In
caso di contestazione non immediata di infrazioni previste dal Codice
della Strada l’ufficio accertatore deve trasmettere al trasgressore
uno degli originali del verbale o copia autenticata a cura del responsabile
dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato.
Il Giudice di Pace di Firenze ha riaffermato l’irritualità
della prassi, invalsa presso alcuni uffici accertatori, consistente
nell’invio di fotocopia del verbale priva di dichiarazione di
conformità. Il Giudice toscano ha considerato la notifica effettuata
con tale modalità illegittima e come mai avvenuta.
(Altalex, 21 giugno 2005. Nota a cura del Dott. Simone Razzauti)
UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace, dott. P. Sgherri, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella
causa iscritta al n 11448/04 R.G. e promossa con ricorso depositato
in data 30.8.2004 da
F. F., rappresentata e difesa anche dall’avv. Enrico Ancillotti
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Firenze, Via
S. Gallo n. 79, come da procura a margine del ricorso
-parte
opponente-
contro
PREFETTURA
DI FIRENZE, in giudizio a mezzo di funzionario delegato
-parte
opposta-
avente
ad oggetto opposizione a verbali di accertamento e discussa all’udienza
del 19.4.2005 sulle seguenti conclusioni di parte opponente: annullamento
dei verbali impugnati, previa sospensione dell’esecutività
degli stessi.
Conclusioni di parte opposta: remissiva a giustizia
Svolgimento
del processo
Con ricorso
ex art. 22-23 L.689/81 depositato nella cancelleria di questo ufficio
in data 30.8.2004, la sig.ra F. F. proponeva opposizione avverso i
verbali di accertamento n. 103300811 e 103300919 emessi dai Carabinieri
della Regione Toscana, Reparto Territoriale di Firenze, Nucleo Radiomobile,
con i quali la Prefettura di Firenze le richiedeva il pagamento della
complessiva somma di euro 148,24 (137,55+10,69) per ciascun verbale,
a seguito di violazione dell’art. 148, comma 11 e 16, dell’art.
41, comma 11, e dell’art. 146, comma 3, C.d.S. perché,
alla guida del furgone Mercedes Daimler Chrysler tg. XX000XX “il
conducente effettuava il sorpasso di un veicolo (più veicoli)
fermi ad un semaforo, spostandosi nella parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia”, e perché “il conducente
del veicolo sopraindicato proveniente da Via Pistoiese proseguiva
la marcia nonostante il semaforo rosso posto all’incrocio con
Via Campania”.
A sostegno dell’opposizione la ricorrente esponeva la nullità
della notifica dei verbali, risultanti da fotocopie degli stessi e
l’incertezza sull’autore della presunta violazione.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare la sospensione dell’esecutività
dei verbali impugnati, con la conseguente revoca degli stessi e con
vittoria di spese.
Concessa la richiesta sospensione, veniva fissata l’udienza di
comparizione delle parti per il giorno 21.12.2004, mentre la cancelleria
provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.
L’autorità opposta depositava i documenti di cui all’art.
23, 2° comma, L. 689/81 e si costituiva in giudizio rimettendosi
a giustizia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti e dopo
la discussione veniva pronunciata in data odierna sentenza con immediata
lettura del dispositivo.
Motivi
della decisione
Il presente
ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
L’opponente, pur non contestando le infrazione commesse, sostiene
che l’iter burocratico seguito per portare a conoscenza della
proprietaria del veicolo dette infrazioni non sia avvenuto nel rispetto
della previsione di legge.
Infatti, se fosse stato rispettato il disposto normativo, l’ufficio
o il comando da cui dipende l’organo accertatore avrebbe dovuto
inviare alla ricorrente uno degli originali dei presunti verbali o
copie autenticate degli stessi, e non due semplici fotocopie.
A tale proposito rileva questo giudice che l’art. 385, comma
3, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. circa le modalità
della contestazione non immediata, come nel caso in esame, dispone
che ai soggetti, ai quali devono essere notificati gli estremi del
verbale, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura
del responsabile dell’ufficio.
Le confuse e non esaurienti informazioni fornite da parte opposta
non consentono a questo giudice di esaminare il problema sollevato,
se non alla luce del disposto normativo e per tali motivi il presente
ricorso deve essere accolto.
Circa l’eccepita incertezza sull’autore delle infrazioni,
è da ritenere che ogniqualvolta non vi sia contestazione immediata
di una violazione e l’identità del contravventore non
venga rilevata in concreto dagli agenti accertatori, è sempre
il proprietario del veicolo che risponde ad ogni effetto delle conseguenze
di comportamenti illeciti.
Le spese di lite, liquidate in via equitativa in euro 100,00, vengono
poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
proposto da F. F. nei confronti della Prefettura di Firenze e pone
a carico di parte opposta le spese, liquidate in via equitativa in
euro 100,00.