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Sono legittimi l’accertamento e la contestazione per violazione dei limiti massimi di velocità, eseguiti mediante lettura del disco del cronotachigrafo

(Giudice di Pace di Gemona del Friuli, sentenza n. 40 del 3 maggio 2005)

Sono legittimi l’accertamento e la contestazione per violazione dei limiti massimi di velocità, eseguiti mediante lettura del disco del cronotachigrafo
(Giudice di Pace di Gemona del Friuli, sentenza n. 40 del 3 maggio 2005)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI


Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 3 maggio 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700000866507, emesso il 18.11.2004 dalla Polizia Stradale di Udine, distaccamento di Tolmezzo e notificato il 18.11.2004,
avente ad oggetto: violazione dell’art. 142, 8° comma, C.d.S.,

promossa
con domanda in data 07.01.2005
da


omissis, nato a San Donà di Piave (VE) il 01.01.1961 e residente a Tarvisio, Via ……… n° 42

OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:

Annullarsi il verbale opposto.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA:


Respingersi l’opposizione.


FATTO E DIRITTO

In data 18.11.2004, al Km. 163,500 della S.S. n° 13, in Comune di Venzone, la Polizia Stradale di Tolmezzo ha accertato che il sig. omissis, alla guida di un autoarticolato, circolava alla velocità di 70 Km/h in un tratto di strada sottoposto al limite di 50 Km/h (centro abitato). La velocità era desunta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo. Rilevato il superamento del limite di velocità nella misura di 14 Km/h (al netto della tolleranza di 6 Km/h, prevista dal Reg. CEE 3821/1985, Allegato 1), la pattuglia emetteva il verbale in oggetto, con il quale applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 275,10 prevista dal combinato disposto del comma 8° ed 11° dell’art. 142 C.d.S. e la sanzione della decurtazione di 2 punti sulla patente di guida, prevista dall’art. 126 bis C.d.S.

MOTIVI DEL RICORSO

Il sig. omissis si oppone per i seguenti motivi:
1) E’ impossibile che il suo veicolo avesse la velocità di 70 Km/h perché prima del Km. 163,500 c’è una serie di curve molto pericolose che non si possono affrontare a più di 50 Km/h ed il flusso di traffico non permetteva di mantenere tale velocità.
2) La velocità è stata rilevata dal foglio di registrazione del cronotachigrafo, dove si rileva soltanto una linea discendente che inizia in corrispondenza dell’inizio del limite di velocità e finisce dopo circa 700 metri, nel punto in cui è stato fermato.
3) In quel breve lasso di tempo e di spazio la registrazione non dà modo di rilevare la velocità effettiva.
4) Gli Agenti gli consegnarono una copia del verbale, senza chiedergli se avesse dichiarazioni da fare e se voleva sottoscriverlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudicante, con decreto del 11.01.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 14.04.2005.
L’organo accertatore ha depositato gli atti e le proprie controdeduzioni in data 26.02.05. La Prefettura si è costituita in data 13 aprile 2005, mediante il deposito di proprie controdeduzioni.
All’udienza di comparizione è presente l’opponente in persona. Nessuno per la Prefettura.
L’opponente deposita il disco di registrazione relativo al viaggio iniziato in data 18.11.04, con partenza da Tarvisio. Il Giudicante rinvia all’udienza del 03.05.05 per verificare la fondatezza dell’opposizione alla luce del documento depositato. All’udienza del 3 maggio 2005 l’opponente fa presente che il cronotachigrafo installato sul mezzo è di nuova generazione, che non permette la manomissione, insiste quindi per l’accoglimento del ricorso perché non ha superato di oltre 10 km/h la velocità consentita e, in via subordinata, chiede applicarsi la sanzione minima. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione si appalesa infondata in fatto ed in diritto e pertanto va rigettata.
In fatto l’opponente non fornisce alcuna prova di quanto affermato e comunque le sue generiche affermazioni sulla conformazione della strada non trovano riscontro sostanziale.
In diritto, premesso che la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 c.c.), il Giudicante osserva che le registrazioni del cronotachigrafo sono considerate fonti di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità (art. 142, comma 6°, C.d.S.). Osserva inoltre che il cronotachigrafo è uno strumento di controllo previsto per i trasporti su strada dalla normativa comunitaria (reg. CEE n. 3821/1985) e regolamentato anche dalla normativa italiana (L. n° 727/1978, art. 179 del C.d.S. ed art. 375 Reg. C.d.S.). Tale strumento è costruito ed omologato in modo da poter facilmente rilevare le distanze percorse dal veicolo su cui è installato, i tempi di percorrenza, le velocità relative, le soste ed altri parametri utili per il controllo dei tempi massimi di lavoro. La registrazione di tali parametri viene effettuata automaticamente sul” foglio di registrazione” inserito all’interno dello strumento, tramite i “dispositivi registratori” simili a pennini che tracciano sul foglio di registrazione i diagrammi dei chilometri percorsi, dei tempi di percorrenza, delle velocità relative. Il diagramma della velocità è quello che appare sulla parte più esterna del disco ed è formato da linee perpendicolari alla direzione di scorrimento del foglio di registrazione. La lettura delle velocità è facilitata da cerchi concentrici segmentati indicanti le velocità di 20, 40, 60, 80, 100, 120 Km/h. Ai sensi del comma 1 e del comma 3, lettera e) dell’art. 142 del C.d.S. gli autoarticolati non possono superare la velocità di 50 Km/h nei centri abitati, 70 Km/h fuori dei centri abitati, 80 Km/h in autostrada.
Tutto ciò premesso, il Giudicante rileva che l’esame approfondito del foglio di registrazione del veicolo condotto dall’opponente, mediante una copia appositamente ingrandita, ha permesso di accertare che l’autoarticolato condotto dal sig. omissis ha iniziato la corsa alle ore 6,50 del 18.11.04, ha percorso un primo tratto in cui ha mantenuto la media di circa 70 Km/h, con una punta di 90 Km/h. Ha sostato dalle 7,55 alle 8,00, poi ha proseguito la corsa con l’ago del cronotachigrafo bloccato sulla velocità di 90 Km/h per circa 35 minuti. Il veicolo ha quindi proseguito con brevi percorsi e soste. Dalle 12.07 alle 12,30 ha nuovamente percorso un tratto con l’ago bloccato a 90 Km/h. Poi ha avuto altre soste ed altri brevi percorsi. Si è fermato dalle 13.40 alle 15,40, riprendendo la marcia a velocità sostenuta, con punte di 90 Km/h. Dopo un’ulteriore sosta iniziata alle ore 16,17, è ripartito alle ore 18,42, giungendo al luogo dell’accertamento alle ore 19,27, dopo aver percorso un tratto di circa 54 Km. in circa 45 minuti, alla velocità media di 72 Km/h, superando più volte gli 80 Km/h e senza mai scendere al di sotto dei 60 Km/h. Nel tratto di strada rilevato dagli agenti e cioè prima del punto di arresto, ha percorso circa 800 metri in centro abitato alla velocità di circa 75 Km/h, come rilevato dal tachimetro del veicolo di servizio che lo seguiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
• Respinge la domanda principale e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 700000866507, emesso il 18.11.2004 dalla Polizia Stradale di Udine, distaccamento di Tolmezzo.
• In accoglimento della domanda subordinata, visto l’art. 11 L. 689/1981, determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 275,10.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 3 maggio 2005.
Il Cancelliere B3

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà.



Venerdì, 13 Maggio 2005
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