Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Il semplice uso del cellulare costituisce violazione di legge e a nulla vale se non si sta ricevendo o parlando con l’apparecchio.

(Giudice di pace di Gemona del Friuli, sentenza n. 42 del 24.05.2005)

Il semplice uso del cellulare costituisce violazione di legge e a nulla vale se non si sta ricevendo o parlando con l’apparecchio.
(Giudice di pace di Gemona del Friuli, sentenza n. 42 del 24.05.2005)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI


Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 24 maggio 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente


SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)


nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 289616 V, emesso il 30.10.04 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine- Dist. Di Tolmezzo (UD) e notificato il 30.10.04,
avente ad oggetto: violazione dell’art. 173, 2° e 3° c., del Codice della Strada, D. Lgs. N° 285/1992,
promossa
con domanda in data 20.12.2004
da
omissis, nato a Udine il omissis e residente a Moggio Udinese (UD), omissis

OPPONENTE


contro


PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale e, in subordine, applicarsi la sanzione minima prevista dalla legge.


CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.

FATTO E DIRITTO


In data 30.10.04, alle ore 14.05, al Km. 169,700 della S.S. 13, in località Carnia (UD), gli Agenti T. e C. della Polstrada di Tolmezzo hanno accertato che l’attuale opponente, alla guida dell’autoveicolo Peugeot 106 tg. AE … VB, “circolava facendo uso durante la marcia del telefono cellulare non in modalità <viva voce> o con auricolare”. A seguito dell’accertamento il Comando Polstrada ha notificato al trasgressore il verbale citato in premessa, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta di €. 68,25, oltre alla decurtazione di n° 5 punti sulla patente, Il sig. F. dichiarava a verbale: “nulla”.


MOTIVI DEL RICORSO


L’opponente assume: “Non stavo telefonando con il cellulare perché non avevo soldi sulla scheda. L’ora del verbale non è esatta perché alle 14,01 ho timbrato il cartellino di lavoro presso la ditta in cui lavoro, in Gemona del Friuli. Il chilometraggio riportato sul verbale non è giusto in quanto è arrotondato”. Allega a comprova:
• Il tabulato dell’orario di lavoro, da cui risulta che il giorno 30.10.2004 è uscito alle ore 14.01.
• Il tabulato VODAFONE del traffico in uscita relativo all’utenza telefonica 340.873.….. dalle ore 0:00 alle ore 23:59:59 del 30.10.04, da cui risulta una sola telefonata in uscita, effettuata alle ore 14:54:52.
• La nota VODAFONE dd. 26.01.05, che chiarisce che il traffico in entrata può essere fornito solo se può derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, pregiudizio che presuppone un procedimento penale in corso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il ricorso è stato presentato all’Ufficio del Giudice di Pace di Pontebba che, con sentenza n. 09/05, depositata il 01.02.05, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la riassunzione della causa dinanzi a questo Giudice entro 90 gg. La causa è stata riassunta con comparsa depositata il 21.02.05 ed assegnata al Giudice avv. M. Milesi.
Il Giudicante, in sostituzione del Giudice Milesi, impedito per malattia, con decreto del 22.02.05 ha fissato l’udienza di comparizione del 24.05.05.
La Prefettura si è costituita in data 08.04.05 mediante il deposito degli atti ed in data 19.05.05 ha depositato le proprie controdeduzioni, in cui chiarisce che l’accertamento è stato effettuato alle ore 14.05.
All’udienza di comparizione è presente l’opponente in persona. Nessuno per la Prefettura.
Il Giudicante, visto l’art. 174 c.p.c. e ritenuto necessario procedere alla definizione della causa, la assegna a se stesso, quindi invita l’opponente a concludere e pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)


L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto.
In fatto l’orario dell’accertamento è compatibile con l’orario di termine dell’attività lavorativa, anche considerando che non è stata provata la perfetta sincronia fra l’orologio del luogo di lavoro dell’opponente e quello degli Agenti verbalizzanti. Il chilometraggio indicato sul verbale riporta, come prescritto i chilometri ed i metri. Non è prescritta l’indicazione dei centimetri o dei millimetri, cosa che renderebbe di fatto impossibile qualsiasi accertamento. Gli Agenti hanno contestato “l’uso del telefono cellulare” e non l’effettuazione di una telefonata, sia in arrivo che in partenza. In effetti la norma applicata vieta di “far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici”. La portata della norma va al di là della semplice telefonata e comprende qualsiasi ”uso” del telefono, come, ad esempio, la consultazione delle telefonate effettuate e ricevute, la lettura di messaggi scritti, l’ascolto della segreteria telefonica, l’uso della calcolatrice, i video-giochi, la riproduzione di video-clips, ect. ect. Pertanto il Giudicante ritiene non probanti i tabulati delle telefonate in entrata e comunque non acquisibili in un procedimento civile.
In diritto osserva il Giudicante che la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto essi attestano essere avvenuto in loro presenza (artt. 2699 e 2700 c.c.) Nella fattispecie l’opponente non ha dimostrato che “non faceva alcun uso del telefono cellulare”, anzi non ha inteso dichiarare nulla a verbale.

 

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
• Respinge la domanda principale e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 289616 V, emesso il 30.10.04 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine- Dist. Di Tolmezzo (UD).
• In parziale accoglimento della domanda subordinata, visto l’art. 11 L. 689/1981, determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 68,25 e conferma la sanzione accessoria ex art. 126 bis C.d.S.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 24 maggio 2005.
Il Cancelliere B3

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà


Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2005.

IL CANCELLIERE B3



Venerdì, 27 Maggio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK