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da "Altalex" - Insidia stradale risarcibile solo se non visibile e soggettivamente non prevedibile

Tribunale Varese, sentenza 12.01.2005
da "Altalex"

Insidia stradale risarcibile solo se non visibile e soggettivamente non prevedibile
Tribunale Varese, sentenza 12.01.2005

In ipotesi di incidente cagionato da insidia stradale, per poter affermare la responsabilità dell’Ente proprietario e/o concessionario della strada, l’attore deve provare non solo che l’eventus damni sia riferibile ad un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, ma anche che l’insidia si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza da parte dell’Ente proprietario e/o concessionario della strada.
E’ quanto stabilito dal Tribunale Civile di Varese nella sentenza n. 149/2005 concernente una fattispecie di danno da insidia stradale causato dalla presenza di una macchia d’olio sulla carreggiata
Tengo a segnalare la sentenza in allegato allo scopo di fornire un valido ausilio ai Colleghi o ai privati cittadini che si trovino alle prese con tale tipologia di contenzioso.
Come noto, secondo l’indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, l’utente che subisca danni in seguito all’utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all’art. 2043 c.c.; norma di chiusura dell’ordinamento posta a tutela del generale principio del nemienm ledere. Non trova invece applicazione a tali fattispecie la presunzione aggravata di responsabilità sancita dall’art. 2051 c.c. che regolamenta la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia.
Presupposto imprescindibile dell’art. 2051 c.c. è il rapporto che lega il custode alla cosa che ha cagionato il danno. In base a tale norma infatti, custode è colui che avendo il potere di fatto e il governo sulla res ha la possibilità di prevenire in ogni momento che la stessa possa arrecare danni a terzi. In ragione dell’intimo rapporto esistente tra il custode e la res il legislatore ha pertanto stabilito a carico del custode una presunzione iuris tantum di responsabilità, con la conseguenza che in tali ipotesi per il danneggiato è sufficiente provare il mero nesso causale fra cosa e danno rimanendo egli esonerato dalla dimostrazione della colpa del custode. Quest’ultimo potrà eventualmente liberarsi da tale presunzione fornendo la prova liberatoria che il danno è ascrivibile al caso fortuito e cioè ad un evento naturale o umano oggettivamente imprevedibile e non controllabile, idoneo ex se a provocare l’evento.
Chiarito quanto sopra, è evidente che la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. non può trovare applicazione in materia insidia stradale.
Il proprietario e/o concessionario delle strade pubbliche non può infatti considerarsi custode di esse nell’accezione sopra specificata. La notevole estensione della rete stradale pubblica, impedisce infatti al proprietario e/o concessionario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall’art. 2051 c.c..
Dovendosi escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., la giurisprudenza ha ritenuto che tali fattispecie dovessero essere inquadrate nell’ambito della più generale responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., norma di chiusura dell’ordinamento posta a tutela di tutte le situazioni che non siano disciplinate da norme speciali.
Tale scelta implica però significative conseguenze sul piano probatorio.
Il danneggiato da insidia stradale infatti, dovrà provare oltre al nesso causale fra la strada e l’evento, anche la colpa dell’Amministrazione proprietaria e/o concessionaria della strada.
In particolare l’Amministrazione sarà considerata responsabile dell’eventus damni ogniqualvolta l’utente dimostri che l’insidia generatrice del danno era oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile.
Ma quid iuris se una volta raggiunta la prova della non visibilità e della non prevedibilità dell’insidia emerge che la stessa era insorta poco tempo prima dell’eventus damni?
Ebbene la risposta è contenuta nella sentenza in commento.
Il Tribunale di Varese in composizione monocratica, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato tra i giudici di merito, ha stabilito che qualora il danneggiato non raggiunga la prova che l’insidia si trovasse sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile l’intervento di messa in sicurezza della strada da parte dell’Amministrazione, l’Amministrazione medesima, in applicazione del principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c. e del noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur, deve andare esente da colpa.
Posto quanto sopra, il mio suggerimento, prima di intraprendere un giudizio in materia di insidia stradale, è di valutare attentamente la sussistenza dei seguenti tre requisiti di fondatezza della domanda:


1. visibilità dell’insidia;
2. prevedibilità dell’insidia;
3. tempo trascorso fra l’insorgere dell’insidia e l’incidente.

Con l’auspicio di aver fornito un utile servizio, auguro buon lavoro a tutti i Colleghi che hanno avuto la pazienza e la cortesia di leggere questo breve commento.
(Altalex, 18 maggio 2005. Nota a cura dell’Avv. Andrea Giordano)

 

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza 149/2005

Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Miro Santangelo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG. Nr. 1232/2003, trattenuta in decisione all’udienza del 03 dicembre 2004, promossa con atto di citazione depositato in data 15 maggio 2003

DA

**** Simonetta, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare **** e dall’Avv. Massimo **** presso il suo studio **** giusta delega sul retro dell’atto di citazione.

ATTRICE
CONTRO
ANAS SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. A. Giordano;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI PER L’ATTRICE

 

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Varese, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

Nel Merito:

1. Accertata e dichiarata ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. la responsabilità della convenuta ANAS spa – Ente Nazionale per le Strade in persona del legale rapp.te pro tempore nella provocazione del sinistro in oggetto, per l’effetto, condannare il medesimo ente, in persona del legale rapp.te pro tempore, a risarcire all’attrice l’importo di € 11.170,00 oltre interessi a titolo di danni materiali subiti; condannare altresì l’ente convenuto in persona del legale rapp.te pro tempore a risarcire all’attrice le somme che verranno accertate a seguito dell’espletanda CTU a titolo di danno biologico per invalidità permanente, inabilità temporanea, totale e parziale, oltre al danno morale ed alle spese mediche sostenute. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione per legge dalla data del fatto al saldo.

2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e sentenza esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi consulenza medico legale sulla persona dell’attore al fine di accertare la natura delle lesioni, i postumi invalidanti sia con riferimento al danno biologico che alla durata della inabilità temporanea, assoluta e parziale. Si chiede altresì di essere ammessi a prova per interpello di parte convenuta e testi sui capitoli dedotti in parte narrativa da ritenersi qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole “Vero che”.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO

Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e/o deduzione:
1. in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata sia in atto che in diritto e non provata;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità dell’attrice nella determinazione dell’incidente per cui è causa, riducendo per l’effetto la misura del risarcimento dovuto in proporzione all’entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

