L’evidente
diversità strutturale e funzionale, sussistente tra l’erogazione
indennitaria effettuata dall’INAIL ex art. 13 D.Lgs. 38/2000
ed il risarcimento del danno biologico, consente di escludere che
le somme versate dall’Istituto a titolo indennitario possano
considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento
del danno biologico in capo all’infortunato, laddove l’applicazione
delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a
ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore
rispetto all’ammontare liquidato dall’ Istituto.
E’ quanto stabilito dalla Sezione IV civile del Tribunale di Monza
nella sentenza n. 1828 depositata il 16 giugno 2005.
(Altalex, 7 luglio 2005. Si ringrazia l’Avv. Barbara Masserelli, segretario
della Camera Civile di Monza)
TRIBUNALE
DI MONZA
Sezione IV Civile
G.U. dott. PIERO CALABRO’
Sentenza n° 1828/ 2005 del 7-16 giugno 2005- R.G. n.114/04
RESPONSABILITA’
CIVILE – INCIDENTE STRADALE – DANNO BIOLOGICO – RISARCIMENTO
DEL DANNO ED EROGAZIONE INDENNITARIA INAIL EX ART 13 DLG 38/2000 –
DIFFERENZE – RISARCIBILITA’ DEL DANNO DIFFERENZIALE - SUSSISTONO.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 30.12.2003 C.C. conveniva in
giudizio, innanzi a questo Tribunale, S.R. e la ALFA. Assicurazioni
spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti in
conseguenza dell’incidente stradale avvenuto il giorno 6.2.2002
in Cinisello Balsamo.
Deduceva l’attrice che, nella predetta occasione, mentre si apprestava
ad ultimare l’attraversamento pedonale della via U. Giordano
all’altezza del civico n.3, era stata investita dall’autovettura
XXX YYY tg. 00000 (condotta dal proprietario S.R. e garantita per
la RCA dalla ALFA. Assic.spa).
La compagnia convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava
l’avversa domanda solo in relazione al quantum debeatur e chiedeva
di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell’INAIL.
Benchè ritualmente citato, il convenuto S.R. non si costituiva
in giudizio, rendendosi pertanto contumace.
Ritualmente evocato nel processo dalla compagnia ALFA Assicurazioni
spa, l’INAIL si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale
di condanna di entrambi i convenuti al solidale rimborso delle somme
erogate all’attrice in conseguenza del sinistro, pari ad €
42.729,05.
Inutilmente disposto il tentativo di conciliazione, compiutamente
trattato ed istruito il processo (anche mediante l’ausilio di
una CTU medico-legale) e precisate, come in epigrafe, le conclusioni
delle parti , la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in
funzione di giudice unico ex artt.50ter e 281 quinquies CPC.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente,
in rito, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto S.R.,
non costituitosi in giudizio, benchè ritualmente citato.
Ancora in via preliminare di rito, deve essere dichiarata la inammissibilità
della domanda “riconvenzionale” spiegata dall’INAIL
nei confronti dello stesso S.R.: essendo, infatti, il convenuto contumace
rimasto estraneo alla evocazione in giudizio del terzo chiamato, incombeva
a quest’ultimo provvedere, quantomeno, alla notificazione allo
stesso S. della comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale.
Nel silenzio del codice di rito, in effetti, il terzo chiamato avrebbe
dovuto instaurare correttamente il contraddittorio con il convenuto
S.R. avvalendosi della facoltà di chiamata in giudizio disciplinata
dagli artt.167 ultimo comma e 269 CPC.
L’ INAIL, invece, non solo non ha espletato tale adempimento
procedurale, ma neppure ha ritenuto di potersi avvalere della facoltà
processuale alternativa, talvolta riconosciuta dalla giurisprudenza
di legittimità in vigenza del precedente codice procedurale
(vedasi Cass.25.2.1963 n.466), di proposizione della domanda riconvenzionale
anche nei confronti del convenuto “mediante notificazione personale
nel caso di contumacia del medesimo”.
La scelta processuale omissiva, operata dal terzo chiamato, oltre
che impedire l’adozione dei rimedi di cui all’art.164 CPC,
impone al giudicante il rilievo d’ufficio della palese violazione
del contraddittorio in tal modo perpetrata (vedasi Cass.2.4.1996 n.3060,
alla luce della quale “le nullità conseguenti alla violazione
del contraddittorio sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e
grado del giudizio...”), tantopiu’ che la contumacia dello
S. impedisce di ritenere anche solo implicitamente accettato il contraddittorio
sulla domanda riconvenzionale (vedasi Cass.14.4.1994 n.3475, secondo
la quale “il mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla
domanda riconvenzionale irritualmente proposta non implica accettazione
del contraddittorio...”).
Venendo, ora, all’esame del merito della controversia, la domanda
attrice deve ritenersi fondata ed accoglibile, entro i limiti di cui
appresso.
Incontestata in giudizio la esclusiva responsabilità del conducente
S.R. nella causazione dell’incidente stradale occorso al pedone
C.C. (responsabilità comunque sancita in via presuntiva dalla
norma di cui all’art.2054 primo comma CC), non v’è
dubbio che le parti convenute debbano essere solidalmente condannate
al risarcimento dei danni patiti dall’attrice in conseguenza
del fatto illecito de quo.
Relativamente al quantum debeatur, l’espletata CTU medico-legale
ha consentito di acclarare che l’attrice ebbe a soffrire, in
conseguenza del sinistro, di lesioni che comportarono un periodo di
temporanea inabilità totale di gg.60, parziale di gg.60 al
75%, gg.60 al 50% e gg.165 al 30%, postumi permanenti incidenti in
misura del 25% sulla sua integrità biologica ed in misura del
12-13% sulla sua capacità lavorativa specifica, nonché
esborsi per spese mediche e di certificazione pari a complessivi €
801,00 .
Applicando i noti criteri liquidativi elaborati dal Tribunale di Milano
(“Tabelle 2004”) dovrebbero essere riconosciute a parte
attrice, ai valori monetari attuali, le seguenti somme:
-Euro 3.099,00 (Euro 51,65 al dì x gg.60) a titolo di danno
biologico da inabilità temporanea totale;
-Euro 6.430,43 (Euro 38,74 al dì x gg.60 al 75% + Euro 25,82
al dì x gg.60 al 50% + Euro 15,495 al dì x gg.165 al
30%) a titolo di danno biologico da inabilità temporanea parziale;
-Euro 57.428,46 (età anni 51 all’epoca del sinistro; perc.25%)
a titolo di danno biologico permanente;
-Euro 22.319,30 (un terzo del danno biologico temporaneo e permanente)
a titolo di danno morale;
-Euro 11.271,46 a titolo di danno permanente alla capacità
lavorativa, liquidato in misura pari a quanto richiesto dalla danneggiata
in comparsa conclusionale, secondo i noti criteri del c.d. calcolo
tabellare, mediante l’applicazione di un coefficiente di sopravvivenza
pari a 13,339 (secondo le tabelle di cui al RD 9.10.1922 n.1403) e
del conseguente notorio scarto tra vita fisica e vita lavorativa,
di una percentuale di incapacità lavorativa permanente del
12,5% e di un reddito annuo pari ad € 13.000,00.
Le spese mediche possono essere liquidate in € 801,00 (come da
CTU).
Nulla, invece, dovrebbe essere liquidato a titolo di danno esistenziale
(non avendo l’attrice offerto alcuna dimostrazione dei requisiti
ai quali la giurisprudenza di legittimità ne ha subordinato
il riconoscimento), nonché per i non provati ulteriori “danni
a cose”.
Peraltro, poiché C.C. ha già ottenuto dall’INAIL
la liquidazione, in aggiunta alla indennità temporanea (non
biologica), degli ulteriori importi di € 15.849,49 a titolo di
danno biologico permanente e di € 12.068,33 a titolo di danno
patrimoniale (vedasi l’attestazione di credito, doc.2, fasc.
terzo chiamato), potranno esserle in questa sede liquidate le sole
somme dovute quale ristoro del c.d. “danno differenziale”
in relazione agli anzidetti titoli.
Reputa, al riguardo, il Tribunale che tale liquidazione possa essere
riconosciuta alla C. mediante una corretta interpretazione della normativa
di cui all’art.13 del D.Lgs. 23.2.2000 n.38, senza alcuna necessità
di ricorrere allo strumento della rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
difesa dell’attrice.
Ciò, alla luce delle seguenti argomentazioni in diritto.
L’entrata in vigore del D.Lgs 38/2000 (nel cui ambito applicativo
rientra il fatto illecito oggetto del presente giudizio, quale infortunio
in itinere) ha integralmente modificato il quadro di riferimento giurisprudenziale
attinente la liquidazione del danno biologico nell’ipotesi di
infortunio sul lavoro.
L’art. 13 del predetto D. Lgs 38/2000 riconduce, infatti, il danno
biologico alla copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo un’articolata
serie di criteri di computo per la sua determinazione e liquidazione.
All’interprete si è immediatamente posto il problema se
le somme erogate dall’INAIL, in applicazione dei criteri di calcolo
di cui al citato art. 13, siano da considerarsi esaustive del diritto
al risarcimento del danno biologico sofferto dal danneggiato/assicurato,
oppure se residui in capo al datore di lavoro (ovvero al terzo danneggiante)
l’obbligo di risarcire l’eventuale danno "differenziale",
inteso quale maggior pregiudizio sofferto in concreto.
