REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 3 maggio 2005 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella
causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione
n. 700000866507, emesso il 18.11.2004 dalla Polizia Stradale di Udine,
distaccamento di Tolmezzo e notificato il 18.11.2004,
avente ad oggetto: violazione dell’art. 142, 8° comma, C.d.S.,
promossa
con domanda in data 07.01.2005
da
omissis, nato a San Donà di Piave (VE) il 01.01.1961 e residente
a Tarvisio, Via ……… n° 42
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:
Annullarsi
il verbale opposto.
CONCLUSIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA:
Respingersi l’opposizione.
FATTO E DIRITTO
In data
18.11.2004, al Km. 163,500 della S.S. n° 13, in Comune di Venzone,
la Polizia Stradale di Tolmezzo ha accertato che il sig. omissis,
alla guida di un autoarticolato, circolava alla velocità di
70 Km/h in un tratto di strada sottoposto al limite di 50 Km/h (centro
abitato). La velocità era desunta dal foglio di registrazione
del cronotachigrafo. Rilevato il superamento del limite di velocità
nella misura di 14 Km/h (al netto della tolleranza di 6 Km/h, prevista
dal Reg. CEE 3821/1985, Allegato 1), la pattuglia emetteva il verbale
in oggetto, con il quale applicava la sanzione amministrativa pecuniaria
di €. 275,10 prevista dal combinato disposto del comma 8°
ed 11° dell’art. 142 C.d.S. e la sanzione della decurtazione
di 2 punti sulla patente di guida, prevista dall’art. 126 bis
C.d.S.
MOTIVI
DEL RICORSO
Il sig.
omissis si oppone per i seguenti motivi:
1) E’ impossibile che il suo veicolo avesse la velocità
di 70 Km/h perché prima del Km. 163,500 c’è una
serie di curve molto pericolose che non si possono affrontare a più
di 50 Km/h ed il flusso di traffico non permetteva di mantenere tale
velocità.
2) La velocità è stata rilevata dal foglio di registrazione
del cronotachigrafo, dove si rileva soltanto una linea discendente
che inizia in corrispondenza dell’inizio del limite di velocità
e finisce dopo circa 700 metri, nel punto in cui è stato fermato.
3) In quel breve lasso di tempo e di spazio la registrazione non dà
modo di rilevare la velocità effettiva.
4) Gli Agenti gli consegnarono una copia del verbale, senza chiedergli
se avesse dichiarazioni da fare e se voleva sottoscriverlo.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il Giudicante,
con decreto del 11.01.2005, ha fissato l’udienza di comparizione
del 14.04.2005.
L’organo accertatore ha depositato gli atti e le proprie controdeduzioni
in data 26.02.05. La Prefettura si è costituita in data 13
aprile 2005, mediante il deposito di proprie controdeduzioni.
All’udienza di comparizione è presente l’opponente
in persona. Nessuno per la Prefettura.
L’opponente deposita il disco di registrazione relativo al viaggio
iniziato in data 18.11.04, con partenza da Tarvisio. Il Giudicante
rinvia all’udienza del 03.05.05 per verificare la fondatezza
dell’opposizione alla luce del documento depositato. All’udienza
del 3 maggio 2005 l’opponente fa presente che il cronotachigrafo
installato sul mezzo è di nuova generazione, che non permette
la manomissione, insiste quindi per l’accoglimento del ricorso
perché non ha superato di oltre 10 km/h la velocità
consentita e, in via subordinata, chiede applicarsi la sanzione minima.
Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia
sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione
si appalesa infondata in fatto ed in diritto e pertanto va rigettata.
In fatto l’opponente non fornisce alcuna prova di quanto affermato
e comunque le sue generiche affermazioni sulla conformazione della
strada non trovano riscontro sostanziale.
In diritto, premesso che la verbalizzazione dei pubblici ufficiali
fa piena prova fino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 c.c.), il
Giudicante osserva che le registrazioni del cronotachigrafo sono considerate
fonti di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti
di velocità (art. 142, comma 6°, C.d.S.). Osserva inoltre
che il cronotachigrafo è uno strumento di controllo previsto
per i trasporti su strada dalla normativa comunitaria (reg. CEE n.
3821/1985) e regolamentato anche dalla normativa italiana (L. n°
727/1978, art. 179 del C.d.S. ed art. 375 Reg. C.d.S.). Tale strumento
è costruito ed omologato in modo da poter facilmente rilevare
le distanze percorse dal veicolo su cui è installato, i tempi
di percorrenza, le velocità relative, le soste ed altri parametri
utili per il controllo dei tempi massimi di lavoro. La registrazione
di tali parametri viene effettuata automaticamente sul” foglio
di registrazione” inserito all’interno dello strumento,
tramite i “dispositivi registratori” simili a pennini che
tracciano sul foglio di registrazione i diagrammi dei chilometri percorsi,
dei tempi di percorrenza, delle velocità relative. Il diagramma
della velocità è quello che appare sulla parte più
esterna del disco ed è formato da linee perpendicolari alla
direzione di scorrimento del foglio di registrazione. La lettura delle
velocità è facilitata da cerchi concentrici segmentati
indicanti le velocità di 20, 40, 60, 80, 100, 120 Km/h. Ai
sensi del comma 1 e del comma 3, lettera e) dell’art. 142 del
C.d.S. gli autoarticolati non possono superare la velocità
di 50 Km/h nei centri abitati, 70 Km/h fuori dei centri abitati, 80
Km/h in autostrada.
Tutto ciò premesso, il Giudicante rileva che l’esame approfondito
del foglio di registrazione del veicolo condotto dall’opponente,
mediante una copia appositamente ingrandita, ha permesso di accertare
che l’autoarticolato condotto dal sig. omissis ha iniziato la
corsa alle ore 6,50 del 18.11.04, ha percorso un primo tratto in cui
ha mantenuto la media di circa 70 Km/h, con una punta di 90 Km/h.
Ha sostato dalle 7,55 alle 8,00, poi ha proseguito la corsa con l’ago
del cronotachigrafo bloccato sulla velocità di 90 Km/h per
circa 35 minuti. Il veicolo ha quindi proseguito con brevi percorsi
e soste. Dalle 12.07 alle 12,30 ha nuovamente percorso un tratto con
l’ago bloccato a 90 Km/h. Poi ha avuto altre soste ed altri brevi
percorsi. Si è fermato dalle 13.40 alle 15,40, riprendendo
la marcia a velocità sostenuta, con punte di 90 Km/h. Dopo
un’ulteriore sosta iniziata alle ore 16,17, è ripartito
alle ore 18,42, giungendo al luogo dell’accertamento alle ore
19,27, dopo aver percorso un tratto di circa 54 Km. in circa 45 minuti,
alla velocità media di 72 Km/h, superando più volte
gli 80 Km/h e senza mai scendere al di sotto dei 60 Km/h. Nel tratto
di strada rilevato dagli agenti e cioè prima del punto di arresto,
ha percorso circa 800 metri in centro abitato alla velocità
di circa 75 Km/h, come rilevato dal tachimetro del veicolo di servizio
che lo seguiva.
P.Q.M.
Il Giudice
di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
• Respinge la domanda principale e per l’effetto convalida
il verbale di contestazione n. 700000866507, emesso il 18.11.2004
dalla Polizia Stradale di Udine, distaccamento di Tolmezzo.
• In accoglimento della domanda subordinata, visto l’art.
11 L. 689/1981, determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura di €. 275,10.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona
del Friuli, li 3 maggio 2005.
Il Cancelliere B3
IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà.