285), esaminati gli atti e la documentazione
prodotta da parte ricorrente, inaudita altera parte, e ricorrendone
i presupposti, nel fissare udienza di comparizione delle parti, sospendeva
l’esecuzione del Decreto impugnato.
Con memoria difensiva, depositata in data 3/12/04, si costituiva l’autorità
opposta, contestando integralmente quanto sostenuto dall’opponente,
giustificando la tardività del provvedimento sospensivo in
conseguenza del parere espresso dall’ufficio Provinciale Motorizzazione
Civile, di cui alla nota S6T/909 del 21/04/04.
Chiedeva pertanto il riconoscimento della legittimità del Decreto
opposto, con il conseguente rigetto della domanda di opposizione,
ivi comprese le spese di giudizio e in caso di accoglimento del ricorso
dichiarare compensate le spese di giudizio.
All’udienza del 17/12/04, presente la sola parte opponente la quale,
nel prendere visione delle note difensive, chiedeva termine per controdedurre.
L’udienza veniva aggiornata a data odierna.
Sulle conclusioni, così come in atti, la causa veniva trattenuta
in decisione e si dava lettura del dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
E’ ormai
giurisprudenza consolidata, che il provvedimento prefettizio, relativo
alla sospensione della patente di guida, ex art. 223 C.d.S., avendo
natura prevalentemente cautelare deve essere emesso in un lasso di
tempo ragionevole dal fatto lesivo. La stessa Corte di Cassazione
Sez. I- 27/04/01 n° 6108, ha ribadito che il provvedimento prefettizio
di sospensione della patente di guida (ex art. 223, comma 2 C.d.S.)
ha natura cautelare, e trova giustificazione nella necessità
di impedire nell’immediato, prima che sia accertata l’eventuale responsabilità
penale, che il conducente del veicolo, possa reiterare una condotta
che arrechi ulteriore pericolo alla altrui incolumità.
Ne consegue che il provvedimento, in questione, non può legittimamente
essere emesso ad una distanza tale di tempo dal fatto da essere ormai
venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato.
Nel caso di specie il provvedimento è stato emesso a distanza
di ANNI DUE E MESI CINQUE, dall’accadimento dei fatti.
La Corte di Cassazione, con Sent. N. 11959 - Sez. III - 25/10/99,
ha riconosciuto illegittimo il provvedimento di sospensione cautelare
della patente di guida emesso in un tempo ragionevole tale da giustificare
la sua funzione cautelare, il provvedimento era stato emesso dopo
sei mesi dall’accadimento del fatto e non dopo due anni e cinque mesi.
La domanda di annullamento trova pertanto accoglimento, confortata
altresì dagli atti e documentazione prodotti dalle parti. Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via
di giustizia, e determinate equitativamente.
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e
respinta così statuisce:
- ANNULLA IL DECRETO, relativo alla sospensione cautelare della patente
di guida - Rif. Prot. 41393/41299 - 2004;
- Dispone la condanna, alle spese di giudizio, a carico di parte opposta,
soccombente, che vengono determinate, in via equitativa, in complessivi
Euro 500,00 più IVA e C.P.A.
Così deciso in Gallarate il 08/04/05