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Multe e contestazione differita: va inviato l’originale o copia autenticata del verbale

Giudice di Pace Firenze, sentenza 19.04.2005
da "Altalex"

Multe e contestazione differita: va inviato l’originale o copia autenticata del verbale
Giudice di Pace Firenze, sentenza 19.04.2005

In caso di contestazione non immediata di infrazioni previste dal Codice della Strada l’ufficio accertatore deve trasmettere al trasgressore uno degli originali del verbale o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato.
Il Giudice di Pace di Firenze ha riaffermato l’irritualità della prassi, invalsa presso alcuni uffici accertatori, consistente nell’invio di fotocopia del verbale priva di dichiarazione di conformità. Il Giudice toscano ha considerato la notifica effettuata con tale modalità illegittima e come mai avvenuta.
(Altalex, 21 giugno 2005. Nota a cura del Dott. Simone Razzauti)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


Il Giudice di Pace, dott. P. Sgherri, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n 11448/04 R.G. e promossa con ricorso depositato in data 30.8.2004 da
F. F., rappresentata e difesa anche dall’avv. Enrico Ancillotti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Firenze, Via S. Gallo n. 79, come da procura a margine del ricorso

-parte opponente-

contro

PREFETTURA DI FIRENZE, in giudizio a mezzo di funzionario delegato

-parte opposta-

avente ad oggetto opposizione a verbali di accertamento e discussa all’udienza del 19.4.2005 sulle seguenti conclusioni di parte opponente: annullamento dei verbali impugnati, previa sospensione dell’esecutività degli stessi.
Conclusioni di parte opposta: remissiva a giustizia

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 22-23 L.689/81 depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 30.8.2004, la sig.ra F. F. proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento n. 103300811 e 103300919 emessi dai Carabinieri della Regione Toscana, Reparto Territoriale di Firenze, Nucleo Radiomobile, con i quali la Prefettura di Firenze le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 148,24 (137,55+10,69) per ciascun verbale, a seguito di violazione dell’art. 148, comma 11 e 16, dell’art. 41, comma 11, e dell’art. 146, comma 3, C.d.S. perché, alla guida del furgone Mercedes Daimler Chrysler tg. XX000XX “il conducente effettuava il sorpasso di un veicolo (più veicoli) fermi ad un semaforo, spostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”, e perché “il conducente del veicolo sopraindicato proveniente da Via Pistoiese proseguiva la marcia nonostante il semaforo rosso posto all’incrocio con Via Campania”.
A sostegno dell’opposizione la ricorrente esponeva la nullità della notifica dei verbali, risultanti da fotocopie degli stessi e l’incertezza sull’autore della presunta violazione.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare la sospensione dell’esecutività dei verbali impugnati, con la conseguente revoca degli stessi e con vittoria di spese.
Concessa la richiesta sospensione, veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 21.12.2004, mentre la cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.
L’autorità opposta depositava i documenti di cui all’art. 23, 2° comma, L. 689/81 e si costituiva in giudizio rimettendosi a giustizia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti e dopo la discussione veniva pronunciata in data odierna sentenza con immediata lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Il presente ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
L’opponente, pur non contestando le infrazione commesse, sostiene che l’iter burocratico seguito per portare a conoscenza della proprietaria del veicolo dette infrazioni non sia avvenuto nel rispetto della previsione di legge.
Infatti, se fosse stato rispettato il disposto normativo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore avrebbe dovuto inviare alla ricorrente uno degli originali dei presunti verbali o copie autenticate degli stessi, e non due semplici fotocopie.
A tale proposito rileva questo giudice che l’art. 385, comma 3, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. circa le modalità della contestazione non immediata, come nel caso in esame, dispone che ai soggetti, ai quali devono essere notificati gli estremi del verbale, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dell’ufficio.
Le confuse e non esaurienti informazioni fornite da parte opposta non consentono a questo giudice di esaminare il problema sollevato, se non alla luce del disposto normativo e per tali motivi il presente ricorso deve essere accolto.
Circa l’eccepita incertezza sull’autore delle infrazioni, è da ritenere che ogniqualvolta non vi sia contestazione immediata di una violazione e l’identità del contravventore non venga rilevata in concreto dagli agenti accertatori, è sempre il proprietario del veicolo che risponde ad ogni effetto delle conseguenze di comportamenti illeciti.
Le spese di lite, liquidate in via equitativa in euro 100,00, vengono poste a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da F. F. nei confronti della Prefettura di Firenze e pone a carico di parte opposta le spese, liquidate in via equitativa in euro 100,00.



Martedì, 21 Giugno 2005
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