Gli
accertamenti in automatico, ovvero in assenza dell’organo di
Polizia stradale, delle violazioni previste dagli artt. 146 comma
3, 142, 148, 176 C.D.S. , sono correttamente effettuati solo qualora
vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una
specifica omologazione per tale impiego , e solo qualora tali accertamenti
siano effettuati sulle strade diverse dalle autostrade o dalle strade
extraurbane principali individuate dal Prefetto.
Lo ha affermato il Giudice di pace di Carinola, con la sentenza del
18 febbraio 2005, riprendendo l’orientamento di interpretazione “autentica”
espresso dal Ministero dell’interno con la circolare n. 4 del
26 gennaio 2005.
Nel caso di specie il Giudice ha annullato il verbale di accertamento
sulla base del fondato dubbio che l’accertamento non sia stato
effettuato su tratto stradale ricadente tra quelli previamente individuati
con decreto Prefettizio in assenza di ogni specifica indicazione del
tratto chilometrico di rilevazione, come risulta sia nel verbale che
nelle note di parte opposta.
(Altalex, 25 maggio 2005)
N.
……………SENT.
N.2428-04 ……RGS.
UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE DI
CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice di Pace, in persona del’l avv. Pietro Tudino,all’udienza
del 18-2-05, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto
“OPPOSIZIONE ex artt.22, 23 l.689/81”
TRA
M. ELISA N.31.3.46 OPPONENTE -
E
COMUNE DI MONDRAGONE in p. del Sindaco p.t. – amministrazione
OPPOSTA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato presso questa cancelleria l’opponente
ricorreva , ex artt.22., 23 l.689/81 , con atto a firma propria ,
avverso il verbale di contravvenzione Notificato il giorno 15-10-04
(elevato in data 14.9.04) quanto alla violazione dell’art.41
in rel. All’art. 146 comma terzo c.d.s. (transito con semaforo
rosso) eccependo violazioni formali e sostanziali delle norme regolatrici
della procedura in materia.
All’udienza del 18.2.05 questo Giudice, verificata la regolarità
dell’instaurazione del presente giudizio, stante la compiuta
notificazione dell’avviso alle parti, verificato che dagli atti
contenuti nel fascicolo d’ufficio vi fossero sufficienti elementi
per giungere ad una decisione di merito, assegnava la causa a sentenza,
pronunciandosi a mezzo di separato dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Va preliminarmente
osservato che non deve procedersi a declaratoria di inammissibilità
del ricorso in quanto esso risulta ritualmente depositato, nei termini
di legge (60 gg), a firma dell’opponente, presso la cancelleria
di questo ufficio, cosi’ come la normativa richiede . La mancata
cauzione da parte del ricorrente non è piu’ condizione
di ammissibilità del ricorso ai sensi della recente pronuncia
della C cost. n. 114-04, abrogativa dell’art. 204 bis c.d.s.
Cio’ detto, è opportuno valutare nel merito l’eventuale
fondatezza dell’atto di ricorso proveniente dall’opponente
il quale incentra le proprie doglianze sostanzialmente su due profili:
a) la pretesa insufficienza della rilevazione , vista la inidoneità
dell’apparecchio tipo “FTR VELOMATIC ” a dimostrare
in maniera effettiva la violazione della norma richiamata;
2.
la mancata omologazione dell’apparecchio circa la possibilità
in concreto di accertare gli illeciti contravvenzionali in assenza
dei verbalizzanti;
Quanto al punto A , tale rilievo risulta non idoneo a legittimare
un effettivo dubbio circa la effettività della rilevazione
posto che il macchinario adoperato , del tipo Photored, ha permesso
di visualizzare l’effettivo transito del veicolo nelle precisate
circostanze di tempo e di luogo, evidenziando, attraverso lo sviluppo
di due rilievi fotografici l’effettiva prosecuzione della marcia
da parte dell’autovettura rilevata, dapprima all’atto del
passaggio all’intersezione stradale, successivamente al centro
della intersezione medesima. Restano cosi’ sul punto soddisfatte
le condizioni probatorie a sostegno della infrazione come rilevata
(sul punto cfr. Sent. Giudice di Pace di Taranto del 15.7.04 )
Deve invece esser oggetto di attenta riflessione il motivo subordinato
proposto in sede di opposizione laddove si evidenzia la mancata omologazione,
in forma aggiornata, dell’apparecchio di rilevazione in concreto
utilizzato.
Il caso in esame, relativo a c.d. “controllo remoto delle infrazioni”
,resta difatti disciplinato dall’art. 201 c.d.s. come novellato
attraverso decreto legge 151-03, il quale al comma. 1 Ter , ha previsto
la possibilità che, in deroga al principio della contestazione
immediata, alcune infrazioni possano esser accertate anche in assenza
dell’organo di Polizia Stradale, purchè il rilevamento
avvenga mediante l’utilizzo di apparecchiature debitamente omologate.
Ne deriva che , proprio per la peculiarità di tali meccanismi
di rilevazione (funzionanti in assenza del controllo di eventuali
operatori) occorre che vi sia assoluta certezza circa l’effettività
e la correttezza delle rilevazioni, di fatto sottratte ad ogni genere
di verifica “umana” ed a tal fine non è sufficiente
il mero richiamo ad una omologazione rilasente al 14.1.94 (cfr. note
di parte opposta) in quanto tale omologazione era di fatto prevista
e relazionata a situazioni normativamente diverse da quelle attuali
posto che a quella data non era neppure prevista dalle norme la possibilità
di procedere alla rilevazione delle infrazioni attraverso “controllo
remoto”.
D’altra parte, l’incertezza interpretativa della norma introdotta
solo in data 1.8.04 ha determinato le stesse amministrazioni di Polizia
dislocate sul territorio a richiedere l’intervento dapprima del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (che ha diramato sul
punto una propria nota n. 3160 con la quale si ribadiva la necessità
di una nuova omologazione per tali generi di rilevatori) e successivamente,
quello dello stesso Ministero dell’interno che, attraverso recentissima
circolare del 26.1.05 n. 4, ha definitivamente chiarito che …”
gli accertamenti in automatico , ovvero in assenza dell’organo
di Polizia stradale, delle violazioni previste dagli artt. 146 comma
3, 142, 148,176 C.D.S. , sono correttamente effettuati solo qualora
vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una
specifica omologazione per tale impiego , e solo qualora tali accertamenti
siano effettuati sulle strade diverse dalle autostrade o dalle strade
extraurbane principali …individuate dal Prefetto..”
Orbene, applicando tale definitivo orientamento di interpretazione
“autentica” della norma in questione, occorre dire che parte
opposta esibisce sul punto una copia informe di una nota del Ministero
delle infrastrutture quanto ad una probabile omologazione dell’apparecchio
FTR a postazione fissa anche alla luce della modifica normativa ma
, applicando le linee guida della circolare del Ministero dell’interno,
resta il fondato dubbio che l’accertamento non sia stato effettuato
su tratto stradale ricadente tra quelli previamente individuati con
decreto Prefettizio in assenza di ogni specifica indicazione del tratto
chilometrico di rilevazione, come risulta sia nel verbale che nelle
note di parte opposta. Ed infatti dalla lettura del verbale emerge
quale tratto di rilevazione quello della via Domitiana- angolo via
Como (peraltro in contrasto con le indicazioni del rilievo fotografico
che individuano l’incrocio via Domitiana- via Fusco) senza che
alcuna indicazione sia fornita circa l’eventuale inclusione di
tale tratto di strada nel decreto Prefettizio del 11-11-02.
Deve pertanto esser annullato l’opposto verbale sia per quanto
attiene alla sanzione principale che a quella accessoria
Per ragioni
di opportunità si compensano tra le parti le spese di lite.
PQM
Il GDP letto l’art.201 comma 1 ter D.L.151-03 , vista la circolare
Ministeriale n. 4 del 26.1.05 annulla l’opposto p.v. di contravvenzione
e Compensa le spese di lite
Carinola
18 febbraio 2005
il
GdP