REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 24 maggio 2005 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di
contestazione n. 289616 V, emesso il 30.10.04 dalla Sezione di Polizia
Stradale di Udine- Dist. Di Tolmezzo (UD) e notificato il 30.10.04,
avente ad oggetto: violazione dell’art. 173, 2° e 3°
c., del Codice della Strada, D. Lgs. N° 285/1992,
promossa
con domanda in data 20.12.2004
da
omissis, nato a Udine il omissis e residente a Moggio Udinese (UD),
omissis
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale e, in subordine, applicarsi
la sanzione minima prevista dalla legge.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.
FATTO
E DIRITTO
In data 30.10.04, alle ore 14.05, al Km. 169,700 della S.S. 13, in
località Carnia (UD), gli Agenti T. e C. della Polstrada di
Tolmezzo hanno accertato che l’attuale opponente, alla guida
dell’autoveicolo Peugeot 106 tg. AE … VB, “circolava
facendo uso durante la marcia del telefono cellulare non in modalità
<viva voce> o con auricolare”. A seguito dell’accertamento
il Comando Polstrada ha notificato al trasgressore il verbale citato
in premessa, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura ridotta di €. 68,25, oltre alla decurtazione di n°
5 punti sulla patente, Il sig. F. dichiarava a verbale: “nulla”.
MOTIVI DEL RICORSO
L’opponente assume: “Non stavo telefonando con il cellulare
perché non avevo soldi sulla scheda. L’ora del verbale
non è esatta perché alle 14,01 ho timbrato il cartellino
di lavoro presso la ditta in cui lavoro, in Gemona del Friuli. Il
chilometraggio riportato sul verbale non è giusto in quanto
è arrotondato”. Allega a comprova:
• Il tabulato dell’orario di lavoro, da cui risulta che
il giorno 30.10.2004 è uscito alle ore 14.01.
• Il tabulato VODAFONE del traffico in uscita relativo all’utenza
telefonica 340.873.….. dalle ore 0:00 alle ore 23:59:59 del 30.10.04,
da cui risulta una sola telefonata in uscita, effettuata alle ore
14:54:52.
• La nota VODAFONE dd. 26.01.05, che chiarisce che il traffico
in entrata può essere fornito solo se può derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge n. 397/2000, pregiudizio che presuppone
un procedimento penale in corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è stato presentato all’Ufficio del Giudice
di Pace di Pontebba che, con sentenza n. 09/05, depositata il 01.02.05,
ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la
riassunzione della causa dinanzi a questo Giudice entro 90 gg. La
causa è stata riassunta con comparsa depositata il 21.02.05
ed assegnata al Giudice avv. M. Milesi.
Il Giudicante, in sostituzione del Giudice Milesi, impedito per malattia,
con decreto del 22.02.05 ha fissato l’udienza di comparizione
del 24.05.05.
La Prefettura si è costituita in data 08.04.05 mediante il
deposito degli atti ed in data 19.05.05 ha depositato le proprie controdeduzioni,
in cui chiarisce che l’accertamento è stato effettuato
alle ore 14.05.
All’udienza di comparizione è presente l’opponente
in persona. Nessuno per la Prefettura.
Il Giudicante, visto l’art. 174 c.p.c. e ritenuto necessario
procedere alla definizione della causa, la assegna a se stesso, quindi
invita l’opponente a concludere e pronuncia sentenza mediante
lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto.
In fatto l’orario dell’accertamento è compatibile
con l’orario di termine dell’attività lavorativa,
anche considerando che non è stata provata la perfetta sincronia
fra l’orologio del luogo di lavoro dell’opponente e quello
degli Agenti verbalizzanti. Il chilometraggio indicato sul verbale
riporta, come prescritto i chilometri ed i metri. Non è prescritta
l’indicazione dei centimetri o dei millimetri, cosa che renderebbe
di fatto impossibile qualsiasi accertamento. Gli Agenti hanno contestato
“l’uso del telefono cellulare” e non l’effettuazione
di una telefonata, sia in arrivo che in partenza. In effetti la norma
applicata vieta di “far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici”.
La portata della norma va al di là della semplice telefonata
e comprende qualsiasi ”uso” del telefono, come, ad esempio,
la consultazione delle telefonate effettuate e ricevute, la lettura
di messaggi scritti, l’ascolto della segreteria telefonica, l’uso
della calcolatrice, i video-giochi, la riproduzione di video-clips,
ect. ect. Pertanto il Giudicante ritiene non probanti i tabulati delle
telefonate in entrata e comunque non acquisibili in un procedimento
civile.
In diritto osserva il Giudicante che la verbalizzazione dei pubblici
ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto essi
attestano essere avvenuto in loro presenza (artt. 2699 e 2700 c.c.)
Nella fattispecie l’opponente non ha dimostrato che “non
faceva alcun uso del telefono cellulare”, anzi non ha inteso
dichiarare nulla a verbale.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
• Respinge la domanda principale e per l’effetto convalida
il verbale di contestazione n. 289616 V, emesso il 30.10.04 dalla
Sezione di Polizia Stradale di Udine- Dist. Di Tolmezzo (UD).
• In parziale accoglimento della domanda subordinata, visto l’art.
11 L. 689/1981, determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura di €. 68,25 e conferma la sanzione accessoria ex art.
126 bis C.d.S.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 24 maggio 2005.
Il Cancelliere B3
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2005.
IL CANCELLIERE
B3