Il
Consiglio di Stato si pronuncia in ordine ai rapporti tra l’esecuzione
forzata secondo le norme del codice di rito e l’esecuzione in sede
amministrativa ex art. 27, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054:
nella fattispecie, il Collegio statuisce che per le sentenze con le
quali il G.O. condanna la Pubblica Amministrazione al pagamento di
somme di danaro, l’interessato può optare tra l’esecuzione
forzata secondo le norme del codice di procedura civile ed il giudizio
di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
I Giudici, peraltro, precisano che il giudizio di ottemperanza “è
da ritenersi praticabile per l’attuazione di qualsiasi tipo di giudicato,
da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga, e che l’esistenza
di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non
rende di per sé inammissibile il ricorso per l’esecuzione del
giudicato proposto al giudice amministrativo”.
In un modo o nell’altro, alla P.A. l’obbligo di pagare.
(Altalex, 8 giugno 2005. Nota di
Giuseppe Buffone)
Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 25 maggio 2005, n. 2670
FATTO
Con la sentenza n. 1482 del 3 giugno 2000 la Corte di Appello di Napoli,
I sezione civile, accogliendo la domanda proposta dai signori A..........,
in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori G..........,
tutti eredi di A.F., condannava il Ministero dei lavori pubblici a
depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di Lire 11.956.750,
a titolo di indennità per l’asservimento dell’area di mq. 455
facente parte del maggior fondo di loro proprietà sito in Loriano
in Marcianise, nonché Lire 3.587.025, a titolo di indennità
per l’occupazione legittima dello stesso fondo, detratti gli importi
già versati allo stesso titolo, oltre interessi sulle differenze
non depositate con decorrenza dal 7 novembre 1988 per l’indennità
di asservimento e dalla data di maturazione di ciascun rateo annuo
per l’indennità di occupazione, nonché le spese di lite,
complessivamente liquidate in Lire 4.510.000.
Con successiva sentenza n. 2813 del 9 ottobre 2003 la stessa I sezione
civile della Corte di Appello di Napoli, accoglieva il ricorso per
revocazione proposto dagli stessi originari attori nei confronti della
sentenza della Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, n. 1482
del 3 giugno 2000, determinando la somma dovuta a titolo di indennità
per l’occupazione legittima triennale di un fondo di loro comproprietà
in Euro 3.203,91, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate
in complessivi Euro 1.506,21.
Con atto notificato il 28 maggio 2004 presso la sede del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (oltre che presso il suo difensore
ex lege, Avvocatura generale dello Stato), i signori Mario e Anna
Maria Alberico, nonché Rauchi Maria, quest’ultima anche per
i figli minori Gennaro, Teresa e Carmela Alberico (tutti in proprio
e quali eredi del signor Gennaro Alberico) hanno intimato alla predetta
amministrazione di dare esecuzione alle predette statuizioni della
Corte di Appello di Napoli, depositando presso la competente Cassa
Depositi e Prestiti le somme di Euro 5051,85, con interessi legali
dal 7 novembre 1988 (a titolo di residua indennità di asservimento)
e di Euro 3.203,91, con interessi legali sulle singole annualità
di Euro 1067,93 dalle rispettive scadenze dal 5 dicembre 1984, 5 dicembre
1985 e 5 dicembre 1986, e corrispondendo le spese legali tassate in
sentenza, ammontanti complessivamente ad Euro 4.703,22 (di cui Euro
1.293,81 per spese vive, Euro 1253,33 per diritti di procuratore e
Euro 2.156,08 per onorari) e quelle successive della fase propedeutica
all’esecuzione; con espressa avvertenza che, decorsi inutilmente trenta
giorni, sarebbe stata avviata la procedura per l’ottemperanza al giudicato.
Essendo rimasto senza effetto detta intimazione, con ricorso depositato
il 26 maggio 2004 gli interessati hanno chiesto al Consiglio di Stato
di ordinare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dare
completa ed integrale esecuzione alle obbligazioni contenute nelle
citate sentenze della Corte di Appello di Napoli, I sezione civile,
fissando all’uopo apposito termine e nominando per il caso di persistente
inadempimento un commissario ad acta.
L’Amministrazione intimata, cui il predetto ricorso per l’ottemperanza
è stato comunicato a cura della Segreteria della Sezione, con
la nota prot. n. 657 del 14 settembre 2004 non ha contestato di dover
eseguire le indicate statuizioni, affermando di aver a tal fine chiesto,
allo stato senza esito, agli interessati la produzione della necessaria
documentazione.
DIRITTO
I. Il ricorso è fondato e va accolto.
I.1. Va innanzitutto precisato che il giudizio di ottemperanza è
da ritenersi praticabile per l’attuazione di qualsiasi tipo di giudicato,
da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga, e che l’esistenza
di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non
rende di per sé inammissibile il ricorso per l’esecuzione del
giudicato proposto al giudice amministrativo (C.d.S., IV, 2 novembre
1993, n. 964).
Anche per le sentenze di condanna dell’amministrazione al pagamento
di somme di danaro da parte del giudice ordinario, il soggetto interessato
può scegliere tra l’esecuzione forzata secondo le norme del
codice di rito e l’esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n.
4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (C.d.S., IV, 29 giugno 1982, n.
412; VI, 16 aprile 1994, n. 527).
I.2. Sussiste, inoltre, la competenza dell’adito Consiglio di Stato,
in quanto, com’è noto (cfr. A.P. n. 11 del 22 dicembre 1990)
la competenza per l’esecuzione del giudicato delle sentenze del giudice
ordinario è ripartita ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971,
n. 1034, tra i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio
di Stato con riferimento all’estensione territoriale dei poteri dell’autorità
amministrativa chiamata a conformarsi; con la conseguenza che vi è
competenza del Tribunale Amministrativo Regionale quando quell’autorità
svolga attività infraregionale, e del Consiglio di Stato quando
si tratti di attività ultraregionale: nel caso di specie non
può dubitarsi che l’autorità chiamata a conformarsi
svolga attività ultraregionale, trattandosi del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
II. Passando al merito della ricorso per l’ottemperanza di cui si
discute, la Sezione osserva quanto segue.
II.1. Non vi è alcuna ragione per dubitare della circostanza
che le due sentenze della Corte di Appello di Napoli, I sezione civile,
n. 1482 del 3 giugno 2000 e n. 2813 del 9 ottobre 2003, della cui
ottemperanza si discute, siano effettivamente passate in giudizio.
E’ sufficiente rilevare al riguardo che, come emerge dalla documentazione
versata in atti, esse sono state ritualmente notificate all’amministrazione
convenuta nel suo domicilio legale, presso l’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Napoli, la prima in data 3 aprile 2001, la seconda
in data 2 febbraio 2004, e non risulta che sia stato proposto nei
loro confronti ricorso per cassazione o istanza di revocazione per
i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.
Né, d’altra parte, alcuna contestazione è stata formulata
sul punto dall’amministrazione intimata che, come già accennato,
con la nota prot. 657 del 14 settembre 2004, si è limitata
ad affermare la volontà di eseguire le statuizione della Corte
di Appello di Napoli di cui si tratta.
II.2. Dagli atti di causa risulta ancora, come già esposto
in narrativa, che in data 26 maggio 2004 è stato notificato
al domicilio effettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
in Roma, un atto di intimazione per ottenere la esecuzione delle più
volte citate sentenze della Corte di Appello di Napoli, I sezione
civile.
Tale diffida è rimasta priva di riscontro.
Va pertanto dichiarato il formale ed ingiustificato inadempimento
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Agenzia delle
Entrate, succeduta, relativamente alla controversia in ordine agli
obblighi nascenti dai giudicati di cui si discute.
III. Il comando concreto contenuto nella più volte citate sentenze
della Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, n. 1482 del 3
giugno 2000 e n. 2813 del 9 ottobre 2003, nell’obbligo in capo al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: a) di depositare presso
la competente Cassa Depositi e Prestiti le somme di Euro 5051,85,
con interessi legali dal 7 novembre 1988 (a titolo di residua indennità
di asservimento) e di Euro 3.203,91, con interessi legali sulle singole
annualità di Euro 1067,93 dalle rispettive scadenze dal 5 dicembre
1984, 5 dicembre 1985 e 5 dicembre 1986; di corrispondere agli interessati
le spese legali tassate in sentenza, ammontanti complessivamente ad
Euro 4.703,22 (di cui Euro 1.293,81 per spese vive, Euro 1253,33 per
diritti di procuratore e Euro 2.156,08 per onorari).
Va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di provvedere a quanto sopra indicato, entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via
amministrativa della presente decisione.
IV. Per il caso di ulteriore inadempienza decorso inutilmente il suindicato
termine per l’esecuzione, si nomina fin d’ora, quale commissario ad
acta, il Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ovvero un suo delegato perché
provveda ad adottare ogni provvedimento necessario all’esecuzione
delle indicate sentenze della Corte di Appello di Napoli, I sezione
civile.
V. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto dai signori A............, tutti
in proprio e quali eredi di A.G., per l’esecuzione del giudicato formatosi
sulle sentenze della Corte di Appello di Napoli, I sezione civile,
n. 1482 del 3 giugno 2000 e n. 2813 del 9 ottobre 2003, lo accoglie
e, per l’effetto, ordina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
a) di depositare presso la competente Cassa Depositi e Prestiti le
somme di Euro 5051,85, con interessi legali dal 7 novembre 1988 (a
titolo di residua indennità di asservimento) e di Euro 3.203,91,
con interessi legali sulle singole annualità di Euro 1067,93
dalle rispettive scadenze dal 5 dicembre 1984, 5 dicembre 1985 e 5
dicembre 1986; di corrispondere agli interessati le spese legali tassate
in sentenza, ammontanti complessivamente ad Euro 4.703,22 (di cui
Euro 1.293,81 per spese vive, Euro 1253,33 per diritti di procuratore
e Euro 2.156,08 per onorari); il tutto entro 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione,
ovvero dalla sua notifica.
Per il caso di ulteriore inadempienza decorso inutilmente il suindicato
termine per l’esecuzione, si nomina fin d’ora, quale commissario ad
acta, il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero
dell’Economia e delle Finanze o suo delegato, perché provveda
ad adottare ogni provvedimento necessario all’esecuzione delle predette
sentenze.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del
giudizio che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.