* Si chiede ammettere interrogatorio formale dell’attrice sulla seguente circostanza: “vero che la chiazza di gasolio occupava l’intera curva?”
* Si chiede altresì ammettere prova contraria sui capitoli di prova testimoniale di parte attorea eventualmente ammessi;
Con riserva di precisare e/o modificare domande eccezioni e conclusioni nonché di depositare documenti e di indicare nuovi mezzi di prova rispettivamente nei termini di cui agli artt. 183 e 184 cpc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 25.6.03 **** Simonetta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese l’Anas spa chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 30 marzo 2001.
Riferiva che il proprio veicolo era sbandato sulla strada statale 233 in Valganna a causa di chiazze di gasolio esistenti sul manto stradale.
Deduceva la responsabilità della convenuta ex articolo 2043 cc ed ex articolo 2051 c.c..
Si costituiva il giudizio la convenuta deducendo la propria carenza di responsabilità per essere la sostanza oleosa stata depositata da altro veicolo pochi istanti prima del sinistro occorso all’attrice e deducendo comunque l’inapplicabilità al caso di specie della responsabilità da cose in custodia. Ciò premesso concludeva per il rigetto della domanda e in via subordinata per l’accertamento della prevalente o concorrente responsabilità dell’attrice.
Escussa prova per testi ed espletata consulenza medica la causa, sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe trascritte, veniva posta in decisione ad esito della precisazione delle conclusioni in data 6 dicembre 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada o del concessionario della strada medesima può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia, cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.
Nel caso di specie può dirsi acclarata la circostanza, perché confermata dai testi ed evidenziata nel rapporto della polizia provinciale, che sull’asfalto, nel punto in cui l’auto dell’attrice è sbandata, vi era del gasolio.
Può dirsi altresì accertato che detto gasolio fosse non visibile in quanto coperto da una pozza d’acqua che il teste Tizio ha chiarito essere profonda circa dieci centimetri e di estensione pari a circa otto metri.
Tale teste ha peraltro riferito di aver affrontato la curva, al di là della quale si trovava il gasolio, ad una velocità di circa 70 chilometri orari e dal rapporto della polizia provinciale emerge che i veicoli dell’attrice e del teste si trovarono coinvolti, in un unico contesto temporale, nel sinistro in oggetto. Deve pertanto ritenersi che anche l’attrice viaggiasse ad una velocità di circa 70 chilometri orari.
Se a ciò si aggiunge che dal rapporto risulta che, prima della curva, vi era un segnale di pericolo generico con pannello integrativo, che indicava il pericolo di allagamento, deve ritenersi, essendo altrettanto pacifico che vi fossero state copiose precipitazioni nel giorno precedente il sinistro, che la velocità tenuta dall’attrice sia stata causa efficiente esclusiva in ordine al sinistro in oggetto..
In ogni caso come correttamente rilevato dalla convenuta, la deposizione resa dai testi Caio, agente della polizia provinciale, e Sempronio, dipendente della convenuta, consentono di concludere che la sostanza oleosa sia stata sparsa sulla carreggiata pochi istanti prima dell’incidente in contestazione e ciò in quanto, secondo il teste Sempronio, il capo cantoniere riferì di aver usato otto pacchi di materiale assorbente per pulire il fondo stradale e ciò consente di affermare che la perdita del materiale doveva essere avvenuta poco prima del sinistro, in quanto il materiale era molto abbondante.
È vero che due testi indicati da parte attrice (Mevio e Secundus), hanno riferito di essere transitati sui luoghi 40 minuti prima del sinistro e di aver sbandato proprio in conseguenza della sostanza oleosa sparsa sulla carreggiata, ma occorre rilevare che tali testi hanno escluso che la sostanza oleosa fosse coperta da una pozzanghera, circostanza questa che risulta pacifica, sulla scorta di quanto riferito dal Rapporto, e da quanto riferito dal testi Tizio e Tertius, e non vi è dubbio che tale discordanza, unita al fatto che di detti testi non vi è alcun riferimento nel Rapporto e che gli stessi non avvisarono alcuno malgrado la pericolosità della situazione, mini alla radice la loro attendibilità.
Qualora peraltro i medesimi dovessero essere ritenuti attendibili, andrebbe osservato per contro che, pur in presenza di una chiazza oleosa sulla strada, i testi medesimi sono riusciti ad evitare danni alla persona e alle cose in considerazione della velocità tenuta, indicata da Mevio in 40 chilometri orari.
Ne consegue che una velocità analoga, assai più bassa di quella di 70 chilometri orari tenuta dall’attrice, avrebbe certamente consentito anche a quest’ultima di evitare il sinistro.
Conclusivamente allora non può affermarsi la responsabilità della convenuta, in quanto deve ritenersi che la sostanza oleosa sia stata persa da un pericolo transitato poco prima del veicolo attoreo, con conseguente impossibilità per la convenuta di rimuovere o segnalare il pericolo.
In ogni caso, l’esclusione di responsabilità deriverebbe dalla circostanza che il veicolo attoreo avrebbe dovuto moderare la velocità, stante il segnale di pericolo collocato pochi metri prima del punto in cui si trovava la chiazza oleosa, e ciò avrebbe consentito di evitare il sinistro, come in effetti accaduto, per i testi sopra indicati, che, hanno dichiarato, procedevano ad una velocità di 40 chilometri orari.
Stante la particolarità della fattispecie, pur in presenza di un rigetto dell’attorea domanda, si ritiene di dover compensare le spese processuali e di porre a carico paritario delle parti quelle di consulenza

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica respinge la domanda proposta da **** Simonetta nei confronti di Anas S.p.a..
Compensa le spese processuali e pone a carico paritario delle partì quelle di consulenza.

Cosi deciso in Varese il 12 gennaio 2005.



Giovedì, 19 Maggio 2005
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