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Sospensione provvisoria della patente deve avvenire in tempi ragionevoli

Giudice di Pace Gallarate, sentenza 08.04.2005 n° 543

Sospensione provvisoria della patente deve avvenire in tempi ragionevoli
Giudice di Pace Gallarate, sentenza 08.04.2005 n° 543

Il Giudice di Pace di Gallarate ha stabilito che la sospensione cautelare della patente - ex art. 223, 2° comma, C.d.S. - avendo natura prevalentemente cautelare deve intervenire in un lasso di tempo ragionevole dal fatto lesivo trovando giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima che sia accertata l’eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla altrui incolumità.
Nel caso di specie il provvedimento Prefettizio di sospensione della patente fu emesso dopo circa 2 anni e 5 mesi dal sinistro: e cioè ad una distanza di tempo tale dal fatto da essere ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali detto provvedimento è preordinato.
Il Giudice di Pace non solo annullava il suddetto provvedimento in quanto illegittimo ma altresì condannava la Prefettura alle (anche se non totalmente satisfattive) spese del giudizio di opposizione: e ciò in controtendenza rispetto alla non condivisibile prassi giudiziale di compensare le spese legali nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative allorquando è convenuto un organo periferico dello Stato.
(Altalex, 14 luglio 2005. Nota a cura dell’Avv. Sergio Zaro)
Giudice di Pace di Gallarate, Sentenza del 08.04.2005 N. 543/05


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI GALLARATE

Il Giudice di Pace di Gallarate, Dott. Antonio Calò, all’udienza del 08/04/05 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 co. 7 e 8 L. 689/81, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 1332/04 ruolo generale dell’anno 2004 promossa da:
A. D. - OPPONENTE-

CONTRO

Prefetto di Varese - OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 L. 689/81
All’udienza del 08/04/05, presente la sola parte opponente, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione e si dava lettura del dispositivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26/07/04 il Signor A. D., rappresentato dall’Avv. XY, si opponeva al Decreto - Prot. 41393/41299 del 21/06/04, notificato in data 12/07/04, con il quale il Prefetto di Varese, in via cautelativa, disponeva la sospensione della patente di guida per gg. 45, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 141 C.d.S. Verb. N° 35208 del 18/02/02 P.M. di Gallarate.
Contestando la tardività del decreto opposto, atteso che il fatto di cui al rapporto di incidente stradale N° Reg. 47/2002, era avvenuto in data 18/02/02, circa due anni e mezzo prima, e che comunque l’evento lesivo era da attribuirsi alla condotta del guidatore dell’autovettura Fiat Punto, Sig. S. U., il quale fermo nello sterrato posto a margine destro, su via Monteleone, improvvisamente, si immetteva nel flusso della circolazione con una manovra di inversione di marcia, tale manovra provocava la collisione con l’autocarro condotto dal ricorrente, che regolarmente viaggiava su via Monteleone direzione Casorate/Gallarate.
Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima giustificazione nella necessità di impedire, nell’immediato e prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta che possa arrecare pericolo ad altri, pertanto deve ritenersi illegittimo il provvedimento di sospensione cautelare della patente che non venga emesso in tempo ragionevole tale da giustificare la propria azione cautelare, nel caso di specie il provvedimento, impugnato, è stato emesso a distanza di circa due anni e mezzo dal fatto avvenuto in data 18/02/02.
Chiedeva, pertanto, che nelle more processuali venisse concessa la sospensione del Decreto Prefettizio, ricorrendo gravi motivi, ex art. 22 L. 689/81; e nel merito, riconosciuta la intempestività del provvedimento Prefettizio, decaduta ogni esigenza cautelare, annullare lo stesso, vinte le spese e onorari di giudizio.
Con propria ordinanza del 27/07/04, questo Giudice, rilevato che il ricorso risultava tempestivamente proposto nei termini (ex art. 204 bis D. Lgs.vo 30/04/92 n° 285), esaminati gli atti e la documentazione prodotta da parte ricorrente, inaudita altera parte, e ricorrendone i presupposti, nel fissare udienza di comparizione delle parti, sospendeva l’esecuzione del Decreto impugnato.
Con memoria difensiva, depositata in data 3/12/04, si costituiva l’autorità opposta, contestando integralmente quanto sostenuto dall’opponente, giustificando la tardività del provvedimento sospensivo in conseguenza del parere espresso dall’ufficio Provinciale Motorizzazione Civile, di cui alla nota S6T/909 del 21/04/04.
Chiedeva pertanto il riconoscimento della legittimità del Decreto opposto, con il conseguente rigetto della domanda di opposizione, ivi comprese le spese di giudizio e in caso di accoglimento del ricorso dichiarare compensate le spese di giudizio.
All’udienza del 17/12/04, presente la sola parte opponente la quale, nel prendere visione delle note difensive, chiedeva termine per controdedurre. L’udienza veniva aggiornata a data odierna.
Sulle conclusioni, così come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione e si dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ ormai giurisprudenza consolidata, che il provvedimento prefettizio, relativo alla sospensione della patente di guida, ex art. 223 C.d.S., avendo natura prevalentemente cautelare deve essere emesso in un lasso di tempo ragionevole dal fatto lesivo. La stessa Corte di Cassazione Sez. I- 27/04/01 n° 6108, ha ribadito che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida (ex art. 223, comma 2 C.d.S.) ha natura cautelare, e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima che sia accertata l’eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla altrui incolumità.
Ne consegue che il provvedimento, in questione, non può legittimamente essere emesso ad una distanza tale di tempo dal fatto da essere ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato.
Nel caso di specie il provvedimento è stato emesso a distanza di ANNI DUE E MESI CINQUE, dall’accadimento dei fatti.
La Corte di Cassazione, con Sent. N. 11959 - Sez. III - 25/10/99, ha riconosciuto illegittimo il provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida emesso in un tempo ragionevole tale da giustificare la sua funzione cautelare, il provvedimento era stato emesso dopo sei mesi dall’accadimento del fatto e non dopo due anni e cinque mesi.
La domanda di annullamento trova pertanto accoglimento, confortata altresì dagli atti e documentazione prodotti dalle parti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via di giustizia, e determinate equitativamente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così statuisce:
- ANNULLA IL DECRETO, relativo alla sospensione cautelare della patente di guida - Rif. Prot. 41393/41299 - 2004;
- Dispone la condanna, alle spese di giudizio, a carico di parte opposta, soccombente, che vengono determinate, in via equitativa, in complessivi Euro 500,00 più IVA e C.P.A.

Così deciso in Gallarate il 08/04/05



Venerdì, 15 Luglio 2005
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