Orbene, reputa questo Tribunale di non poter ritenere che, nel caso
di specie,l’erogazione operata dall’INAIL quale indennizzo del danno
biologico copra integralmente il pregiudizio a tale titolo subito
dall’attrice.
In proposito si osserva che, se pur è vero che la liquidazione
alla stregua dei parametri di cui al citato art. 13 avviene in misura
indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato,
nondimeno tale norma prevede la definizione del danno biologico solo
"in via sperimentale" ed ai soli "fini della tutela
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali".
Per di piu’, la norma previdenziale in esame si pone espressamente
quale anticipazione “della definizione di carattere generale
di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo
risarcimento" ancora oggi attesa e correlata a nuove produzioni
legislative.
Questi dati letterali dimostrano che la prospettiva applicativa, esplicitata
dallo stesso art. 13 D.Lgs 38/2000, non è quella di definire
in via generale e omnicomprensiva tutti gli aspetti risarcitori del
danno biologico, ma solo quella di determinarli agli specifici e limitati
fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali.
Ciò appare ancor piu’ vero se si tiene conto che le erogazioni
di somme effettuate dall’INAIL sono qualificabili alla stregua di
un mero indennizzo, cioè di un istituto che, a differenza del
risarcimento, non appare necessariamente riconducibile ad un fatto
illecito (contrattuale o aquiliano) e che può, pertanto, prescindere
dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa
e persino dalla individuazione di un responsabile diverso dallo stesso
danneggiato.
Anche ex parte creditoris il diritto all’indennizzo erogato dall’INAIL
si struttura in modo diverso dal risarcimento del danno:mentre, infatti,
il diritto alla rendita erogata dall’Istituto si estingue con
la morte dello stesso beneficiario, il diritto al risarcimento entra
a far parte del patrimonio ereditario del danneggiato.
Sussistono, inoltre, sostanziali divergenze di riferimento a norme
primarie tra l’indennizzo erogato ex art.13 D.Lgs 38/2000 ed il risarcimento
del danno biologico: mentre quest’ultimo ha trovato ab origine il
proprio riconoscimento nell’articolo 32 della Costituzione ed
è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura
in cui si è verificato, l’indennizzo INAIL ha dato applicazione
all’art 38 della Costituzione e risponde alla funzione sociale
di garantire mezzi adeguati al lavoratore infortunato.
L’evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente
tra l’erogazione effettuata ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento
del danno biologico, consente di escludere, quindi, che le somme versate
dall’INAIL a tale titolo possano considerarsi integralmente satisfattive
del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’infortunato,
laddove l’applicazione delle usuali tabelle di liquidazione portino
a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore
rispetto all’ammontare liquidato dall’ Istituto.
La palese e marcata differenza sussistente tra l’indennizzo INAIL
ed il risarcimento del danno, sotto il profilo della struttura e degli
effetti, esclude inoltre l’utilizzabilità dei parametri
di cui all’art. 13 quali riferimenti vincolanti ai fini della
liquidazione del risarcimento del danno biologico secondo criteri
equitativi.
Alla stregua di tali considerazioni si rileva, quindi, come le prestazioni
erogate dall’INAIL nel caso di specie non possano ritenersi satisfattive
del diritto al risarcimento del danno biologico sofferto da C.C.,
mentre risultano esserlo quanto al danno patrimoniale (identificabile
con il danno alla capacità lavorativa specifica) richiesto
dall’attrice in comparsa conclusionale in misura (€ 11.271,46)
addirittura inferiore a quanto già erogato dall’INAIL
(€ 12.068,33).
Ne consegue che il danno biologico differenziale sofferto dall’attrice
debba essere liquidato, ai valori attuali, in € 41.578,97 (cioè
€ 57.428,46 - € 15.849,49), senza alcuna necessità
di rimettere al “Giudice delle Leggi” la eccepita questione
di legittimità costituzionale dell’art.13 del Decreto
Legislativo 23.2.2000 n.38.
I convenuti, in definitiva, debbono essere solidalmente condannati
al pagamento, in favore dell’attrice, della residua somma di
€ 38.378,70 (€ 3.099,00 + € 6.430,43 + € 41.578,97
+ € 22.319,30 + € 801,00 - € 35.850,00 già versati
da ALFA Assicurazioni spa a titolo di acconto : docc.4-5-6 fasc.convenuta)
oltre agli interessi legali sull’intero importo inizialmente
dovuto dal fatto (6.2.2002) al saldo, previa detrazione dal capitale
degli acconti di volta in volta versati dalla compagnia convenuta.
Non rimane, infine, al giudicante che procedere all’esame delle
pretese risarcitorie (per danno morale e danno esistenziale) svolte
in giudizio da B.S.
Per le medesime ragioni esplicitate nel disattendere l’analoga
richiesta svolta dall’attrice, non potrà essere liquidato
all’intervenuto alcun importo a titolo di danno esistenziale
(non avendo B.S. offerto alcuna dimostrazione dei requisiti ai quali
la giurisprudenza di legittimità ne ha subordinato il riconoscimento),
Quanto, invece, al risarcimento del danno morale chiesto dall’intervenuto
in proprio, si ricorda preliminarmente come l’effettiva sussistenza
di tale diritto risarcitorio appaia agevolmente affermabile sulla
scorta dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che
riconosce ai prossimi congiunti di un soggetto leso il diritto al
risarcimento del danno anche in assenza del decesso dell’infortunato,
come conseguenza diretta e immediata del fatto lesivo (così
Cass. SS.UU. 22.5.2002, n° 2002).
Deve, pertanto, qualificarsi come innegabile il diritto al risarcimento
del danno morale in capo a B.S. (quale marito convivente dell’attrice),
in considerazione dell’indubbia valenza emotiva che può aver
comportato (e comporta) il fatto che C.C. si trovi nelle gravi condizioni
di salute accertate dal CTU.
Tale titolo di danno, in considerazione del rapporto di coniugio con
la danneggiata, può essere liquidato in via di equità
e congruità nella misura di € 10.000,00 ai valori monetari
attuali.
I convenuti, per ciò, debbono essere solidalmente condannati
al pagamento, in favore dell’intervenuto, della sola somma di
Euro 10.000,00 oltre agli interessi legali dal fatto (6.2.2002) al
saldo.
Infine, la compagnia assicuratrice convenuta dovrà essere condannata
al pagamento in favore dell’INAIL, a titolo di surroga ex artt.1916
e 2043 CC, della incontestata complessiva somma di € 42.729,05
(doc.2 fascicolo terzo chiamato), oltre agli interessi legali dalla
messa in mora (lett.17.9.2003, doc.5) al saldo e con esclusione della
richiesta rivalutazione monetaria (trattandosi di credito meramente
pecuniario).
Le spese processuali (ivi comprese quelle di CTU e di CTP) seguono
la soccombenza dei convenuti nei confronti dell’attrice e dell’intervenuto
in ragione della metà, previa declaratoria di compensazione
inter partes della rimanente metà, atteso l’accoglimento
solo parziale delle loro domande.
La convenuta ALFA Assicurazioni spa dovrà, invece, essere condannata
a rifondere integralmente le spese processuali sostenute all’INAIL,
che ha ottenuto l’integrale accoglimento della propria domanda.
La presente sentenza deve essere munita della clausola di provvisoria
esecutività di cui all’art.282 CPC.
p.q.m.
Il
Tribunale, pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione
notificato in data 30.12.2003 da C.C. nei confronti di S.R. e di ALFA
Assicurazioni spa, nonché sulle domande svolte dal terzo chiamato
INAIL e dall’intervenuto B.S. nei confronti dei convenuti, così
provvede:
1)dichiara la contumacia di S.R.;
2)dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal terzo
chiamato nei confronti del predetto convenuto;
3)in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna le parti
convenute al solidale pagamento, in favore di C.C., del residuo importo
di € 38.378,70 oltre agli interessi legali con le decorrenze
meglio in motivazione specificate;
4)in parziale accoglimento della domanda svolta dall’intervenuto,
condanna i convenuti al solidale pagamento, in favore di B.S., della
somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali dal 6.2.2002
al saldo;
5)in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’INAIL
nei confronti di ALFA Assicurazioni spa, condanna quest’ultima
al pagamento, in favore del terzo chiamato, della somma di €
42.729,05 oltre agli interessi legali dalla messa in mora (17.9.2003)
al saldo;
6)condanna i convenuti al solidale pagamento di metà delle
spese processuali in favore dell’attrice e dell’intervenuto,
rispettivamente liquidata nella misura di € 4.214,00 (di cui
€ 214,00 per esborsi, € 850,00 per diritti ed € 3.150,00
per onorari) e di € 1.147,00 (di cui € 47,00 per esborsi,
€ 300,00 per diritti ed € 800,00 per onorari),oltre spese
generali, IVA e CPA, dichiarando inter partes compensata la rimanente
metà;
7)condanna ALFA Assicurazioni spa all’integrale pagamento delle
spese processuali in favore dell’INAIL, liquidate in € 3.523,00
(di cui € 523,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari),
oltre spese generali, IVA e CPA;
8)pone le spese di CTU e CTP a carico definitivo delle parti convenute
in misura della metà, dichiarando compensata la rimanente metà
tra le predette parti e l’attrice;
9)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
10)visti gli artt.59 e 60 del DPR n.131/1986, indica nelle parti convenute,
tenute al risarcimento del danno, i soggetti nei confronti dei quali
deve essere recuperata l’imposta eventualmente prenotata a debito.
MONZA, 7.6.2005
IL GIUDICE UNICO
(dott. Piero Calabrò)